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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/11/2025, n. 9176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9176 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13468/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Relatore Estensore
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 07 aprile 2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Bianca Fiorenzano ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Luigi Vittorio
Bertarelli n. 1, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Enrico Lambiase ed elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (MB), Via Goito n. 14, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , in Controparte_2 persona del Sostituto-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 25 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale ordinario di Milano, Sezione IX civile, in parziale riforma e completamento dei provvedimenti temporanei ed urgenti del 28 ottobre 2025:
In via principale, nel merito
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, e Parte_1
autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte resistente, sig. ai CP_1 CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 151 cod. civ. per avere lo stesso violato gravemente e reiteratamente i doveri coniugali di fedeltà, lealtà e rispetto, con condotta causalmente determinante la rottura del vincolo matrimoniale, giuste le ragioni tutte riportate in narrativa di cui agli scritti difensivi da intendersi qui richiamate, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni di rito;
2. Confermi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente del figlio presso la madre e, quindi, assegnare la casa familiare di Via Flumendosa n. 18, a Milano, con le pertinenze, gli arredi e corredi tutti connessi alla sig.ra secondo le seguenti Parte_1 modalità come già disposto con provvedimento del 29/10/2025 e precisamente:
- starà con il padre tutti i lunedì e a settimane alterne nel fine settimana dal venerdì alla domenica Per_1
e la settimana successiva il giovedì, in tutti i casi sino alla mattina seguente;
- in tutti i casi, ciascun genitore preleverà e accompagnerà il figlio a scuola/campus estivo ovvero secondo il caso presso l'abitazione dell'altro;
- trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale e, ad anni alterni, con l'uno il pranzo e con l'altro Per_1 la cena di Natale, nonché i giorni dal 26 dicembre al 1° gennaio con l'uno e i giorni dal 1 °gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro, allorquando riprenderà l'ordinaria alternanza tra i genitori. In ogni caso, il genitore che ha con sé dovrà portare il figlio all'altro genitore nei giorni previsti festivi alla Per_1 mattina, dopo colazione (ad eccezione del giorno di Natale), salvo migliori accordi;
- trascorrerà le vacanze scolastiche di Carnevale con il padre e quelle di Pasqua con la madre, mentre le Per_1 altre festività e i “ponti” del calendario scolastico con il genitore con cui trascorrerà il fine settimana adiacente i medesimi “ponti” e festività;
- Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con l'uno e poi con l'altro genitore quattro settimane Per_1 di vacanza, di cui almeno due consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, mentre nei periodi residui starà con l'uno e con l'altro genitore secondo l'ordinario calendario pagina 2 di 25 bisettimanale;
- trascorrerà il giorno del suo compleanno, ad anni alterni, dapprima con l'uno e poi con l'altro genitore Per_1
o, in alternativa, il pranzo con il padre e la cena con la madre, mentre trascorrerà la Festa della Mamma e del
Papà, con il genitore rispettivamente festeggiato se da questi previamente comunicato all'altro genitore con cui dovesse trovarsi secondo il calendario ordinario;
- nei rispettivi periodi di competenza il genitore che ha con sé s'impegna a garantire almeno un contatto Per_1 quotidiano (telefonico o video) del figlio con l'altro genitore alle ore 20,30 circa, nonché a comunicare reciprocamente e con adeguato preavviso l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura in cui si recheranno con il figlio, dichiarando sin d'ora ed espressamente il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto del minore e dell'altro genitore;
- in caso di eventuali impedimenti di carattere lavorativo, di salute o di altro genere di natura straordinaria, che dovessero impedire il rispetto delle modalità di affidamento che precedono, i genitori avranno facoltà di concordare una diversa collocazione di (presso l'uno o l'altro genitore) per il tempo strettamente Per_1 necessario al ripristino delle medesime modalità di affidamento;
- ciascun genitore informerà tempestivamente l'altro circa cambiamenti relativi al proprio recapito telefonico/e- mail, nonché alla residenza e/o domicilio, con congruo anticipo comunque non inferiore a mesi 3
(tre) prima della rispettiva variazione, al fine di ridefinire, eventualmente, la regolamentazione del collocamento della prole;
3. Ridetermini il contributo al mantenimento del minore a carico del padre dalla data di CP_1 domanda giudiziale, ponendolo in via principale nella misura di euro 3.590,00 mensili, ovvero in via subordinata, in misura non inferiore a euro 2.300,00 mensili, ovvero in via estremamente subordinata in misura sensibilmente superiore a € 1.100,00 mensili, in tutti i casi oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
con conferma della ripartizione delle spese straordinarie (c.d. extra assegno), stabilite dalle Linee guida del
Tribunale di Milano, nella proporzione 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, con espresso divieto al padre di operare compensazioni sulle somme destinate al figlio e con obbligo di corresponsione di tali somme a favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra di cui alle seguenti coordinate bancarie: IBAN Parte_1
[...];
4. Condannare il resistente al conguaglio delle differenze tra quanto dovuto (secondo i criteri sopra indicati)
e quanto versato alla ricorrente per il mantenimento del figlio dalla data di marzo 2025 (inizio autoriduzione a € 700/mese) fino alla emissione della sentenza, con interessi legali e rivalutazione;
dichiarare in ogni caso inammissibili le compensazioni opposte dal padre sul contributo economico destinato al figlio;
In ogni caso, con ogni conseguenza di legge e con vittoria delle spese di lite per compensi professionali e pagina 3 di 25 spese, oltre ad accessori di legge e rimborso forfettario 15%.
In via istruttoria, ammettersi occorrendo prove orali per testi sulle seguenti circostanze e, precisamente:
1) Vero che nell'anno 2002 la sig.ra e il sig. si sono conosciuti a Parte_1 CP_1
Milano presso l'IRCCS Ospedale San EL mentre lei era specializzanda e lui frequentava l'ultimo anno di Medicina?
2) Vero che i signori e hanno iniziato a convivere nel 2004 e si sono Parte_1 CP_1 sposati il 29 gennaio 2005?
3) Vero che il sig. lavora a Milano presso l'IRCCS Ospedale San EL con il ruolo di CP_1
Responsabile dellUnità di Angiografia e Radiologia Interventistica e svolge anche attività libero professionale presso altre strutture sanitarie l, quali il centro medico NI ZE di Bergamo e, fino al mese di gennaio 2024, presso il centro polidiagnostico Synlab Cam di NZ?
4) Vero che la sig.ra lavora a Milano come medico chirurgo presso l'IRCCS Ospedale Parte_1
San EL, ricoprendo il ruolo di Responsabile della Chirurgia a Bassa e Media Intensità?
5) Vero che rispetto al marito, la sig.ra ha svolto e svolge un'attività libero professionale Parte_1 limitata, soprattutto dopo l'arrivo del figlio , del quale si è occupata in misura prevalente? Per_1
6) Vero che all'inizio del matrimonio i redditi della sig.ra venivano integralmente Parte_1 destinati al sostentamento della famiglia?
7) Vero che in occasione dell'acquisto della casa in via Oristano 10 a Milano, i genitori della sig.ra Parte_1 hanno prestato al sig. la somma di 53.000 euro per l'acquisto della quota di proprietà CP_1 dell'appartamento e ulteriori 40.000 euro per l'arredamento?
8) Vero che durante il matrimonio i coniugi hanno mantenuto rapporti di amicizia costante con i colleghi e amici signori ed ? Parte_2 Parte_3
9) Vero che tra il 2015 e il 2016 il sig. propose agli amici e di andare a vivere CP_1 Pt_2 Pt_3 insieme in un'abitazione più grande, progetto poi realizzato solo con il sig. Pt_2
10) Vero che nel 2019, a seguito dell'adozione del figlio , i coniugi signori e Per_1 CP_1 [...] decisero di trasferirsi nella nuova casa di via Flumendosa 18 a Milano, impegnandosi entrambi Parte_1 ad acquistarla mediante il pagamento di un acconto di € 23.700,00 ciascuno e rate mensili di € 700,00 ciascuno dal marzo 2021?
11) Vero che nell'ultimo trimestre 2023 il sig. mostrava crescente disinteresse per la vita CP_1 familiare, apparendo spesso distratto e insofferente verso la moglie e il figlio?
12) Vero che nell'ultimo trimestre 2023 la sig.ra propose al marito di ricorrere a un Pt_1 Parte_1 supporto psicologico a fronte del dichiarato stress lavorativo?
13) Vero che il sig. rifiutò la proposta di supporto psicologico, negando l'esistenza di CP_1 pagina 4 di 25 problemi coniugali con la moglie, sig.ra Parte_1
14) Vero che la sig.ra ha dichiarato di sentirsi in colpa per lo “stress lavorativo” del Parte_1 marito sig. CP_1
15) Vero che il sig. era solito inviare alla moglie numerosi messaggi affettuosi durante la CP_1 giornata e anche durante le trasferte per convegni in varie località d'Italia, come quello di fine novembre 2023, che si esibisce sub doc. 009? Per_
16) Vero che il sig. aveva intrapreso delle relazioni extraconiugali, rispettivamente con CP_1 sin dall'anno 2019 - 2020, conosciuta al SynLab Cam di NZ e nel 2023 con la collega Testimone_1
(chirurgo), conosciuta e frequentata sullo stesso posto di lavoro della moglie?
17) Vero che fino al mese di novembre 2023 il sig. regalava alla moglie fiori, gioielli e borse, CP_1 Per_ nel mentre intratteneva relazioni extraconiugali con di Synlab Cam NZ e con Testimone_1 dell'IRCSS Ospedale San EL?
18) Vero che la sig.ra è rimasta all'oscuro dei tradimenti del marito fino alla seconda Parte_1 decade del mese di dicembre 2023, quando il sig. ha alla fine confessato alla moglie l'esistenza CP_1 della relazione coniugale con un'altra donna, rivelata poi essere la sig.ra , collega chirurgo Testimone_1 della sig.ra Parte_1
19) Vero che i comuni amici, signori , e Parte_3 Parte_2 Testimone_2 [...] sapevano che il sig. oltre alla relazione extraconiugale con la sig.ra Tes_3 CP_1 Tes_1 Per_
intratteneva anche una relazione extraconiugale con dipendente di Synlab Cam di NZ,
[...] come da doc. sub. 040 e 041 che si esibiscono?
20) Vero che l'attività libero-professionale del sig. presso il centro Synlab Cam di NZ è CP_1 cessata nei primi giorni del mese di gennaio 2024, in coincidenza con la fine della sua relazione extraconiugale Per_ con , dipendente di tale struttura?
21) Vero che la relazione extraconiugale del sig. con la sig.ra era nota ai CP_1 Testimone_1 colleghi di lavoro della sig.ra e al personale infermieristico sin dal mese di dicembre Parte_1
2023?
22) Vero che il 2 gennaio 2024, quando ancora conviveva nella casa familiare di Via Flumendosa, il sig. CP_1
è uscito con la sig.ra per recarsi a bere una birra presso il locale East End,
[...] Testimone_1 rendendone partecipi della circostanza anche gli amici comuni della coppia, mentre il figlio si recava al Per_1 cinema accompagnato dalla madre e dai sigg.ri e ? Parte_2 Parte_3
23) Vero che nel mese di febbraio 2024 il sig. ha lasciato la casa familiare sita a Milano in Via CP_1
Flumendosa 18, andando a vivere nella casa in comproprietà con la moglie sita a Milano in via Oristano 10?
pagina 5 di 25 24) Vero che il 23 febbraio 2024, dopo essersi trasferito nell'abitazione di Via Oristano in comproprietà con la Per_ moglie, il sig. invitava l'altra amante per un incontro presso tale abitazione, rendendone CP_1 partecipe anche in questa circostanza gli amici comuni della coppia, sigg.ri e Parte_2 [...]
e Sig.ra Pt_3 Testimone_2 Per_ 25) Vero che la sig.ra è venuta a sapere della relazione del marito con l'amante Parte_1 tramite gli amici della coppia, sigg.ri e successivamente al 23 febbraio Parte_2 Parte_3
2024?
26) Vero che prima della confessione alla moglie della relazione extraconiugale avvenuta il 21 dicembre 2023
i coniugi e conducevano una vita matrimoniale serena, con una intensa vita sociale e ogni Parte_1 CP_1 anno facevano numerosi viaggi in Italia e all'estero?
27) Vero i coniugi e hanno sempre trascorso le proprie vacanze estive e Parte_1 CP_1 talvolta anche quelle invernali, festività di Pasqua e Capodanno, con gli amici più stretti, nelle più note e prestigiose località di villeggiatura di tutto il mondo, soggiornando presso resort, ville lussuose, hotel a cinque stelle nei loro frequenti viaggi-vacanza in località esclusive tra cui, Mauritius, Isole Greche, Miami, Isole Keys,
Bahamas, Madagascar, Phuket, Thailandia del Nord, Seychelles, Minorca, Costa Azzurra, talvolta anche con voli in classe business e viaggi in barca a vela ?
28) Vero che da gennaio 2024 fino a febbraio 2025 il sig. versava alla moglie CP_1 complessivamente € 2.300,00 mensili a titolo di concorso per i bisogni ordinari del figlio, ivi inclusi la quota parte del mutuo, delle spese condominiali e delle spese domestiche relative alla casa familiare di Via
Flumendosa?
29) Vero che a partire dal marzo 2025, il sig. ha interrotto il versamento dell'importo mensile CP_1 di € 2.300,00 per i bisogni ordinari del figlio e ha versato alla moglie un importo mensile pari a € 700,00 a titolo di contributo per i bisogni ordinari del figlio?
30) Vero che il resistente versava inoltre € 250,00 mensili a favore della collaboratrice domestica, PA SO
NO, già presente nell'organizzazione familiare, e anche che tale versamento è stato successivamente interrotto?
31) Vero che la sig.ra PA SO NO ha instaurato con un forte legame affettivo, Persona_1 diventando per lui un punto di riferimento durante la separazione di fatto dei genitori, sigg.ri Parte_1
e
[...] CP_1
32) Vero che in caso di impedimento dei genitori per motivi di lavoro era la sig.ra PA NO SO a occuparsi di Persona_1
33) Vero che nel mese di agosto 2025 il sig. ha licenziato la sig.ra PA NO SO? CP_1
34) Vero che il sig. in diverse occasioni in presenza degli amici della coppia e della CP_1 pagina 6 di 25 mediatrice familiare, dott.ssa ha dichiarato di dover restituire alla moglie l'importo di 53.000,00 Tes_4 euro prestati dai suoceri per l'acquisto della quota dell'appartamento di via Oristano 10?
Si indicano come testimoni sulle circostanze sopra indicate, nonché a prova contraria sui capitoli di prova del resistente eventualmente ammessi, anche con i testimoni avversari: residente Testimone_2 in Via Adelaide Bono Cairoli 27 - 20127 Milano (MI); residente in [...]
27 - 20127 Milano (MI); , residente in [...] - 20132 Milano (MI); Parte_2 [...]
, residente in [...] – 20128 Milano (MI); dott.ssa in 20100 Pt_3 Tes_4
Milano – Corso Lodi 34; dott.ssa e sig.ra tutti presso IRCSS Ospedale San Persona_3 Persona_4
EL in Via Olgettina 60 – 15 20132 Milano (MI); dott.ssa residente in [...]
Freschi 27/A, 33100, Udine.
Riservata ogni ulteriore deduzione, eccezione e istanza istruttoria.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“- dichiarare la separazione personale dei signori e respingendo la domanda di addebito CP_1 Parte_1 formulata dalla signora in quanto infondata in fatto e in diritto Parte_1
- accogliere le richieste della ricorrente quanto all'affidamento condiviso del minore e quanto a tempi e Per_1 modalità di frequentazione padre/figlio
- disporre a carico del signor il versamento di un contributo al mantenimento di di euro 700,00 CP_1 Per_1 al mese, oltre aggiornamento ISTAT, nonché oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano.”.
***************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti temporanei e urgenti e gli ulteriori provvedimenti del Giudice
Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07 aprile 2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario in Milano in data 29 gennaio 2005 (trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 119 dell'anno 2005, parte II, serie A, volume R03) con , CP_1 con il quale adottava, in data 06.10.2019, il figlio minore (nato il [...]), chiedeva a questo Persona_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, Via Flumendosa n. 18, secondo modalità di frequentazione padre-figlio meglio specificati in ricorso,
pagina 7 di 25 un contributo al mantenimento del figlio minore di € 3.590,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11.07.2025, a sua volta, aderiva alla richiesta di separazione, respingendo la domanda di addebito;
chiedeva altresì disporsi l'affido condiviso del figlio minore con tempi di frequentazione padre-figlio come da richiesta di parte ricorrente.
Domandava, inoltre, di porre a suo carico un assegno a titolo di mantenimento per il figlio minore di €700,00.
All'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il Giudice Delegato, verificata la regolarità del ricorso introduttivo, procedeva a sentire le parti, le quali confermavano integralmente le dichiarazioni rese davanti al Giudice Onorario all'udienza del 24.07.2025 e segnatamente l'accordo ivi raggiunto in punto di responsabilità genitoriale di seguito riportato e confermato dalle parti:
Affido condiviso del figlio minore Persona_1
Frequentazioni genitori e figlio minore: weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina;
il lunedì sino al martedì mattina con il padre;
martedì e mercoledì sino al giovedì mattina con la madre;
I giovedì alternati tra i genitori in base al weekend di spettanza.
Le vacanze estive : quattro settimane con un genitore e quattro con l'altro, per l'estate 2025: il minore ha trascorso una settimana con il padre a metà giugno e poi una settimana con la madre a cavallo tra giugno e luglio, un'altra settimana con il padre a metà luglio;
due settimane continuative dal 31 luglio con il papà e poi tre settimane di fila con la madre tra metà agosto e l'inizio di settembre.
Vacanze di Natale a settimane alternate con l'uno o con l'altro genitore ad eccezione della Vigilia che viene trascorsa dal minore sempre con la madre mentre il pranzo di Natale alternato con l'uno o con l'atro. Per il
Natale 2025 il minore pranzerà con il padre;
Vacanze pasquali con la madre e le vacanze scolastiche di carnevale con il padre.
I ponti e le festività che si avvicenderanno di anno in anno in alternanza tra i genitori.
Il compleanno del minore: il giorno il minore trascorrerà il compleanno con il padre e la sera con la madre.
Prosecuzione per il minore del percorso psicologico in essere;
“
Le parti non hanno raggiunto un accordo sulle statuizioni economiche rimanendo ferme sulle proprie posizioni come indicati in atti.”
Veniva quindi prima sentita la parte attrice che così dichiarava: “la casa coniugale dove viviamo ancora io e nostro figlio in via Flumendosa 18 è di proprietà esclusiva del sig. nostro amico da sempre. Parte_2
Noi siamo andati ad abitare come famiglia in quella casa da dicembre 2020 con un accordo verbale con il sig. pagina 8 di 25 in base al quale il sig. rimaneva a vivere in una parte della casa la quale è catastalmente Pt_2 Pt_2 unica ma divisibile, nel senso che nasceva come due appartamenti poi abbiamo deciso con di unire le Pt_2 unità, la casa è stata comprata da ma l'accordo era che noi ogni mese gli dessimo dei soldi. Quindi Pt_2
è rimasto a vivere e tuttora vive in una zona separata ma abbiamo in comune la cucina e la sala. Pt_2
Mangiamo da sempre insieme. Anche la spesa la facciamo insieme, prima dividevamo in tre adesso in due. La casa è costata po' più di € 900.000 che ha versato aveva fatto inizialmente un prestito, poi però ha Pt_2 pagato tutto e lo ha estinto. In base al primo accordo verbale versavamo ogni mese la somma di € 1400, che uscivano dal nostro conto comune. Noi non avevamo un conto personale e accreditavamo i nostri stipendi su questo conto comune da cui pagavano tutte le spese della casa compresi i 1400. Dopo che mio marito è andato via di casa a febbraio 2024, ognuno di noi versava a € 700, oltre le spese per 1/3. Poi abbiamo fatto Pt_2 la scrittura in atti del marzo 2024, anche se a me sembra prima della separazione, il documento è il 7, in base alla quale avremmo dovuto proseguire a pagare 700 ciascuno e poi rilevare il 50% del valore che poi avremmo dovuto dare a nostro figlio. io adesso pago i miei 700 euro a mio marito ha interrotto, io comprerò il Pt_2
25%, ancora non ci ho pensato, io vorrei comprarne almeno il 50% e magari dividere l'appartamento. Quindi adesso pago € 700 a con un rid. Poi abbiamo io e mio marito la casa in comproprietà a via Oristano Pt_2 al 50%, l'abbiamo comprato nel 2006 e ci abbiamo vissuto fino al dicembre 2020 quando siamo andati in via
Flumendosa. Dal 2020 l'abbiamo prestata ad amici che magari avevano bisogno perché la loro casa era in ristrutturazione, non abbiamo mai chiesto soldi solo a volte il pagamento delle spese. Poi ci è andato ad abitare mio marito a febbraio 2024 e lui per alcuni mesi fino a novembre 2024 mi ha versato € 500 quale metà di indennità di occupazione, in realtà versava 700 a mi dava 500 e poi per il figlio mi dava 700 e poi Pt_2 versava 1/3 delle spese condominiali di via Flumendosa che sono circa 500 al mese, poi 1/3 dello stipendio della tata che era circa 300 o poco meno. A novembre 2024 ha smesso e mi dava solo 700 di mantenimento per il figlio che è quanto mi versa adesso. Mio marito ha rilasciato la casa di via Oristano ad ottobre 2025 e adesso è sfitta, paghiamo ognuno di noi € 700 circa di mutuo. Pensavo di affittarla, penso che possa valere € 1400/1500, la zona è Gorla. Io lavoro sempre presso il San EL e guadagno di base 4200 netti al mese per 13 mensilità, faccio sempre quindi la libera professione e prendo dai 1000 ai 1500. La tata non c'è più. Lo tengo io oppure genitori di compagni o amici. Lui fa la IV elementare all'istituto Sacro cuore, scuola privata e costa € 6000 all'anno, io verso da sempre solo il 30% e lui paga il 70% solo che adesso da maggio o prima mi decurta il 20% dal mantenimento;
quindi, mi dà 700 solo quando non c'è il 20% da decurtare. Poi sono comproprietaria con mio fratello al 50% per successione dei genitori di una casa in Milano via Alghero 15 di 105 mq con edilizia popolare, è sfitta da sempre mio fratello vive all'estero. Bisogna ristrutturarla da quando è stata comprata.
Dovremo decidere. È sempre nella zona Gorla, se non riscattiamo il diritto di superficie potremmo venderla a una cifra bassa. Poi sempre al 50% con mio fratello ho una casa a Follo in Liguria, entroterra, dove vado in pagina 9 di 25 estate con nostro figlio. Pago 700 di locazione, pago 700 di mutuo, la tata non la pago, pago le spese della casa.
Prendiamo l'AU di € 57 che poi lui versa sul conto comune. Considerando i dati successivi emersi io potrei accettare un assegno ridotto ma non so bene di quanto. Non ci sono problemi tra di noi per la gestione di nostro figlio, abbiamo sempre cercato di farci aiutare da specialisti per farci prendere le decisioni migliori che lo tutelassero. Lui va da uno psicologo per la separazione che per lui è stato molto forte. Lui già andava da specialisti che seguono i bambini adottati. A seguito della separazione è stato individuato un grosso rischio per lui e così ci hanno indicato un centro dove adesso è in carico. I tempi li stiamo attuando da un anno. Di fronte ai
1000 offerti per me è troppo poco, ho tante spese, la cena, la merenda. I regali per i compagni, il cinema, i musei, i vestiti, i giocattoli. Io sarei disponibile ad accettare 1800. È vero che non avevamo rapporti da 5 anni, io chiedevo infatti a lui come mai e lui mi diceva che era stanco, era stanco, lavorava troppo, io gli dicevo che doveva farsi aiutare. Fino a 5 anni prima avevamo avuto rapporti sessuali normali, anche mio marito sta dicendo scarsi. Io mi ero resa conto che c'era qualche problema e glielo chiedevo sempre, mi sentivo in colpa, lui per 5 anni mi diceva che ero troppo stanca. Ho proposto una terapia prima a lui e poi di coppia ma lui diceva che era troppo stressato.”
Parte convenuta, interpellata, così dichiarava: “confermo che non ci sono problemi per la gestione di nostro figlio. stiamo attuando i tempi oggetto di accordo e va tutto bene. Lui è abbastanza sereno. Adesso vivo in via
Fracastoro da ottobre 2025, pago € 1300 più € 100 di spese, ho rilasciato l'immobile di via Oristano, è vero ho pagato € 500 quale metà di indennità di occupazione fino a novembre 2024. Poi mi è stato comunicato che la casa sarebbe stata venduta, me lo aveva detto con sms e così ho deciso di non pagare e mi sono cercato Pt_1 una casa prima da comprare poi da affittare. Sono stati preparati i documenti per dare mandato ad un'agenzia immobiliare. Adesso mia moglie sta dicendo che lei non vuole vendere ma vorrebbe affittare. Quella casa non è affittabile perché ha una serie di problemi. Per me ci darebbero 300.000 euro. È tutto corretto quello che ha detto mia moglie riguardo via Flumendosa, la scrittura privata in atti mi è stata fatta firmare a marzo 2024 da ma io non sapevo neanche cosa stavo firmando. Io non sono in grado di mantenere tre case. Adesso Pt_2 sto dando € 700 da quando sono uscito, ho decurtato solo 4 volte da febbraio 2024 a settembre 2025, perché non trovo giusto che ci sia una diversa partecipazione delle spese. ho uno stipendio da dipendente di € 3350 su
13 mensilità. Io faccio sempre la libera professione, ho lasciato un centro Synlab, lavoro sempre presso
NI di Gavezzeni. I miei introiti come libera professione derivano anche dagli interventi per i solventi, prestazioni solventi o reperibilità angiografica. Dipende molto il mio reddito dal lavoro a Bergamo, da quanto mi chiamano la notte o nel we e dal numero di solventi che arrivano in agiografia, in media, 6000 lordi al mese, le compartecipazioni ce li danno ogni tre mesi, a volte arrivano per 3 mesi € 12000 lordi a volte € 24.000, c'è molta variabilità. Adesso io sto lavorando tanto e di più non posso, io non posso lavorare quando ho , un Per_1 weekend ho la reperibilità, l'altro weekend lavoro il sabato mattina o tutto il giorno. Di più non posso. Potrei pagina 10 di 25 arrivare a offrire 800/900 o anche 1000 al mese. di fronte alla richiesta di 1800, io potrei offrire una diversa partecipazione alle spese del 60%. Noi eravamo in crisi da tanto, sono stati raccontati una serie di avvenimenti fatti e nomi inventati. Io non ho mai avuto una relazione con la dott.ssa , avevo avuto una grossa Tes_1 infatuazione adolescenziale, ma non è successo nulla mi sono solo reso conto che ero in crisi con mia moglie, ci si vedeva in ospedale ma non è mai successo nulla di fisico, lei era fidanzata, non è sfociato in nulla, parlavamo, potete chiamarla a testimoniare ma non è mai successo nulla non ho nulla da temere. La crisi con mia moglie andava avanti da un po' e non me ne ero reso ben conto. Con questa situazione mi sono definitivamente reso conto della crisi, avevo scritto a mia moglie il 18 dicembre 2023 che non ero più innamorato, da lì è partito poi il tutto e io a febbraio sono uscito di casa. non ho mai avuto relazioni extraconiugale né con questa dott.ssa né con altri. Dopo il messaggio del dicembre 2023 non c'è nessuna discussione particolare, c'era Tes_1 stata solo una richiesta di chiarimento da parte di mia moglie e io le ho spiegato esattamente questo che ho appena detto. Non ero più innamorato. Noi non avevamo più rapporti sessuali da 5 anni si dà atto che la moglie annuisce – sapevamo entrambi che c'era una crisi senza bisogno di dire altro.”
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Le parti si riportavano alle rispettive domande e alle istanze istruttorie articolate di cui agli atti introduttivi e alle successive memorie. Parte attrice insisteva solo sulle prove orali dedotte essendo stati prodotti i documenti richiesti. Parte convenuta si opponeva alle prove orali e in caso di ammissione ne chiedeva la prova contraria.
Rinunciava, inoltre, alla richiesta di CTU contabile sul valore commerciale dei beni tenuto di quanto prodotto e rinunciava, altresì, alla richiesta di esibizione degli ulteriori documenti mancanti, che controparte produceva.
Le parti chiedevano, altresì, che il Giudice delegato, nel caso in cui non ammettesse le prove e la causa fosse matura per la decisione, disponesse un rinvio a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione finale.
All'esito della discussione il Giudice Delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si riservava sulle ulteriori domande.
Con ordinanza emessa in pari data, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato provvedeva pronunciando provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. che qui si riportano:
“PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
Rilevato che le parti con i rispettivi difensori hanno raggiunto, all'udienza davanti al Gop delegato dott.ssa
Madera del 24 luglio 2025, un pieno accordo in punto di responsabilità genitoriale, collocamento e tempi di frequentazione del figlio minore con il padre, ratificato e confermato anche all'udienza di prima comparizione parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 28 ottobre 2025 davanti al giudice Delegato nei seguenti termini:
Affido condiviso del figlio minore Persona_1 pagina 11 di 25 Frequentazioni genitori e figlio minore: weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina;
il lunedì sino al martedì mattina con il padre;
martedì e mercoledì sino al giovedì mattina con la madre;
I giovedì alternati tra i genitori in base al weekend di spettanza.
Le vacanze estive: quattro settimane con un genitore e quattro con l'altro, per l'estate 2025: il minore ha trascorso una settimana con il padre a metà giugno e poi una settima con me a cavallo tra giugno e luglio, un'altra settimane con il padre a metà luglio;
due settimane continuative dal ½ agosto con il papà e poi tre settimane di fila con me tra metà agosto e l'inizio di settembre.
Vacanze di Natele a settimane alternate con l'uno o con l'altro genitore ad eccezione della Vigila che vien trascorsa dal minore sempre con la madre mentre il pranzo di Natale alternato con l'uno o con l'atro. Per il
Natale 2025 il minore pranzerà con il padre;
Vacanze pasquali con la madre e le vacanze scolastiche di carnevale con il padre. I ponti e le festività che si avvicenderanno di anno in anno in alternanza tra i genitori.
Il compleanno del minore: il giorno il minore trascorrerà il compleanno con il padre e la sera con la madre.
Prosecuzione per il minore del percorso psicologi in essere;
Rilevato che, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e di quanto allegato e dedotto, non essendo state sollevate o contestate difficoltà nella gestione condivisa del figlio minore, apparendo i genitori dotati di competenze adeguati con una comunicazione serena e collaborativa nell'interesse del figlio minore, possa essere certamente disposto, come da loro accordo, l'affido condiviso del figlio minore Persona_1 nato il [...], ad [...] i genitori, trattandosi del regime privilegiato previsto dal Legislatore, con collocamento prevalente presso la madre dove è rimasto a vivere nella ex casa coniugale, a far data dall'allontanamento del marito nel febbraio 2024 e con tempi di frequentazione paterna come oggetto di accordo, del tutto adeguati per far mantenere una relazione stabile e continuativa tra il padre e il figlio.
Rilevato, altresì, in punto di contribuzione economica, rimasto punto nodale di contrasto tra le parti con domande assai distanti, che entrambe le parti sono medici in servizio presso l'Ospedale San EL di Milano, la signora medico chirurgo attualmente con il ruolo di responsabile della Chirurgia a Bassa e Media Parte_1 intensità di Cura all'interno dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale, delle urgenze e del pronto soccorso, la stessa svolge anche attività extramoenia se pur più limitata e contenuta rispetto al marito, sebbene quest'ultimo contesti che fosse dovuto ad una maggiore cura materna del figlio minore e non piuttosto ad una libera scelta della moglie;
la stessa ha dichiarato di guadagnare al mese € 4200 oltre ad una variabile in base alla libera professione che ha indicato oscillante tra € 1000 e € 1500; dal PF 2022 risulta aver percepito un reddito lordo pagina 12 di 25 annuo da lavoro dipendente di € 78.666 + € 16.664 di attività di libera professione per un complessivo lordo di
€ 95.590; dal PF 2023 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 77.448 + € 20.469 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 95.775; dal PF 2024 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 85.180 + € 26841 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 104.399 (pari a un netto mensile su 12 mensilità di € 5290 circa); dal PF 2025 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 93.666 + € 30.395 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 124.009 (in crescita) pari ad un netto mensile su 12 mensilità di € 6225 circa;
è rimasta a vivere con il figlio nella casa coniugale di Milano via Flumendosa, dove la famiglia è andata a vivere a far data dal dicembre 2020, immobile costituito da un'unità catastale unica ma divisibile, che risulta di proprietà esclusiva del signor Pt_2
anche egli convivente nella medesima casa se pur in spazi distinti ma con in comune la sala e la
[...] cucina, in base dapprima ad un accordo verbale, francamente poco trasparente e discutibile, per cui i coniugi pagavano ciascuno € 700 per un complessivo di € 1400 (versato dal loro conto comune) e successivamente avendo sottoscritto una scrittura privata, data 22.03.2024 (cfr. doc in atti) in base alla quale avrebbero dovuto continuare a pagare al signor l'importo di € 700 da scomputare unitamente agli importi già pagati al Pt_2 fine di far loro acquisire la proprietà del 50% degli immobili, sulla base di conteggi ivi indicati, da saldare anche con la vendita della casa di via Oristano con trasferimento poi della nuda proprietà al minore e 25% dell'usufrutto a ciascun coniuge;
attualmente è la signora a versare € 700 al signor e a pagare 1/3 Pt_2 delle spese condominiali, avendo il marito provveduto a versare al medesimo i € 700 fino al novembre 2024 e alla moglie poi anche la somma di € 500 quale metà dell'indennità di occupazione della casa di via Oristano, in comproprietà al 50% tra i coniugi, da lui occupata dal momento dell'allontanamento nel febbraio 2024 dalla casa coniugale fino ad ottobre 2025; le parti sono infatti comproprietarie al 50% della casa di via Oristano su cui grava un mutuo cointestato di circa € 700 a testa (pagato da entrambi), immobile, ex casa coniugale, che dal dicembre 2020 al febbraio 2024 è rimasto asseritamente sfitto e occupato solo saltuariamente da amici senza alcun corrispettivo, che pare francamente poco verosimile. La signora è altresì proprietaria per la quota del
50% con il di lei fratello di una casa in Milano via Alghero (in edilizia convenzionata) che però è sfitta in quanto riferisce che necessiti di ristrutturazione nonché di un immobile in Liguria a Follo utilizzato per le vacanze;
le parti percepiscono AU al 50% per la somma di € 57 a testa. Quanto al marito anche egli è medico, radiologo, con il ruolo di Responsabile dell'Unità Funzionale di Angiografia e Radiologia Interventistica;
inoltre, svolge attività extramoenia presso il centro medico NI ZE di Bergamo e, fino a gennaio
2024, anche presso il centro polidiagnostico Synlab Cam di NZ;
ha dichiarato di guadagnare un fisso di €
3450 a cui si aggiungono introiti da libera professione per € 6000/8000 al mese, oggi ha dichiarato che l'importo è molto variabile e dipende dalla reperibilità, dai weekend lavorati, dal numero di interventi in solvenza con pagamenti ogni tre mesi (con un minimo di € 6000 o 12.000 o € 24.000 lordi per tre mesi); dal PF pagina 13 di 25 2022 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 64.617 + € 107.521 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 152.382; dal PF 2023 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 64.185 + € 137.900 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 175.334; dal
PF 2024 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 68.079 + € 168.467 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 182.137 (pari a un netto mensile su 12 mensilità di € 8527 circa) dal
PF 2025 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 71643 + € 124.976 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 174.319 (pari a un netto mensile su 12 mensilità di € 8.023 circa); è andato a vivere, da ottobre 2025 nella casa in locazione di via Fracastoro 3 dove paga € 15.300 di canone (€
1300 al mese) oltre € 1300 di spese (€ 108) (vi è contratto di locazione del 25.09.2025 con decorrenza dall'1 ottobre 2025); attualmente versa € 700 per il mantenimento del figlio e si è offerto di potere arrivare a € 1000 eventualmente con una partecipazione alle spese straordinarie per un massimo del 60%, a fronte di tale proposta la signora ha richiesto almeno € 1800; i coniugi pagano per la scuola privata del figlio circa € 6000 all'anno.
Osservato, pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto di quanto emerso e documentato, considerate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali delle parti come sopra evidenziate, considerato che la signora è rimasta a vivere nella casa di via Flumendosa per cui versa l'importo di € 700,00 se pur evidentemente nell'ambito di un più vasto accordo tra le parti per acquisirne la proprietà per il 50% con l'intesa di computare gli importi versati a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, a fronte di un onere locativo documentato con regolare contratto di locazione affrontato ora dal marito e che la stessa è altresì proprietaria di altri immobili suscettibili comunque di potenzialità economica, tenuto anche conto che le parti possono mettere a reddito, pro quota, la casa di via Oristano (o eventualmente decidere di venderla) e comunque che sono onerati per il 50% della relativa rata di mutuo gravante sul predetto immobile come da contratto, considerati anche gli ampi tempi di frequentazione paterna, quasi paritetici, si ritiene congruo e equo di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio mediante versamento, con decorrenza dal mese di novembre 2025, alla signora della somma di € 1.100,00 mensili oltre ad una percentuale del 70% delle spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre
2017, aggiornate a giugno 2025, tenuto conto della maggiore capacità patrimoniale di con AU CP_1
(attualmente percepito dal padre e diviso al 50%) che potrà essere richiesto eventualmente dalla signora (con aumento dell'importo in relazione al reddito della signora) da dividersi sempre al 50% come per legge. La decorrenza sarà dal mese di novembre 2025 atteso che la decisione è stata assunta sulla base di tutti i documenti finora acquisiti e avendo finora il padre provveduto a versare una somma per il mantenimento, se pur autodeterminata. Osservato come le parti dovranno poi risolvere separatamente ovvero nell'ambito di un più
pagina 14 di 25 complesso accordo le questioni relative alla comproprietà dell'immobile di via Oristano ed evidentemente anche quelle relative all'immobile di via Flumendosa sulla base degli accordi in precedenza presi con il proprietario.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Rilevato che parte attrice ha rinunciato ad insistere sulla richiesta di CTU contabile sul valore commerciale dei beni della moglie peraltro irrilevante e superflua oltre che sulla richiesta di esibizione dei documenti poi prodotti dalla parte, essendo comunque sufficiente il materiale probatorio documentale acquisito agli atti.
Rilevato, altresì, di non ammettere le prove orali articolate da parte convenuta in quanto non superino la soglia di ammissibilità e rilevanza essendo attinenti a circostanze del tutto irrilevanti e superflue e formulate genericamente in parte anche dal contenuto valutativo (nn. 5,11,16,18,26,28,29, 31,32) in parte attinenti a circostanze non contestate (nn. 1-4, 15, 23,25, 30,33), oltre che superate da quanto già in atti e dichiarato.
Osservato che anche parte convenuta ha rinunciato alle ulteriori richieste di esibizioni di ulteriori documenti, anche essere comunque inutili, superflue e superate da quanto già in atti.
Ritenuto, pertanto, che la causa sia matura per la decisione, dovendo quindi fissare successiva udienza come da richiesta delle parti, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione finale, auspicando che le parti possano poi trovare nelle more un accordo.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
Richiamata l'autorizzazione a vivere separati
1) Affida anche su accordo delle parti, in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore Persona_1 nato il [...], con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la
[...] madre in Milano via Flumendosa n. 18;
2) Dispone anche su accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore con i seguenti tempi: a weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina;
il lunedì sino al martedì mattina con il padre;
martedì
e mercoledì sino al giovedì mattina con la madre;
I giovedì alternati tra i genitori in base al weekend di spettanza.
Le vacanze estive: quattro settimane con un genitore e quattro con l'altro, per l'estate 2025: il minore ha trascorso una settimana con il padre a metà giugno e poi una settima con me a cavallo tra giugno e luglio, un'altra settimane con il padre a metà luglio;
due settimane continuative dal ½ agosto con il papà e poi tre settimane di fila con me tra metà agosto e l'inizio di settembre. Vacanze di Natele a settimane alternate con l'uno o con l'altro genitore ad eccezione della Vigila che vien trascorsa dal minore sempre con la madre mentre il pranzo di Natale alternato con l'uno o con l'atro. Per il Natale 2025 il minore pranzerà con il padre;
Vacanze pasquali con la madre e le vacanze scolastiche di carnevale con il padre. I ponti e le festività che si avvicenderanno di anno in anno in pagina 15 di 25 alternanza tra i genitori. Il compleanno del minore: il giorno il minore trascorrerà il compleanno con il padre e la sera con la madre.
3) Pone a carico di 'obbligo di contribuire, con decorrenza dal mese di novembre 2025, al CP_1 mantenimento del figlio mediante versamento a entro il 5 di ogni mese Parte_1 dell'importo mensile di € 1.100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come aggiornate al giugno 2025 anche con riferimento alla scuola privata del figlio cui lo stesso è stato già su accordo iscritto.
4) Dispone che AU venga percepito al 50% tra i coniugi come per legge;
5) Invita le parti, come da loro impegno, a far proseguire al figlio minore il percorso psicologico già avviato;
6) Rigetta tutte le istanze istruttorie dalle parti;
7) Fissa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione finale, come da richiesta delle parti, l'udienza del 19 NOVEMBRE 2025 ore 12,15.”
All'udienza del 19 novembre 2025, celebrata con modalità di trattazione scritta a seguito di istanza congiunta delle parti che veniva accolta con provvedimento in atti, il Giudice delegato lette le note scritte delle parti con la precisazione delle conclusioni come sopra riportate e la discussione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza assunta dal
Giudice delegato sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere per i motivi esposti qui condivisi, le istanze di prove come dedotte e formulate dalle parti avendo peraltro, parte attrice, articolato ulteriori istanze istruttorie che devono ritenersi anch'esse inammissibili, in quanto irrilevanti anche tenuto conto dell'accordo in punto di affido meramente ripetitive delle istanze già formulate.
In punto di responsabilità genitoriale, l'accordo raggiunto dalle parti risulta essere quello meglio rispondente all'interesse del figlio senza necessità di ulteriori valutazioni.
pagina 16 di 25 Non si è ritenuto in alcun modo necessario durante il procedimento, e anzi pregiudizievole, l'ascolto di Per_1
considerata l'età (non ha ancora 10 anni), anche alla luce delle risultanze acquisite. Ciò, peraltro, in linea
[...] con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
Relativamente invece alle questioni economiche, ritiene il Tribunale che l'ampia documentazione versata agli atti del giudizio delle parti e su richiesta del Giudice delegato che anche da ultimo ha ordinato alle parti di aggiornare le informazioni sulle rispettive situazioni economiche e reddituali, costituisca materiale probatorio completo ed esaustivo e che consente di operare una corretta e fedele ricostruzione delle rispettive situazioni personali, lavorative ed economiche e reddituali.
Deve essere infatti a tal fine richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021).
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti.
Sulla domanda di separazione personale
Ciò posto e premesso, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in data 29 gennaio 2005 (trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n.
119 dell'anno 2005, parte II, serie A, volume R03).
I coniugi hanno adottato, in data 06.10.2019, il figlio minore (nato il [...]) Persona_1
Deve, altresì, rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Ne occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di pagina 17 di 25 intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie i motivi del ricorso e le deduzioni delle parti e l'interruzione da tempo della convivenza (dal febbraio 2024) hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Sulla domanda di addebito
Con riferimento all'addebito della separazione richiesto dalla moglie nei confronti del marito, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia realizzato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
CC pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito”
(Cass.23.5.2008 n.13431). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio.
Nel caso di specie, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati dalla parte istante e, dall'altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
Segnatamente, la signora a fondamento della domanda di addebito rivolta al marito, ha Parte_1 lamentato l'esistenza, durante il matrimonio, di relazioni extraconiugali intrattenute dal sig. con CP_1 Per_ colleghe di lavoro, segnatamente con la Sig.ra e un'altra donna di nome . L'esistenza di Testimone_1 queste relazioni, rappresentate peraltro in modo del tutto generico e non adeguatamente circostanziato, non è
pagina 18 di 25 tuttavia provata dall'attrice, essendone peraltro la stessa, secondo la sua prospettazione, venuta a conoscenza in un momento successivo all'interruzione della convivenza.
Segnatamente la parte attrice ha allegato che il marito avrebbe intessuto una relazione extraconiugale con tale nel 2019/2020, producendo a conferma delle conversazioni (messaggi whatsapp) tra il marito ed alcuni Per_2 Per_ amici nelle quali lo stesso fa riferimento ad una donna di nome apostrofandola come “amante”, che oltre ad essere francamente delle assai labili prove, sono state acquisite dalla stessa successivamente al momento in cui il marito ha lasciato la casa coniugale, essendo pertanto prive del necessario nesso eziologico necessario per dimostrare la causalità rispetto alla crisi. Quanto poi all'ulteriore asserito rapporto extraconiugale che lo stesso avrebbe avuto nel 2023 con la collega , trattasi però di condotte lamentate dall'attrice declinate Testimone_1 in modo del tutto generico e indeterminato, del tutto sfornite di qualsivoglia riscontro, risultando pertanto prive di alcuna rilevanza ai fini dell'addebito richiesto, inserendosi piuttosto in un rapporto tra le parti già rovinosamente compromesso.
E' infatti la stessa signora ad ammettere che con il marito non avevano più rapporti sessuali da circa 5 Parte_1 anni, tanto che avevano ritenuto nel passato di avviare una terapia di coppia, senza però alcun esito positivo, ad univoca e assai poco incerta dimostrazione che all'interno della coppia fosse ormai maturata da anni una grave crisi che troverà la conclamazione con la decisione assunta dal marito di allontanarsi definitivamente di casa nel febbraio 2024, essendo ormai il matrimonio divenuto un mero simulacro senza alcuna comunione di vita morale e intima di coppia.
Tutte le istanze di prova articolate dalla parte attrice sono risultate, altresì, del tutto generiche, valutative, ininfluenti, irrilevanti per come formulate e non sono state infatti ammesse, null'altro infatti avrebbero potuto aggiungere.
Per quanto sin qui detto, reputa il Collegio che non sia fondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente, che viene perciò respinta, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, 1° comma c.c..
Sulla responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la questione dell'affidamento di (nato in data [...]), le parti Persona_1 hanno presentato conclusioni conformi in punto di regime di affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Milano via
Flumendosa n. 18 e in punto di frequentazioni.
Deve rilevarsi come l'esercizio della responsabilità genitoriale fosse, sin dall'inizio del procedimento, un punto di non conflittualità tra le parti che hanno raggiunto un accordo sulla questione già alla prima udienza del
28.10.2025, nella quale le stesse hanno dichiarato che il minore appariva sereno e fosse attualmente seguito da pagina 19 di 25 un centro specialistico per consentirgli un supporto psicologico dati i grossi rischi che la separazione dei genitori potrebbe comportare.
Dalla data dell'emissione dell'ordinanza del Giudice delegato non sono intervenute circostanze che possano far presumere l'esistenza di un pregiudizio per il minore, pertanto, il Collegio ritiene che le parti abbiano dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Pertanto, reputa il Collegio di poter accogliere le domande convergenti delle parti, stante d'altronde l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione.
Va quindi disposti l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, trattandosi del regime ordinario Persona_1 previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo interesse del minore e, pertanto, da privilegiare in quanto maggiormente rispondente al benessere del figlio, in modo tale da accompagnare il percorso di crescita del minore, con collocamento prevalente presso la madre. Anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di frequentazione padre-figlio non può che disporsi in conformità al pieno accordo tra le parti, trattandosi peraltro di ampie frequentazioni, già attuate, del tutto congrue ed in grado di fare mantenere una relazione stabile ed equilibrata, come meglio indicato in dispositivo.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, consegue nel rispetto dell'art. 337 sexiex c.c.
l'assegnazione della casa ex coniugale sita in Milano, Via Flumendosa n. 18 alla Sig.ra come da Parte_1 accordo delle parti medesime, essendosene già il convenuto allontanato da tempo.
Sul mantenimento del figlio minore
Per quanto concerne gli aspetti economici della controversia il Giudice delegato aveva emesso ordinanza, in data
28.10.2025, con la quale veniva determinato in € 1.100,00 mensili l'entità del contributo a carico del padre per il mantenimento indiretto del figlio minore con una percentuale del 70% delle spese straordinarie a carico del padre.
Con riferimento alla situazione economica delle parti si richiamano integralmente i dati già puntualmente riportati nell'ordinanza in questione: la Sig.ra svolge attualmente la professione di medico chirurgo Parte_1 con il ruolo di responsabile della Chirurgia a Bassa e Media intensità di Cura all'interno dell'Unità Operativa di
Chirurgia Generale, delle urgenze e del pronto soccorso, svolge anche attività extramoenia;
dal PF 2022 risulta aver percepito un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 78.666 a cui aggiungere € 16.664 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 95.590; dal PF 2023 risulta un reddito lordo annuo da lavoro pagina 20 di 25 dipendente di € 77.448 a cui aggiungere € 20.469 di attività di libera professione per un complessivo lordo di €
95.775; dal PF 2024 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 85.180 a cui aggiungere € 26841 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 104.399 (pari a un netto mensile su 12 mensilità di €
5.290 circa); dal PF 2025 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 93.666 a cui aggiungere €
30.395 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 124.009 (in crescita) pari ad un netto mensile su 12 mensilità di € 6.225 circa. La signora è proprietaria per la quota del 50% con il di lei Parte_1 fratello di una casa in Milano via Alghero (in edilizia convenzionata) che però non risulta essere stata messa in locazione in quanto, secondo quanto riferito da parte attrice, necessita di ristrutturazione nonché di un immobile in Liguria a Follo utilizzato per le vacanze.
Il Sig. è anche egli medico, radiologo, con il ruolo di Responsabile dell'Unità Funzionale di CP_1
Angiografia e Radiologia Interventistica;
inoltre, svolge anch'esso attività extramoenia presso il centro medico
NI ZE di Bergamo e, fino a gennaio 2024, anche presso il centro polidiagnostico Synlab Cam di
NZ; dal PF 2022 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 64.617 a cui aggiungere € 107.521 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 152.382; dal PF 2023 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 64.185 a cui aggiungere € 137.900 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 175.334; dal PF 2024 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 68.079 a cui aggiungere € 168.467 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 182.137 (pari a un netto mensile su 12 mensilità di € 8527 circa) dal PF 2025 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di €
7.1643 a cui aggiungere € 124.976 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 174.319 (pari a un netto mensile su 12 mensilità di € 8.023 circa).
Le parti sono comproprietarie al 50% della casa di via Oristano su cui grava un mutuo cointestato di circa € 700
a testa (pagato da entrambi), immobile, ex casa coniugale, che dal dicembre 2020 al febbraio 2024 è rimasto asseritamente non concesso in locazione e occupato solo saltuariamente da amici senza alcun corrispettivo, che a parere del Collegio appare poco verosimile.
La Sig.ra vive attualmente con il figlio nella casa coniugale di Milano via Flumendosa n. 18, dove la Parte_1 famiglia è andata a vivere a far data dal dicembre 2020, immobile costituito da un'unità catastale unica ma divisibile, che risulta di proprietà esclusiva del signor anche egli convivente nella medesima Parte_2 casa se pur in spazi distinti ma con in comune la sala e la cucina, in base dapprima ad un accordo verbale, tutt'altro che trasparente, per cui i coniugi pagavano ciascuno € 700 per un complessivo di € 1.400 (versato dal loro conto comune) e successivamente avendo sottoscritto una scrittura privata, data 22.03.2024 (cfr. doc in atti) in base alla quale avrebbero dovuto continuare a pagare al signor l'importo di € 700 da scomputare Pt_2 unitamente agli importi già pagati al fine di far loro acquisire la proprietà del 50% degli immobili, sulla base di conteggi ivi indicati, da saldare anche con la vendita della casa di via Oristano con trasferimento poi della nuda pagina 21 di 25 proprietà al minore e 25% dell'usufrutto a ciascun coniuge;
attualmente è la sola a versare € 700 al Parte_1 signor e a pagare 1/3 delle spese condominiali, avendo il marito provveduto a versare al medesimo i € Pt_2
700 fino al novembre 2024.
Il Sig. è andato a vivere, da ottobre 2025, nella casa in locazione di via Fracastoro 3 dove paga € 15.300 CP_1 di canone (€ 1.300 al mese) oltre € 1.200 di oneri accessori (€ 100 mensili) (vi è contratto di locazione del
25.09.2025 con decorrenza dall'1 ottobre 2025); ha pagato alla moglie anche la somma di € 500 quale metà dell'indennità di occupazione della casa di via Oristano, in comproprietà al 50% tra i coniugi, da lui occupata dal momento dell'allontanamento nel febbraio 2024 dalla casa coniugale fino ad ottobre 2025;
Le parti percepiscono AU al 50% per la somma di € 57 a testa e pagano per la scuola privata del figlio circa €
6.000 all'anno.
Deve altresì valorizzarsi la possibilità per i coniugi di poter mettere a reddito la casa di Via Oristano (sia poterla locare che vendere), nonché per la Sig.ra di poter sfruttare la potenzialità economica dell'ulteriore Parte_1 immobile di cui la stessa è proprietaria.
Alla luce pertanto di tutti i dati sopra evidenziati, considerati altresì i tempi di frequentazione paterna, quasi paritetici, e in assenza di circostanze sopravvenute che giustificano una diversa valutazione, dato anche il breve periodo intercorso dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori, il Collegio, ritenuto di condividere quanto valutato dal giudice delegato, ritiene congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio mediante versamento, con decorrenza dal mese di novembre 2025, alla signora della somma di € 1.100,00 mensili oltre ad una percentuale del 70% delle spese straordinarie come da Parte_1
Linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, aggiornate a giugno 2025, tenuto conto della maggiore capacità patrimoniale di CP_1
L'insistente riferimento della parte attrice ad un supposto elevato tenore di vita (peraltro sempre tendenziale) in base a conteggi dalla medesima formulati per individuare la somma richiesta appare invero fuorviante e non corretto, in primo luogo in quanto dentro tale ipotetico importo destinato all'intero ménage familiare sono da comprendersi molte spese straordinarie al momento addebitate in misura maggiore al padre, riferendosi inoltre ad una famiglia composta da tre persone e non già al momento da due (la mamma e il figlio), da rapportarsi poi necessariamente per i giorni in cui il figlio è con lei, dovendo altresì entrambe le parti provvedere ciascuna a spese fisse, necessariamente duplicate e tenuto conto dell'onere locativo sostenuto al momento dal padre maggiore rispetto a quello della ex casa coniugale e considerate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali sopra ampiamente illustrate.
Quanto all'AU, che attualmente è percepito dal padre e diviso al 50%, potrà essere richiesto eventualmente dalla sig. (con aumento dell'importo in relazione al reddito della signora) da dividersi sempre in ragione del Parte_1
50% come per legge. pagina 22 di 25 Si provvede pertanto come in dispositivo, essendo altresì inammissibile oltre che infondata la domanda di parte attrice di condanna del convenuto a eventuali conguagli.
Sulle spese di lite
Tenuto conto del tenore della presente decisione, valutato il comportamento delle parti che in punto di responsabilità genitoriale, collocamento e frequentazioni hanno raggiunto un pieno accordo e formulato conclusioni convergenti, valutata però la soccombenza reciproca delle parti in punto economico, più ampia per la parte attrice e soprattutto la soccombenza per la domanda di addebito, ritiene il Collegio sussistano i presupposti per compensare nella misura di 1/2 le spese di lite e condannare la Sig.ra alla rifusione della Parte_1 residua parte (1/2) in favore del Sig. liquidate come in dispositivo. CP_1
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 29 gennaio 2005 CP_1
(trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 119 dell'anno 2005, parte II, serie A, volume R03);
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione a carico del Sig. avanzata dalla Sig.ra CP_1 Parte_1
3) DISPONE, anche su accordo delle parti, l'affido condiviso del figlio minore (nato il Persona_1
26.07.2016) ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, sita in Milano, Via
Filumendosa n. 18;
4) ASSEGNA la casa familiare, sita in Milano, Via Filumendosa n. 18, on tutti gli arredi alla Sig.ra Parte_1
[...]
5) DISPONE, anche su accordo delle parti, che le modalità di frequentazione padre-figlio avverranno secondo il calendario seguente:
LO starà con il padre tutti i lunedì e a settimane alterne nel fine settimana dal venerdì alla domenica e la settimana successiva il giovedì, in tutti i casi sino alla mattina seguente;
pagina 23 di 25 - in tutti i casi, ciascun genitore preleverà e accompagnerà il figlio a scuola/campus estivo ovvero secondo il caso presso l'abitazione dell'altro;
- trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale e, ad anni alterni, con l'uno il pranzo e con l'altro la cena di Per_1
Natale, nonché i giorni dal 26 dicembre al 1° gennaio con l'uno e i giorni dal 1 °gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro, allorquando riprenderà l'ordinaria alternanza tra i genitori. In ogni caso, il genitore che ha con sé dovrà portare il figlio all'altro genitore nei giorni previsti festivi alla mattina, dopo Per_1 colazione (ad eccezione del giorno di Natale), salvo migliori accordi;
- trascorrerà le vacanze scolastiche di Carnevale con il padre e quelle di Pasqua con la madre, mentre le Per_1 altre festività e i “ponti” del calendario scolastico con il genitore con cui trascorrerà il fine settimana adiacente i medesimi “ponti” e festività;
- Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con l'uno e poi con l'altro genitore quattro settimane Per_1 di vacanza, di cui almeno due consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, mentre nei periodi residui starà con l'uno e con l'altro genitore secondo l'ordinario calendario bisettimanale;
- trascorrerà il giorno del suo compleanno, ad anni alterni, dapprima con l'uno e poi con l'altro genitore o, Per_1 in alternativa, il pranzo con il padre e la cena con la madre, mentre trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà, con il genitore rispettivamente festeggiato se da questi previamente comunicato all'altro genitore con cui dovesse trovarsi secondo il calendario ordinario;
- nei rispettivi periodi di competenza il genitore che ha con sé s'impegna a garantire almeno un contatto Per_1 quotidiano (telefonico o video) del figlio con l'altro genitore alle ore 20,30 circa, nonché a comunicare reciprocamente e con adeguato preavviso l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura in cui si recheranno con il figlio, dichiarando sin d'ora ed espressamente il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto del minore e dell'altro genitore;
- in caso di eventuali impedimenti di carattere lavorativo, di salute o di altro genere di natura straordinaria, che dovessero impedire il rispetto delle modalità di affidamento che precedono, i genitori avranno facoltà di concordare una diversa collocazione di (presso l'uno o l'altro genitore) per il tempo strettamente Per_1 necessario al ripristino delle medesime modalità di affidamento;
- ciascun genitore informerà tempestivamente l'altro circa cambiamenti relativi al proprio recapito telefonico/e- mail, nonché alla residenza e/o domicilio, con congruo anticipo comunque non inferiore a mesi 3 (tre) prima della rispettiva variazione, al fine di ridefinire, eventualmente, la regolamentazione del collocamento della prole;
6) PONE a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio mediante versamento alla Sig.ra entro il 5 di Persona_1 Parte_1 ogni mese dell'importo mensile di € 1.100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano pagina 24 di 25 congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come aggiornate al giugno 2025 - da intendersi qui richiamate - anche con riferimento alla scuola privata del figlio cui lo stesso è stato già iscritto su accordo.
7) ND a rifondere in favore di delle spese di lite che Parte_1 Parte_4 liquida per tale quota nella misura di euro 2.355,50 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata la residua misura di 1/2.
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
9) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente relatore estensore
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Relatore Estensore
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 07 aprile 2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Bianca Fiorenzano ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Luigi Vittorio
Bertarelli n. 1, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Enrico Lambiase ed elettivamente domiciliato in Busto Arsizio (MB), Via Goito n. 14, presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , in Controparte_2 persona del Sostituto-Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 25 OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale ordinario di Milano, Sezione IX civile, in parziale riforma e completamento dei provvedimenti temporanei ed urgenti del 28 ottobre 2025:
In via principale, nel merito
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, e Parte_1
autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte resistente, sig. ai CP_1 CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 151 cod. civ. per avere lo stesso violato gravemente e reiteratamente i doveri coniugali di fedeltà, lealtà e rispetto, con condotta causalmente determinante la rottura del vincolo matrimoniale, giuste le ragioni tutte riportate in narrativa di cui agli scritti difensivi da intendersi qui richiamate, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni di rito;
2. Confermi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente del figlio presso la madre e, quindi, assegnare la casa familiare di Via Flumendosa n. 18, a Milano, con le pertinenze, gli arredi e corredi tutti connessi alla sig.ra secondo le seguenti Parte_1 modalità come già disposto con provvedimento del 29/10/2025 e precisamente:
- starà con il padre tutti i lunedì e a settimane alterne nel fine settimana dal venerdì alla domenica Per_1
e la settimana successiva il giovedì, in tutti i casi sino alla mattina seguente;
- in tutti i casi, ciascun genitore preleverà e accompagnerà il figlio a scuola/campus estivo ovvero secondo il caso presso l'abitazione dell'altro;
- trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale e, ad anni alterni, con l'uno il pranzo e con l'altro Per_1 la cena di Natale, nonché i giorni dal 26 dicembre al 1° gennaio con l'uno e i giorni dal 1 °gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro, allorquando riprenderà l'ordinaria alternanza tra i genitori. In ogni caso, il genitore che ha con sé dovrà portare il figlio all'altro genitore nei giorni previsti festivi alla Per_1 mattina, dopo colazione (ad eccezione del giorno di Natale), salvo migliori accordi;
- trascorrerà le vacanze scolastiche di Carnevale con il padre e quelle di Pasqua con la madre, mentre le Per_1 altre festività e i “ponti” del calendario scolastico con il genitore con cui trascorrerà il fine settimana adiacente i medesimi “ponti” e festività;
- Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con l'uno e poi con l'altro genitore quattro settimane Per_1 di vacanza, di cui almeno due consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, mentre nei periodi residui starà con l'uno e con l'altro genitore secondo l'ordinario calendario pagina 2 di 25 bisettimanale;
- trascorrerà il giorno del suo compleanno, ad anni alterni, dapprima con l'uno e poi con l'altro genitore Per_1
o, in alternativa, il pranzo con il padre e la cena con la madre, mentre trascorrerà la Festa della Mamma e del
Papà, con il genitore rispettivamente festeggiato se da questi previamente comunicato all'altro genitore con cui dovesse trovarsi secondo il calendario ordinario;
- nei rispettivi periodi di competenza il genitore che ha con sé s'impegna a garantire almeno un contatto Per_1 quotidiano (telefonico o video) del figlio con l'altro genitore alle ore 20,30 circa, nonché a comunicare reciprocamente e con adeguato preavviso l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura in cui si recheranno con il figlio, dichiarando sin d'ora ed espressamente il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto del minore e dell'altro genitore;
- in caso di eventuali impedimenti di carattere lavorativo, di salute o di altro genere di natura straordinaria, che dovessero impedire il rispetto delle modalità di affidamento che precedono, i genitori avranno facoltà di concordare una diversa collocazione di (presso l'uno o l'altro genitore) per il tempo strettamente Per_1 necessario al ripristino delle medesime modalità di affidamento;
- ciascun genitore informerà tempestivamente l'altro circa cambiamenti relativi al proprio recapito telefonico/e- mail, nonché alla residenza e/o domicilio, con congruo anticipo comunque non inferiore a mesi 3
(tre) prima della rispettiva variazione, al fine di ridefinire, eventualmente, la regolamentazione del collocamento della prole;
3. Ridetermini il contributo al mantenimento del minore a carico del padre dalla data di CP_1 domanda giudiziale, ponendolo in via principale nella misura di euro 3.590,00 mensili, ovvero in via subordinata, in misura non inferiore a euro 2.300,00 mensili, ovvero in via estremamente subordinata in misura sensibilmente superiore a € 1.100,00 mensili, in tutti i casi oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
con conferma della ripartizione delle spese straordinarie (c.d. extra assegno), stabilite dalle Linee guida del
Tribunale di Milano, nella proporzione 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, con espresso divieto al padre di operare compensazioni sulle somme destinate al figlio e con obbligo di corresponsione di tali somme a favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra di cui alle seguenti coordinate bancarie: IBAN Parte_1
[...];
4. Condannare il resistente al conguaglio delle differenze tra quanto dovuto (secondo i criteri sopra indicati)
e quanto versato alla ricorrente per il mantenimento del figlio dalla data di marzo 2025 (inizio autoriduzione a € 700/mese) fino alla emissione della sentenza, con interessi legali e rivalutazione;
dichiarare in ogni caso inammissibili le compensazioni opposte dal padre sul contributo economico destinato al figlio;
In ogni caso, con ogni conseguenza di legge e con vittoria delle spese di lite per compensi professionali e pagina 3 di 25 spese, oltre ad accessori di legge e rimborso forfettario 15%.
In via istruttoria, ammettersi occorrendo prove orali per testi sulle seguenti circostanze e, precisamente:
1) Vero che nell'anno 2002 la sig.ra e il sig. si sono conosciuti a Parte_1 CP_1
Milano presso l'IRCCS Ospedale San EL mentre lei era specializzanda e lui frequentava l'ultimo anno di Medicina?
2) Vero che i signori e hanno iniziato a convivere nel 2004 e si sono Parte_1 CP_1 sposati il 29 gennaio 2005?
3) Vero che il sig. lavora a Milano presso l'IRCCS Ospedale San EL con il ruolo di CP_1
Responsabile dellUnità di Angiografia e Radiologia Interventistica e svolge anche attività libero professionale presso altre strutture sanitarie l, quali il centro medico NI ZE di Bergamo e, fino al mese di gennaio 2024, presso il centro polidiagnostico Synlab Cam di NZ?
4) Vero che la sig.ra lavora a Milano come medico chirurgo presso l'IRCCS Ospedale Parte_1
San EL, ricoprendo il ruolo di Responsabile della Chirurgia a Bassa e Media Intensità?
5) Vero che rispetto al marito, la sig.ra ha svolto e svolge un'attività libero professionale Parte_1 limitata, soprattutto dopo l'arrivo del figlio , del quale si è occupata in misura prevalente? Per_1
6) Vero che all'inizio del matrimonio i redditi della sig.ra venivano integralmente Parte_1 destinati al sostentamento della famiglia?
7) Vero che in occasione dell'acquisto della casa in via Oristano 10 a Milano, i genitori della sig.ra Parte_1 hanno prestato al sig. la somma di 53.000 euro per l'acquisto della quota di proprietà CP_1 dell'appartamento e ulteriori 40.000 euro per l'arredamento?
8) Vero che durante il matrimonio i coniugi hanno mantenuto rapporti di amicizia costante con i colleghi e amici signori ed ? Parte_2 Parte_3
9) Vero che tra il 2015 e il 2016 il sig. propose agli amici e di andare a vivere CP_1 Pt_2 Pt_3 insieme in un'abitazione più grande, progetto poi realizzato solo con il sig. Pt_2
10) Vero che nel 2019, a seguito dell'adozione del figlio , i coniugi signori e Per_1 CP_1 [...] decisero di trasferirsi nella nuova casa di via Flumendosa 18 a Milano, impegnandosi entrambi Parte_1 ad acquistarla mediante il pagamento di un acconto di € 23.700,00 ciascuno e rate mensili di € 700,00 ciascuno dal marzo 2021?
11) Vero che nell'ultimo trimestre 2023 il sig. mostrava crescente disinteresse per la vita CP_1 familiare, apparendo spesso distratto e insofferente verso la moglie e il figlio?
12) Vero che nell'ultimo trimestre 2023 la sig.ra propose al marito di ricorrere a un Pt_1 Parte_1 supporto psicologico a fronte del dichiarato stress lavorativo?
13) Vero che il sig. rifiutò la proposta di supporto psicologico, negando l'esistenza di CP_1 pagina 4 di 25 problemi coniugali con la moglie, sig.ra Parte_1
14) Vero che la sig.ra ha dichiarato di sentirsi in colpa per lo “stress lavorativo” del Parte_1 marito sig. CP_1
15) Vero che il sig. era solito inviare alla moglie numerosi messaggi affettuosi durante la CP_1 giornata e anche durante le trasferte per convegni in varie località d'Italia, come quello di fine novembre 2023, che si esibisce sub doc. 009? Per_
16) Vero che il sig. aveva intrapreso delle relazioni extraconiugali, rispettivamente con CP_1 sin dall'anno 2019 - 2020, conosciuta al SynLab Cam di NZ e nel 2023 con la collega Testimone_1
(chirurgo), conosciuta e frequentata sullo stesso posto di lavoro della moglie?
17) Vero che fino al mese di novembre 2023 il sig. regalava alla moglie fiori, gioielli e borse, CP_1 Per_ nel mentre intratteneva relazioni extraconiugali con di Synlab Cam NZ e con Testimone_1 dell'IRCSS Ospedale San EL?
18) Vero che la sig.ra è rimasta all'oscuro dei tradimenti del marito fino alla seconda Parte_1 decade del mese di dicembre 2023, quando il sig. ha alla fine confessato alla moglie l'esistenza CP_1 della relazione coniugale con un'altra donna, rivelata poi essere la sig.ra , collega chirurgo Testimone_1 della sig.ra Parte_1
19) Vero che i comuni amici, signori , e Parte_3 Parte_2 Testimone_2 [...] sapevano che il sig. oltre alla relazione extraconiugale con la sig.ra Tes_3 CP_1 Tes_1 Per_
intratteneva anche una relazione extraconiugale con dipendente di Synlab Cam di NZ,
[...] come da doc. sub. 040 e 041 che si esibiscono?
20) Vero che l'attività libero-professionale del sig. presso il centro Synlab Cam di NZ è CP_1 cessata nei primi giorni del mese di gennaio 2024, in coincidenza con la fine della sua relazione extraconiugale Per_ con , dipendente di tale struttura?
21) Vero che la relazione extraconiugale del sig. con la sig.ra era nota ai CP_1 Testimone_1 colleghi di lavoro della sig.ra e al personale infermieristico sin dal mese di dicembre Parte_1
2023?
22) Vero che il 2 gennaio 2024, quando ancora conviveva nella casa familiare di Via Flumendosa, il sig. CP_1
è uscito con la sig.ra per recarsi a bere una birra presso il locale East End,
[...] Testimone_1 rendendone partecipi della circostanza anche gli amici comuni della coppia, mentre il figlio si recava al Per_1 cinema accompagnato dalla madre e dai sigg.ri e ? Parte_2 Parte_3
23) Vero che nel mese di febbraio 2024 il sig. ha lasciato la casa familiare sita a Milano in Via CP_1
Flumendosa 18, andando a vivere nella casa in comproprietà con la moglie sita a Milano in via Oristano 10?
pagina 5 di 25 24) Vero che il 23 febbraio 2024, dopo essersi trasferito nell'abitazione di Via Oristano in comproprietà con la Per_ moglie, il sig. invitava l'altra amante per un incontro presso tale abitazione, rendendone CP_1 partecipe anche in questa circostanza gli amici comuni della coppia, sigg.ri e Parte_2 [...]
e Sig.ra Pt_3 Testimone_2 Per_ 25) Vero che la sig.ra è venuta a sapere della relazione del marito con l'amante Parte_1 tramite gli amici della coppia, sigg.ri e successivamente al 23 febbraio Parte_2 Parte_3
2024?
26) Vero che prima della confessione alla moglie della relazione extraconiugale avvenuta il 21 dicembre 2023
i coniugi e conducevano una vita matrimoniale serena, con una intensa vita sociale e ogni Parte_1 CP_1 anno facevano numerosi viaggi in Italia e all'estero?
27) Vero i coniugi e hanno sempre trascorso le proprie vacanze estive e Parte_1 CP_1 talvolta anche quelle invernali, festività di Pasqua e Capodanno, con gli amici più stretti, nelle più note e prestigiose località di villeggiatura di tutto il mondo, soggiornando presso resort, ville lussuose, hotel a cinque stelle nei loro frequenti viaggi-vacanza in località esclusive tra cui, Mauritius, Isole Greche, Miami, Isole Keys,
Bahamas, Madagascar, Phuket, Thailandia del Nord, Seychelles, Minorca, Costa Azzurra, talvolta anche con voli in classe business e viaggi in barca a vela ?
28) Vero che da gennaio 2024 fino a febbraio 2025 il sig. versava alla moglie CP_1 complessivamente € 2.300,00 mensili a titolo di concorso per i bisogni ordinari del figlio, ivi inclusi la quota parte del mutuo, delle spese condominiali e delle spese domestiche relative alla casa familiare di Via
Flumendosa?
29) Vero che a partire dal marzo 2025, il sig. ha interrotto il versamento dell'importo mensile CP_1 di € 2.300,00 per i bisogni ordinari del figlio e ha versato alla moglie un importo mensile pari a € 700,00 a titolo di contributo per i bisogni ordinari del figlio?
30) Vero che il resistente versava inoltre € 250,00 mensili a favore della collaboratrice domestica, PA SO
NO, già presente nell'organizzazione familiare, e anche che tale versamento è stato successivamente interrotto?
31) Vero che la sig.ra PA SO NO ha instaurato con un forte legame affettivo, Persona_1 diventando per lui un punto di riferimento durante la separazione di fatto dei genitori, sigg.ri Parte_1
e
[...] CP_1
32) Vero che in caso di impedimento dei genitori per motivi di lavoro era la sig.ra PA NO SO a occuparsi di Persona_1
33) Vero che nel mese di agosto 2025 il sig. ha licenziato la sig.ra PA NO SO? CP_1
34) Vero che il sig. in diverse occasioni in presenza degli amici della coppia e della CP_1 pagina 6 di 25 mediatrice familiare, dott.ssa ha dichiarato di dover restituire alla moglie l'importo di 53.000,00 Tes_4 euro prestati dai suoceri per l'acquisto della quota dell'appartamento di via Oristano 10?
Si indicano come testimoni sulle circostanze sopra indicate, nonché a prova contraria sui capitoli di prova del resistente eventualmente ammessi, anche con i testimoni avversari: residente Testimone_2 in Via Adelaide Bono Cairoli 27 - 20127 Milano (MI); residente in [...]
27 - 20127 Milano (MI); , residente in [...] - 20132 Milano (MI); Parte_2 [...]
, residente in [...] – 20128 Milano (MI); dott.ssa in 20100 Pt_3 Tes_4
Milano – Corso Lodi 34; dott.ssa e sig.ra tutti presso IRCSS Ospedale San Persona_3 Persona_4
EL in Via Olgettina 60 – 15 20132 Milano (MI); dott.ssa residente in [...]
Freschi 27/A, 33100, Udine.
Riservata ogni ulteriore deduzione, eccezione e istanza istruttoria.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“- dichiarare la separazione personale dei signori e respingendo la domanda di addebito CP_1 Parte_1 formulata dalla signora in quanto infondata in fatto e in diritto Parte_1
- accogliere le richieste della ricorrente quanto all'affidamento condiviso del minore e quanto a tempi e Per_1 modalità di frequentazione padre/figlio
- disporre a carico del signor il versamento di un contributo al mantenimento di di euro 700,00 CP_1 Per_1 al mese, oltre aggiornamento ISTAT, nonché oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo della Corte
d'Appello di Milano.”.
***************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti temporanei e urgenti e gli ulteriori provvedimenti del Giudice
Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07 aprile 2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario in Milano in data 29 gennaio 2005 (trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 119 dell'anno 2005, parte II, serie A, volume R03) con , CP_1 con il quale adottava, in data 06.10.2019, il figlio minore (nato il [...]), chiedeva a questo Persona_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, Via Flumendosa n. 18, secondo modalità di frequentazione padre-figlio meglio specificati in ricorso,
pagina 7 di 25 un contributo al mantenimento del figlio minore di € 3.590,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11.07.2025, a sua volta, aderiva alla richiesta di separazione, respingendo la domanda di addebito;
chiedeva altresì disporsi l'affido condiviso del figlio minore con tempi di frequentazione padre-figlio come da richiesta di parte ricorrente.
Domandava, inoltre, di porre a suo carico un assegno a titolo di mantenimento per il figlio minore di €700,00.
All'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. il Giudice Delegato, verificata la regolarità del ricorso introduttivo, procedeva a sentire le parti, le quali confermavano integralmente le dichiarazioni rese davanti al Giudice Onorario all'udienza del 24.07.2025 e segnatamente l'accordo ivi raggiunto in punto di responsabilità genitoriale di seguito riportato e confermato dalle parti:
Affido condiviso del figlio minore Persona_1
Frequentazioni genitori e figlio minore: weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina;
il lunedì sino al martedì mattina con il padre;
martedì e mercoledì sino al giovedì mattina con la madre;
I giovedì alternati tra i genitori in base al weekend di spettanza.
Le vacanze estive : quattro settimane con un genitore e quattro con l'altro, per l'estate 2025: il minore ha trascorso una settimana con il padre a metà giugno e poi una settimana con la madre a cavallo tra giugno e luglio, un'altra settimana con il padre a metà luglio;
due settimane continuative dal 31 luglio con il papà e poi tre settimane di fila con la madre tra metà agosto e l'inizio di settembre.
Vacanze di Natale a settimane alternate con l'uno o con l'altro genitore ad eccezione della Vigilia che viene trascorsa dal minore sempre con la madre mentre il pranzo di Natale alternato con l'uno o con l'atro. Per il
Natale 2025 il minore pranzerà con il padre;
Vacanze pasquali con la madre e le vacanze scolastiche di carnevale con il padre.
I ponti e le festività che si avvicenderanno di anno in anno in alternanza tra i genitori.
Il compleanno del minore: il giorno il minore trascorrerà il compleanno con il padre e la sera con la madre.
Prosecuzione per il minore del percorso psicologico in essere;
“
Le parti non hanno raggiunto un accordo sulle statuizioni economiche rimanendo ferme sulle proprie posizioni come indicati in atti.”
Veniva quindi prima sentita la parte attrice che così dichiarava: “la casa coniugale dove viviamo ancora io e nostro figlio in via Flumendosa 18 è di proprietà esclusiva del sig. nostro amico da sempre. Parte_2
Noi siamo andati ad abitare come famiglia in quella casa da dicembre 2020 con un accordo verbale con il sig. pagina 8 di 25 in base al quale il sig. rimaneva a vivere in una parte della casa la quale è catastalmente Pt_2 Pt_2 unica ma divisibile, nel senso che nasceva come due appartamenti poi abbiamo deciso con di unire le Pt_2 unità, la casa è stata comprata da ma l'accordo era che noi ogni mese gli dessimo dei soldi. Quindi Pt_2
è rimasto a vivere e tuttora vive in una zona separata ma abbiamo in comune la cucina e la sala. Pt_2
Mangiamo da sempre insieme. Anche la spesa la facciamo insieme, prima dividevamo in tre adesso in due. La casa è costata po' più di € 900.000 che ha versato aveva fatto inizialmente un prestito, poi però ha Pt_2 pagato tutto e lo ha estinto. In base al primo accordo verbale versavamo ogni mese la somma di € 1400, che uscivano dal nostro conto comune. Noi non avevamo un conto personale e accreditavamo i nostri stipendi su questo conto comune da cui pagavano tutte le spese della casa compresi i 1400. Dopo che mio marito è andato via di casa a febbraio 2024, ognuno di noi versava a € 700, oltre le spese per 1/3. Poi abbiamo fatto Pt_2 la scrittura in atti del marzo 2024, anche se a me sembra prima della separazione, il documento è il 7, in base alla quale avremmo dovuto proseguire a pagare 700 ciascuno e poi rilevare il 50% del valore che poi avremmo dovuto dare a nostro figlio. io adesso pago i miei 700 euro a mio marito ha interrotto, io comprerò il Pt_2
25%, ancora non ci ho pensato, io vorrei comprarne almeno il 50% e magari dividere l'appartamento. Quindi adesso pago € 700 a con un rid. Poi abbiamo io e mio marito la casa in comproprietà a via Oristano Pt_2 al 50%, l'abbiamo comprato nel 2006 e ci abbiamo vissuto fino al dicembre 2020 quando siamo andati in via
Flumendosa. Dal 2020 l'abbiamo prestata ad amici che magari avevano bisogno perché la loro casa era in ristrutturazione, non abbiamo mai chiesto soldi solo a volte il pagamento delle spese. Poi ci è andato ad abitare mio marito a febbraio 2024 e lui per alcuni mesi fino a novembre 2024 mi ha versato € 500 quale metà di indennità di occupazione, in realtà versava 700 a mi dava 500 e poi per il figlio mi dava 700 e poi Pt_2 versava 1/3 delle spese condominiali di via Flumendosa che sono circa 500 al mese, poi 1/3 dello stipendio della tata che era circa 300 o poco meno. A novembre 2024 ha smesso e mi dava solo 700 di mantenimento per il figlio che è quanto mi versa adesso. Mio marito ha rilasciato la casa di via Oristano ad ottobre 2025 e adesso è sfitta, paghiamo ognuno di noi € 700 circa di mutuo. Pensavo di affittarla, penso che possa valere € 1400/1500, la zona è Gorla. Io lavoro sempre presso il San EL e guadagno di base 4200 netti al mese per 13 mensilità, faccio sempre quindi la libera professione e prendo dai 1000 ai 1500. La tata non c'è più. Lo tengo io oppure genitori di compagni o amici. Lui fa la IV elementare all'istituto Sacro cuore, scuola privata e costa € 6000 all'anno, io verso da sempre solo il 30% e lui paga il 70% solo che adesso da maggio o prima mi decurta il 20% dal mantenimento;
quindi, mi dà 700 solo quando non c'è il 20% da decurtare. Poi sono comproprietaria con mio fratello al 50% per successione dei genitori di una casa in Milano via Alghero 15 di 105 mq con edilizia popolare, è sfitta da sempre mio fratello vive all'estero. Bisogna ristrutturarla da quando è stata comprata.
Dovremo decidere. È sempre nella zona Gorla, se non riscattiamo il diritto di superficie potremmo venderla a una cifra bassa. Poi sempre al 50% con mio fratello ho una casa a Follo in Liguria, entroterra, dove vado in pagina 9 di 25 estate con nostro figlio. Pago 700 di locazione, pago 700 di mutuo, la tata non la pago, pago le spese della casa.
Prendiamo l'AU di € 57 che poi lui versa sul conto comune. Considerando i dati successivi emersi io potrei accettare un assegno ridotto ma non so bene di quanto. Non ci sono problemi tra di noi per la gestione di nostro figlio, abbiamo sempre cercato di farci aiutare da specialisti per farci prendere le decisioni migliori che lo tutelassero. Lui va da uno psicologo per la separazione che per lui è stato molto forte. Lui già andava da specialisti che seguono i bambini adottati. A seguito della separazione è stato individuato un grosso rischio per lui e così ci hanno indicato un centro dove adesso è in carico. I tempi li stiamo attuando da un anno. Di fronte ai
1000 offerti per me è troppo poco, ho tante spese, la cena, la merenda. I regali per i compagni, il cinema, i musei, i vestiti, i giocattoli. Io sarei disponibile ad accettare 1800. È vero che non avevamo rapporti da 5 anni, io chiedevo infatti a lui come mai e lui mi diceva che era stanco, era stanco, lavorava troppo, io gli dicevo che doveva farsi aiutare. Fino a 5 anni prima avevamo avuto rapporti sessuali normali, anche mio marito sta dicendo scarsi. Io mi ero resa conto che c'era qualche problema e glielo chiedevo sempre, mi sentivo in colpa, lui per 5 anni mi diceva che ero troppo stanca. Ho proposto una terapia prima a lui e poi di coppia ma lui diceva che era troppo stressato.”
Parte convenuta, interpellata, così dichiarava: “confermo che non ci sono problemi per la gestione di nostro figlio. stiamo attuando i tempi oggetto di accordo e va tutto bene. Lui è abbastanza sereno. Adesso vivo in via
Fracastoro da ottobre 2025, pago € 1300 più € 100 di spese, ho rilasciato l'immobile di via Oristano, è vero ho pagato € 500 quale metà di indennità di occupazione fino a novembre 2024. Poi mi è stato comunicato che la casa sarebbe stata venduta, me lo aveva detto con sms e così ho deciso di non pagare e mi sono cercato Pt_1 una casa prima da comprare poi da affittare. Sono stati preparati i documenti per dare mandato ad un'agenzia immobiliare. Adesso mia moglie sta dicendo che lei non vuole vendere ma vorrebbe affittare. Quella casa non è affittabile perché ha una serie di problemi. Per me ci darebbero 300.000 euro. È tutto corretto quello che ha detto mia moglie riguardo via Flumendosa, la scrittura privata in atti mi è stata fatta firmare a marzo 2024 da ma io non sapevo neanche cosa stavo firmando. Io non sono in grado di mantenere tre case. Adesso Pt_2 sto dando € 700 da quando sono uscito, ho decurtato solo 4 volte da febbraio 2024 a settembre 2025, perché non trovo giusto che ci sia una diversa partecipazione delle spese. ho uno stipendio da dipendente di € 3350 su
13 mensilità. Io faccio sempre la libera professione, ho lasciato un centro Synlab, lavoro sempre presso
NI di Gavezzeni. I miei introiti come libera professione derivano anche dagli interventi per i solventi, prestazioni solventi o reperibilità angiografica. Dipende molto il mio reddito dal lavoro a Bergamo, da quanto mi chiamano la notte o nel we e dal numero di solventi che arrivano in agiografia, in media, 6000 lordi al mese, le compartecipazioni ce li danno ogni tre mesi, a volte arrivano per 3 mesi € 12000 lordi a volte € 24.000, c'è molta variabilità. Adesso io sto lavorando tanto e di più non posso, io non posso lavorare quando ho , un Per_1 weekend ho la reperibilità, l'altro weekend lavoro il sabato mattina o tutto il giorno. Di più non posso. Potrei pagina 10 di 25 arrivare a offrire 800/900 o anche 1000 al mese. di fronte alla richiesta di 1800, io potrei offrire una diversa partecipazione alle spese del 60%. Noi eravamo in crisi da tanto, sono stati raccontati una serie di avvenimenti fatti e nomi inventati. Io non ho mai avuto una relazione con la dott.ssa , avevo avuto una grossa Tes_1 infatuazione adolescenziale, ma non è successo nulla mi sono solo reso conto che ero in crisi con mia moglie, ci si vedeva in ospedale ma non è mai successo nulla di fisico, lei era fidanzata, non è sfociato in nulla, parlavamo, potete chiamarla a testimoniare ma non è mai successo nulla non ho nulla da temere. La crisi con mia moglie andava avanti da un po' e non me ne ero reso ben conto. Con questa situazione mi sono definitivamente reso conto della crisi, avevo scritto a mia moglie il 18 dicembre 2023 che non ero più innamorato, da lì è partito poi il tutto e io a febbraio sono uscito di casa. non ho mai avuto relazioni extraconiugale né con questa dott.ssa né con altri. Dopo il messaggio del dicembre 2023 non c'è nessuna discussione particolare, c'era Tes_1 stata solo una richiesta di chiarimento da parte di mia moglie e io le ho spiegato esattamente questo che ho appena detto. Non ero più innamorato. Noi non avevamo più rapporti sessuali da 5 anni si dà atto che la moglie annuisce – sapevamo entrambi che c'era una crisi senza bisogno di dire altro.”
All'esito il Giudice delegato invitava i difensori ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate.
Le parti si riportavano alle rispettive domande e alle istanze istruttorie articolate di cui agli atti introduttivi e alle successive memorie. Parte attrice insisteva solo sulle prove orali dedotte essendo stati prodotti i documenti richiesti. Parte convenuta si opponeva alle prove orali e in caso di ammissione ne chiedeva la prova contraria.
Rinunciava, inoltre, alla richiesta di CTU contabile sul valore commerciale dei beni tenuto di quanto prodotto e rinunciava, altresì, alla richiesta di esibizione degli ulteriori documenti mancanti, che controparte produceva.
Le parti chiedevano, altresì, che il Giudice delegato, nel caso in cui non ammettesse le prove e la causa fosse matura per la decisione, disponesse un rinvio a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione finale.
All'esito della discussione il Giudice Delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e si riservava sulle ulteriori domande.
Con ordinanza emessa in pari data, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice delegato provvedeva pronunciando provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. che qui si riportano:
“PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
Rilevato che le parti con i rispettivi difensori hanno raggiunto, all'udienza davanti al Gop delegato dott.ssa
Madera del 24 luglio 2025, un pieno accordo in punto di responsabilità genitoriale, collocamento e tempi di frequentazione del figlio minore con il padre, ratificato e confermato anche all'udienza di prima comparizione parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 28 ottobre 2025 davanti al giudice Delegato nei seguenti termini:
Affido condiviso del figlio minore Persona_1 pagina 11 di 25 Frequentazioni genitori e figlio minore: weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina;
il lunedì sino al martedì mattina con il padre;
martedì e mercoledì sino al giovedì mattina con la madre;
I giovedì alternati tra i genitori in base al weekend di spettanza.
Le vacanze estive: quattro settimane con un genitore e quattro con l'altro, per l'estate 2025: il minore ha trascorso una settimana con il padre a metà giugno e poi una settima con me a cavallo tra giugno e luglio, un'altra settimane con il padre a metà luglio;
due settimane continuative dal ½ agosto con il papà e poi tre settimane di fila con me tra metà agosto e l'inizio di settembre.
Vacanze di Natele a settimane alternate con l'uno o con l'altro genitore ad eccezione della Vigila che vien trascorsa dal minore sempre con la madre mentre il pranzo di Natale alternato con l'uno o con l'atro. Per il
Natale 2025 il minore pranzerà con il padre;
Vacanze pasquali con la madre e le vacanze scolastiche di carnevale con il padre. I ponti e le festività che si avvicenderanno di anno in anno in alternanza tra i genitori.
Il compleanno del minore: il giorno il minore trascorrerà il compleanno con il padre e la sera con la madre.
Prosecuzione per il minore del percorso psicologi in essere;
Rilevato che, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e di quanto allegato e dedotto, non essendo state sollevate o contestate difficoltà nella gestione condivisa del figlio minore, apparendo i genitori dotati di competenze adeguati con una comunicazione serena e collaborativa nell'interesse del figlio minore, possa essere certamente disposto, come da loro accordo, l'affido condiviso del figlio minore Persona_1 nato il [...], ad [...] i genitori, trattandosi del regime privilegiato previsto dal Legislatore, con collocamento prevalente presso la madre dove è rimasto a vivere nella ex casa coniugale, a far data dall'allontanamento del marito nel febbraio 2024 e con tempi di frequentazione paterna come oggetto di accordo, del tutto adeguati per far mantenere una relazione stabile e continuativa tra il padre e il figlio.
Rilevato, altresì, in punto di contribuzione economica, rimasto punto nodale di contrasto tra le parti con domande assai distanti, che entrambe le parti sono medici in servizio presso l'Ospedale San EL di Milano, la signora medico chirurgo attualmente con il ruolo di responsabile della Chirurgia a Bassa e Media Parte_1 intensità di Cura all'interno dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale, delle urgenze e del pronto soccorso, la stessa svolge anche attività extramoenia se pur più limitata e contenuta rispetto al marito, sebbene quest'ultimo contesti che fosse dovuto ad una maggiore cura materna del figlio minore e non piuttosto ad una libera scelta della moglie;
la stessa ha dichiarato di guadagnare al mese € 4200 oltre ad una variabile in base alla libera professione che ha indicato oscillante tra € 1000 e € 1500; dal PF 2022 risulta aver percepito un reddito lordo pagina 12 di 25 annuo da lavoro dipendente di € 78.666 + € 16.664 di attività di libera professione per un complessivo lordo di
€ 95.590; dal PF 2023 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 77.448 + € 20.469 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 95.775; dal PF 2024 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 85.180 + € 26841 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 104.399 (pari a un netto mensile su 12 mensilità di € 5290 circa); dal PF 2025 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 93.666 + € 30.395 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 124.009 (in crescita) pari ad un netto mensile su 12 mensilità di € 6225 circa;
è rimasta a vivere con il figlio nella casa coniugale di Milano via Flumendosa, dove la famiglia è andata a vivere a far data dal dicembre 2020, immobile costituito da un'unità catastale unica ma divisibile, che risulta di proprietà esclusiva del signor Pt_2
anche egli convivente nella medesima casa se pur in spazi distinti ma con in comune la sala e la
[...] cucina, in base dapprima ad un accordo verbale, francamente poco trasparente e discutibile, per cui i coniugi pagavano ciascuno € 700 per un complessivo di € 1400 (versato dal loro conto comune) e successivamente avendo sottoscritto una scrittura privata, data 22.03.2024 (cfr. doc in atti) in base alla quale avrebbero dovuto continuare a pagare al signor l'importo di € 700 da scomputare unitamente agli importi già pagati al Pt_2 fine di far loro acquisire la proprietà del 50% degli immobili, sulla base di conteggi ivi indicati, da saldare anche con la vendita della casa di via Oristano con trasferimento poi della nuda proprietà al minore e 25% dell'usufrutto a ciascun coniuge;
attualmente è la signora a versare € 700 al signor e a pagare 1/3 Pt_2 delle spese condominiali, avendo il marito provveduto a versare al medesimo i € 700 fino al novembre 2024 e alla moglie poi anche la somma di € 500 quale metà dell'indennità di occupazione della casa di via Oristano, in comproprietà al 50% tra i coniugi, da lui occupata dal momento dell'allontanamento nel febbraio 2024 dalla casa coniugale fino ad ottobre 2025; le parti sono infatti comproprietarie al 50% della casa di via Oristano su cui grava un mutuo cointestato di circa € 700 a testa (pagato da entrambi), immobile, ex casa coniugale, che dal dicembre 2020 al febbraio 2024 è rimasto asseritamente sfitto e occupato solo saltuariamente da amici senza alcun corrispettivo, che pare francamente poco verosimile. La signora è altresì proprietaria per la quota del
50% con il di lei fratello di una casa in Milano via Alghero (in edilizia convenzionata) che però è sfitta in quanto riferisce che necessiti di ristrutturazione nonché di un immobile in Liguria a Follo utilizzato per le vacanze;
le parti percepiscono AU al 50% per la somma di € 57 a testa. Quanto al marito anche egli è medico, radiologo, con il ruolo di Responsabile dell'Unità Funzionale di Angiografia e Radiologia Interventistica;
inoltre, svolge attività extramoenia presso il centro medico NI ZE di Bergamo e, fino a gennaio
2024, anche presso il centro polidiagnostico Synlab Cam di NZ;
ha dichiarato di guadagnare un fisso di €
3450 a cui si aggiungono introiti da libera professione per € 6000/8000 al mese, oggi ha dichiarato che l'importo è molto variabile e dipende dalla reperibilità, dai weekend lavorati, dal numero di interventi in solvenza con pagamenti ogni tre mesi (con un minimo di € 6000 o 12.000 o € 24.000 lordi per tre mesi); dal PF pagina 13 di 25 2022 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 64.617 + € 107.521 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 152.382; dal PF 2023 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 64.185 + € 137.900 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 175.334; dal
PF 2024 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 68.079 + € 168.467 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 182.137 (pari a un netto mensile su 12 mensilità di € 8527 circa) dal
PF 2025 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 71643 + € 124.976 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 174.319 (pari a un netto mensile su 12 mensilità di € 8.023 circa); è andato a vivere, da ottobre 2025 nella casa in locazione di via Fracastoro 3 dove paga € 15.300 di canone (€
1300 al mese) oltre € 1300 di spese (€ 108) (vi è contratto di locazione del 25.09.2025 con decorrenza dall'1 ottobre 2025); attualmente versa € 700 per il mantenimento del figlio e si è offerto di potere arrivare a € 1000 eventualmente con una partecipazione alle spese straordinarie per un massimo del 60%, a fronte di tale proposta la signora ha richiesto almeno € 1800; i coniugi pagano per la scuola privata del figlio circa € 6000 all'anno.
Osservato, pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto di quanto emerso e documentato, considerate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali delle parti come sopra evidenziate, considerato che la signora è rimasta a vivere nella casa di via Flumendosa per cui versa l'importo di € 700,00 se pur evidentemente nell'ambito di un più vasto accordo tra le parti per acquisirne la proprietà per il 50% con l'intesa di computare gli importi versati a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, a fronte di un onere locativo documentato con regolare contratto di locazione affrontato ora dal marito e che la stessa è altresì proprietaria di altri immobili suscettibili comunque di potenzialità economica, tenuto anche conto che le parti possono mettere a reddito, pro quota, la casa di via Oristano (o eventualmente decidere di venderla) e comunque che sono onerati per il 50% della relativa rata di mutuo gravante sul predetto immobile come da contratto, considerati anche gli ampi tempi di frequentazione paterna, quasi paritetici, si ritiene congruo e equo di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio mediante versamento, con decorrenza dal mese di novembre 2025, alla signora della somma di € 1.100,00 mensili oltre ad una percentuale del 70% delle spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre
2017, aggiornate a giugno 2025, tenuto conto della maggiore capacità patrimoniale di con AU CP_1
(attualmente percepito dal padre e diviso al 50%) che potrà essere richiesto eventualmente dalla signora (con aumento dell'importo in relazione al reddito della signora) da dividersi sempre al 50% come per legge. La decorrenza sarà dal mese di novembre 2025 atteso che la decisione è stata assunta sulla base di tutti i documenti finora acquisiti e avendo finora il padre provveduto a versare una somma per il mantenimento, se pur autodeterminata. Osservato come le parti dovranno poi risolvere separatamente ovvero nell'ambito di un più
pagina 14 di 25 complesso accordo le questioni relative alla comproprietà dell'immobile di via Oristano ed evidentemente anche quelle relative all'immobile di via Flumendosa sulla base degli accordi in precedenza presi con il proprietario.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Rilevato che parte attrice ha rinunciato ad insistere sulla richiesta di CTU contabile sul valore commerciale dei beni della moglie peraltro irrilevante e superflua oltre che sulla richiesta di esibizione dei documenti poi prodotti dalla parte, essendo comunque sufficiente il materiale probatorio documentale acquisito agli atti.
Rilevato, altresì, di non ammettere le prove orali articolate da parte convenuta in quanto non superino la soglia di ammissibilità e rilevanza essendo attinenti a circostanze del tutto irrilevanti e superflue e formulate genericamente in parte anche dal contenuto valutativo (nn. 5,11,16,18,26,28,29, 31,32) in parte attinenti a circostanze non contestate (nn. 1-4, 15, 23,25, 30,33), oltre che superate da quanto già in atti e dichiarato.
Osservato che anche parte convenuta ha rinunciato alle ulteriori richieste di esibizioni di ulteriori documenti, anche essere comunque inutili, superflue e superate da quanto già in atti.
Ritenuto, pertanto, che la causa sia matura per la decisione, dovendo quindi fissare successiva udienza come da richiesta delle parti, per la precisazione delle conclusioni e per la discussione finale, auspicando che le parti possano poi trovare nelle more un accordo.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
Richiamata l'autorizzazione a vivere separati
1) Affida anche su accordo delle parti, in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio minore Persona_1 nato il [...], con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la
[...] madre in Milano via Flumendosa n. 18;
2) Dispone anche su accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore con i seguenti tempi: a weekend alternati dal venerdì al lunedì mattina;
il lunedì sino al martedì mattina con il padre;
martedì
e mercoledì sino al giovedì mattina con la madre;
I giovedì alternati tra i genitori in base al weekend di spettanza.
Le vacanze estive: quattro settimane con un genitore e quattro con l'altro, per l'estate 2025: il minore ha trascorso una settimana con il padre a metà giugno e poi una settima con me a cavallo tra giugno e luglio, un'altra settimane con il padre a metà luglio;
due settimane continuative dal ½ agosto con il papà e poi tre settimane di fila con me tra metà agosto e l'inizio di settembre. Vacanze di Natele a settimane alternate con l'uno o con l'altro genitore ad eccezione della Vigila che vien trascorsa dal minore sempre con la madre mentre il pranzo di Natale alternato con l'uno o con l'atro. Per il Natale 2025 il minore pranzerà con il padre;
Vacanze pasquali con la madre e le vacanze scolastiche di carnevale con il padre. I ponti e le festività che si avvicenderanno di anno in anno in pagina 15 di 25 alternanza tra i genitori. Il compleanno del minore: il giorno il minore trascorrerà il compleanno con il padre e la sera con la madre.
3) Pone a carico di 'obbligo di contribuire, con decorrenza dal mese di novembre 2025, al CP_1 mantenimento del figlio mediante versamento a entro il 5 di ogni mese Parte_1 dell'importo mensile di € 1.100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come aggiornate al giugno 2025 anche con riferimento alla scuola privata del figlio cui lo stesso è stato già su accordo iscritto.
4) Dispone che AU venga percepito al 50% tra i coniugi come per legge;
5) Invita le parti, come da loro impegno, a far proseguire al figlio minore il percorso psicologico già avviato;
6) Rigetta tutte le istanze istruttorie dalle parti;
7) Fissa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione finale, come da richiesta delle parti, l'udienza del 19 NOVEMBRE 2025 ore 12,15.”
All'udienza del 19 novembre 2025, celebrata con modalità di trattazione scritta a seguito di istanza congiunta delle parti che veniva accolta con provvedimento in atti, il Giudice delegato lette le note scritte delle parti con la precisazione delle conclusioni come sopra riportate e la discussione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza assunta dal
Giudice delegato sopra riportata che ha respinto, in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere per i motivi esposti qui condivisi, le istanze di prove come dedotte e formulate dalle parti avendo peraltro, parte attrice, articolato ulteriori istanze istruttorie che devono ritenersi anch'esse inammissibili, in quanto irrilevanti anche tenuto conto dell'accordo in punto di affido meramente ripetitive delle istanze già formulate.
In punto di responsabilità genitoriale, l'accordo raggiunto dalle parti risulta essere quello meglio rispondente all'interesse del figlio senza necessità di ulteriori valutazioni.
pagina 16 di 25 Non si è ritenuto in alcun modo necessario durante il procedimento, e anzi pregiudizievole, l'ascolto di Per_1
considerata l'età (non ha ancora 10 anni), anche alla luce delle risultanze acquisite. Ciò, peraltro, in linea
[...] con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
Relativamente invece alle questioni economiche, ritiene il Tribunale che l'ampia documentazione versata agli atti del giudizio delle parti e su richiesta del Giudice delegato che anche da ultimo ha ordinato alle parti di aggiornare le informazioni sulle rispettive situazioni economiche e reddituali, costituisca materiale probatorio completo ed esaustivo e che consente di operare una corretta e fedele ricostruzione delle rispettive situazioni personali, lavorative ed economiche e reddituali.
Deve essere infatti a tal fine richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021).
Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti.
Sulla domanda di separazione personale
Ciò posto e premesso, la domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Sul punto, deve premettersi che e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario in data 29 gennaio 2005 (trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n.
119 dell'anno 2005, parte II, serie A, volume R03).
I coniugi hanno adottato, in data 06.10.2019, il figlio minore (nato il [...]) Persona_1
Deve, altresì, rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Ne occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di pagina 17 di 25 intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie i motivi del ricorso e le deduzioni delle parti e l'interruzione da tempo della convivenza (dal febbraio 2024) hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti.
Sulla domanda di addebito
Con riferimento all'addebito della separazione richiesto dalla moglie nei confronti del marito, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia realizzato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
CC pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito”
(Cass.23.5.2008 n.13431). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio.
Nel caso di specie, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione a carico del marito, in difetto di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati dalla parte istante e, dall'altro, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
Segnatamente, la signora a fondamento della domanda di addebito rivolta al marito, ha Parte_1 lamentato l'esistenza, durante il matrimonio, di relazioni extraconiugali intrattenute dal sig. con CP_1 Per_ colleghe di lavoro, segnatamente con la Sig.ra e un'altra donna di nome . L'esistenza di Testimone_1 queste relazioni, rappresentate peraltro in modo del tutto generico e non adeguatamente circostanziato, non è
pagina 18 di 25 tuttavia provata dall'attrice, essendone peraltro la stessa, secondo la sua prospettazione, venuta a conoscenza in un momento successivo all'interruzione della convivenza.
Segnatamente la parte attrice ha allegato che il marito avrebbe intessuto una relazione extraconiugale con tale nel 2019/2020, producendo a conferma delle conversazioni (messaggi whatsapp) tra il marito ed alcuni Per_2 Per_ amici nelle quali lo stesso fa riferimento ad una donna di nome apostrofandola come “amante”, che oltre ad essere francamente delle assai labili prove, sono state acquisite dalla stessa successivamente al momento in cui il marito ha lasciato la casa coniugale, essendo pertanto prive del necessario nesso eziologico necessario per dimostrare la causalità rispetto alla crisi. Quanto poi all'ulteriore asserito rapporto extraconiugale che lo stesso avrebbe avuto nel 2023 con la collega , trattasi però di condotte lamentate dall'attrice declinate Testimone_1 in modo del tutto generico e indeterminato, del tutto sfornite di qualsivoglia riscontro, risultando pertanto prive di alcuna rilevanza ai fini dell'addebito richiesto, inserendosi piuttosto in un rapporto tra le parti già rovinosamente compromesso.
E' infatti la stessa signora ad ammettere che con il marito non avevano più rapporti sessuali da circa 5 Parte_1 anni, tanto che avevano ritenuto nel passato di avviare una terapia di coppia, senza però alcun esito positivo, ad univoca e assai poco incerta dimostrazione che all'interno della coppia fosse ormai maturata da anni una grave crisi che troverà la conclamazione con la decisione assunta dal marito di allontanarsi definitivamente di casa nel febbraio 2024, essendo ormai il matrimonio divenuto un mero simulacro senza alcuna comunione di vita morale e intima di coppia.
Tutte le istanze di prova articolate dalla parte attrice sono risultate, altresì, del tutto generiche, valutative, ininfluenti, irrilevanti per come formulate e non sono state infatti ammesse, null'altro infatti avrebbero potuto aggiungere.
Per quanto sin qui detto, reputa il Collegio che non sia fondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente, che viene perciò respinta, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, 1° comma c.c..
Sulla responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la questione dell'affidamento di (nato in data [...]), le parti Persona_1 hanno presentato conclusioni conformi in punto di regime di affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Milano via
Flumendosa n. 18 e in punto di frequentazioni.
Deve rilevarsi come l'esercizio della responsabilità genitoriale fosse, sin dall'inizio del procedimento, un punto di non conflittualità tra le parti che hanno raggiunto un accordo sulla questione già alla prima udienza del
28.10.2025, nella quale le stesse hanno dichiarato che il minore appariva sereno e fosse attualmente seguito da pagina 19 di 25 un centro specialistico per consentirgli un supporto psicologico dati i grossi rischi che la separazione dei genitori potrebbe comportare.
Dalla data dell'emissione dell'ordinanza del Giudice delegato non sono intervenute circostanze che possano far presumere l'esistenza di un pregiudizio per il minore, pertanto, il Collegio ritiene che le parti abbiano dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Pertanto, reputa il Collegio di poter accogliere le domande convergenti delle parti, stante d'altronde l'assenza di fatti sopravvenuti che giustifichino una diversa valutazione.
Va quindi disposti l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, trattandosi del regime ordinario Persona_1 previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo interesse del minore e, pertanto, da privilegiare in quanto maggiormente rispondente al benessere del figlio, in modo tale da accompagnare il percorso di crescita del minore, con collocamento prevalente presso la madre. Anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di frequentazione padre-figlio non può che disporsi in conformità al pieno accordo tra le parti, trattandosi peraltro di ampie frequentazioni, già attuate, del tutto congrue ed in grado di fare mantenere una relazione stabile ed equilibrata, come meglio indicato in dispositivo.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, consegue nel rispetto dell'art. 337 sexiex c.c.
l'assegnazione della casa ex coniugale sita in Milano, Via Flumendosa n. 18 alla Sig.ra come da Parte_1 accordo delle parti medesime, essendosene già il convenuto allontanato da tempo.
Sul mantenimento del figlio minore
Per quanto concerne gli aspetti economici della controversia il Giudice delegato aveva emesso ordinanza, in data
28.10.2025, con la quale veniva determinato in € 1.100,00 mensili l'entità del contributo a carico del padre per il mantenimento indiretto del figlio minore con una percentuale del 70% delle spese straordinarie a carico del padre.
Con riferimento alla situazione economica delle parti si richiamano integralmente i dati già puntualmente riportati nell'ordinanza in questione: la Sig.ra svolge attualmente la professione di medico chirurgo Parte_1 con il ruolo di responsabile della Chirurgia a Bassa e Media intensità di Cura all'interno dell'Unità Operativa di
Chirurgia Generale, delle urgenze e del pronto soccorso, svolge anche attività extramoenia;
dal PF 2022 risulta aver percepito un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 78.666 a cui aggiungere € 16.664 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 95.590; dal PF 2023 risulta un reddito lordo annuo da lavoro pagina 20 di 25 dipendente di € 77.448 a cui aggiungere € 20.469 di attività di libera professione per un complessivo lordo di €
95.775; dal PF 2024 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 85.180 a cui aggiungere € 26841 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 104.399 (pari a un netto mensile su 12 mensilità di €
5.290 circa); dal PF 2025 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 93.666 a cui aggiungere €
30.395 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 124.009 (in crescita) pari ad un netto mensile su 12 mensilità di € 6.225 circa. La signora è proprietaria per la quota del 50% con il di lei Parte_1 fratello di una casa in Milano via Alghero (in edilizia convenzionata) che però non risulta essere stata messa in locazione in quanto, secondo quanto riferito da parte attrice, necessita di ristrutturazione nonché di un immobile in Liguria a Follo utilizzato per le vacanze.
Il Sig. è anche egli medico, radiologo, con il ruolo di Responsabile dell'Unità Funzionale di CP_1
Angiografia e Radiologia Interventistica;
inoltre, svolge anch'esso attività extramoenia presso il centro medico
NI ZE di Bergamo e, fino a gennaio 2024, anche presso il centro polidiagnostico Synlab Cam di
NZ; dal PF 2022 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 64.617 a cui aggiungere € 107.521 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 152.382; dal PF 2023 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 64.185 a cui aggiungere € 137.900 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 175.334; dal PF 2024 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di € 68.079 a cui aggiungere € 168.467 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 182.137 (pari a un netto mensile su 12 mensilità di € 8527 circa) dal PF 2025 risulta un reddito lordo annuo da lavoro dipendente di €
7.1643 a cui aggiungere € 124.976 di attività di libera professione per un complessivo lordo di € 174.319 (pari a un netto mensile su 12 mensilità di € 8.023 circa).
Le parti sono comproprietarie al 50% della casa di via Oristano su cui grava un mutuo cointestato di circa € 700
a testa (pagato da entrambi), immobile, ex casa coniugale, che dal dicembre 2020 al febbraio 2024 è rimasto asseritamente non concesso in locazione e occupato solo saltuariamente da amici senza alcun corrispettivo, che a parere del Collegio appare poco verosimile.
La Sig.ra vive attualmente con il figlio nella casa coniugale di Milano via Flumendosa n. 18, dove la Parte_1 famiglia è andata a vivere a far data dal dicembre 2020, immobile costituito da un'unità catastale unica ma divisibile, che risulta di proprietà esclusiva del signor anche egli convivente nella medesima Parte_2 casa se pur in spazi distinti ma con in comune la sala e la cucina, in base dapprima ad un accordo verbale, tutt'altro che trasparente, per cui i coniugi pagavano ciascuno € 700 per un complessivo di € 1.400 (versato dal loro conto comune) e successivamente avendo sottoscritto una scrittura privata, data 22.03.2024 (cfr. doc in atti) in base alla quale avrebbero dovuto continuare a pagare al signor l'importo di € 700 da scomputare Pt_2 unitamente agli importi già pagati al fine di far loro acquisire la proprietà del 50% degli immobili, sulla base di conteggi ivi indicati, da saldare anche con la vendita della casa di via Oristano con trasferimento poi della nuda pagina 21 di 25 proprietà al minore e 25% dell'usufrutto a ciascun coniuge;
attualmente è la sola a versare € 700 al Parte_1 signor e a pagare 1/3 delle spese condominiali, avendo il marito provveduto a versare al medesimo i € Pt_2
700 fino al novembre 2024.
Il Sig. è andato a vivere, da ottobre 2025, nella casa in locazione di via Fracastoro 3 dove paga € 15.300 CP_1 di canone (€ 1.300 al mese) oltre € 1.200 di oneri accessori (€ 100 mensili) (vi è contratto di locazione del
25.09.2025 con decorrenza dall'1 ottobre 2025); ha pagato alla moglie anche la somma di € 500 quale metà dell'indennità di occupazione della casa di via Oristano, in comproprietà al 50% tra i coniugi, da lui occupata dal momento dell'allontanamento nel febbraio 2024 dalla casa coniugale fino ad ottobre 2025;
Le parti percepiscono AU al 50% per la somma di € 57 a testa e pagano per la scuola privata del figlio circa €
6.000 all'anno.
Deve altresì valorizzarsi la possibilità per i coniugi di poter mettere a reddito la casa di Via Oristano (sia poterla locare che vendere), nonché per la Sig.ra di poter sfruttare la potenzialità economica dell'ulteriore Parte_1 immobile di cui la stessa è proprietaria.
Alla luce pertanto di tutti i dati sopra evidenziati, considerati altresì i tempi di frequentazione paterna, quasi paritetici, e in assenza di circostanze sopravvenute che giustificano una diversa valutazione, dato anche il breve periodo intercorso dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori, il Collegio, ritenuto di condividere quanto valutato dal giudice delegato, ritiene congruo confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio mediante versamento, con decorrenza dal mese di novembre 2025, alla signora della somma di € 1.100,00 mensili oltre ad una percentuale del 70% delle spese straordinarie come da Parte_1
Linee guida del Tribunale di Milano del 14 novembre 2017, aggiornate a giugno 2025, tenuto conto della maggiore capacità patrimoniale di CP_1
L'insistente riferimento della parte attrice ad un supposto elevato tenore di vita (peraltro sempre tendenziale) in base a conteggi dalla medesima formulati per individuare la somma richiesta appare invero fuorviante e non corretto, in primo luogo in quanto dentro tale ipotetico importo destinato all'intero ménage familiare sono da comprendersi molte spese straordinarie al momento addebitate in misura maggiore al padre, riferendosi inoltre ad una famiglia composta da tre persone e non già al momento da due (la mamma e il figlio), da rapportarsi poi necessariamente per i giorni in cui il figlio è con lei, dovendo altresì entrambe le parti provvedere ciascuna a spese fisse, necessariamente duplicate e tenuto conto dell'onere locativo sostenuto al momento dal padre maggiore rispetto a quello della ex casa coniugale e considerate le rispettive situazioni reddituali e patrimoniali sopra ampiamente illustrate.
Quanto all'AU, che attualmente è percepito dal padre e diviso al 50%, potrà essere richiesto eventualmente dalla sig. (con aumento dell'importo in relazione al reddito della signora) da dividersi sempre in ragione del Parte_1
50% come per legge. pagina 22 di 25 Si provvede pertanto come in dispositivo, essendo altresì inammissibile oltre che infondata la domanda di parte attrice di condanna del convenuto a eventuali conguagli.
Sulle spese di lite
Tenuto conto del tenore della presente decisione, valutato il comportamento delle parti che in punto di responsabilità genitoriale, collocamento e frequentazioni hanno raggiunto un pieno accordo e formulato conclusioni convergenti, valutata però la soccombenza reciproca delle parti in punto economico, più ampia per la parte attrice e soprattutto la soccombenza per la domanda di addebito, ritiene il Collegio sussistano i presupposti per compensare nella misura di 1/2 le spese di lite e condannare la Sig.ra alla rifusione della Parte_1 residua parte (1/2) in favore del Sig. liquidate come in dispositivo. CP_1
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 29 gennaio 2005 CP_1
(trascritto presso i registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 119 dell'anno 2005, parte II, serie A, volume R03);
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione a carico del Sig. avanzata dalla Sig.ra CP_1 Parte_1
3) DISPONE, anche su accordo delle parti, l'affido condiviso del figlio minore (nato il Persona_1
26.07.2016) ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, sita in Milano, Via
Filumendosa n. 18;
4) ASSEGNA la casa familiare, sita in Milano, Via Filumendosa n. 18, on tutti gli arredi alla Sig.ra Parte_1
[...]
5) DISPONE, anche su accordo delle parti, che le modalità di frequentazione padre-figlio avverranno secondo il calendario seguente:
LO starà con il padre tutti i lunedì e a settimane alterne nel fine settimana dal venerdì alla domenica e la settimana successiva il giovedì, in tutti i casi sino alla mattina seguente;
pagina 23 di 25 - in tutti i casi, ciascun genitore preleverà e accompagnerà il figlio a scuola/campus estivo ovvero secondo il caso presso l'abitazione dell'altro;
- trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale e, ad anni alterni, con l'uno il pranzo e con l'altro la cena di Per_1
Natale, nonché i giorni dal 26 dicembre al 1° gennaio con l'uno e i giorni dal 1 °gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro, allorquando riprenderà l'ordinaria alternanza tra i genitori. In ogni caso, il genitore che ha con sé dovrà portare il figlio all'altro genitore nei giorni previsti festivi alla mattina, dopo Per_1 colazione (ad eccezione del giorno di Natale), salvo migliori accordi;
- trascorrerà le vacanze scolastiche di Carnevale con il padre e quelle di Pasqua con la madre, mentre le Per_1 altre festività e i “ponti” del calendario scolastico con il genitore con cui trascorrerà il fine settimana adiacente i medesimi “ponti” e festività;
- Durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con l'uno e poi con l'altro genitore quattro settimane Per_1 di vacanza, di cui almeno due consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, mentre nei periodi residui starà con l'uno e con l'altro genitore secondo l'ordinario calendario bisettimanale;
- trascorrerà il giorno del suo compleanno, ad anni alterni, dapprima con l'uno e poi con l'altro genitore o, Per_1 in alternativa, il pranzo con il padre e la cena con la madre, mentre trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà, con il genitore rispettivamente festeggiato se da questi previamente comunicato all'altro genitore con cui dovesse trovarsi secondo il calendario ordinario;
- nei rispettivi periodi di competenza il genitore che ha con sé s'impegna a garantire almeno un contatto Per_1 quotidiano (telefonico o video) del figlio con l'altro genitore alle ore 20,30 circa, nonché a comunicare reciprocamente e con adeguato preavviso l'indirizzo dei luoghi di villeggiatura in cui si recheranno con il figlio, dichiarando sin d'ora ed espressamente il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto del minore e dell'altro genitore;
- in caso di eventuali impedimenti di carattere lavorativo, di salute o di altro genere di natura straordinaria, che dovessero impedire il rispetto delle modalità di affidamento che precedono, i genitori avranno facoltà di concordare una diversa collocazione di (presso l'uno o l'altro genitore) per il tempo strettamente Per_1 necessario al ripristino delle medesime modalità di affidamento;
- ciascun genitore informerà tempestivamente l'altro circa cambiamenti relativi al proprio recapito telefonico/e- mail, nonché alla residenza e/o domicilio, con congruo anticipo comunque non inferiore a mesi 3 (tre) prima della rispettiva variazione, al fine di ridefinire, eventualmente, la regolamentazione del collocamento della prole;
6) PONE a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio mediante versamento alla Sig.ra entro il 5 di Persona_1 Parte_1 ogni mese dell'importo mensile di € 1.100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat oltre al 70% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano pagina 24 di 25 congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 come aggiornate al giugno 2025 - da intendersi qui richiamate - anche con riferimento alla scuola privata del figlio cui lo stesso è stato già iscritto su accordo.
7) ND a rifondere in favore di delle spese di lite che Parte_1 Parte_4 liquida per tale quota nella misura di euro 2.355,50 per compenso professionale, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge, rimanendo compensata la residua misura di 1/2.
8) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
9) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente relatore estensore
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 25 di 25