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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :
1 ) dott. B. Catarsini Presidente
2 ) dott. C. Zappalà Consigliere rel.
3 ) dott. F. Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 20/2/2025 ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa n. 379/2020 vertente tra: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Genovese Parte_1
…………………..…………...APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
sede di Messina, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Maria Colletti ……………………………………………….…. APPELLATO
OGGETTO: - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona n. 402/2020 emessa in data
22/10/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/7/2018, trattorista agricolo, esponeva di avere subito in Parte_1 data 12/6/2007 un infortunio sul lavoro per il quale l' gli aveva attribuito, nel maggio del 2017, CP_1 un danno biologico del 2%. Chiedeva all'adito Tribunale di Barcellona il riconoscimento di una percentuale non inferiore al 6%.
Nella costituzione dell' , veniva disposta una ctu che accertava una invalidità nella misura del CP_1
5% e, all'esito, il giudice, con la sentenza richiamata in epigrafe, rigettava la domanda.
Con ricorso depositato il 25/11/2020, il proponeva appello, contestando le risultanze della Pt_1 ctu recepite dal giudice di prime cure ed insistendo nell'accoglimento delle domande spiegate in primo grado, con vittoria di spese e compensi per il doppio grado di giudizio. L' si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Questa Corte disponeva nuova ctu.
Espletato l'incombente la causa viene oggi decisa in esito al deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta l'appellante che le conclusioni del ctu sarebbero errate e che non avrebbero potuto essere condivise dal giudice di primo grado il quale avrebbe omesso di motivare sui dettagliati rilievi mossi dal proprio consulente di parte alla relazione peritale.
Deduce l'errata valutazione in ordine agli esiti della frattura dell'ulna che sarebbero stati sottostimati e, quanto alla limitazione funzionale del gomito, l'errata individuazione del codice che non sarebbe quello di cui al n. 238 che riguarderebbe i movimenti del polso.
In più non sarebbero state valutate le parestesie all'avambraccio e il deficit di forza della mano e la difficoltà della prensione.
Si tratta di rilievi che sono apparsi prima facie fondati a questa Corte che ha, pertanto, disposto un nuovo accertamento medico legale, chiedendo al ctu di accertare, anche sulla scorta dei rilievi alla ctu di primo grado sollevati dall'appellante, il grado di invalidità permanente residuato a carico del a seguito dell'infortunio occorso nel 2007. Pt_1
Il ctu, a seguito dell'esame obiettivo e di un attento e completo esame della documentazione allegata, ha rilevato che il è affetto da “postumi di frattura diafisaria dell'ulna destra consolidata, Pt_1
con sfumato deficit articolare dei movimenti di pronazione del gomito”. Facendo applicazione delle percentuali previste dalle Tabelle di cui al Decreto Ministeriale del 12/7/2000 ha ricondotto detta patologia al cod. .235, attribuendo una percentuale di danno pari al 4% sin dall'epoca dell'istanza di revisione del maggio 2017.
Ha pure esaurientemente risposto ai rilievi formulati alla sua bozza dal consulente di parte del
D'amico che ha lamentato l'assenza di qualunque riferimento nella relazione alle contestazioni mosse alla ctu di primo grado e che pure questa Corte aveva richiamato nella formulazione dei quesiti. Il ctu ha invero precisato di avere vagliato tutta la documentazione in atti ivi compresi i rilievi alla ctu di primo grado e che né dall'esame radiografico né dall'esame obiettivo del periziando erano emersi fenomeni correlabili a “pseudo- artrosi” o comunque lesioni delle strutture nervose decorrenti in prossimità della zona di frattura. Conseguentemente ha escluso che le fratture diafisarie, proprio perché non coinvolgenti distretti prossimali o distali (nel caso specifico gomito e polso) potessero determinare limitazioni funzionali degli stessi. Nel ribadire la percentuale del 4% ha risolutivamente puntualizzato come dovesse ritenersi errata la maggiore percentualizzazione di danno riconosciuta dal ctu di primo grado, certamente scaturita da elementi patologici non rapportabili causalmente alla dinamica dell'evento infortunistico subito dal D'Amico. Si tratta di un parere tecnico che merita, per la sua completezza e congruità medico legale, di essere condiviso dal Collegio.
Va pertanto rigettato l'appello.
Quanto alle spese del presente grado va disposto l'esonero, avendo l'appellante reso la dichiarazione ex art. 152 disp att. al c.p.c.. Devesi comunque dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto.
Le spese della ctu del presente grado vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona PG n.402/2020 emessa in data Parte_1
22/10/2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- esonera l'appellante dal pagamento delle spese del presente grado di giudizio ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.;
- pone a carico dell' le spese della CTU espletata nel presente grado e liquidata con decreto a CP_1
parte;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto.
Messina, 21/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott C. Zappalà Dott. B. Catarsini