Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 5302 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 22/04/1961 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 23/04/1963 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Corso Finocchiaro Aprile n.124, presso lo studio dell'avv.
Chiaramonte Antonino che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 21/11/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La ormai ex casa coniugale sita in Palermo, nella Via Val Di Mazara, 26, condotta in comodato
d'uso gratuito dal SI. quale trattamento accessorio al proprio contratto di lavoro CP_1
(custode/portiere dello stabile), rimarrà assegnata al marito con tutti gli arredi che la compongono, il quale continuerà ad abitarvi, facendosi carico delle relative utenze e costi accessori.
3) A titolo di contributo al mantenimento per il figlio tenuto conto dell'età (quasi 34 anni Per_1 alla data del ricorso) e della circostanza che lavori in modo non stabile e continuativo, viene disposto
a carico del padre un contributo mensile di euro 100,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT. Quanto al figlio economicamente autosufficiente, nulla sarà dovuto a tale titolo. Per_2
4) A titolo di contributo al mantenimento della moglie, SI.ra , tenuto conto del Parte_1 suo stato di disoccupazione, viene disposto un contributo al suo mantenimento pari ad euro 150,00, rivalutabile di anno in anno all'indice ISTAT.
5) Le parti rinunciano reciprocamente al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473-bis.12, terzo comma, cpc;
quanto invece alle informazioni di tale natura si dichiara che: 1) la SI.ra è attualmente in stato di disoccupazione e non possiede proprietà Parte_1 immobiliari, vivendo in abituazione detenuta in locazione che la grava di un canone mensile di circa
450,00; non detiene inoltre titoli e valori mobiliari, investimenti di natura finanziaria e simili. 2) il SI. è attualmente dipendente del Condominio di Via Val di Mazara, 26, in Palermo, quale CP_1 custode dello stabile con relativo alloggio in comodato d'uso, e percepisce uno stipendio medio mensile netto di euro 1.200,00; non possiede beni immobili, non è titolare di non risulta attualmente gravato da oneri diversi dalle utenze domestiche.
8) Le parti dichiarano espressamente che i predetti accordi con i relativi adempimenti economici avranno efficacia sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
9) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 21/11/2024, riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 15/09/1989 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 454 - P. II – serie A - Anno 1989).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del giorno 26/03/2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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