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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.1147 /2025
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice delegato, letta l'istanza depositata in data 10.4.2025 dal creditore Parte_1 esaminata la documentazione in atti;
considerato che
, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 35 co. 1 L. 29 dicembre
2022, n. 197, l'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale alla ricerca telematica dei beni da pignorare risulta necessaria solo “prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482, se vi è pericolo nel ritardo”, dovendo altrimenti il creditore rivolgere istanza all'Ufficiale Giudiziario;
considerato che
, anche nel caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, l'autorizzazione del Presidente resta necessaria solo nelle predette ipotesi di cui all'art. 492 bis c.p.c., potendo il creditore, ai sensi dell'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., ottenere le informazioni contenute nelle banche dati presentando ai gestori delle stesse la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario attestante che l'accesso diretto alle predette banche dati non è attuabile;
rilevato che, nel caso di specie, il creditore risulta avere già provveduto alla notifica dell'atto di precetto e che è risulta altresì già spirato il termine di cui all'art. 482 c.p.c.; ritenuto, pertanto, il proprio difetto di competenza in merito a quanto richiesto,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza.
Asti, 17.4.2025
Il Giudice dott. Andrea Carena
pagina 1 di 1
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice delegato, letta l'istanza depositata in data 10.4.2025 dal creditore Parte_1 esaminata la documentazione in atti;
considerato che
, ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 35 co. 1 L. 29 dicembre
2022, n. 197, l'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale alla ricerca telematica dei beni da pignorare risulta necessaria solo “prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482, se vi è pericolo nel ritardo”, dovendo altrimenti il creditore rivolgere istanza all'Ufficiale Giudiziario;
considerato che
, anche nel caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, l'autorizzazione del Presidente resta necessaria solo nelle predette ipotesi di cui all'art. 492 bis c.p.c., potendo il creditore, ai sensi dell'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., ottenere le informazioni contenute nelle banche dati presentando ai gestori delle stesse la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario attestante che l'accesso diretto alle predette banche dati non è attuabile;
rilevato che, nel caso di specie, il creditore risulta avere già provveduto alla notifica dell'atto di precetto e che è risulta altresì già spirato il termine di cui all'art. 482 c.p.c.; ritenuto, pertanto, il proprio difetto di competenza in merito a quanto richiesto,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza.
Asti, 17.4.2025
Il Giudice dott. Andrea Carena
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