Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02232/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01732/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Iolanda Minà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Vibo Valentia, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS- notificato in data 04/09/2024, e di tutti gli atti che ne sono stati il presupposto, che sono ad esso conseguenti o consequenziali, con il quale la Questura della Provincia di Vibo Valentia ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere la licenza del porto di fucile per uso sportivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Vibo Valentia e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa AL AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato alle amministrazioni resistenti, il ricorrente, premesso di aver richiesto il 20 febbraio 2024 il rilascio della licenza di fucile per uso sportivo e di essersi visto dapprima notificare il preavviso di rigetto e, successivamente, il provvedimento di diniego, giustificato dal “ motivo di legame di parentela con persona deceduta a seguito di attentato riconducibile alla criminalità organizzata, nonché con persona, sebbene deceduta, che risultava gravata da segnalazione incompatibile con autorizzazioni in materia di armi ”, è insorto avverso il suddetto provvedimento denunciando i seguenti motivi:
- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 10 e 10 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, artt. 10, 11 e 11 e 43 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti, stante l’omessa valutazione delle deduzioni fornite dalla parte nell’ambito del procedimento;
- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., trattandosi di soggetto incensurato e tenuto conto dell’insufficienza del legame di parentela con soggetti deceduti.
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente insistendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza del 5 novembre 2025, quindi, il Collegio ha trattenuto il giudizio per la decisione.
DIRITTO
1. I motivi di ricorso, in quanto intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
2. Giova premettere che l’art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 esclude che possa essere concessa licenza di porto d’armi a coloro che, tra l’altro, non mantengano una buona condotta o non diano affidamento di non abusare delle armi.
2.1. Rispetto ai rapporti di parentela, nello specifico, è possibile trarre una regola generale e un’eccezione.
Quanto alla prima, la sussistenza di un mero rapporto di parentela o d’affinità con un soggetto pregiudicato, ma non convivente, non è di per sé, in assenza di ulteriori elementi, indice di una capacità di abuso delle armi, dovendo l’amministrazione valutare e rapportare l’incidenza di tali circostanze sul giudizio di affidabilità in relazione alla detenzione delle armi. Occorre, infatti, che in questo caso emergano elementi dai quali desumere l’effettivo rischio di abuso, quale ad esempio il possibile impossessamento dell’arma da parte del familiare del soggetto attinto dal provvedimento.
2.2. A fronte di tale regola, la condivisibile giurisprudenza del Giudice di appello ha chiarito, tuttavia, che “… il rapporto di parentela con soggetti gravati da precedenti penali e ritenuti contigui a una cosca mafiosa è elemento di per sé sufficiente a gettare un’ombra sull’affidabilità dell’interessato circa il corretto uso delle armi ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 8 settembre 2022, n. 7813).
3. Tanto premesso, nel caso di specie, il giudizio di inaffidabilità non deriva dal rischio di appropriazione delle armi da parte dei familiari del ricorrente, siccome deceduti anche a seguito di attentato, quanto piuttosto da circostanze, peraltro connotate di una certa gravità, che lasciano intendere, secondo una mera logica probabilistica e nell’esclusiva logica preventiva sottesa al diniego, che il ricorrente, in quanto figlio di un soggetto assassinato in un attentato riconducibile alla criminalità organizzata, i cui presunti autori sono poi stati individuati e arrestati nell’ambito dell’operazione “ AB ”, nonché legato da parentela con altro soggetto condannato per un grave reato di entità incompatibile con le autorizzazioni in materia di armi, viva in un contesto socio-familiare connesso alla consorteria mafiosa, con tutte le conseguenze del caso in termini di inaffidabilità all’uso delle armi.
Trattasi, quindi, di corredo motivazionale che non risulta illogico e dunque censurabile, tenuto conto, peraltro, della sfera di discrezionalità rimessa all’amministrazione competente.
4. Neppure risulta fondata la seconda delle censure mosse, relativa all’omessa valutazione delle osservazioni depositate nell’ambito del procedimento.
In relazione a tale aspetto la giurisprudenza ha più volte evidenziato che il dovere della P.A. di esaminare le memorie prodotte dall'interessato a seguito del preavviso di rigetto da essa inviato non comporta la necessità di una confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso (si veda in ultimo T.A.R. Lazio, sez. V, 2 gennaio 2025, n. 12); ciò in quanto l'onere valutativo è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è fortemente attenuato allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, laddove è sufficiente che l'Amministrazione ribadisca il proprio intendimento ( ex multis Consiglio di Stato , sez. IV , 18 giugno 2025 , n. 5323).
4.1. Tanto premesso, nel caso di specie il provvedimento impugnato dà atto dell’insufficienza delle memorie difensive a determinare una decisione diversa da quella preannunciata, rilevandosi, nella sostanza, una prevalenza del contesto socio-familiare dell’interessato rispetto ai fatti dedotti nelle memorie.
5. Né a diverso esito può condurre la circostanza dell’incensuratezza dell’istante nonché dell’attuale residenza presso il comune di -OMISSIS-, inidonea a scardinare il rischio che il contesto familiare di riferimento, ad onta del decesso dei soggetti in prima battuta interessati, sia comunque riconducibile alla contiguità mafiosa .
6. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto.
7. La tipologia di discrezionalità esercitata e le peculiarità dei fatti posti alla base dell’esercizio del potere amministrativo giustificano comunque la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’interessato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER ST, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AL | ER ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.