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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016/1344
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Micol Menconi;
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato che, nel medesimo, si dava atto che il mancato deposito delle predette “note di trattazione scritta” equivale alla mancata comparizione in udienza, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, ed estinzione del procedimento, trattandosi, nella specie, di seconda mancata comparizione;
preso atto della regolare comunicazione alle parti del predetto provvedimento, e del mancato deposito, da parte delle stesse, delle rispettive note di trattazione scritta nei termini di legge;
ritenuto, pertanto, doversi procedere ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
DICHIARA l'estinzione del processo;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania, 11 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Micol Menconi;
richiamato il precedente provvedimento, con il quale si disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato che, nel medesimo, si dava atto che il mancato deposito delle predette “note di trattazione scritta” equivale alla mancata comparizione in udienza, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo, ed estinzione del procedimento, trattandosi, nella specie, di seconda mancata comparizione;
preso atto della regolare comunicazione alle parti del predetto provvedimento, e del mancato deposito, da parte delle stesse, delle rispettive note di trattazione scritta nei termini di legge;
ritenuto, pertanto, doversi procedere ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.;
P.Q.M.
ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo;
DICHIARA l'estinzione del processo;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni, e per gli adempimenti di rito.
Tempio Pausania, 11 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Micol Menconi
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