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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/10/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 36/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16 ottobre 2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, nessuno è comparso fino alle ore 13.00;
Il Giudice letto l'art. 348 c.p.c., pronuncia sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 36/2024 R.G., vertente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Ravenna alla Via Cavour n. 4, presso e nel proprio studio legale, difeso in proprio;
APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
Avv. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_2 dagli Avv.ti Andrea Pellegrin (C.F. e Luca Zonetti (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, C.F._3 via Marziale n. 27, giusta delega in atti;
APPELLATA
***
interponeva appello avverso la sentenza n. 2657/2023, con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Ravenna aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta, al fine pagina 1 di 3 di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla disattivazione della propria linea telefonica “servizio numero fisso ricaricabile”, senza preavviso. La convenuta, chiedeva rigettarsi l'appello, contestando in fatto e in diritto la pretesa attorea. In fase di prima udienza, la scrivente formulava una proposta conciliativa dando rilievo alle seguenti circostanze:
“- ancorché la disattivazione della SIM in mancanza di ricarica per un periodo di 12 mesi fosse contrattualmente prevista, non pare che vi sia stato un preavviso al cliente prima della effettiva disattivazione della utenza (salvo ogni eventuale ulteriore approfondimento in merito alla possibilità di surrogare tale preavviso tramite una originaria previsione contrattuale, peraltro in rapporto destinato a protrarsi nel tempo e di fatto protrattosi per 6 anni);
- diversamente da quanto sostenuto a pag. 13 della comparsa di risposta nel presente giudizio di appello, nella missiva datata 21.7.2021 (doc. 6 di parte attrice), la convenuta, tramite il proprio servizio clienti comunicava che il numero fisso non era recuperabile:
- paiono necessari, tuttavia, approfondimenti in merito alla possibilità di determinare l'eventuale danno risarcibile secondo i parametri dettati per gli indennizzi applicabili in sede amministrativa, ferma l'assenza di qualsivoglia automatismo;
- il servizio precedentemente acquistato dall'attore non risulta più fruibile”;
Entrambe le parti hanno manifestato adesione alla proposta formulata con l'ordinanza del 1.3.2025, risolvendo il presente contenzioso tramite accordo stragiudiziale.
Alla udienza del 1.10.2025 e alla successiva udienza di data odierna nessuno è comparso.
Ai sensi dell'art. 348 c.p.c., se l'appellante non compare alla udienza di trattazione, benché si sia anteriormente costituito, il giudice rinvia la causa ad una successiva udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante e, se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile con sentenza. Tale norma è applicabile analogicamente al caso in esame, in cui la mancata comparizione è avvenuta nell'ambito e all'esito del tentativo di conciliazione, prima del passaggio alla eventuale fase istruttoria. Per quanto esposto l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, dichiara l'appello improcedibile;
spese di lite compensate.
Così deciso in Ravenna, il 16.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
All'udienza del 16 ottobre 2025, dinanzi al Giudice dott.ssa Adriana Forastiere, nessuno è comparso fino alle ore 13.00;
Il Giudice letto l'art. 348 c.p.c., pronuncia sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 36/2024 R.G., vertente tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Ravenna alla Via Cavour n. 4, presso e nel proprio studio legale, difeso in proprio;
APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
Avv. rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Controparte_2 dagli Avv.ti Andrea Pellegrin (C.F. e Luca Zonetti (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, C.F._3 via Marziale n. 27, giusta delega in atti;
APPELLATA
***
interponeva appello avverso la sentenza n. 2657/2023, con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Ravenna aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta, al fine pagina 1 di 3 di ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla disattivazione della propria linea telefonica “servizio numero fisso ricaricabile”, senza preavviso. La convenuta, chiedeva rigettarsi l'appello, contestando in fatto e in diritto la pretesa attorea. In fase di prima udienza, la scrivente formulava una proposta conciliativa dando rilievo alle seguenti circostanze:
“- ancorché la disattivazione della SIM in mancanza di ricarica per un periodo di 12 mesi fosse contrattualmente prevista, non pare che vi sia stato un preavviso al cliente prima della effettiva disattivazione della utenza (salvo ogni eventuale ulteriore approfondimento in merito alla possibilità di surrogare tale preavviso tramite una originaria previsione contrattuale, peraltro in rapporto destinato a protrarsi nel tempo e di fatto protrattosi per 6 anni);
- diversamente da quanto sostenuto a pag. 13 della comparsa di risposta nel presente giudizio di appello, nella missiva datata 21.7.2021 (doc. 6 di parte attrice), la convenuta, tramite il proprio servizio clienti comunicava che il numero fisso non era recuperabile:
- paiono necessari, tuttavia, approfondimenti in merito alla possibilità di determinare l'eventuale danno risarcibile secondo i parametri dettati per gli indennizzi applicabili in sede amministrativa, ferma l'assenza di qualsivoglia automatismo;
- il servizio precedentemente acquistato dall'attore non risulta più fruibile”;
Entrambe le parti hanno manifestato adesione alla proposta formulata con l'ordinanza del 1.3.2025, risolvendo il presente contenzioso tramite accordo stragiudiziale.
Alla udienza del 1.10.2025 e alla successiva udienza di data odierna nessuno è comparso.
Ai sensi dell'art. 348 c.p.c., se l'appellante non compare alla udienza di trattazione, benché si sia anteriormente costituito, il giudice rinvia la causa ad una successiva udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante e, se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile con sentenza. Tale norma è applicabile analogicamente al caso in esame, in cui la mancata comparizione è avvenuta nell'ambito e all'esito del tentativo di conciliazione, prima del passaggio alla eventuale fase istruttoria. Per quanto esposto l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, dichiara l'appello improcedibile;
spese di lite compensate.
Così deciso in Ravenna, il 16.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Adriana Forastiere
pagina 3 di 3