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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Marsala
Sezione Civile
Il Tribunale di Marsala, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
NC Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1399/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Persona_1
Castelvetrano, nella via V. Emanuele n. 161, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Faugiana, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Marsala, Controparte_1 nella via Vito Falco n. 2/C, presso lo studio dell'avv. Maria Carla Angileri, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 12.6.2025 le parti hanno concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 3.10.2024, e Persona_1 Controparte_1 hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori nata a [...] il [...] e , nato Persona_2 Persona_3
a Castelvetrano il 27.12.2019, alle seguenti condizioni:
“1) Affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2) I figli fisseranno la propria residenza abituale presso la madre, che ha già trasferito la propria residenza in
Castelvetrano Via Agostino De Pretis n.16.
3) La casa familiare sita in Castelvetrano Via Catullo, di proprietà dei genitori del Sig. resterà nella CP_1 disponibilità dello stesso;
avendo le parti già concordato quali beni/elettrodomestici la madre preleverà dall'habitat domestico.
4) Disporre che il padre provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento in favore della
Sig.ra della somma di € 400,00 mensili entro il 23 di ogni mese, con decorrenza Persona_1 settembre 2024, al seguente IBAN: [...], oltre alla somma di € 70,00 (pari al50% della retta mensile) per l'attività sportiva di nuoto già svolta dai figli minori. La somma versata a titolo di mantenimento è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5) Porre le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, facendo espresso rinvio al protocollo in uso presso Codesto Tribunale.
6) Disporre che l'assegno unico universale venga percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) Il si impegna ed obbliga a corrispondere alla l'importo di € 100,00 mensili quale CP_1 Per_1 contributo per il pagamento del canone locativo.
9) Salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, disporre che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli e/o in sua vece i nonni paterni, con le seguenti modalità:
- fine settimana alternati dal sabato mattina sino alla domenica sera alle 21.00 riaccompagnando i minori a casa della madre, tenendo comunque conto della volontà dei minori in merito al pernottamento presso il padre;
- durante la settimana che si chiude col fine settimana di competenza materna, per due pomeriggi (martedì e giovedì in difetto di diverso accordo) dall'uscita di scuola con prelievo a cura del padre e/o in sua vece a cura dei nonni paterni e con riaccompagnamento entro le ore 21.00 a casa della madre;
nella settimana che si chiude col fine settimana di competenza paterna, per un pomeriggio (giovedì in difetto di diverso accordo) con prelievo da scuola a cura del padre e/o dei nonni paterni e con riaccompagnamento entro le ore 21.00 a casa della madre;
con un pernottamento infrasettimanale compatibilmente con la volontà dei minori.
Si stabilisce che in caso di impedimento paterno per impegni lavorativi lo stesso potrà recuperare la giornata di frequentazione non esercitata con la prole nel termine di 15 giorni.
- durante le vacanze natalizie ad anni alternati, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 18.00 e/o dal 31 dicembre dalle ore 18.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
pag. 2/4 - per metà delle vacanze scolastiche pasquali alternandosi di anno in anno i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, per tre settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il
31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno dei figli”.
1.1 Con ordinanza del 5.12.2024, il Giudice relatore, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., ha ravvisato la necessità di richiedere alle parti chiarimenti sulla ammissibilità della condizione attinente alla casa familiare e con riferimento alla attuale domiciliazione dei minori, nonché al già operato trasferimento della presso altro immobile. Persona_1
1.2 In data 24.12.2024 sono state depositate telematicamente note di chiarimento congiunte che qui di seguito si riportano: “La casa familiare sita in Castelvetrano Via Catullo, di proprietà dei genitori del sig. resterà nella disponibilità dello stesso, pertanto, ivi saranno collocati i minori nelle giornate e nei CP_1 tempi di permanenza/frequentazione con il padre, tenuto conto che i di lui genitori vivono nel medesimo stabile.
Il sig. risulta anagraficamente residente in [...], dove detiene immobile in locazione CP_1
(stante i turni lavorativi diurni e notturni essendo lo stesso un Vigile del Fuoco).
La madre, sig.ra invece si è trasferita, congiuntamente ai minori, in Castelvetrano, via Agostino De Per_1
Pretis n. 16 (immobile locato) e per tale motivo il contribuisce alla spesa con un importo di € 100,00 CP_1 mensili, come già in ricorso”.
1.3 All'udienza del 12.6.2025, sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le sopramenzionate condizioni di affidamento dei figli minori e NC e della contribuzione per il loro mantenimento, così come Per_2 concordemente determinate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 3.10.2024, come integrato con le note di chiarimento congiunte depositate il 24.12.2024, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire ai figli minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità. Anche le previsioni accessorie d'ordine economico risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
3. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da Persona_1
e così provvede:
[...] Controparte_1
pag. 3/4 1) omologa le condizioni concordate da e in Persona_1 Controparte_1 ordine al regime di affidamento e mantenimento dei figli minori e NC, riportate in Per_2 parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
2) dichiara la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giampaolo Bellofiore NC Paolo Pizzo
pag. 4/4