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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3291 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9108/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. , parte rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2 dall'avv. Raffaele Carrà;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 11/07/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 17 luglio 2023 ha proposto Persona_1
opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 10146/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data della revoca. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato le conclusioni del c.t.u., in quanto “la
1 valutazione medico-legale espressa dal CTU è degna di censure e non rispecchia il suo quadro clinico” (cfr. ricorso).
Con la comparsa del 26 settembre 2024 nella qualità di erede Parte_2
dell'originario opponente deceduto in corso di causa il 16 agosto 2024, è intervenuto in giudizio per proseguirlo, insistendo nell'opposizione.
L' costituitosi con memoria del 16 settembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza e la difficoltà e delicatezza della valutazione, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. al fine di acquisire un secondo parere medico legale circa la sussistenza dei requisiti sanitari (cfr. ordinanza del 27 settembre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., pur confermando il giudizio espresso dal collega, ha concluso riconoscendo che
[...]
aveva diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a Persona_1
partire dal mese di giugno 2023, data non solo successiva all'accertamento compiuto nella prima fase del giudizio, ma anche dalla quale si riscontra un effettivo aggravamento del suo quadro clinico (cfr. relazione depositata il 19 dicembre 2024: “Nel caso in esame dalla documentazione emerge che il de cuius dal mese di settembre 2019 era seguito dal team nutrizionale per un grave stato di malnutrizione, 36 kg, in paziente con intestino corto ed insufficienza renale sottoposto a terapia sostitutiva. Fin da subito è stato sottoposto a nutrizione parenterale con sacche industriali all'inizio e poi personalizzate. La suddetta terapia ha rilevato da subito un miglioramento delle condizioni, ma il paziente non ha mai potuto staccare la nutrizione parenterale, pur mantenendo una adeguata alimentazione per os. Dalla relazione clinica emerge che, nel 2023, anche per un miglioramento della qualità di vita, veniva effettuata la nutrizione in modalità intradialitica, cioè durante le sedute di dialisi che erano 4 alla settimana. Il paziente ha continuato sempre il supporto nutrizionale parenterale impossibilitati a sospendere perché ricadeva in uno stato di deperimento fisico. Nel mese di giugno 2023 emerge ricovero in ambiente ospedaliero per neutropenia e piastrinopenia che hanno ulteriormente aggravato il quadro clinico ematologico responsabile della comparsa di astenia che in negativo sinergismo con le altre gravi patologie
(sindrome da malassorbimento, insufficienza renale cronica) hanno compromesso la vita vegetativa
2 e di relazione del de cuius sia per intensa ed incoercibile astenia sia per un globale scadimento delle condizioni generali. Dal punto di vista medico-legale si configura nella fattispecie una condizione clinica che senza dubbio comporta delle difficoltà dell'espressione motoria e una compromissione dell'autonomia somatica tale da limitare grandemente fino ad annullare la possibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con il correlativo bisogno di assistenza continua.
Riguardo alla retrodatazione del beneficio economico si rileva che nel mese di giugno 2023 (16-23 giugno) veniva ricoverato per aggravamento del quadro clinico ematologico responsabile della comparsa di facile stancabilità condizione che limitava la sua capacità di autogestione, infatti “nella valutazione medico-legale dell'autonomia personale di un soggetto ai fini dell'indennità di accompagnamento vanno necessariamente oggi individuate valenze tanto biologiche quanto socio- relazionali. La concezione esclusivamente meccanicistica secondo cui l'impossibilità a svolgere gli atti quotidiani della vita doveva necessariamente identificarsi in un rudere umano rappresenta un fossile culturale ... L'assistenza continuativa deve essere intesa come "guida correttiva dei bisogni psico - fisici dell'assistito per una migliore qualità della vita ... In altri termini, una vita degna di essere vissuta in maniera umana non può prescindere da minimi aspetti di proficua relazionalità, sicché, quando queste sono - per malattie e/o loro postumi - assai carenti è doveroso intervenire per aiutare il soggetto ad integrarsi con gli altri per uscire da un isolamento che non è solo fisico ma anche morale”).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presentava i requisiti sanitari per ottenere il Persona_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese di giugno 2023 e fino alla data del decesso.
Visto l'esito complessivo della lite (parziale accoglimento della pretesa per il sopravvenuto peggioramento delle condizioni del ricorrente sostanzialmente dopo l'esaurimento della prima fase del procedimento), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Le spese di ctu liquidate con separati decreti, invece, vanno poste integralmente e definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti,
3 accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Persona_1
presentava i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di
[...]
accompagnamento a partire dal mese di giugno 2023 e fino alla data del decesso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 11/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9108/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. , parte rappresentata e difesa Persona_1 C.F._2 dall'avv. Raffaele Carrà;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 11/07/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 17 luglio 2023 ha proposto Persona_1
opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 10146/2022 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento fin dalla data della revoca. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato le conclusioni del c.t.u., in quanto “la
1 valutazione medico-legale espressa dal CTU è degna di censure e non rispecchia il suo quadro clinico” (cfr. ricorso).
Con la comparsa del 26 settembre 2024 nella qualità di erede Parte_2
dell'originario opponente deceduto in corso di causa il 16 agosto 2024, è intervenuto in giudizio per proseguirlo, insistendo nell'opposizione.
L' costituitosi con memoria del 16 settembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza e la difficoltà e delicatezza della valutazione, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. al fine di acquisire un secondo parere medico legale circa la sussistenza dei requisiti sanitari (cfr. ordinanza del 27 settembre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., pur confermando il giudizio espresso dal collega, ha concluso riconoscendo che
[...]
aveva diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento a Persona_1
partire dal mese di giugno 2023, data non solo successiva all'accertamento compiuto nella prima fase del giudizio, ma anche dalla quale si riscontra un effettivo aggravamento del suo quadro clinico (cfr. relazione depositata il 19 dicembre 2024: “Nel caso in esame dalla documentazione emerge che il de cuius dal mese di settembre 2019 era seguito dal team nutrizionale per un grave stato di malnutrizione, 36 kg, in paziente con intestino corto ed insufficienza renale sottoposto a terapia sostitutiva. Fin da subito è stato sottoposto a nutrizione parenterale con sacche industriali all'inizio e poi personalizzate. La suddetta terapia ha rilevato da subito un miglioramento delle condizioni, ma il paziente non ha mai potuto staccare la nutrizione parenterale, pur mantenendo una adeguata alimentazione per os. Dalla relazione clinica emerge che, nel 2023, anche per un miglioramento della qualità di vita, veniva effettuata la nutrizione in modalità intradialitica, cioè durante le sedute di dialisi che erano 4 alla settimana. Il paziente ha continuato sempre il supporto nutrizionale parenterale impossibilitati a sospendere perché ricadeva in uno stato di deperimento fisico. Nel mese di giugno 2023 emerge ricovero in ambiente ospedaliero per neutropenia e piastrinopenia che hanno ulteriormente aggravato il quadro clinico ematologico responsabile della comparsa di astenia che in negativo sinergismo con le altre gravi patologie
(sindrome da malassorbimento, insufficienza renale cronica) hanno compromesso la vita vegetativa
2 e di relazione del de cuius sia per intensa ed incoercibile astenia sia per un globale scadimento delle condizioni generali. Dal punto di vista medico-legale si configura nella fattispecie una condizione clinica che senza dubbio comporta delle difficoltà dell'espressione motoria e una compromissione dell'autonomia somatica tale da limitare grandemente fino ad annullare la possibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con il correlativo bisogno di assistenza continua.
Riguardo alla retrodatazione del beneficio economico si rileva che nel mese di giugno 2023 (16-23 giugno) veniva ricoverato per aggravamento del quadro clinico ematologico responsabile della comparsa di facile stancabilità condizione che limitava la sua capacità di autogestione, infatti “nella valutazione medico-legale dell'autonomia personale di un soggetto ai fini dell'indennità di accompagnamento vanno necessariamente oggi individuate valenze tanto biologiche quanto socio- relazionali. La concezione esclusivamente meccanicistica secondo cui l'impossibilità a svolgere gli atti quotidiani della vita doveva necessariamente identificarsi in un rudere umano rappresenta un fossile culturale ... L'assistenza continuativa deve essere intesa come "guida correttiva dei bisogni psico - fisici dell'assistito per una migliore qualità della vita ... In altri termini, una vita degna di essere vissuta in maniera umana non può prescindere da minimi aspetti di proficua relazionalità, sicché, quando queste sono - per malattie e/o loro postumi - assai carenti è doveroso intervenire per aiutare il soggetto ad integrarsi con gli altri per uscire da un isolamento che non è solo fisico ma anche morale”).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presentava i requisiti sanitari per ottenere il Persona_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a partire dal mese di giugno 2023 e fino alla data del decesso.
Visto l'esito complessivo della lite (parziale accoglimento della pretesa per il sopravvenuto peggioramento delle condizioni del ricorrente sostanzialmente dopo l'esaurimento della prima fase del procedimento), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Le spese di ctu liquidate con separati decreti, invece, vanno poste integralmente e definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti,
3 accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Persona_1
presentava i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dell'indennità di
[...]
accompagnamento a partire dal mese di giugno 2023 e fino alla data del decesso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 11/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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