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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 42/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. BACCHI VITALIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in COLLECCHIO, VIA GALAVERNA 1
- RICORRENTE –
C o n t r o
Controparte_1
(
[...] P.IVA_2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Causa Civile iscritta al n. 42/2024 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle rassegnate conclusioni
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
chiedendone la condannata al pagamento della somma di euro 14.403,32
[...]
comprensiva del corrispettivo dei lavori svolti, rimasti impagati, nonché degli interessi moratori e delle spese legali stragiudiziali ex D.lvo n. 231/2002, oltre agli interessi moratori, ex D.Lvo n.
231/2022, dal giorno della domanda al saldo, ed alle spese legali.
In particolare, la ricorrente ha esposto:
che, nel corso dell'anno 2023, e la Parte_1 Controparte_2
stipulavano un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione
[...]
di una serie di lavori di manutenzione, preordinati alla costruzione di due stalle e un centro di imballaggio presso la sede della committente, in località Moreschi, frazione San Martino in
Valmozzola;
che, dopo l'esecuzione di tali lavori consistiti nella realizzazione di un nuovo cavidotto e nella posa di canaline, l'odierna ricorrente emetteva due fatture per complessivi euro 12.544,04, da saldare immediatamente, mediante bonifico bancario;
che, stante l'inadempimento della committente, inviava sollecito, chiedendo il pagamento Parte_1
della somma di euro 14.403,32, comprensiva degli interessi moratori e delle spese legali stragiudiziali;
che, perdurando l'inadempimento, in data 30 novembre 2023, la ricorrente inviava invito alla stipulazione di negoziazione assistita, senza alcun esito.
Parte resistente non si è costituita, rimanendo contumace.
A parere di questo organo giudicante, la domanda deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Parte attrice, attraverso le deposizioni dei testimoni escussi, ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, provando di avere eseguito i lavori concordati con la committente ed oggetto di causa, per il corrispettivo di euro 12.544,04 (v. teste , impiegata amministrativa della Testimone_1 ricorrente, e “coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione e di Testimone_2
esecuzione delle opere relative a due stalle avicole e di un centro di confezionamento di uova, per la società ”). CP_2
La fondatezza della domanda attorea è confermata, ai sensi degli artt. 116, 2° comma, e 232, 1° comma, c.p.c., dal contegno processuale della convenuta, che è rimasta contumace e non ha dato riscontro alla notificazione dell'ordinanza con la quale è stato ammesso l'interrogatorio formale dei suoi legali rappresentanti. Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata al pagamento, a favore della ricorrente, del corrispettivo di euro 12.544,04, nonché al pagamento degli interessi moratori e delle spese legali stragiudiziali ex D.Lvo n. 231/2022, come da domanda, il tutto per complessivi euro 14.403,32, oltre interessi moratori ex D.Lvo n. 231/2022, dalla domanda al saldo.
Con riguardo alle conclusioni rivolte contro i soci illimitatamente responsabili, si ritiene che si tratti di lapsus dal momento che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati CP_3
unicamente alla società, e non ai soci personalmente, e che parte ricorrente non ha sollevato rilievo alcuno avverso la dichiarazione di contumacia della sola società, come pure è stato rivolto alla sola società l'invito alla negoziazione assistita (doc. 4).
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
in accoglimento della domanda di parte ricorrente,
dichiara tenuta e condanna la Controparte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per il titolo di cui alla parte motiva, a
[...]
pagare a la somma di euro 14.403,22 oltre interessi moratori ex D.Lvo n. 231/2022, Parte_1
dalla data della domanda al saldo.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
5.077,00, per onorari, ed euro 265,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 24/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. BACCHI VITALIANO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in COLLECCHIO, VIA GALAVERNA 1
- RICORRENTE –
C o n t r o
Controparte_1
(
[...] P.IVA_2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Causa Civile iscritta al n. 42/2024 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza sulle rassegnate conclusioni
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
chiedendone la condannata al pagamento della somma di euro 14.403,32
[...]
comprensiva del corrispettivo dei lavori svolti, rimasti impagati, nonché degli interessi moratori e delle spese legali stragiudiziali ex D.lvo n. 231/2002, oltre agli interessi moratori, ex D.Lvo n.
231/2022, dal giorno della domanda al saldo, ed alle spese legali.
In particolare, la ricorrente ha esposto:
che, nel corso dell'anno 2023, e la Parte_1 Controparte_2
stipulavano un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione
[...]
di una serie di lavori di manutenzione, preordinati alla costruzione di due stalle e un centro di imballaggio presso la sede della committente, in località Moreschi, frazione San Martino in
Valmozzola;
che, dopo l'esecuzione di tali lavori consistiti nella realizzazione di un nuovo cavidotto e nella posa di canaline, l'odierna ricorrente emetteva due fatture per complessivi euro 12.544,04, da saldare immediatamente, mediante bonifico bancario;
che, stante l'inadempimento della committente, inviava sollecito, chiedendo il pagamento Parte_1
della somma di euro 14.403,32, comprensiva degli interessi moratori e delle spese legali stragiudiziali;
che, perdurando l'inadempimento, in data 30 novembre 2023, la ricorrente inviava invito alla stipulazione di negoziazione assistita, senza alcun esito.
Parte resistente non si è costituita, rimanendo contumace.
A parere di questo organo giudicante, la domanda deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Parte attrice, attraverso le deposizioni dei testimoni escussi, ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, provando di avere eseguito i lavori concordati con la committente ed oggetto di causa, per il corrispettivo di euro 12.544,04 (v. teste , impiegata amministrativa della Testimone_1 ricorrente, e “coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione e di Testimone_2
esecuzione delle opere relative a due stalle avicole e di un centro di confezionamento di uova, per la società ”). CP_2
La fondatezza della domanda attorea è confermata, ai sensi degli artt. 116, 2° comma, e 232, 1° comma, c.p.c., dal contegno processuale della convenuta, che è rimasta contumace e non ha dato riscontro alla notificazione dell'ordinanza con la quale è stato ammesso l'interrogatorio formale dei suoi legali rappresentanti. Conseguentemente, la convenuta deve essere condannata al pagamento, a favore della ricorrente, del corrispettivo di euro 12.544,04, nonché al pagamento degli interessi moratori e delle spese legali stragiudiziali ex D.Lvo n. 231/2022, come da domanda, il tutto per complessivi euro 14.403,32, oltre interessi moratori ex D.Lvo n. 231/2022, dalla domanda al saldo.
Con riguardo alle conclusioni rivolte contro i soci illimitatamente responsabili, si ritiene che si tratti di lapsus dal momento che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati CP_3
unicamente alla società, e non ai soci personalmente, e che parte ricorrente non ha sollevato rilievo alcuno avverso la dichiarazione di contumacia della sola società, come pure è stato rivolto alla sola società l'invito alla negoziazione assistita (doc. 4).
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
in accoglimento della domanda di parte ricorrente,
dichiara tenuta e condanna la Controparte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per il titolo di cui alla parte motiva, a
[...]
pagare a la somma di euro 14.403,22 oltre interessi moratori ex D.Lvo n. 231/2022, Parte_1
dalla data della domanda al saldo.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro
5.077,00, per onorari, ed euro 265,00, per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Parma, 24/03/2025
Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi