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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3000 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Persico Monica. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 convenuta contumace
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv.to Loreni Laura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
1 Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Con ricorso depositato in data 27.09.2023 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“condannare la società convenuta per i titoli di cui al presente ricorso al pagamento della somma di € 3.530,29 o di quella diversa somma minore o maggiore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà dovuta maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per la ragioni di seguito rappresentate.
4. La circostanza relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la società convenuta dal 14.03.2023 al 18.04.2023 con contratto a tempo determinato, orario di lavoro di 36 ore settimanali, inquadramento nel livello C3 del CCNL per i dipendenti dei Pubblici Esercizi-Federturismo con mansioni di cuoco, trova conferma nella documentazione prodotta, essendo allegate al fascicolo di parte copia della lettera di assunzione, prospetto paga marzo 2023 e comunicazione di dimissioni.
5. Deduce il ricorrente di aver iniziato a lavorare prima della formalizzazione del rapporto con decorrenza 02.03.2023; deduce di non aver mai percepito nulla in relazione al lavoro espletato dal 2.3.2023 al 18.4.2023 e chiede la condanna al pagamento delle differenze retributive per i mesi di marzo ed aprile 2023, ratei di mensilità supplementari (13^ e 14^), ferie e permessi non goduti e TFR, per un importo complessivo pari ad € 3.530,29.
6. Preliminarmente è opportuno ricordare che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). Pertanto, in presenza della prova dello svolgimento di una prestazione
2 lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso di specie non è stata fornita stante la scelta contumaciale della società.
7. Dalla documentazione in atti può ritenersi provato l'espletamento della attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta unicamente per il periodo e con l'orario come formalizzato. Ed infatti, i 'prospetti turni presenze' allegati al fascicolo di parte (cfr. doc. 3 e 4 fasc. ricorr.) non possono assumere di per sé soli (ed in assenza di ulteriori elementi) valore probatorio, in quanto sforniti della firma o logo del datore di lavoro;
inoltre nel prospetto del mese di marzo 2023 risulta indicato solo il nome del dipendente ed in quello allegato al doc. 4 non risulta l'indicazione del mese di riferimento.
8. Passando alle pretese meritevoli di accoglimento, si osserva quanto segue Con riferimento alla mensilità di marzo 2023 può certamente ritenersi dovuto in favore del ricorrente l'importo lordo di € 1.778,75, come risultante dal prospetto paga di marzo allegato al ricorso (cfr. doc.6). Con riferimento alla mensilità di aprile 2023, calcolati i giorni lavorativi (due settimane) sulla scorta dell'orario per come formalizzato (36 ore) e considerata la paga oraria riportata nel prospetto paga di marzo 2023 (9,01221), può essere riconosciuto l'importo di € 648,88. Risulta altresì dovuto ex lege il rateo di 13^ mensilità, nonché il rateo 14^ mensilità secondo quanto risultante dal CCNL applicato, per un totale di € 258,35 (129,175 ogni rateo). Infine, la società deve essere condannata altresì al pagamento del TFR corrispondente ad
€ 198,96. Quanto alle ferie e permessi non risulta fornita prova della mancata fruizione;
pertanto, tali importi non possono essere riconosciuti. In conclusione la società deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 2.884,93, oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta. Nulla sulle spese tra la parte ricorrente e l' stante l'assenza di una soccombenza in CP_2 senso tecnico
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 3000/2023), Pt_1 Controparte_1 CP_2 ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento per i titoli di cui al punto 9 della somma lorda di € 2.884,93 oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo;
- condanna il convenuto alla refusione nei confronti del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Latina, 07/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3000 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Persico Monica. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 convenuta contumace
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv.to Loreni Laura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017;
1 Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Con ricorso depositato in data 27.09.2023 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“condannare la società convenuta per i titoli di cui al presente ricorso al pagamento della somma di € 3.530,29 o di quella diversa somma minore o maggiore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà dovuta maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo”. Il tutto con vittoria di spese.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti e per la ragioni di seguito rappresentate.
4. La circostanza relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra la parte ricorrente e la società convenuta dal 14.03.2023 al 18.04.2023 con contratto a tempo determinato, orario di lavoro di 36 ore settimanali, inquadramento nel livello C3 del CCNL per i dipendenti dei Pubblici Esercizi-Federturismo con mansioni di cuoco, trova conferma nella documentazione prodotta, essendo allegate al fascicolo di parte copia della lettera di assunzione, prospetto paga marzo 2023 e comunicazione di dimissioni.
5. Deduce il ricorrente di aver iniziato a lavorare prima della formalizzazione del rapporto con decorrenza 02.03.2023; deduce di non aver mai percepito nulla in relazione al lavoro espletato dal 2.3.2023 al 18.4.2023 e chiede la condanna al pagamento delle differenze retributive per i mesi di marzo ed aprile 2023, ratei di mensilità supplementari (13^ e 14^), ferie e permessi non goduti e TFR, per un importo complessivo pari ad € 3.530,29.
6. Preliminarmente è opportuno ricordare che qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985). Pertanto, in presenza della prova dello svolgimento di una prestazione
2 lavorativa, prova che grava sul lavoratore che afferma l'esistenza del rapporto di lavoro, è onere del datore di lavoro provare di avere integralmente retribuito il dipendente, prova che nel caso di specie non è stata fornita stante la scelta contumaciale della società.
7. Dalla documentazione in atti può ritenersi provato l'espletamento della attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta unicamente per il periodo e con l'orario come formalizzato. Ed infatti, i 'prospetti turni presenze' allegati al fascicolo di parte (cfr. doc. 3 e 4 fasc. ricorr.) non possono assumere di per sé soli (ed in assenza di ulteriori elementi) valore probatorio, in quanto sforniti della firma o logo del datore di lavoro;
inoltre nel prospetto del mese di marzo 2023 risulta indicato solo il nome del dipendente ed in quello allegato al doc. 4 non risulta l'indicazione del mese di riferimento.
8. Passando alle pretese meritevoli di accoglimento, si osserva quanto segue Con riferimento alla mensilità di marzo 2023 può certamente ritenersi dovuto in favore del ricorrente l'importo lordo di € 1.778,75, come risultante dal prospetto paga di marzo allegato al ricorso (cfr. doc.6). Con riferimento alla mensilità di aprile 2023, calcolati i giorni lavorativi (due settimane) sulla scorta dell'orario per come formalizzato (36 ore) e considerata la paga oraria riportata nel prospetto paga di marzo 2023 (9,01221), può essere riconosciuto l'importo di € 648,88. Risulta altresì dovuto ex lege il rateo di 13^ mensilità, nonché il rateo 14^ mensilità secondo quanto risultante dal CCNL applicato, per un totale di € 258,35 (129,175 ogni rateo). Infine, la società deve essere condannata altresì al pagamento del TFR corrispondente ad
€ 198,96. Quanto alle ferie e permessi non risulta fornita prova della mancata fruizione;
pertanto, tali importi non possono essere riconosciuti. In conclusione la società deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 2.884,93, oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta. Nulla sulle spese tra la parte ricorrente e l' stante l'assenza di una soccombenza in CP_2 senso tecnico
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di (R.G. 3000/2023), Pt_1 Controparte_1 CP_2 ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento per i titoli di cui al punto 9 della somma lorda di € 2.884,93 oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza al saldo;
- condanna il convenuto alla refusione nei confronti del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Latina, 07/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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