Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale Ordinario di CATANZARO In Nome del Popolo Italiano Il G.O. dott.ssa Rosanna Scillone, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 4787\2014 tra le parti:
, in persona del l.r.p.t., difesa dall'avv. A. Torchia;
Parte_1
OPPONENTE
E
(C.F.: ), con l'avv. U. Custo;
Controparte_1 C.F._1
OPPOSTA OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.). Assunta in decisione in data 11ottobre 2024 sulle conclusioni, rese all'udienza indicata;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 27 ottobre 2014 la proponeva opposizione all'atto di precetto notificato da Parte_1 CP_1
per l'importo di € 54.886,40, chiedendo all'Ill.mo Giudice adito: “1) in via
[...]
e sospendere, anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 615 1° comma c.p.c. l'efficacia esecutiva del titolo per le ragioni di cui in premessa, con conseguente sospensione dell'esecuzione intimata;
2) nel merito, dichiarare l'inefficacia, l'illegittimità e l'improponibilità dell'atto di precetto notificato con conseguente declaratoria dell'inesistenza del diritto della sig.ra di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata”. Si costituiva in giudizio impugnando e contestando tutto quanto eccepito e CP_2 dedotto da controparte e rassegnava le seguenti conclusioni: a) nel merito, in via principale: rigettare l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto opposto in ogni sua parte;
b) nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. G.I. del Tribunale di Catanzaro dovesse ritenere di non confermare l'atto di precetto opposto, salvo gravame, accertare e dichiarare che in forza del decreto ingiuntivo n° 1088/2012, del emesso dal Controparte_1
Tribunale di creditrice nei confronti dell'opponente della somma di €. 68.740,40 o altra che verrà determinata in corso di causa e pertanto intimare alla - Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore - il pagamento in favore di CP_1
dell' anzidetto importo.
[...] so: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e successive occorrende. La ricostruiva inoltre, l'intera vicenda che aveva portato all'emissione dell'atto di CP_1 precetto opposto, ovvero che:
- in data 01/07/2011, concedeva in locazione alla un Controparte_1 Parte_1 immobile per uso commerciale sito in Catanzaro al Corso Mazzini n. 277/279 e un immobile per uso commerciale sito in Catanzaro al Corso Mazzini n. 281;
- la durata della locazione veniva fissata in sei anni con decorrenza dal 01/07/2011 e scadenza al 01/07/2017 e il canone veniva determinato in Euro 27.600,00 annuo, oltre alle spese per accessori, da far pervenire in rate mensili anticipate di Euro 2.300,00 da corrispondersi entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della;
Controparte_1
- in forza di tale titolo esecutivo in data 25.02.2013, veniva notificato un primo atto di precetto in danno dell'emarginata Società per l'importo di 29.033,15;
- a seguito della notifica del precetto, la provvedeva a corrispondere in Parte_1 favore della i un importo complessivo di Euro 7.646,75, rimanendo comunque CP_1 debitrice nei confronti della stessa della somma di Euro 21.386,40;
- in data 17.03.2013, la stipulava con la n accordo transattivo Parte_1 CP_1 che prevedeva un piano di rientro dal debito che, a quella data, era, pertanto, pari ad € 21.386,40;
- nonostante le reiterate promesse di pagamento e richieste di proroga, quest'accordo veniva disatteso;
- la pertanto, si vedeva costretta a notificare un nuovo atto di precetto per CP_1
l'importo di € 54.886,40 comprensiva dell'importo pari ad Euro 21.386,40 (debito maturato sino alla data di stipula dell'accordo transattivo (allegato)) a cui devono aggiungersi i canoni mensili maturati da luglio a dicembre 2013 e da gennaio a settembre 2014, ovvero alla data di formazione dell'atto di precetto successivamente notificato in ottobre. La stessa rappresentava, inoltre, che, non avendo controparte provveduto al rilascio dell'immobile né al pagamento dei relativi canoni, la somma dovuta risultava essere pari ad € 68.740,40 (€ 21.386,40 + € 47.354,00) per i soli canoni di locazione scaduti. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 11novembre 2024. L'opposizione è infondata. Il pagamento senza dilazione è stato correttamente ingiunto trattandosi di canoni di locazione scaduti (inoltre, non è stato espressamente disconosciuto il debito da parte dell'opponente). Nessuna irregolarità del precetto si ravvisa in ordine all'obbligo che si assume non adempiuto, in quanto esso è univocamente ricavabile dal decreto ingiuntivo notificato unitamente al precetto. Circa la richiesta di spese ulteriori a capitale, interessi, spese della fase di formazione del titolo esecutivo, si osserva in via preliminare che “l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto, ma da luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta” (Cassazione, sent. n. 2160/2013). Pertanto, l'opposta ha diritto a procedere a esecuzione forzata per l'intera somma intimata nel precetto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite Parte_1 liquidate in complessivi euro 7052,00 oltre spese generali, imposta e contributi, da distrarsi in favore del procuratore costituito. Catanzaro 24 giiugno 2025
Il Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Scillone