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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8135/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.07.2024 da
1) Sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc.; C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Enrico Battagliese ( ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Sig. Controparte_1 nato a [...] il 12.12.1956 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._3 residente in [...], ma domiciliato in via Dei Rizzoli n.13 a Gallarate
(VA), con l'Avv. Enrico Battagliese ( ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 06/08/2001
(anno 2001 atto n. 1356 reg. 01 parte 1)
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1689/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 31.10.2024
(passata in giudicato in data 31.10.2024 v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Milano il 06/08/2001 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1356, Serie -; Parte 1; Anno
2001
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 23.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 06/08/2001 tra Parte_1
e ; Controparte_1
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.07.2024 da
1) Sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc.; C.F._1 residente in [...], con l'Avv. Enrico Battagliese ( ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Sig. Controparte_1 nato a [...] il 12.12.1956 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._3 residente in [...], ma domiciliato in via Dei Rizzoli n.13 a Gallarate
(VA), con l'Avv. Enrico Battagliese ( ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 06/08/2001
(anno 2001 atto n. 1356 reg. 01 parte 1)
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1689/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 31.10.2024
(passata in giudicato in data 31.10.2024 v. documenti in atti) FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Milano il 06/08/2001 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1356, Serie -; Parte 1; Anno
2001
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 23.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 06/08/2001 tra Parte_1
e ; Controparte_1
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo