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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/12/2024, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 2612/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso cumulativo di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio depositato il 03/06/2024 da
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta mandato depositato unitamente al ricorso introduttivo, dall'avv.
Sabrina Zanutel (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Pordenone;
- RICORRENTE -
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti costituite
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via principale:
- Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi in premessa generalizzati, matrimonio celebrato a Dardhas (Albania) il 22.01.2015, registrato al n. 04 all'ufficio dello stato civile della Repubblica di Albania e non trascritto in Italia;
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 - Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione
e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
PE
- Disporre l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre con collocazione e Per_2
residenza anagrafica presso la medesima, la quale potrà in autonomia e senza il concerto paterno adottare ogni decisione strategica di carattere sanitario, scolastico, ricreativo, ludico, residenziale
e di espatrio nell'interesse delle minori;
- Disporre che il padre possa essere autorizzato a frequentare le figlie in forma protetta secondo le modalità che saranno suggerite dal Consultorio eventualmente nominato oppure secondo il calendario di visite che verrà stabilito da Codesta autorità giudiziaria;
- Disporre che il signor provveda a versare alla moglie a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie minori la somma mensile di € 600,00 complessivi (euro 300,00 cadauna) in forma tracciabile entro i primi 15 giorni di ogni mese. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
- Disporre che il signor provveda a versare alla moglie a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della medesima, l'importo di euro 250,00 sino a quando la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
- Le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%; al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà essere formulata per iscritto;
- L'assegno unico - universale per le figlie a carico verrà percepito dalla signora Parte_1
;
[...]
- Compensi professionali e spese rifuse.
In via istruttoria:
- Si chiede che venga disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., del contratto di lavoro a tempo indeterminato del signor presso la società Eco.Costruzioni srl di Casale Sul Sile Controparte_1
(TV); - Si chiede che venga disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle CU 2024, 2023 e 2022 del signor dipendente di Eco.Costruzioni srl di Casale sul Sile;
- Si chiede che PEona_3 venga disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle buste paga relative all'anno 2024 del signor dipendente di Eco.Costruzioni srl di Casale sul Sile;
- Si chiede che venga Controparte_1
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., dell'estratto conto previdenziale del signor CP_1
- Si chiede che venga disposta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari del
[...]
signor Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava che in data 22/01/2015 Parte_1 contraeva matrimonio in Dardhas - Repubblica di Albania con che dall'unione Controparte_1
PE nascevano le figlie in Albania, in data 25/04/2016 e , in Italia, in data 01/04/2022; che il Per_2 matrimonio avveniva in giovanissima età senza le necessarie basi, come un'abitazione stabile o una situazione lavorativa sicura;
che il resistente sottoponeva la moglie a ripetuti episodi di violenza;
che, da ultimo, l'evento violento accaduto il 10/07/2023 determinava una svolta nella vita condotta dalla ricorrente e dalle minori, allorquando le stesse si allontanavano dal resistente;
che in data
12/07/2023 la ricorrente sporgeva denuncia/querela presso la Questura di Treviso per i reati di maltrattamento, lesioni e minacce e il successivo 17/07/2023, la stessa, dopo la dimissione dall'Ospedale, veniva accolta in una struttura protetta unitamente alle bambine.
Esposte dunque le rispettive situazioni reddituali dei coniugi chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
All'udienza di comparizione delle parti del 22/10/2024 era presente la ricorrente con il proprio procuratore, nonché il resistente in persona di cui veniva dichiarata la contumacia stante la non costituzione in giudizio dello stesso.
Venivano quindi sentite le parti e la ricorrente dichiarava di non lavorare, mentre il resistente rappresentava di aver iniziato un nuovo lavoro da pochi giorni.
Il Giudice adottava quindi i provvedimenti urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione invitava il procuratore del ricorrente a precisare le conclusioni.
Dato atto della rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale, il Giudice tratteneva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo entrambe le parti nate in Albania – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale la residenza abituale del convenuto. Dagli atti emerge infatti che il resistente risiede in Treviso, alla Strada Canizzano n. 13 (cfr. doc. 3).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) iii) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
03/06/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente appare evidente che la prosecuzione della convivenza fra le stesse sia divenuta intollerabile e che la crisi coniugale reca grave pregiudizio all'educazione della prole. A ciò si aggiunga la circostanza secondo cui dal mese di luglio 2023 le parti non abitano più insieme, allorquando la ricorrente si allontanava dall'abitazione con le figlie minori al culmine dell'ultimo evento violento verificatosi ai propri danni.
La domanda di separazione deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
1.3
Considerato che
parte ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
2. Sull'affidamento delle figlie minori, sulla loro collocazione e sul regime di visita del padre PE
2.1 Quanto all'affidamento di e parte ricorrente ha richiesto l'affidamento esclusivo, Per_2
senza il concerto paterno per adottare ogni decisione strategica nell'interesse delle minori.
A tal proposito si ritiene che, nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 che impongono di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento super esclusivo delle minori alla madre.
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel disinteresse materiale dimostrato dal padre e nelle condotte gravemente lesive dell'integrità psicofisica delle figlie poste in essere dal resistente.
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 PE Egli, infatti, sebbene non abbia mai tenuto comportamenti violenti direttamente nei confronti di e , ha fatto crescere le minori in un clima di terrore, stante le aggressioni poste in essere nei Per_2
confronti della madre alla presenza delle bambine. Come evidenziato dalla ricorrente, inoltre, il resistente non risulta mai essersi interessato alle figlie, né ha mai contattato i Servizi Sociali di
Treviso o comunque le Forze dell'Ordine per chiedere notizie delle minori. Il medesimo, pertanto, dal 10/07/2023, si è completamente disinteressato delle figlie.
Quanto premesso, unitamente alle evidenti difficoltà di comunicazione tra ricorrente e resistente, suggerisce a questo Collegio di disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337quater, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo
“ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
Pertanto, le minori e vengono affidate in via super esclusiva alla PEona_4 PEona_5
madre, con collocamento presso la residenza della stessa in Treviso, Via della Casa Comunale n.
271.
2.2 Per quanto riguarda le modalità di visita delle minori da parte del padre, il resistente CP_1
potrà frequentare le figlie esclusivamente in spazio neutro, presso i Servizi Sociali
[...]
PE territorialmente competenti di Treviso, tenuto conto del preminente interesse di e e delle Per_2
esigenze delle medesime.
PE In sede di audizione della minore presso la Questura di Treviso (doc. 12) è emerso infatti che la minore risulta essere impaurita dalla figura del padre a cause delle vicende familiari dalla stessa vissute. Nell'atto depositato si legge infatti che la minore ricorda vari episodi negativi accaduti tra PE la mamma e il papà e difatti testualmente “ racconta che il giorno in cui sono andate alla polizia aveva visto che il papà oltre ad urlare aveva un coltello in mano. Sempre quel giorno ricorda che il papà aveva dato tanti schiaffi alla mamma. Mia dice di essere molto arrabbiata con il papà perché lui le diceva le parolacce”.
E ancora, con riferimento ai fatti accaduti il 10 luglio 2023, la minore racconta che “… lei e la NA erano in camera, poi è entrata la mamma e poi ha visto il papà che aveva un coltello in mano e lei si è spaventata perché pensava facesse del male alla mamma.”.
Quanto invece alla minore , dell'età di due anni e mezzo, si ipotizza che la stessa ricordi a Per_2
fatica la figura del padre, posto che la minore aveva appena un anno allorquando la madre si allontanava dal resistente unitamente alle due figlie.
________________________________________________________________________________________________
5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 Pertanto, al fine di consentire l'instaurazione di un rapporto padre-figlie, questo Collegio ritiene adeguato che il resistente possa vedere le figlie esclusivamente in occasione di incontri in Spazio
Neutro appositamente organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti di Treviso alla presenza di personale specializzato e secondo un calendario che il Servizio stesso indicherà.
I Servizi Sociali dovranno relazionare al G.T., con cadenza semestrale, in merito all'andamento di PE tali incontri, specificando le concrete attività espletate nell'interesse delle minori e . Per_2
3. Sul contributo al mantenimento delle figlie minori da parte del padre
3.1 Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
3.2 Nel caso di specie, con memoria ex art. 473bis.17, co. 1, cod. proc. civ. depositata in data
02/10/2024 la ricorrente ha rappresentato che, come precisato nel ricorso introduttivo, la medesima aveva reperito un lavoro a tempo determinato, ma il contratto prorogato al 14/06/2024 (doc. 7) non era stato ulteriormente rinnovato.
La ricorrente sottoscriveva successivamente un nuovo contratto in data 01/08/2024, prorogato dapprima sino al 31/08/2024 (doc. 13) e poi sino al 27/09/2024.
All'attualità non vi sono state ulteriori proroghe e la ricorrente risulta quindi priva di attività lavorativa. Inoltre, la stessa non possiede immobili, né automobili di proprietà.
Quanto al resistente, nel ricorso introduttivo la ricorrente rappresentava che Controparte_1
svolgeva la professione di operaio edile alle dipendenze di Eco. Costruzioni srl di Casale sul Sile
(TV) con contratto a tempo indeterminato, percependo presumibilmente uno stipendio mensile di circa € 1.450,00, circostanza questa tuttavia non provata.
________________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 Di contro, il resistente, comparso personalmente all'udienza del 22/10/2024 dichiarava di essere disoccupato e di aver iniziato da poco un nuovo lavoro come cartongessista, presso il proprio cugino con il quale inoltre abitava unitamente alla sua famiglia.
Per le ragioni appena esposte, attesa l'incertezza dell'esatto reddito percepito dal resistente, ne consegue che il Tribunale stima equo porre a carico del resistente un contributo mensile di € 400,00 per il mantenimento delle due figlie (€ 200,00 per ciascuna figlia), a far data dal deposito del ricorso. A ciò si aggiunge l'assegno unico che verrà integralmente percepito dalla ricorrente, quale genitore affidatario in via super esclusiva.
3.3 Per quanto attiene alle spese straordinarie - per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso - esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente
4.1 La decisione del Collegio sul punto pone a proprio fondamento l'analisi delle situazioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge.
Da un lato, come sopra esposto, la ricorrente, risulta priva di attività lavorativa in mancanza di rinnovo del contratto concluso con La medesima vive in una struttura con indirizzo CP_2
PE secretato unitamente alle figlie minori e . Per_2
Dall'altro lato, il resistente sembra aver iniziato di recente un nuovo lavoro da cartongessista, come dal medesimo riferito in sede di udienza.
4.2 Ebbene, quanto al diritto all'assegno di mantenimento, appare necessario osservare che l'art. 156 cod. civ., nel regolamentare gli effetti della separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora non disponga di adeguati redditi propri.
La ratio di tale disposizione consiste nel garantire al coniuge separato il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e i presupposti per la concessione dello stesso sono costituiti dalla non addebitabilità della separazione e dall'inesistenza di adeguati redditi propri.
Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
L'entità dell'assegno, poi, come specificato all'art. 156 cod. civ., deve essere commisurata a
“quanto necessario per il mantenimento” avendo riguardo alle circostanze e ai redditi dell'obbligato, ovvero contemperando l'entità della somministrazione con le esigenze di
________________________________________________________________________________________________
7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 sostentamento di quest'ultimo, non potendo la corresponsione dell'assegno incidere sul minimo indispensabile per la sopravvivenza.
4.3 Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni sopra svolte, dell'incertezza del reddito percepito dal resistente e del contributo posto a suo carico per il concorso al mantenimento delle figlie, deve essere riconosciuto alla ricorrente , a far data dal deposito del ricorso, Parte_1 la somma mensile di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
5. Spese di lite
Le spese di lite, in ragione della soccombenza, sono poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.
115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi ata a POGRADEC - Parte_1
ALBANIA il 14/07/1996 e nato a [...] - ALBANIA il Controparte_1
24/05/1994, matrimonio contratto il 22/01/2015 e registrato al n. 04 dello Stato Civile della
Repubblica di Albania;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
3) affida in via super esclusiva le minori e alla madre PEona_4 PEona_5 Parte_1
, con collocazione presso la residenza della stessa in Treviso, Via della Casa Comunale n.
[...]
271;
4) dispone di conseguenza che tutte le decisioni di maggior interesse per le minori, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
5) dispone che il padre possa vedere e stare con le figlie durante incontri Controparte_1
appositamente organizzati in Spazio Neutro dai Servizi Sociali territorialmente competenti di
Treviso;
6) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti di Treviso inviino al G.T. relazioni semestrali in merito all'andamento degli incontri tra padre e figlie, specificando le concrete attività espletate nell'interesse delle minori;
7) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento delle
________________________________________________________________________________________________
8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 figlie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a far data dal deposito del ricorso;
8) le spese straordinarie, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Treviso, vengono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) l'Assegno Unico Familiare per le figlie sarà percepito interamente dalla madre Parte_1
;
[...]
10) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
€ 250,00 a titolo di assegno di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a far data dal deposito del ricorso;
11) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e Cpa, somma già dimidiata ex art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo ex art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria attesa la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente.
Stante la mancata trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio non occorre venga ordinata la trasmissione della presente sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni e le altre incombenze di cui all'art. 69, DPR 396/00, ordinamento Stato civile.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti di Treviso.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
9 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G.N. 2612/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso cumulativo di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio depositato il 03/06/2024 da
C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta mandato depositato unitamente al ricorso introduttivo, dall'avv.
Sabrina Zanutel (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Pordenone;
- RICORRENTE -
contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti costituite
Per parte ricorrente:
Nel merito, in via principale:
- Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi in premessa generalizzati, matrimonio celebrato a Dardhas (Albania) il 22.01.2015, registrato al n. 04 all'ufficio dello stato civile della Repubblica di Albania e non trascritto in Italia;
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 - Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione
e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
PE
- Disporre l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre con collocazione e Per_2
residenza anagrafica presso la medesima, la quale potrà in autonomia e senza il concerto paterno adottare ogni decisione strategica di carattere sanitario, scolastico, ricreativo, ludico, residenziale
e di espatrio nell'interesse delle minori;
- Disporre che il padre possa essere autorizzato a frequentare le figlie in forma protetta secondo le modalità che saranno suggerite dal Consultorio eventualmente nominato oppure secondo il calendario di visite che verrà stabilito da Codesta autorità giudiziaria;
- Disporre che il signor provveda a versare alla moglie a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie minori la somma mensile di € 600,00 complessivi (euro 300,00 cadauna) in forma tracciabile entro i primi 15 giorni di ogni mese. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
- Disporre che il signor provveda a versare alla moglie a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della medesima, l'importo di euro 250,00 sino a quando la stessa non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
- Le spese straordinarie utili alla prole, da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%; al genitore che avrà anticipato la spesa spetterà un rimborso pro - quota entro il mese successivo dalla richiesta, che dovrà essere formulata per iscritto;
- L'assegno unico - universale per le figlie a carico verrà percepito dalla signora Parte_1
;
[...]
- Compensi professionali e spese rifuse.
In via istruttoria:
- Si chiede che venga disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., del contratto di lavoro a tempo indeterminato del signor presso la società Eco.Costruzioni srl di Casale Sul Sile Controparte_1
(TV); - Si chiede che venga disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle CU 2024, 2023 e 2022 del signor dipendente di Eco.Costruzioni srl di Casale sul Sile;
- Si chiede che PEona_3 venga disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle buste paga relative all'anno 2024 del signor dipendente di Eco.Costruzioni srl di Casale sul Sile;
- Si chiede che venga Controparte_1
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 disposta l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., dell'estratto conto previdenziale del signor CP_1
- Si chiede che venga disposta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari del
[...]
signor Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato, rappresentava che in data 22/01/2015 Parte_1 contraeva matrimonio in Dardhas - Repubblica di Albania con che dall'unione Controparte_1
PE nascevano le figlie in Albania, in data 25/04/2016 e , in Italia, in data 01/04/2022; che il Per_2 matrimonio avveniva in giovanissima età senza le necessarie basi, come un'abitazione stabile o una situazione lavorativa sicura;
che il resistente sottoponeva la moglie a ripetuti episodi di violenza;
che, da ultimo, l'evento violento accaduto il 10/07/2023 determinava una svolta nella vita condotta dalla ricorrente e dalle minori, allorquando le stesse si allontanavano dal resistente;
che in data
12/07/2023 la ricorrente sporgeva denuncia/querela presso la Questura di Treviso per i reati di maltrattamento, lesioni e minacce e il successivo 17/07/2023, la stessa, dopo la dimissione dall'Ospedale, veniva accolta in una struttura protetta unitamente alle bambine.
Esposte dunque le rispettive situazioni reddituali dei coniugi chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
All'udienza di comparizione delle parti del 22/10/2024 era presente la ricorrente con il proprio procuratore, nonché il resistente in persona di cui veniva dichiarata la contumacia stante la non costituzione in giudizio dello stesso.
Venivano quindi sentite le parti e la ricorrente dichiarava di non lavorare, mentre il resistente rappresentava di aver iniziato un nuovo lavoro da pochi giorni.
Il Giudice adottava quindi i provvedimenti urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione invitava il procuratore del ricorrente a precisare le conclusioni.
Dato atto della rinuncia ai termini per il deposito della comparsa conclusionale, il Giudice tratteneva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo entrambe le parti nate in Albania – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale la residenza abituale del convenuto. Dagli atti emerge infatti che il resistente risiede in Treviso, alla Strada Canizzano n. 13 (cfr. doc. 3).
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) iii) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
03/06/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente appare evidente che la prosecuzione della convivenza fra le stesse sia divenuta intollerabile e che la crisi coniugale reca grave pregiudizio all'educazione della prole. A ciò si aggiunga la circostanza secondo cui dal mese di luglio 2023 le parti non abitano più insieme, allorquando la ricorrente si allontanava dall'abitazione con le figlie minori al culmine dell'ultimo evento violento verificatosi ai propri danni.
La domanda di separazione deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
1.3
Considerato che
parte ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza.
2. Sull'affidamento delle figlie minori, sulla loro collocazione e sul regime di visita del padre PE
2.1 Quanto all'affidamento di e parte ricorrente ha richiesto l'affidamento esclusivo, Per_2
senza il concerto paterno per adottare ogni decisione strategica nell'interesse delle minori.
A tal proposito si ritiene che, nonostante le previsioni della legge n. 54/2006 che impongono di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo l'affidamento condiviso come modalità ordinaria e preferibile, nel caso di specie sussistano i presupposti per l'affidamento super esclusivo delle minori alla madre.
Le ragioni di tale valutazione risiedono nel disinteresse materiale dimostrato dal padre e nelle condotte gravemente lesive dell'integrità psicofisica delle figlie poste in essere dal resistente.
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 PE Egli, infatti, sebbene non abbia mai tenuto comportamenti violenti direttamente nei confronti di e , ha fatto crescere le minori in un clima di terrore, stante le aggressioni poste in essere nei Per_2
confronti della madre alla presenza delle bambine. Come evidenziato dalla ricorrente, inoltre, il resistente non risulta mai essersi interessato alle figlie, né ha mai contattato i Servizi Sociali di
Treviso o comunque le Forze dell'Ordine per chiedere notizie delle minori. Il medesimo, pertanto, dal 10/07/2023, si è completamente disinteressato delle figlie.
Quanto premesso, unitamente alle evidenti difficoltà di comunicazione tra ricorrente e resistente, suggerisce a questo Collegio di disporre il c.d. affidamento “super esclusivo” ex art. 337quater, terzo comma, secondo periodo, cod. civ., in base al quale, a differenza dell'affidamento esclusivo
“ordinario”, tutte le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, sono adottate dal solo genitore cui spetta l'affido esclusivo (nel presente caso, la madre) senza il preventivo accordo dell'altro genitore.
Pertanto, le minori e vengono affidate in via super esclusiva alla PEona_4 PEona_5
madre, con collocamento presso la residenza della stessa in Treviso, Via della Casa Comunale n.
271.
2.2 Per quanto riguarda le modalità di visita delle minori da parte del padre, il resistente CP_1
potrà frequentare le figlie esclusivamente in spazio neutro, presso i Servizi Sociali
[...]
PE territorialmente competenti di Treviso, tenuto conto del preminente interesse di e e delle Per_2
esigenze delle medesime.
PE In sede di audizione della minore presso la Questura di Treviso (doc. 12) è emerso infatti che la minore risulta essere impaurita dalla figura del padre a cause delle vicende familiari dalla stessa vissute. Nell'atto depositato si legge infatti che la minore ricorda vari episodi negativi accaduti tra PE la mamma e il papà e difatti testualmente “ racconta che il giorno in cui sono andate alla polizia aveva visto che il papà oltre ad urlare aveva un coltello in mano. Sempre quel giorno ricorda che il papà aveva dato tanti schiaffi alla mamma. Mia dice di essere molto arrabbiata con il papà perché lui le diceva le parolacce”.
E ancora, con riferimento ai fatti accaduti il 10 luglio 2023, la minore racconta che “… lei e la NA erano in camera, poi è entrata la mamma e poi ha visto il papà che aveva un coltello in mano e lei si è spaventata perché pensava facesse del male alla mamma.”.
Quanto invece alla minore , dell'età di due anni e mezzo, si ipotizza che la stessa ricordi a Per_2
fatica la figura del padre, posto che la minore aveva appena un anno allorquando la madre si allontanava dal resistente unitamente alle due figlie.
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 Pertanto, al fine di consentire l'instaurazione di un rapporto padre-figlie, questo Collegio ritiene adeguato che il resistente possa vedere le figlie esclusivamente in occasione di incontri in Spazio
Neutro appositamente organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti di Treviso alla presenza di personale specializzato e secondo un calendario che il Servizio stesso indicherà.
I Servizi Sociali dovranno relazionare al G.T., con cadenza semestrale, in merito all'andamento di PE tali incontri, specificando le concrete attività espletate nell'interesse delle minori e . Per_2
3. Sul contributo al mantenimento delle figlie minori da parte del padre
3.1 Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
3.2 Nel caso di specie, con memoria ex art. 473bis.17, co. 1, cod. proc. civ. depositata in data
02/10/2024 la ricorrente ha rappresentato che, come precisato nel ricorso introduttivo, la medesima aveva reperito un lavoro a tempo determinato, ma il contratto prorogato al 14/06/2024 (doc. 7) non era stato ulteriormente rinnovato.
La ricorrente sottoscriveva successivamente un nuovo contratto in data 01/08/2024, prorogato dapprima sino al 31/08/2024 (doc. 13) e poi sino al 27/09/2024.
All'attualità non vi sono state ulteriori proroghe e la ricorrente risulta quindi priva di attività lavorativa. Inoltre, la stessa non possiede immobili, né automobili di proprietà.
Quanto al resistente, nel ricorso introduttivo la ricorrente rappresentava che Controparte_1
svolgeva la professione di operaio edile alle dipendenze di Eco. Costruzioni srl di Casale sul Sile
(TV) con contratto a tempo indeterminato, percependo presumibilmente uno stipendio mensile di circa € 1.450,00, circostanza questa tuttavia non provata.
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 Di contro, il resistente, comparso personalmente all'udienza del 22/10/2024 dichiarava di essere disoccupato e di aver iniziato da poco un nuovo lavoro come cartongessista, presso il proprio cugino con il quale inoltre abitava unitamente alla sua famiglia.
Per le ragioni appena esposte, attesa l'incertezza dell'esatto reddito percepito dal resistente, ne consegue che il Tribunale stima equo porre a carico del resistente un contributo mensile di € 400,00 per il mantenimento delle due figlie (€ 200,00 per ciascuna figlia), a far data dal deposito del ricorso. A ciò si aggiunge l'assegno unico che verrà integralmente percepito dalla ricorrente, quale genitore affidatario in via super esclusiva.
3.3 Per quanto attiene alle spese straordinarie - per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso - esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. Sull'assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente
4.1 La decisione del Collegio sul punto pone a proprio fondamento l'analisi delle situazioni economico-patrimoniali di ciascun coniuge.
Da un lato, come sopra esposto, la ricorrente, risulta priva di attività lavorativa in mancanza di rinnovo del contratto concluso con La medesima vive in una struttura con indirizzo CP_2
PE secretato unitamente alle figlie minori e . Per_2
Dall'altro lato, il resistente sembra aver iniziato di recente un nuovo lavoro da cartongessista, come dal medesimo riferito in sede di udienza.
4.2 Ebbene, quanto al diritto all'assegno di mantenimento, appare necessario osservare che l'art. 156 cod. civ., nel regolamentare gli effetti della separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora non disponga di adeguati redditi propri.
La ratio di tale disposizione consiste nel garantire al coniuge separato il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e i presupposti per la concessione dello stesso sono costituiti dalla non addebitabilità della separazione e dall'inesistenza di adeguati redditi propri.
Presupposto per la previsione di un assegno di mantenimento è quindi la mancanza di redditi sufficienti ad assicurare il tenore di vita di cui il coniuge che lo richiede godeva durante la convivenza matrimoniale, nei casi in cui sussiste una disparità economica tra i coniugi.
L'entità dell'assegno, poi, come specificato all'art. 156 cod. civ., deve essere commisurata a
“quanto necessario per il mantenimento” avendo riguardo alle circostanze e ai redditi dell'obbligato, ovvero contemperando l'entità della somministrazione con le esigenze di
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 sostentamento di quest'ultimo, non potendo la corresponsione dell'assegno incidere sul minimo indispensabile per la sopravvivenza.
4.3 Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni sopra svolte, dell'incertezza del reddito percepito dal resistente e del contributo posto a suo carico per il concorso al mantenimento delle figlie, deve essere riconosciuto alla ricorrente , a far data dal deposito del ricorso, Parte_1 la somma mensile di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese.
5. Spese di lite
Le spese di lite, in ragione della soccombenza, sono poste a carico del resistente e liquidate come da dispositivo, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.
115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi ata a POGRADEC - Parte_1
ALBANIA il 14/07/1996 e nato a [...] - ALBANIA il Controparte_1
24/05/1994, matrimonio contratto il 22/01/2015 e registrato al n. 04 dello Stato Civile della
Repubblica di Albania;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
3) affida in via super esclusiva le minori e alla madre PEona_4 PEona_5 Parte_1
, con collocazione presso la residenza della stessa in Treviso, Via della Casa Comunale n.
[...]
271;
4) dispone di conseguenza che tutte le decisioni di maggior interesse per le minori, relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre;
5) dispone che il padre possa vedere e stare con le figlie durante incontri Controparte_1
appositamente organizzati in Spazio Neutro dai Servizi Sociali territorialmente competenti di
Treviso;
6) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti di Treviso inviino al G.T. relazioni semestrali in merito all'andamento degli incontri tra padre e figlie, specificando le concrete attività espletate nell'interesse delle minori;
7) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento delle
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8 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024 figlie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a far data dal deposito del ricorso;
8) le spese straordinarie, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Treviso, vengono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
9) l'Assegno Unico Familiare per le figlie sarà percepito interamente dalla madre Parte_1
;
[...]
10) pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
€ 250,00 a titolo di assegno di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e ciò a far data dal deposito del ricorso;
11) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e Cpa, somma già dimidiata ex art. 130 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo ex art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria attesa la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente.
Stante la mancata trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio non occorre venga ordinata la trasmissione della presente sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni e le altre incombenze di cui all'art. 69, DPR 396/00, ordinamento Stato civile.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti di Treviso.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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9 Tribunale di Treviso – R.G. n. 2612/2024