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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Silvana D.Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4743/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Di Cianni e Reda Parte_1
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1
Avv.Avena opposto
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Pingaro opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
03476202400001341000 notificata il 9.10.2024, riferita ai seguenti avvisi di addebito
1) Avviso di addebito n. 334 2014 0005224289000 relativo a contributi I.V.S e somme aggiuntive per gli anni 2014 2009 2010
2011 2012 2013 per un totale di euro 9.388,16.
2) Avviso di addebito n. 334 2018 0002013600000 relativo a contributi I.V.S e somme aggiuntive per gli anni 2017 per un totale di euro 4.157,97.
3) Avviso di addebito n. 334 2018 0006283916000 relativo a contributi I.V.S e somme aggiuntive per gli anni 2017 2018 per un totale di euro 2.784,22.
4) Avviso di addebito n. 334 2019 0002434608000 relativo a contributi I.V.S e somme aggiuntive per gli anni 2018 per un totale di euro 2.743,08.
5) Avviso di addebito n. 334 2019 0005784931000 relativo a contributi I.V.S e somme aggiuntive per gli anni 2018 2019 per un totale di euro 2.664,22.
6) Avviso di addebito n. 334 2021 0001445433000 relativo a contributi I.V.S e somme aggiuntive per gli anni 2019 per un totale di euro 4.093,56.
7) Avviso di addebito n. 334 2022 0002113190000 relativo a contributi I.V.S e somme aggiuntive per gli anni 2020 per un totale di euro 4.426,24.
8) Avviso di addebito n. 334 2022 0004875088000 relativo a contributi I.V.S e somme aggiuntive per gli anni 2021 per un totale di euro 3.283,52, lamentando la illegittimità dell'atto opposto per inesistenza della notifica degli avvisi, nonché per l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Deduceva nel merito di non svolgere attività commerciale , di essere in pensione dal 1.10.2006 e che la società
[...] di cui era amministratore aveva Parte_2 cessato l'attività sin dal 19.4.2001.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto e delle pretese portati dagli avvisi di addebito.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 sul presupposto dell'avvenuta notifica degli avvisi di addebito.
si costituiva in Controparte_3 giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso.
Entrambi i convenuti eccepivano la tardività dell'opposizione per violazione dell'art.617 cpc.
Superflua ogni attività istruttoria, la causa veniva decisa all'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc.
Parte ricorrente propone opposizione per inesigibilità delle somme attesa la mancata notifica degli atti prodromici.
Relativamente alla mancata notifica degli atti prodromici, va osservato come trattasi di vizio formale che doveva essere fatto valere nel termine di 20 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e pertanto l'opposizione è tardiva ove si consideri che la notifica della comunicazione è del 9.10.2024 laddove il ricorso è stato depositato in data 3.12.2024.
In ogni caso l' ha dedotto e provato di aver notificato detti CP_1 avvisi. Rispetto a tale produzione non v'è stata contestazione da parte del ricorrente , e pertanto la censura che investe la prescrizione dei crediti previdenziali di cui ai predetti avvisi così come la deduzione dell'infondatezza del credito per non svolgere attività commerciale non può trovare ingresso nel presente giudizio, siccome non formulata tempestivamente mediante impugnazione degli avvisi, con la conseguenza che la posizione creditoria deve ritenersi ormai “cristallizzata” quale effetto della mancata impugnazione della cartelle esattoriale.
Con riferimento alla doglianza relativa all'intervenuta prescrizione si osserva che parte ricorrente contesta che sussista in concreto il diritto ad agire esecutivamente proprio perché assume che il credito che si intende tutelare sia, in realtà,inesigibile.
Sotto questo profilo l'azione intrapresa è da qualificarsi quale opposizione all'esecuzione che ex art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine perentorio ai fini dell'ammissibilità.
Con riferimento agli avvisi di addebito va osservato che, provata l'avvenuta notifica degli stessi,dalla notifica degli avvisi alla notifica della comunicazione oggi opposta non è decorso il termine prescrizionale quinquennale con riferimento agli avvisi indicati ai nn. 6,7 e 8 notificati rispettivamente in data 21.12.2021,17.8.2022 e 26.1.2023.
Relativamente invece agli avvisi di addebito indicati ai numeri da 1 a 5 ha dedotto e provato Controparte_2 di aver interrotto il termine di prescrizione con la notifica, in data 23.5.20222 dell'intimazione n. 03420229001660531000 .
Non può non evidenziarsi peraltro che , l'art. 37 del d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al
30 giu-gno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l.
31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
In definitiva considerando entrambi i periodi di sospensione,al quinquennio dalla notifica degli avvisi devono aggiungersi 311 giorni pari alla somma di 129 e 182.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3200,00 per ciascuna delle parti costituite.
Cosenza,11.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino