Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1104/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv. CARUSO GIANLUCA, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in VIA UNIONE SOVIETICA N. 4, SIRACUSA.
Opponente
contro
:
(P IVA di Gruppo , codice fiscale e numero di CP_1 P.IVA_1
iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero , REA 2657480), e per P.IVA_2
essa (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti COLUCCINO LUIGI e
POLVERINO LUCA, con elezione di domicilio presso lo studio dei quali, in VIA
ADOLFO RAVÀ n. 75, ROMA.
Opposta
pagina 1 di 7
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20 marzo 2025, che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Siracusa, la proponendo opposizione Controparte_3
avverso al decreto ingiuntivo n. 1772/2021 con il quale l'intestato Tribunale aveva ingiunto allo stesso di pagare la complessiva somma di €. 7.579,26, oltre accessori in ragione dell'inadempimento circa la restituzione rateale del finanziamento concesso dalla società cedente Unicredit s.p.a.
A fondamento della svolta opposizione rilevava: l'inefficacia del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto perché notificato oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 644
c.p.c., essendo stato emesso il 29 ottobre 2021 e notificato il 19 gennaio 2022; il difetto di legittimazione passiva di per nullità della cessione del credito;
la Controparte_2
nullità del contratto di finanziamento per anatocismo, interessi ultralegali, interessi usurari, l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, la carenza di prova del credito e l'indeterminatezza del credito azionato.
Si costituiva la quale cessionaria della Unicredit S.p.A. la Controparte_2
quale concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rilevato l'esito negativo della procedura di mediazione obbligatoria, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; all'esito, la causa era rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 2 di 7 2. In primo luogo, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto essendo stato notificato oltre il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in violazione del disposto di cui all'art. 644 c.p.c.
Invero, il decreto ingiuntivo risulta essere stato emesso in data 29/10/2021, mentre è stato notificato il 19/01/2022, quindi oltre il termine di 60 giorni dall'emissione, previsto dalla norma sopra citata.
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla società opposta, va rilevato che con la presente opposizione ogni contestazione sull'omessa/irregolare notifica debba considerarsi in ogni caso ormai sanata.
Al riguardo, si richiama l'orientamento giurisprudenziale, che distingue la nullità della notifica dalla inesistenza della stessa.
La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto inammissibile l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo nelle ipotesi in cui la notifica sia meramente tardiva e non inesistente;
in particolare, la Cassazione ha affermato che nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c.
(cfr. Cass. civ., Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019).
Orbene, la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo travolge e rimuove soltanto l'ingiunzione di pagamento in esso contenuta, giammai il ricorso per ingiunzione, che, come tale, conserva, comunque, la valenza giuridica d'una domanda giudiziale (cfr.
Trib. Crotone, Sent. n. 691 del 7 settembre 2022; Trib. Reggio Emilia, Sez. II, Sent. n.
751 del 18 maggio 2018).
pagina 3 di 7 E ciò in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo, per la giurisprudenza di legittimità, pur se potenzialmente inefficace, poiché non notificato nel termine dei 60 giorni, ex art. 644 c.p.c., manifesta la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c.” (cfr. Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 2016, cit.) e che “…detta notificazione, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso.” (Cass.Civ., Sez. III, n. 17478 del
2011, cit.).
E che la valenza del decreto ingiuntivo, ancorché scalfito dalla declaratoria d'inefficacia, perché notificato oltre i termini di legge, sia quella di valer in via primitiva come domanda giudiziale, volta, comunque, a far valere il credito dedotto, si desume anche dall'orientamento della giurisprudenza di merito, a mente della quale “…Ciò non impedisce, tuttavia, di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio…”.. (Trib. Velletri,
Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022).
3. Ciò premesso, la pretesa creditoria avanzata con la domanda d'ingiunzione da parte di deve ritenersi fondata. Controparte_3
In primo luogo, priva di pregio risulta l'eccezione sollevata dallo in ordine al Pt_1
difetto di legittimazione della odierna società opposta.
Risulta dalla documentazione versata in atti che in data 12 aprile 2019 la
[...]
ha stipulato un contratto di cessione di crediti con cui acquistava a Controparte_2
titolo oneroso, pro soluto e in blocco dei crediti vantati da Unicredit S.p.A., tra cui quello oggetto del presente giudizio.
Di tale cessione è stata data idonea pubblicità con pubblicazione di apposito avviso sulla
G.U., al foglio delle inserzioni n. 46.
pagina 4 di 7 Oltre a ciò, deve la cessione del credito intervenuta tra la Unicredit S.p.A. e la
[...]
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019: attraverso Controparte_3
tale pubblicazione, la ha compiutamente assolto gli obblighi Controparte_3
di pubblicità concernenti la cessione del credito intervenuta con la Unicredit S.p.A.
E, infatti, come ampiamento statuito dalla giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, in virtù della pubblicazione di tale avviso, la cessionaria è assolta dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, rendendo di conseguenza tale cessione efficace nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa.
E inoltre, secondo la recentissima statuizione della Suprema Corte di Cassazione, in tema di cessione in blocco dei crediti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr., ex multis, Cassazione, sez. III civ., ordinanza n.
15884 del 13.06.2019).
In ogni caso, la ha provveduto nel presente giudizio di Controparte_3
opposizione al deposito dell'accordo quadro di cessione, contente lo specifico riferimento alla cessione della singola linea di credito, univocamente identificate mediante l'NDG 62191142.
4. Nel merito, la domanda azionata dall'odierna opposta deve ritenersi sufficientemente provata.
Lo , invero, non ha in alcun modo contestato la sussistenza del contratto di Pt_1
finanziamento, di avere ricevuto l'importo finanziato, e non ha in alcun modo eccepito l'avvenuto pagamento dell'importo di cui alla pretesa creditoria, essendosi limitato a contestare la validità del contratto e delle clausole ivi inserite.
pagina 5 di 7 Peraltro, le contestazioni sollevate dallo sono state, infatti, formulate in modo Pt_1
del tutto generico ed apodittico in quanto prive di ogni riscontro con il rapporto contrattuale in essere tra le parti.
E, invero, l'atto di citazione si risolve in una generica riproduzione di talune sentenze di merito e di legittimità concernenti le problematiche dell'anatocismo, dell'applicazione degli interessi usurari, dell'ammortamento alla francese.
Tuttavia, non è stato in alcun modo esplicitato come i principi espressi nelle decisioni richiamate (che evidentemente l'opponente mostra di fare propri) abbiano avuto una qualche ripercussione sull'andamento in concreto dei contratti intercorsi tra le parti.
La genericità ed incompletezza dell'atto di citazione non è stata colmata attraverso una maggior approfondimento nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., neppure depositata.
In tale prospettiva, dunque, non può essere accolta la domanda di consulenza tecnica contabile in assenza di specifiche e precise contestazioni circa le modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente.
Simile consulenza deve, infatti, ritenersi inammissibile in quanto formulata con modalità puramente “esplorative”.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda formulata da Controparte_3
è fondata a, di conseguenza, va condannato al pagamento della
[...] Parte_1
somma di €. 7.579,26.
Parte opponente, rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m.
Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o pagina 6 di 7 assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1772/2021, emesso il 29 ottobre
2021 dal Tribunale di Siracusa;
2) Condanna al pagamento in favore della società opposta Parte_1
della somma di €. 7.579,26, oltre interessi come da domanda e sino al soddisfo;
3) Condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c.
Così deciso in data 20/03/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
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