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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5555 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1379/2024 R.G.L. vertente tra
Parte_1
(c.f. ), parte
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Marinelli;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Emanuele Greco;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro (opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024 l'
[...]
ha proposto Parte_2
opposizione all'atto di precetto notificato da il 12 gennaio 2024 con Controparte_1
cui le veniva ingiunto il pagamento di € 122.547,48, di cui € 102.117,74 per differenze retributive ed € 19.809,61 a titolo di trattamento di fine rapporto, sulla base della sentenza n. 2072/2023 emessa da questo Tribunale l'8 agosto 2023. A sostegno dell'opposizione la
1 ricorrente, premettendo di aver proposto appello avverso il titolo giudiziale azionato da controparte (contestando la decisione, tra l'altro, sotto il profilo del regime della prescrizione applicato da quel giudice), ha contestato il diritto del di agire in CP_1 via esecutiva per ottenere il pagamento del TFR, visto che la sentenza non conterebbe una pronuncia di condanna di tale emolumento (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 17 dicembre 2025 CP_1
ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa della definizione del
[...] giudizio di gravame pendente avverso la sentenza n. 2072/2023 emessa da questo
Tribunale l'8 agosto 2023. A sostegno di tale richiesta il ricorrente ha dedotto che la locale
Corte d'Appello, accogliendo la richiesta di inibitoria dell' nelle Parte_1 more di quel procedimento ha sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia di condanna contenuta nella sentenza per la parte eccedente la somma di € 10.000,00, già pagata, peraltro, dall'odierna opponente (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è possibile contestare il diritto avversario di procedere ad esecuzione forzata in base al titolo azionato.
Nel caso di specie l' ha chiesto che venga dichiarata “l'inesistenza del diritto Pt_1 del sig. a procedere (…) all'esecuzione forzata, e comunque la carenza di Controparte_1 regolarità anche formale del titolo;
ritenere e dichiarare l'inesistenza, la nullità, o comunque
l'illegittimità dell'atto di precetto opposto”; soltanto in subordine, ha contestato il diritto del di agire in via esecutiva, sulla base della sentenza di primo grado, per ottenere CP_1 il pagamento del TFR.
Ebbene, la prima richiesta, concernente l'intero titolo esecutivo, è manifestamente infondata, anche perché neppure supportata da una specifica doglianza. Infatti, posto che la contestazione relativa all'impugnazione del capo della sentenza riguardante la prescrizione (cioè l'unica doglianza diversa da quella relativa al TFR) appare formulata sostanzialmente ad esclusivo supporto dell'istanza di sospensione (cfr. il tenore del ricorso), va notato che qualsiasi motivo d'opposizione relativo al merito della sentenza in
2 questa sede sarebbe risultato inammissibile, in quanto da proporsi necessariamente nel giudizio d'appello.
Ciò detto, la doglianza formulata in via subordinata (concernente il TFR) è, in via speculare, manifestamente fondata (cfr. dispositivo della sentenza allegata al ricorso) e, difatti, neppure contestata dal il quale ha soltanto dedotto di aver richiesto CP_1
una nuova pronuncia della Corte d'Appello sulla base di un fatto sopravvenuto, circostanza che conferma l'insussistenza del suo diritto in base alla sentenza di primo grado.
Tale ragione esclude la necessità di sospendere il procedimento e conduce all'immediato accoglimento del ricorso.
Pertanto, rigettato il primo motivo d'opposizione, va dichiarata l'insussistenza del diritto del di procedere ad esecuzione forzata per la somma di € 19.809,61, con CP_1
il consequenziale annullamento del precetto limitatamente a tale importo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ma vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi non soltanto in considerazione del contenuto sforzo difensivo richiesto dall'opposizione, ma anche per la manifesta infondatezza del primo motivo d'opposizione, volto ad ottenere un vantaggio ingiustificato (cioè la sospensione integrale del precetto) anche alla luce dello stesso tenore del ricorso.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il precetto limitatamente all'importo di € 19.809,61 richiesto a titolo di precetto;
condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
delle Parte_2
spese giudiziali, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1379/2024 R.G.L. vertente tra
Parte_1
(c.f. ), parte
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Marinelli;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Emanuele Greco;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro (opposizione ex art. 615 c.p.c.).
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024 l'
[...]
ha proposto Parte_2
opposizione all'atto di precetto notificato da il 12 gennaio 2024 con Controparte_1
cui le veniva ingiunto il pagamento di € 122.547,48, di cui € 102.117,74 per differenze retributive ed € 19.809,61 a titolo di trattamento di fine rapporto, sulla base della sentenza n. 2072/2023 emessa da questo Tribunale l'8 agosto 2023. A sostegno dell'opposizione la
1 ricorrente, premettendo di aver proposto appello avverso il titolo giudiziale azionato da controparte (contestando la decisione, tra l'altro, sotto il profilo del regime della prescrizione applicato da quel giudice), ha contestato il diritto del di agire in CP_1 via esecutiva per ottenere il pagamento del TFR, visto che la sentenza non conterebbe una pronuncia di condanna di tale emolumento (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 17 dicembre 2025 CP_1
ha chiesto la sospensione del procedimento in attesa della definizione del
[...] giudizio di gravame pendente avverso la sentenza n. 2072/2023 emessa da questo
Tribunale l'8 agosto 2023. A sostegno di tale richiesta il ricorrente ha dedotto che la locale
Corte d'Appello, accogliendo la richiesta di inibitoria dell' nelle Parte_1 more di quel procedimento ha sospeso l'efficacia esecutiva della pronuncia di condanna contenuta nella sentenza per la parte eccedente la somma di € 10.000,00, già pagata, peraltro, dall'odierna opponente (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è possibile contestare il diritto avversario di procedere ad esecuzione forzata in base al titolo azionato.
Nel caso di specie l' ha chiesto che venga dichiarata “l'inesistenza del diritto Pt_1 del sig. a procedere (…) all'esecuzione forzata, e comunque la carenza di Controparte_1 regolarità anche formale del titolo;
ritenere e dichiarare l'inesistenza, la nullità, o comunque
l'illegittimità dell'atto di precetto opposto”; soltanto in subordine, ha contestato il diritto del di agire in via esecutiva, sulla base della sentenza di primo grado, per ottenere CP_1 il pagamento del TFR.
Ebbene, la prima richiesta, concernente l'intero titolo esecutivo, è manifestamente infondata, anche perché neppure supportata da una specifica doglianza. Infatti, posto che la contestazione relativa all'impugnazione del capo della sentenza riguardante la prescrizione (cioè l'unica doglianza diversa da quella relativa al TFR) appare formulata sostanzialmente ad esclusivo supporto dell'istanza di sospensione (cfr. il tenore del ricorso), va notato che qualsiasi motivo d'opposizione relativo al merito della sentenza in
2 questa sede sarebbe risultato inammissibile, in quanto da proporsi necessariamente nel giudizio d'appello.
Ciò detto, la doglianza formulata in via subordinata (concernente il TFR) è, in via speculare, manifestamente fondata (cfr. dispositivo della sentenza allegata al ricorso) e, difatti, neppure contestata dal il quale ha soltanto dedotto di aver richiesto CP_1
una nuova pronuncia della Corte d'Appello sulla base di un fatto sopravvenuto, circostanza che conferma l'insussistenza del suo diritto in base alla sentenza di primo grado.
Tale ragione esclude la necessità di sospendere il procedimento e conduce all'immediato accoglimento del ricorso.
Pertanto, rigettato il primo motivo d'opposizione, va dichiarata l'insussistenza del diritto del di procedere ad esecuzione forzata per la somma di € 19.809,61, con CP_1
il consequenziale annullamento del precetto limitatamente a tale importo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ma vengono liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi non soltanto in considerazione del contenuto sforzo difensivo richiesto dall'opposizione, ma anche per la manifesta infondatezza del primo motivo d'opposizione, volto ad ottenere un vantaggio ingiustificato (cioè la sospensione integrale del precetto) anche alla luce dello stesso tenore del ricorso.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il precetto limitatamente all'importo di € 19.809,61 richiesto a titolo di precetto;
condanna al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
delle Parte_2
spese giudiziali, che liquida in € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BI TA
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