Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01105/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2025, proposto da
AB LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sabaudia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Lucio Lacerenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ditta Individuale AS VA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto protocollo N. 0026880/2025 del 1 luglio 2025, di decadenza assegnazione di un bene pubblico per l’installazione di una struttura temporanea per lo svolgimento di attività di supporto alla balneazione presso la piazzola di sosta ubicata su strada lungo -Mare Pontino- Km 24,880;
- della presupposta diffida del 27 giugno 2025;
- della nota del 5 giugno 2025 protocollo N. 0022916/2025 –Linee guida per la presentazione delle istanze e l’ottenimento dei titoli abilitativi al fine dello svolgimento delle attività di supporto alla balneazione;
- della nota n. 0026133 del 26 giugno 2025;
- dell’avviso di gara per l’installazione di una struttura temporanea per lo svolgimento di attività di supporto alla balneazione presso la piazzola di sosta ubicata su strada lungo -Mare Pontino- Km 24,480;
- della nuova assegnazione disposta della medesima piazzola sita al Km 24,480 a favore della Ditta individuale AS VA con determinazione n. 1492 del 1 luglio 2025;
- della non conosciuta concessione di occupazione di suolo pubblico all’aggiudicatario rilasciata a favore della Ditta individuale AS VA
- della non conosciuta convenzione per la gestione sottoscritta con la Ditta individuale AS VA;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Sabaudia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa EM TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, tempestivamente notificato e depositato, l’esponente premette che:
- con determinazione n. 726 del 2 aprile 2025 il Comune di Sabaudia indiceva otto procedure di gara, da svolgersi in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di altrettante postazioni per l’installazione di strutture temporanee (chioschi) per lo svolgimento di attività di supporto alla balneazione, presso alcune piazzole di sosta ubicate su strada lungomare pontino;
- partecipava alla procedura, risultando aggiudicatario dell’area ubicata al Km. 24,880 della strada citata;
- con nota del 5 giugno 2025 il Comune comunicava gli adempimenti finalizzati al montaggio del chiosco, prevedendo il rilascio della concessione di occupazione, la stipula della convenzione con il EM (secondo lo schema allegato al bando) ed il successivo montaggio del chiosco;
- con nota del 16 giugno 2025, il Comune comunicava, inoltre, l’importo del canone dovuto per la concessione (pari a euro 6.359,85) invitando l’aggiudicatario ad effettuarne il versamento entro i successivi cinque giorni;
- con successiva nota del 20 giugno 2025 il Comune di Sabaudia richiedeva la produzione, entro il termine perentorio del 25 giugno successivo, pena la decadenza dell’aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria, della cauzione definitiva, della polizza responsabilità civile e della polizza All-Risks;
- con nota del 25 giugno 2025 il ricorrente chiedeva al Comune alcuni chiarimenti su come procedere allo sviluppo del progetto, oltre a un’estensione dell’area in concessione ed alla rateizzazione dell’importo complessivo del tributo come quantificato con la nota del 16 giugno precedente;
- con nota del 26 giugno 2025 il Comune precisava che, sebbene il regolamento comunale vigente consentisse, in generale, la facoltà, su richiesta dell'interessato, di rateizzare il pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, nel caso di specie sarebbe stato necessario verificare la previsione speciale del bando di gara; evidenziava, inoltre, che altri aggiudicatari avevano provveduto al pagamento integrale del canone dovuto così che, per parità di trattamento, non sarebbe stato possibile adottare modalità differenti per il relativo versamento;
- con nota del 27 giugno 2025 il Comune di Sabaudia intimava all’aggiudicatario di effettuare il pagamento del canone « inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno di lunedì 30 giugno 2025 », preavvisando che, in caso di mancato versamento nel termine così stabilito, nessuna concessione sarebbe stata rilasciata e, anzi, si sarebbe proceduto a disporre la decadenza dall’assegnazione;
- il ricorrente provvedeva quindi al versamento, nel termine indicato, di un terzo dell’importo richiesto, pari a euro 2.200,00 e, con PEC trasmessa lo stesso 30 giugno 2025, alle ore 15,33, inviava al Comune la relativa la ricevuta di pagamento;
- ciononostante il successivo 1 luglio 2025 il Comune disponeva la decadenza del ricorrente dall’assegnazione del bene, rilevando che la prova del pagamento non fosse stata trasmessa nel termine assegnato; in pari data l’Ente disponeva, inoltre, la nuova assegnazione della piazzola sita al Km 24,880 in favore dell’impresa controinteressata.
2. Avverso tale provvedimento, nonché nei confronti degli atti allo stesso presupposti – con particolare riferimento alla citata nota del 27 giugno 2025 – e degli atti conseguenti, nonché di quelli ulteriori indicati in epigrafe, il ricorrente ha interposto il presente ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione.
3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) - « Violazione della disciplina di gara - eccesso di potere per palese sviamento della funzione. eccesso di potere per arbitrarietà e travisamento dei fatti - violazione del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, in breve canone unico patrimoniale (CUP), istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836 »; in quanto nessuna norma dell’avviso pubblico avrebbe previsto la possibilità di disporre decadenza dall’assegnazione in relazione al mancato pagamento dell’intero canone di concessione prima ancora della stipula della convenzione (diversamente da quanto disposto, ad esempio, per la mancata produzione della cauzione e delle polizze responsabilità civile e All-Risks); al punto U dell’art. 3 dell’avviso medesimo sarebbe, infatti, stabilito solo che la mancata corresponsione della tassa di occupazione del suolo pubblico (COSAP) e della TRIG per il periodo di effettiva utilizzazione dell’area comporterebbe «la decadenza dell’assegnazione del bene pubblico ove è installata la Struttura», dando così ad intendere che la decadenza possa essere dichiarata solo dopo il rilascio della concessione ed il montaggio della struttura; inoltre al paragrafo 14 dello stesso sarebbero disciplinati i casi in cui è possibile disporre, prima del montaggio, la decadenza dell’assegnazione o non precedere alla medesima, i quali, in sintesi, riguarderebbero l’accertamento della carenza dei requisiti di ordine generale, o, di capacità tecnica, o perché è disatteso uno degli impegni facenti parte dell’offerta; non sarebbe, quindi, prevista da nessuna disposizione dell’avviso la decadenza dall’assegnazione nel caso in cui il concessionario non versi il canone per intero prima dell’ottenimento della concessione e prima della stipula della convenzione. La diffida ad eseguire il pagamento entro le ore 12,00 del 30 giugno 2025 sarebbe quindi illegittima, arbitraria e contraria ai precetti di buona fede e leale collaborazione, non avendo il Comune il potere di disporre addirittura un orario inderogabile entro cui effettuare il pagamento; lo stesso art. 1454 del Codice civile prevede, peraltro, che la diffida ad adempiere possa produrre l’effetto risolutivo del contratto solo a seguito della concessione di un termine non inferiore ai 15 giorni. In ogni caso il ricorrente aveva, comunque, effettuato il versamento di un terzo del canone richiesto nel termine prescritto, provvedendo a trasmettere la ricevuta di pagamento nel primo pomeriggio del 30 giugno 2025, e nella diffida non era stato chiesto che la prova del pagamento venisse anche trasmessa all’ente entro le ore 12,00. Per altro verso l’Amministrazione non avrebbe mai riscontrato la richiesta di rateizzazione del canone formulata ai sensi dell’articolo 64 del Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale, nonostante l’avviso pubblico non prevedesse il pagamento del canone in una unica soluzione; sarebbe quindi del tutto fuori luogo, in proposito, il richiamo alla parità di trattamento rispetto ad operatori che avrebbero provveduto al pagamento in unica soluzione;
II) - « violazione dei principi e delle regole degli atti di secondo grado - omessa comunicazione di avvio del procedimento, omessa valutazione degli interessi del ricorrente, falsa valutazione dell’interesse pubblico - eccesso di potere per contraddittorietà sviamento della funzione - violazione dell’articolo 3 della legge 241 in ragione della motivazione non veritiera » in quanto il provvedimento di decadenza non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e da tutte le facoltà di partecipazione endoprocedimentale e la motivazione dello stesso, fondata sul pubblico interesse ad affidare celermente il servizio di assistenza alla balneazione, sarebbe del tutto arbitraria, avendo il ricorrente presentato tutta la documentazione necessaria alla installazione della struttura e potendo, quindi, egli stesso garantire il perseguimento dello stesso.
4. Nel giudizio così introdotto si è costituito in resistenza il Comune di Sabaudia depositando documentazione e memoria difensiva nella quale ha puntualmente controdedotto sui motivi di impugnazione, evidenziandone l’infondatezza.
5. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare spiegata in ricorso, previa rinuncia a quest’ultima da parte del ricorrente e mutamento del rito da ordinario a speciale ex art. 120 c.p.a., è stata disposta la fissazione dell’udienza di discussione per il 3 dicembre 2025.
6. In vista di quest’ultima le parti hanno presentato memorie e repliche nelle quali hanno insistito nelle opposte tesi rispettivamente sostenute.
6.1. All’esito della discussione il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.
7. Prima di procedere all’esame dei motivi di censura il Collegio reputa necessario svolgere le seguenti precisazioni di ordine preliminare.
7.1. Con riferimento al rito, deve essere confermata l’applicazione al ricorso all’esame dell’art. 120 c.p.a., vertendo lo stesso su « atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici »; infatti non solo l’avviso che ha indetto la procedura per cui è causa richiama espressamente il d.lgs. 36/2023 ma, per di più, il provvedimento di decadenza principalmente impugnato si fonda sulla contestazione di violazioni inerenti la fase procedimentale precedente alla stipula del contratto, incidendo sull’aggiudicazione.
7.2. Quanto, invece, alla permanenza dell’interesse alla decisione, che potrebbe essere messa in dubbio in ragione del fatto che l’assegnazione dell’area oggetto del presente giudizio riguardava la sola stagione balneare 2025, deve rilevarsi che l’art. 4 dell’avviso pubblico prevede la possibilità che l’assegnazione venga prorogata anche per la stagione successiva; inoltre il ricorrente ha comunque manifestato, nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., la permanenza dell’interesse alla definizione del ricorso nel merito anche a fini risarcitori. Sussistono pertanto, ad avviso del Collegio, i presupposti affinché il giudizio possa essere deciso nel merito.
7.3. Premesso quanto sopra in rito, può procedersi all’esame dei motivi di ricorso, che viene effettuato in forma congiunta in ragione della stretta interdipendenza dalla quale gli stessi sono avvinti. Essi sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini e limiti che si procede ad esporre.
7.4. Occorre, in primo luogo, rilevare che l’impugnato provvedimento di decadenza è motivato con specifico riferimento al fatto che il Sig. AB LL avrebbe inviato al Comune di Sabaudia « oltre il termine assegnato, una PEC in data 30/06/2025, ore 15:18, acquisita al prot. n. 26625 del 01/07/2025, contenente l’ordine di bonifico SEPA di euro 2.200,00, con causale “km. 24,880 CUP e TARIG 2025 – prima rata” » la quale, tuttavia, non avrebbe potuto sanare la violazione commessa in ordine al mancato rispetto del termine stabilito con la diffida del 27 giugno 2025, la quale, per quanto sopra detto, prescriveva il pagamento integrale del canone di concessione inerente l’area oggetto di assegnazione entro le ore 12,00 dello stesso 30 giugno 2025, avendo egli provveduto a corrispondere un importo « arbitrariamente determinato » (….) « in luogo dell’intero canone come previsto dai termini dell’Avviso pubblico ».
7.5. Deve, poi, essere evidenziato che l’avviso costituente la lex specialis della procedura con riferimento al canone di concessione recava esclusivamente le seguenti prescrizioni:
- all’art. 3. (« destinazione d’uso »), lettera U, che l’assegnatario sia tenuto a «corrispondere al Comune di Sabaudia la tassa di occupazione di suolo pubblico (COSAP) e la TARIG in ragione del periodo di effettivo utilizzo dell’area»; tale previsione è poi reiterata al punto 19 dell’art. 3 della bozza di convenzione allegata all’avviso, rubricato « obblighi »;
- all’art, 4, comma 1, della stessa bozza di convenzione, rubricato « vigilanza e decadenza » è poi disposto che « Il Comune in qualunque momento verifica, a mezzo di proprio personale incaricato, che il convenzionante (…) b) rispetti gli obblighi di cui all’articolo 3 »;
- al comma 2 del medesimo art. 4 è, poi, sancito che « l’accertata violazione di quanto previsto al comma 1, nonché di quanto stabilito all’articolo 6, comma 2 del Regolamento si configura come inadempimento dalla presente convenzione ed implica, la risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 e seguenti del Codice civile da parte dell’amministrazione comunale »;
- all’art. 14 dell’avviso è, inoltre, previsto che « Prima di procedere all’assegnazione il Comune di Sabaudia richiede al concorrente primo in graduatoria di comprovare quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura » (con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione) e che « il provvedimento di assegnazione del bene è adottato all’esito positivo delle predette verifiche. Qualora l’assenza di uno dei predetti requisiti o elementi dovesse emergere successivamente all’adozione del provvedimento di assegnazione, il Comune procederà a dichiarare decaduta l’assegnazione stessa », nonché, infine, che « Al fine di procedere all’assegnazione del bene il concorrente deve presentare entro 7 giorni solari dalla richiesta: cauzione definitiva (…), polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) (….), polizza All-Risks incendio ».
7.6. Da quanto appena riportato si evince che nella lex specialis della procedura, pur prevedendosi il pagamento del canone tra le obbligazioni a carico dell’assegnatario del bene e la conseguente risoluzione del contratto in caso di inadempimento, nulla è stato disposto circa l’obbligo dell’aggiudicatario di provvedere al versamento dello stesso, tanto meno in forma integrale, prima della stipula della convenzione di concessione, tanto meno a pena di decadenza dall’assegnazione; ciò, peraltro, a differenza di quanto espressamente stabilito con riferimento alla cauzione ed alle polizze responsabilità civile verso terzi (RCT) e All-Risks incendio, delle quali, per quanto sopra riferito, è stato specificamente previsto l’onere della consegna all’amministrazione, « al fine di procedere all’assegnazione del bene », nel termine perentorio di sette giorni dalla relativa richiesta.
7.7. Si rivela, quindi, fondata e meritevole di condivisione innanzitutto la doglianza di parte ricorrente secondo la quale l’Amministrazione non aveva il potere di disporre la decadenza dall’assegnazione dell’area in ragione del mancato pagamento del canone in misura intera, e anticipatamente rispetto alla stipula della convenzione, nulla essendo previsto in proposito dalla lex specialis della procedura.
7.8. Ma anche a voler ritenere che il Comune potesse validamente pretendere dall’aggiudicatario il versamento dell’integrale ammontare del canone prima della formale assegnazione del bene, si pone ad avviso del Collegio in contrasto con i generali principi di cui all’art. 97 Cost. - che devono sempre e comunque ispirare l’attività della PA, soprattutto allorché non vi sono, come nel caso di specie, disposizioni specifiche a disciplinarne l’espletamento - la previsione di una diffida addirittura « ad horas », istituto in effetti sconosciuto all’ordinamento giuridico (prevedendo, come correttamente evidenziato dal ricorrente, se mai, il codice civile, all’art. 1454, la concessione di un termine per adempiere di almeno 15 giorni); il tutto senza, peraltro, neppure avere posto alcun riscontro alla richiesta, formulata dall’aggiudicatario, di ottenere la rateizzazione del canone nei termini previsti dall’art. 64 del Regolamento comunale.
7.8.1. Tale diffida, così come formulata dal Comune di Sabaudia, deve quindi ritenersi affetta dai vizi dedotti in ricorso, i quali, in via derivata, si propagano al provvedimento di decadenza che sulla stessa si fonda.
7.9. Inoltre e per altro verso il ricorrente risulta avere, comunque, trasmesso – nonostante le contestazioni in precedenza svolte sulla sussistenza di un obbligo in tal senso – alle ore 15,33 (ovvero alle 15,18, come affermato nel provvedimento di decadenza) del giorno fissato per la scadenza la prova dell’avvenuto pagamento di una somma (euro 2.200,00) pari a un terzo del totale del canone concessorio così come quantificato e richiesto dall’Amministrazione.
Tale evenienza, considerato che l’atto di diffida non prescriveva che l’importo dovesse essere corrisposto per intero prima della stipula della convenzione, determina la fondatezza anche degli ulteriori profili di eccesso di potere dedotti nei motivi all’esame, anche in ragione del fatto che il Comune non risulta essersi mai pronunciato sulla richiesta di rateizzazione del canone avanzata dal ricorrente in quanto prevista in linea generale dall’art. 64 del Regolamento comunale.
7.10. Devono, altresì, ritenersi fondate le doglianze svolte in ordine alla motivazione del provvedimento, fondata sull’interesse al celere affidamento dell’area in vista della stagione balneare, considerato che il ricorrente aveva prodotto, prima che venisse dichiarata la decadenza, tutta la documentazione necessaria per la stipula della convenzione e l’avvio dell’attività.
7.11. Non può, invece, essere accolta la censura inerente l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, dovendosi la stessa ritenere compresa nella diffida al pagamento di cui alla nota inviata dal Comune in data 27 giugno 2025 nella quale il Comune convenuto aveva chiaramente rappresentato che l’omesso pagamento nel termine ivi stabilito avrebbe determinato la decadenza dell’assegnazione dell’area.
8. In conclusione i motivi di ricorso devono ritenersi fondati nei termini sopra esposti; il ricorso deve, pertanto, essere accolto disponendo l’annullamento del provvedimento di decadenza adottato in data 1 luglio 2025 e della presupposta diffida del 27 giugno 2025, nonché degli atti ad essi conseguenti, tra cui l’assegnazione dell’area alla controinteressata. La domanda di annullamento non può, invece, essere accolta con riferimento agli altri atti impugnati in epigrafe sia in quanto nei confronti degli stessi non sono dedotte specifiche censure, sia in considerazione del fatto che essi non spiegano effetti lesivi per il ricorrente.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate nella misura indicata in dispositivo, così determinata in ragione della serialità del presente contenzioso, analogo ad altri passati in decisione all’odierna udienza pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di decadenza adottato in data 1 luglio 2025 e la presupposta diffida del 27 giugno 2025, nonché gli atti ad essi conseguenti.
Condanna il Comune di Sabaudia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
EM TR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM TR | EL SC |
IL SEGRETARIO