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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/07/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1071/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. P. Di Rosa
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti M. Galeano e M. R. Battiato
Appellato
OGGETTO: iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e indennità di disoccupazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 529/2022 del 16/05/2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, istruita la causa documentalmente e con l'esame dei testimoni ammessi, rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante nei confronti dell' volto ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti con cui l'Istituto CP_1 previdenziale di Ragusa aveva rigettato la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2014 e preteso la restituzione delle somme precedentemente corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per il 2013, ritenendo detta prestazione non dovuta stante l'avvenuta cancellazione delle giornate agricole dai relativi elenchi.
Per quanto qui di interesse, il decidente, illustrato il quadro normativo di riferimento applicabile ratione temporis, statuiva che il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 18.9.2015, dovesse ritenersi tardivo, per la maturazione del termine di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70, per l'annualità relativa al 2013, in relazione alla quale l'odierno appellante non poteva più rivendicare il riconoscimento delle giornate agricole disconosciutegli né l'iscrizione negli elenchi dei braccianti.
Quanto all'anno 2014, il tribunale riteneva non assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente circa l'effettività del rapporto lavorativo in discussione.
Compensava le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza interponeva gravame l'odierno appellante, con ricorso depositato in data 16.11.2022, cui resisteva l' CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, lamenta “Erronea Parte_1
applicazione della decadenza ex art.22 d.l. 7/1970”. Denuncia la contrarietà ai principi costituzionali della notifica effettuata, mediante pubblicazione nel sito online dell' , in forza di provvedimento amministrativo illegittimo, costituito dalla CP_1
circolare dell'istituto n. 82 del 2012, che il giudice ordinario è tenuto a disapplicare.
2. Sotto altro profilo, l'appellante denuncia l'erronea valutazione da parte del tribunale delle prove in atti, sia documentali che testimoniali, rilevando di aver prodotto, non solo le buste paga e il CUD, ma altresì l'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli del Comune di Ispica per gli anni 2013 e 2014, la scheda professionale estratta dal sistema informatico Silav, Portale dei Servizi per il Lavoro in Sicilia, in uso presso i Centri per l'Impiego e la Massima Occupazione, la ricevuta di comunicazione obbligatoria Unificato UNILAV anno 2013 e 2014 ed il registro d'impresa anno 2013 e 2014. Sostiene che, sebbene con il verbale ispettivo si individuino plurime irregolarità sull'operato dell'azienda agricola datrice di lavoro, da collocare, al massimo, nell'ambito delle irregolarità amministrative, l'effettività del rapporto di lavoro sarebbe, in ogni caso, confermata dalle testimonianze assunte e dalla documentazione versata in atti.
3. L'appello è parzialmente fondato.
In ordine all'anno 2013 la pronunzia di accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/70 va confermata.
Invero, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'appellante dichiara di aver ricevuto in data 16.2.2015 i provvedimenti con i quali l' comunicava il CP_1
rigetto della istanza di disoccupazione agricola per l'anno 2013 e chiedeva il rimborso di quanto già pagato a tale titolo. In tali provvedimenti si specificava la ragione del rigetto nella mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
È, dunque, irrilevante la successiva pubblicazione nel sito dell'istituto, poiché già prima il ED era stato messo a conoscenza del provvedimento di cancellazione delle giornate per l'anno 2013 mediante raccomandata pervenutagli il 16.2.2015. Da tale data, addirittura precedente a quella considerata dal tribunale, è decorso il termine di decadenza al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda va, invece, accolta relativamente all'annualità 2014.
L'accertamento ispettivo nei confronti della ditta , posto alla base Parte_2
del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, dà atto di un insanabile contrasto nelle dichiarazioni dei lavoratori sentiti (tra cui l'appellante) in ordine ai periodi di lavoro, all'orario di lavoro osservato, all'ammontare della paga, ai colleghi di lavoro ed alla stessa sussistenza di un rapporto di lavoro con l'azienda.
Orbene, tutti i testi sentiti in primo grado, nessuno dei quali rientra nell'elenco dei lavoratori ascoltati dagli ispettori, hanno reso dichiarazioni sostanzialmente coincidenti riguardo all'espletamento di attività lavorativa da parte del nei Pt_1
terreni gestiti dall'azienda di , solo per alcuni giorni nella settimana, Parte_2
sotto le direttive del datore di lavoro, occupandosi della raccolta degli ortaggi.
E' stato sentito anche l'ispettore che ha specificato quali fossero le incongruenze nelle dichiarazioni rese dai lavoratori: “A D.R.: Abbiamo sentito, tra gli altri, R_
, e . Con riferimento a
[...] Controparte_2 Parte_1 Testimone_1
ciascuno di loro emersero delle incongruenze tra quanto da loro dichiarato e quanto denunciato dall'azienda; incongruenze specificamente contestate nel verbale di accertamento. A D.R.: con riferimento a , egli dichiarò di lavorare Controparte_2
per l'azienda dal 2009 al 2014, mentre egli risultava denunciato anche nel Pt_2
2008. Egli allegava un orario di lavoro articolato su 5 giornate, da lunedì a venerdi, con esplicita esclusione di sabato domenica e festivi, mentre risultava frequentemente denunciato sul LUL anche in giornate di sabato. Dichiarava di aver lavorato per sette- dieci giorni al mese mentre era denunciato per un numero di giornate maggiore.
Anche la paga dichiarata era diversa da quella denunciata;
la paga dichiarata era infatti di 60 euro giornalieri. Infine egli indicava un collega di lavoro, tale
, che però non era stato denunciato dall'azienda”. Persona_2
Tali incongruenze, le uniche specificate, possono essere addebitate anche a ricordi imprecisi e non possono far sorgere dubbi sulla effettività del rapporto di lavoro, confermata, si ribadisce, dalle dichiarazioni concordi di tutti i testi di parte ricorrente.
4. La sentenza va, pertanto, parzialmente riformata con accoglimento della domanda relativa alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2014 e al pagamento della indennità di disoccupazione agricola per tale anno, oltre accessori come per legge.
5. Il parziale accoglimento della domanda e, dunque, la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che, per il resto, conferma, dichiara il diritto di all'iscrizione negli Parte_1
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Ispica per l'anno 2014 e condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennità di disoccupazione CP_1
agricola per tale annualità, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi