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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/04/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 409-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Verzeni - Giudice dott.ssa Angela Randazzo - Giudice est. nel procedimento n. 409-1/2024 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da nato a [...] il [...] Parte_1
) e residente in [...], Spirano CodiceFiscale_1 (BG);
, nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
e residente a [...]; C.F._2 nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_2
, e residente a [...]; C.F._3
rappresentati dall'avv. Francesca Di Giacomo
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso familiare depositato in data 5.12.2024, da Parte_1
e , per l'apertura della
[...] Controparte_1 Controparte_2
e onio ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che i debitori sono residenti in provincia di Bergamo, come in epigrafe indicato, e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66, co. 1, CCII, attesa l'origine comune del sovraindebitamento, ferma restando la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della parte ricorrente, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di di circa € 9.864.865,12, Parte_1 di di circa € 1.781. di circa € Controparte_1 Controparte_2 5.652.519,27, derivante dagli accertamenti fiscali compiuti dall'Agenzia delle Entrate sulle società partecipate dai ricorrenti o dai loro familiari;
evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
considerato che i debitori sono titolari di beni mobili e immobili meglio indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC, per come integrata a seguito di chiarimenti richiesti dal giudice;
considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e, pertanto, che il soggetto che acceda al procedimento debba circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;
ritenuto in tale ottica che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale della parte ricorrente e del proprio nucleo familiare, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito da , con Parte_1 la esclusione di 600,00 € mensili;
lo stipendio percepito da , con la Controparte_2 esclusione di 150,00 € mensili;
e lo stipendio percepito da , con la Controparte_1 esclusione di un quinto del medesimo trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la ratio sottesa all'art. 545, co. 4, c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare - in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo - il debito;
rammentato l'obbligo per i debitori di versare al liquidatore gli importi indicati, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista dalla parte ricorrente, di 3 anni;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha verificato Persona_1 la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
valutato, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, di nominare liquidatore l'avv. Marco Amorese, invitandolo a prendere contatti con il giudice relatore non appena avrà accettato l'incarico;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di;
nato a [...] il [...] Parte_1
) e residente in [...], Spirano CodiceFiscale_1
(BG);
, nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
e residente a [...]; C.F._2 nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_2
, e residente a [...]; C.F._3
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina liquidatore l'avv. Marco Amorese;
ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che sia sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dai debitore, nei termini indicati in parte motiva;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di , e Parte_1 Controparte_2 CP_1 ;
[...]
dispone che il liquidatore: entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione; dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Bergamo, 19/3/2025
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Verzeni - Giudice dott.ssa Angela Randazzo - Giudice est. nel procedimento n. 409-1/2024 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da nato a [...] il [...] Parte_1
) e residente in [...], Spirano CodiceFiscale_1 (BG);
, nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
e residente a [...]; C.F._2 nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_2
, e residente a [...]; C.F._3
rappresentati dall'avv. Francesca Di Giacomo
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso familiare depositato in data 5.12.2024, da Parte_1
e , per l'apertura della
[...] Controparte_1 Controparte_2
e onio ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che i debitori sono residenti in provincia di Bergamo, come in epigrafe indicato, e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che parte ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta altresì l'ammissibilità del ricorso congiunto, ai sensi dell'art. 66, co. 1, CCII, attesa l'origine comune del sovraindebitamento, ferma restando la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della parte ricorrente, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di di circa € 9.864.865,12, Parte_1 di di circa € 1.781. di circa € Controparte_1 Controparte_2 5.652.519,27, derivante dagli accertamenti fiscali compiuti dall'Agenzia delle Entrate sulle società partecipate dai ricorrenti o dai loro familiari;
evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
considerato che i debitori sono titolari di beni mobili e immobili meglio indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC, per come integrata a seguito di chiarimenti richiesti dal giudice;
considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e, pertanto, che il soggetto che acceda al procedimento debba circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;
ritenuto in tale ottica che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale della parte ricorrente e del proprio nucleo familiare, possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito da , con Parte_1 la esclusione di 600,00 € mensili;
lo stipendio percepito da , con la Controparte_2 esclusione di 150,00 € mensili;
e lo stipendio percepito da , con la Controparte_1 esclusione di un quinto del medesimo trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la ratio sottesa all'art. 545, co. 4, c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare - in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo - il debito;
rammentato l'obbligo per i debitori di versare al liquidatore gli importi indicati, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto allo stipendio, e questo per la durata, prevista dalla parte ricorrente, di 3 anni;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha verificato Persona_1 la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
valutato, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, di nominare liquidatore l'avv. Marco Amorese, invitandolo a prendere contatti con il giudice relatore non appena avrà accettato l'incarico;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di;
nato a [...] il [...] Parte_1
) e residente in [...], Spirano CodiceFiscale_1
(BG);
, nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
e residente a [...]; C.F._2 nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_2
, e residente a [...]; C.F._3
nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;
nomina liquidatore l'avv. Marco Amorese;
ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che sia sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dai debitore, nei termini indicati in parte motiva;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di , e Parte_1 Controparte_2 CP_1 ;
[...]
dispone che il liquidatore: entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione; dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Bergamo, 19/3/2025
Il giudice estensore dott.ssa Angela Randazzo
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta