Ordinanza cautelare 12 marzo 2021
Ordinanza collegiale 21 aprile 2022
Sentenza 17 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/11/2022, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2022
N. 01816/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00294/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 294 del 2021, proposto da:
- MO LM, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo e Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 0118492/2020 del 24 dicembre 2020, con cui il Dirigente del Settore UAT del Comune di Brindisi respingeva l’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 e della legge regionale pugliese n. 14/2009 (Piano Casa), con cambio di destinazione d’uso da deposito a civile abitazione di parte del fabbricato preesistente in Contrada Marrazza;
- del parere dirigenziale n. 4 del 16 dicembre 2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi richiamato, e, in particolare, della nota con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda datata 1° ottobre 2020, del parere dirigenziale n. 2 del 25 settembre 2020 e della relazione del responsabile della fase istruttoria del procedimento conclusasi con la proposta di provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 9 novembre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la sig.ra LM è proprietaria, nel Comune di Brindisi, di un complesso immobiliare ubicato alla Contrada Marrazza, costituito da terreni e fabbricati in parte utilizzati per la conduzione dell’azienda agricola di cui è titolare il marito IM Iaia.
- a seguito di un sopralluogo effettuato in data 15 luglio 2019 l’A.c. avviava nei confronti dei signori LM e Iaia, con avviso prot. n. 0094877 del 2 ottobre 2019, un procedimento sanzionatorio relativo ad alcuni manufatti abusivi.
- la LM, quindi, come da questa Sezione ricordato nell’ordinanza n. 626/2022, presentava « un progetto riguardante il lotto in catasto al fg. n. 107, p.lla n. 577, subalterni 1 e 2, volto all’accertamento di conformità ex art. 36 del DPR n. 380/01 mediante l’applicazione della LR n. 14/2009 (piano Casa) di alcuni volumi e per il cambio di destinazione d’uso da deposito a civile abitazione di una porzione di un immobile », e, a tal fine, in specie esponeva: a) che « sul subalterno n. 1 ricadono i seguenti volumi legittimamente esistenti: - fabbricato contrassegnato con la lettera A (capannone), escluso dal progetto di sanatoria poiché distante rispetto alle unità oggetto di intervento; - unità immobiliari B con destinazione d’uso deposito e per una parte a civile abitazione, C e D con destinazione d’uso deposito; mentre il subalterno n. 2 è occupato da quella porzione di immobile B, composto da piano terra e piano primo, destinato a residenza »; b) e che « il progetto prevede la possibilità di ‘sanare’, avvalendosi della disciplina di favore contenuta nel c.d. Piano Casa, l’ampliamento realizzato in contiguità fisica con le unità C e D, contrassegnato nella tavola n. 1 con il colore arancione (che ha congiunto, formando un unico organismo edilizio da destinare totalmente a civile abitazione, le unità immobiliari preesistenti sui subalterni n. 1 e 2), sfruttando l’incremento volumetrico del 20% consentito dalla LR n. 14/09 per gli edifici residenziali e non residenziali, destinando poi la totalità delle unità immobiliari considerate nel calcolo ad uso residenziale ».
- seguivano: la nota del 1° ottobre 2020, con cui il Dirigente dell’UAT, richiamando la motivazione espressa nel precedente parere n. 2 del 25 settembre 2020, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; le controdeduzioni tecniche della LM, del 4 novembre 2020; il provvedimento prot. n. 0118492/2020 del 17/24 dicembre 2020, con il quale l’A.c. respingeva l’istanza.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis l. n. 241/90; difetto di motivazione; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 LR n. 14/09 s.m.i.; violazione dell’art. 36 DPR n. 380/01; difetto di motivazione; violazione dell’art. 20 DPR n. 380/01; c) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 LR n. 14/09; violazione dell’art. 20 DPR n. 380/01; difetto di istruttoria e di motivazione.
2.- Considerato che:
- con l’impugnata d.d. il Comune respingeva la predetta istanza per i seguenti motivi: « con riferimento alle osservazioni trasmesse con nota p.n. 96253 del 4/11/2020 si ribadisce quanto di seguito: 1) l’immobile esistente oggetto di ampliamento realizzato in assenza di titolo abilitativo era costituito da due corpi di fabbrica distinti e separati, pertanto non riconducibile alla definizione di ‘edificio’ di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) della LR 14/09 e s.m.i.; 2) la documentazione trasmessa per attestare l’epoca della realizzazione degli abusi non può ritenersi esaustiva, in quanto riferita solo a fornitura di materiale che potrebbe aver avuto qualunque impiego e in qualunque luogo di destinazione d’uso. Pertanto, visto il preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. 88817 del 19/10/2020, preso atto delle osservazioni formulate dalla parte con nota prot. n. 96253 del 4/11/2020, con la presente si comunica il diniego definitivo per l’accertamento di conformità richiesta con nota prot. n. 45077 del 26/5/2020 e succ. e si esprime parere favorevole all’emissione dell’ordinanza di demolizione con il ripristino dello stato dei luoghi ».
- con ordinanza n. 626/2022 la Sezione disponeva quindi un approfondimento istruttorio a carico del Comune di Brindisi [« Il Collegio ritiene di dover acquisire una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, a firma del competente Dirigente pro tempore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Brindisi, corredata da eventuali elaborati tecnici di riferimento, da cui, in particolare, si evinca (anche a seguito di apposito sopralluogo) l’esatta consistenza dell’intervento edilizio in questione e si precisi se la cubatura ulteriore realizzata da parte ricorrente in virtù del c.d. Piano Casa e oggetto dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 corrisponda o meno all’incremento premiale previsto dal Piano Casa medesimo sulle unità immobiliari oggetto di collegamento, ovvero se la volumetria realizzata abbia utilizzato anche la cubatura di ulteriore unità immobiliare »], cui quest’ultimo, tuttavia, non ottemperava - circostanza da cui pure trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a .
3.- Osservato che, dopo il preavviso di diniego del 1° ottobre 2020, la parte replicava in modo articolato, con le osservazioni procedimentali del successivo 4 novembre, ai rilievi critici mossi dall’A.c., evidenziando:
a) la specificità del caso in parola, in cui venivano in rilievo due unità immobiliari appartenenti alla stessa particella catastale le quali, pur originariamente separate, erano divenute a seguito degli interventi de quibus un unico corpo edilizio, con una situazione dunque speculare rispetto a quella espressamente disciplinata e consentita dall’art. 3, comma 1, lett. b) della LR n. 14/09 [« Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a) (della LR n. 14/2009, ndr) , per edificio si intende l’insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo … composto da una o più unità immobiliari funzionalmente e fisicamente connesse tra loro mediante parti comuni (…). Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b) (della predetta LR n. 14/2009, ndr) , l’ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica anche a mezzo di elementi strutturali di collegamento rispetto al fabbricato esistente, anche in sopraelevazione, rimanendo salva la possibilità di avvalersi dell'aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purché ricompresa nel medesimo edificio (come nel caso in esame) …; ove l’ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o fisicamente realizzabile oppure comprometta le caratteristiche tipologiche e architettoniche del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale, da collocarsi sullo stesso lotto dell’edificio esistente e ad una distanza non superiore a dieci metri da quest’ultimo (…) A parere detto scrivente il progetto di accertamento riguarda un complesso immobiliare che non ha variato il numero di unità immobiliari originarie facenti parte del medesimo edificio (cosi come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a), della LR 14/09) e pertanto è ammissibile e consentito avvalersi dell’aumento volumetrico spettante alla totalità delle unità immobiliari (medesimo edificio) considerate nel calcolo proposto con l’istanza di accertamento »];
b) come gli edifici legittimamente realizzati, costituenti la base cui commisurare l’intervento edilizio ‘aggiuntivo’, non eccedessero i limiti volumetrici previsti dall’art. 3, comma 1, della LR n. 14/09, come modificata e integrata dalle leggi regionali n. 49 del 2014 e n. 37 del 2016 [« Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 49 del 05.12.2014 la modifica dell’art. 3 prevede che possono essere ampliate nel limite del 20% della volumetria complessiva, e comunque non oltre i 300 mc, gli edifici residenziali nonché gli edifici non residenziali, limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 500 mc, da destinare per la complessiva volumetria risultante a seguito dell’intervento a residenza e a usi strettamente connessi con la residenza. La LR n. 37 del 5.12.2016 prevede che l’ampliamento per gli edifici non residenziali venga aumentata rispetto al precedente limite dei 500 mc limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1.000 mc. Pertanto gli ampliamenti di 300 mc sono consentiti sin dalla LR n. 49 del 5.12.2014 e i 1.000 mc per edifici non residenziali sin dalla Legge Regionale n. 37 del 5.12.2016 »];
c) come la databilità dei lavori fosse riferibile a un periodo nel quale la legislazione appena richiamata era vigente [o, meglio, come vi fossero concreti indizi in tal senso: « Alla luce di quanto esposto sopra appare chiaro che l’ampliamento è inferiore a 300 mc (valido già dal 2014) e riguarda edifici non residenziali aventi volumetria inferiore a 1.000 mc (già dal 2016). In merito a tale questione si specifica che, pur essendo iniziati i lavori di ampliamento nel 2015, tali lavori si sono definitivamente completati all’inizio del 2018, come dimostrano te fatture allegate atta presente. Si specifica che le fatture sono intestate all’Azienda Agricola Iaia IM, che come si evince dalla comunicazione di Avvio del procedimento degli abusi commessi … risulta essere il responsabile esecutore dette opere abusive (e marito della signora LM MO) »].
3.1 Osservato, ancora, che:
- rispetto al punto sub a), l’A.c. nulla replicava nell’impugnato diniego.
- rispetto al punto sub b), essa si limitava a contestare l’univoca riferibilità dell’allegata documentazione fiscale all’intervento edilizio in oggetto, senza tuttavia concretamente confutarla.
4.- Ritenuto che l’impugnato diniego non risulta dunque supportato da un’idonea istruttoria e assistito da una convincente motivazione, poiché, appunto, a fronte delle richiamate osservazioni formulate dalla ricorrente con la nota tecnica del 4 novembre 2020, l’Amministrazione non assolveva idoneamente all’obbligo di evidenziare le ragioni che la inducevano a disattenderle ( cfr., tra le ultime, T.a.r. Campania Napoli, III, 7 marzo 2022, n. 1544 ).
5.- Ritenuto, dunque, che:
- gli atti impugnati sono illegittimi per difetto di istruttoria e di motivazione e debbono essere annullati, salva la riedizione del potere da parte della p.A.
- le spese di giudizio possono essere eccezionalmente dichiarate irripetibili, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 294 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 novembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO