Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 181/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 181/2025, promossa con ricorso depositato il 16/01/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Tirana (Albania) il 08/03/1986
cittadino: Albanese Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Maurizio Montalbetti
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. Pt_3 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Maurizio Montalbetti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Besozzo (VA), in data 25 luglio 2015
(anno 2015 atto n. 12 parte I)
separati consensualmente con verbale in data 16/12/2021 omologato con decreto del
03/02/2022 depositato il 05/02/2022
senza figli.
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/01/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Besozzo il 25 luglio 2015 (Anno 2015 Numero 12 Parte I Serie Ufficio 1)
• ordinare al Comune di Besozzo (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
le seguenti condizioni
A. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
B. le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di rinunciare, pertanto, ad ogni forma di assegno divorzile;
C. Entrambi i coniugi dichiarano di non aver nulla a che pretendere reciprocamente, ivi compreso a titolo esemplificativo quote di TFR, pilastri o qualsiasi altro credito dovesse esistere in capo a ciascuno;
D. le parti danno atto di avere regolamentato separatamente ogni rapporto di natura patrimoniale tra di essi pendente.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Besozzo (VA) il 25 luglio 2015 (Anno 2015 n. 12 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.