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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del dottor Gianfranco Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3214 /2019 R.G.
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PELOSI PASQUALE per mandato in atti attore
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. Valerio Freda (già Prof. Avv. Claudio Preziosi) per mandato in atti
Convenuto e con l'intervento di (P.IVA Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando M. Frasca, per P.IVA_3
mandato in atti
- TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni delle parti:
All'udienza del 21.10.2024 le parti concludevano come da verbal e di causa.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (d'ora in Parte_1 avanti “ ”) conveniva in giudizio la (d'ora Parte_1 Controparte_1 in avanti “ ”) per sentirla condannare al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti dal proprio immobile sito in Mercogliano (AV) alla Via
Pithya, a seguito della caduta di un albero di alto fusto, avvenuta in data
6.11.2017, infisso su una strada privata di proprietà della convenuta, benché gravata da uso pubblico.
L'attrice esponeva che: a) l'immobile era stato danneggiato dalla caduta dell'albero; b) sul luogo erano intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino, che avevano redatto apposito verbale;
c) i danni erano stati quantificati in
€ 11.519,71 dal CTU Arch. nel procedimento per Persona_1
Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) n. 3017/2018 R.G. Trib.
Avellino; d) la convenuta non aveva dato seguito alle richieste di risarcimento;
e) era stata esperita senza esito la procedura di negoziazione assistita.
Deduceva, quindi, la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051
c.c., quale proprietaria e custode della strada e dell'albero, evidenziando che la pericolosità della res era nota alla convenuta almeno dal 2010, a seguito di altro intervento dei Vigili del Fuoco, e che le condizioni atmosferiche del giorno del sinistro non integravano gli estremi del caso fortuito. Chiedeva, pertanto, la condanna di al pagamento Controparte_1 della somma di € 11.519,71, oltre interessi e rivalutazione, al risarcimento del danno ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., nonché al rimborso delle spese dell'ATP e del presente giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio , contestando la Controparte_1
domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Eccepiva, in sintesi: 1) l'inconfigurabilità di una responsabilità oggettiva da cose in custodia, stante la natura della piantagione e l'intensità dei vincoli amministrativi e dei controlli pubblici, nonché la circostanza che la strada, pur di sua proprietà, fosse gravata da uso pubblico (costituendo unico accesso alla locale stazione dei Carabinieri), limitando così la sua piena disponibilità e facoltà di intervento;
2) in subordine, l'esclusione della responsabilità per caso fortuito/forza maggiore, essendo la caduta dell'albero ascrivibile ad una tempesta di eccezionale ed imprevista intensità abbattutasi sul territorio il 6.11.2017. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia Controparte_2
(d'ora in avanti “ ) per essere da questa manlevata Controparte_2
in forza di polizza assicurativa n. 2016/30/6162013.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva Controparte_2
eccependo preliminarmente la nullità della chiamata in garanzia ex art. 164, co. 4, c.p.c. e, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva e/o l'inoperatività della polizza. Sosteneva che l'indennizzo richiesto fosse escluso dalla polizza (art. 7.5, punto 1, comma 1 delle condizioni generali), la quale, pur coprendo i danni da alberi di alto fusto, escluderebbe la garanzia per danni derivanti dalla proprietà di aree scoperte “NON GRAVATE DA ”. Contestava, Parte_2
altresì, la fondatezza della domanda principale, adducendo il caso fortuito e la responsabilità del per la manutenzione della Controparte_3
strada ad uso pubblico. Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione del fascicolo dell'ATP n.
3017/2018 R.G. e produzione documentale. Con ordinanza del 19.03.2021, il Giudice non ammetteva le prove orali articolate dalla convenuta.
Successivamente, a seguito del decesso del difensore di , il Controparte_1
processo veniva interrotto e ritualmente riassunto da . Parte_1
All'udienza del 21.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda principale proposta da nei confronti di Parte_1
è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito Controparte_1
precisati. Parimenti fondata è la domanda di manleva proposta da
[...]
nei confronti di CP_1 Controparte_2
1. Sulla richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria del 19.03.2021
In via preliminare, occorre esaminare la richiesta, reiterata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni e nella Controparte_1 comparsa conclusionale , di revoca dell'ordinanza del 19.03.2021, con cui questo Giudice non ha ammesso le prove orali dalla stessa articolate, in particolare il capitolo C) volto a dimostrare che “il pino ceduto presso Via
Mercogliano Pitya e di cui alle foto in atti della convenuta non aveva mai assunto prima una inclinazione tale da poterne derivare oggettivamente pericolo”.
La richiesta non può trovare accoglimento. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo. Per la sua configurazione è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Il custode si libera dalla responsabilità solo fornendo la prova del caso fortuito, ossia di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato, forza maggiore) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia stato idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
Alla luce di tali principi, il capitolo di prova in questione, volto a dimostrare l'assenza di una precedente inclinazione pericolosa dell'albero, risulta irrilevante ai fini del decidere. Anche qualora l'albero non avesse manifestato segni esteriori di pericolo imminente, ciò non escluderebbe la responsabilità del custode qualora la caduta sia comunque riconducibile a condizioni intrinseche della pianta (es. malattie radicali, vetustà) o a carenze manutentive, non interrotte da un fattore esterno qualificabile come caso fortuito. Come correttamente evidenziato dalla difesa attorea , richiamando Cass. Civ. – SS.UU. – n. 20943/2022, “le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve comunque rispondere”. Pertanto, l'eventuale improvvisa inclinazione non sarebbe di per sé idonea ad escludere la responsabilità del custode.
L'istanza di revoca va, dunque, respinta.
2. Sulla responsabilità di ex art. 2051 c.c. Controparte_1
L'art. 2051 c.c. stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato (cfr. atto di proprietà allegato 1 alla citazione;
verbale di intervento dei Vigili del
Fuoco del 6.11.2017, allegato 2 alla citazione ) che:
a) è proprietaria dell'immobile sito in Mercogliano, Via Pithya, Parte_1
danneggiato;
b) in data 6.11.2017, un albero di alto fusto, infisso sulla strada denominata Via Mercogliano Pithya, è caduto, danneggiando l'immobile attoreo;
c) la strada su cui insisteva l'albero è di proprietà di . Controparte_1
Sussiste, pertanto, il nesso di causalità materiale tra la cosa (l'albero) e l'evento dannoso (il danneggiamento dell'immobile di ), come Parte_1
peraltro attestato dal verbale dei Vigili del Fuoco e non specificamente contestato.
La convenuta ha eccepito la carenza del proprio potere di Controparte_1 custodia sulla strada e sull'albero in ragione della servitù di uso pubblico gravante sulla via. Tale eccezione è infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la proprietà di una strada, ancorché gravata da servitù di uso pubblico, comporta per il proprietario privato l'obbligo di custodia e manutenzione ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
La sussistenza di una servitù di passaggio pubblico non sottrae al proprietario la disponibilità giuridica e materiale del bene, né i poteri di ingerenza e controllo su di esso. L'eventuale potere-dovere di vigilanza dell'ente pubblico ( sulla sicurezza della circolazione su strade CP_3
private aperte al pubblico transito non esclude la responsabilità del proprietario-custode, potendo al più configurare una concorrente responsabilità dell'ente ex art. 2043 c.c. per omessa vigilanza, qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso di specie, quale Controparte_1 proprietaria della strada e dell'albero ivi infisso, ne era custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.
La convenuta ha altresì invocato, quale esimente, il caso fortuito, individuato in un evento atmosferico di eccezionale intensità verificatosi il
6.11.2017. Per integrare il caso fortuito, l'evento naturale deve presentare i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, tali da renderlo non fronteggiabile con l'ordinaria diligenza.
Nel caso in esame, la prova del caso fortuito non è stata raggiunta. Il verbale dei Vigili del Fuoco fa un generico riferimento a “cattive condizioni meteo” . La documentazione prodotta dalla convenuta (avviso di allerta meteo “arancione” per la regione Campania e articolo di giornale online ) non è sufficiente a dimostrare l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento atmosferico in relazione alla specifica zona e, soprattutto, la sua idoneità causale esclusiva. Come dedotto dall'attrice, non risulta che sia stata dichiarata la calamità naturale, né che altri alberi nelle immediate vicinanze abbiano subito analoghi cedimenti .
Inoltre, assume rilievo la circostanza, provata documentalmente dall'attrice (verbale VV.F. del 24.6.2010), che già nel 2010 si era reso necessario un intervento dei Vigili del Fuoco a causa delle precarie condizioni degli alberi presenti sulla medesima via. Tale precedente segnalazione di pericolosità indebolisce significativamente la tesi dell'imprevedibilità dell'evento e del fortuito, evidenziando piuttosto una potenziale situazione di rischio preesistente di cui la custode avrebbe dovuto farsi carico con adeguati interventi manutentivi. La responsabilità del custode sussiste anche qualora il danno sia originato da un'insufficienza delle misure adottate per prevenire l'evento, specie a fronte di fenomeni atmosferici che, pur intensi, non possono più considerarsi del tutto imprevedibili.
Pertanto, in assenza di una prova rigorosa del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale, deve essere dichiarata Controparte_1 responsabile dei danni cagionati dalla caduta dell'albero all'immobile di
, ai sensi dell'art. 2051 c.c. . Parte_1
3. Sulla quantificazione del danno
I danni materiali subiti dall'immobile di sono stati oggetto di Parte_1
Accertamento Tecnico Preventivo (R.G. n. 3017/2018). Il CTU nominato,
Arch. ha quantificato i costi di ripristino in € 11.519,71 Persona_1
(cfr. relazione CTU). Tale quantificazione non è stata oggetto di specifiche e motivate contestazioni dalle parti nel presente giudizio di merito. Conseguentemente, deve essere condannata al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di € 11.519,71. Trattandosi di debito Parte_1
di valore, su tale somma andranno corrisposti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento dannoso (6.11.2017) alla data della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo.
4. Sulle spese dell'Accertamento Tecnico Preventivo
L'attrice ha richiesto il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di ATP, quantificate in € 1.573,63 per onorario del CTU e € 1.324,00 per spese legali (documentazione allegata alla seconda memoria istruttoria ).
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, anticipate dalla parte richiedente, devono essere poste, a conclusione del giudizio di merito, a carico della parte soccombente (cfr. Cass. n. 35510/2021, citata da parte attrice ). Pertanto, dovrà rimborsare a le Controparte_1 Parte_1
suddette spese, che risultano documentate.
5. Sulla domanda ex art. 96, ultimo comma, c.p.c.
ha chiesto la condanna di ai sensi dell'art. 96, Parte_1 Controparte_1 ultimo comma, c.p.c., per non aver dato riscontro all'invito a negoziare.
Tale norma prevede una condanna officiosa al pagamento di una somma equitativamente determinata qualora la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Nel caso di specie, sebbene la condotta della convenuta nel non aderire alla negoziazione assistita e nel resistere in giudizio si sia rivelata infondata, non emergono elementi sufficienti per ravvisare gli estremi della mala fede o della colpa grave richiesti dalla norma. La mera soccombenza o il mancato riscontro alla negoziazione non integrano di per sé tali presupposti. La domanda va pertanto rigettata.
6. Sulla domanda di manleva proposta da nei Controparte_1
confronti di Controparte_4 ha chiamato in causa chiedendo di
[...] Controparte_2
essere manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio, in forza della polizza sottoscritta.
ha eccepito l'inoperatività della polizza, invocando Controparte_2
l'art. 7.5, punto 1, comma 1, delle condizioni generali di assicurazione , il quale, nel definire l'ambito della garanzia per Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di fabbricati, includerebbe i danni derivanti dalla proprietà di aree scoperte “NON GRAVATE DA SERVITU' PUBBLICA”.
Poiché la strada su cui insisteva l'albero caduto è pacificamente gravata da uso pubblico, la garanzia sarebbe esclusa.
La convenuta ha replicato sostenendo che nelle condizioni Controparte_1
particolari di polizza (allegato 1 al contratto ), il viale in questione sarebbe specificamente menzionato tra i beni coperti, con la dicitura: “Nel
Comune di Mercogliano (AV) Via Nazionale Torrette n. 127, si assicura fabbricato con viale privato di proprietà che inizia dalla via Nazionale
Torrette…..” e “Nelle aree pertinenti possono esistere tettoie, pensiline, cabine elettriche, centrali e termiche, piazzali privati, servizi sociali, aziendali e generali e quant'altro di pertinenza, compresa strada privata aperta al pubblico, a servizio degli immobili descritti”. Ha quindi invocato la prevalenza delle condizioni particolari su quelle generali e, in subordine, la vessatorietà della clausola di esclusione ex art. 1341, co. 2,
c.c., per mancata specifica approvazione scritta .
L'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da
[...]
non è fondata. CP_2
Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, occorre fare riferimento ai criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 ss. c.c., privilegiando l'interpretazione che rispecchi la comune intenzione delle parti, desumibile anche dal loro comportamento complessivo, e che attribuisca alle clausole il senso più rispondente alla natura e all'oggetto del contratto.
Nel caso di specie, le condizioni particolari di polizza prodotte dalla convenuta (doc. 16) indicano specificamente tra i rischi assicurati la
“strada privata aperta al pubblico, a servizio degli immobili descritti”.
Tale dicitura, contenuta in un documento che definisce l'estensione specifica della copertura per la quale il premio è stato pattuito, assume un valore preponderante rispetto a clausole generali che potrebbero apparire in contrasto. È principio consolidato che le clausole specificamente negoziate o comunque contenute nelle condizioni particolari prevalgono su quelle generali predisposte unilateralmente dall'assicuratore, qualora vi sia incompatibilità.
La clausola generale invocata da che escluderebbe Controparte_2 la copertura per aree “gravate da servitù pubblica”, se interpretata nel senso di vanificare la copertura specificamente prevista nelle condizioni particolari per una “strada privata aperta al pubblico”, si porrebbe in contrasto con la volontà manifestata dalle parti di assicurare proprio quel tipo di rischio. Inoltre, una clausola siffatta, se intesa come limitativa della responsabilità dell'assicuratore o come escludente un rischio che l'assicurato ragionevolmente si attendeva coperto in base alle specifiche pattuizioni, potrebbe integrare gli estremi della clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c., richiedendo una specifica approvazione CP_5
che non risulta essere stata fornita per la clausola in questione (cfr. Cass.
n. 4254/2012, citata da ). La Suprema Corte ha infatti Controparte_1
stabilito che sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle che escludono il rischio garantito .
Considerato che le condizioni particolari di polizza sembrano estendere la copertura alla “strada privata aperta al pubblico” di proprietà dell'assicurata, e tenuto conto dei principi interpretativi che privilegiano la conservazione degli effetti del contratto e la tutela dell'affidamento dell'assicurato, si ritiene che la polizza invocata sia operativa per il sinistro per cui è causa.
Di conseguenza, la domanda di manleva proposta da nei Controparte_1
confronti di deve essere accolta. Controparte_2 [...]
sarà quindi tenuta a manlevare di quanto CP_2 Controparte_1 quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a in forza della Parte_1
presente sentenza, nei limiti del massimale e delle eventuali franchigie previste dalla polizza.
7. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
, risultata soccombente nei confronti di , deve Controparte_1 Parte_1 essere condannata a rifondere a quest'ultima le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014
(aggiornato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), dell'attività svolta e dell'assenza di questioni di particolare complessità. Tali spese comprendono anche quelle relative all'ATP, come sopra specificato.
risultata soccombente nei confronti di Controparte_2 CP_1
in relazione alla domanda di manleva, deve essere condannata a
[...] rifondere a quest'ultima le spese di lite sostenute per resistere alla domanda principale e per far valere la garanzia, liquidate come in dispositivo, applicando i medesimi criteri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con l'intervento di Parte_1 Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione Controparte_2
disattesa: 1. ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiara responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i Controparte_1 danni cagionati all'immobile di proprietà attorea a seguito della caduta dell'albero avvenuta in data 6.11.2017;
2. AN in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 11.519,71, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro (6.11.2017) alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
3. AN in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rimborsare a in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, le spese sostenute per l'Accertamento Tecnico Preventivo n. 3017/2018 R.G. Trib. Avellino, quantificate in € 1.573,63 per onorario CTU e € 1.324,00 per spese legali, per un totale di € 2.897,63;
4. RIGETTA la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.; Controparte_1
5. ACCOGLIE la domanda di manleva proposta da Controparte_1
nei confronti di e, per Controparte_2
l'effetto, AN in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare
[...] di tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a CP_1
in forza dei capi 2) e 3) del presente dispositivo, nonché Parte_1
delle spese di cui al successivo capo 6), nei limiti del massimale e delle eventuali franchigie previste dalla polizza;
6. AN in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.660,70 per compensi professionali, oltre € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
7. AN in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, a rifondere a in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite sostenute nel presente giudizio, che liquida in € 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
8. RESPINGE la richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria del
19.03.2021.
Così deciso il 12 giugno 2025.
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale