TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatore dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11776/2024 promossa da:
con l'avv. LOPRESTI MIRELLA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
LA ricorrente ha concluso come da ricorso
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da allegando che dall'unione erano nati quattro figli – Controparte_1
il 24.10.2007, il 15.2.2009, il 24.4.2012 e il 27.3.2015 e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa delle condotte del marito, che nel marzo del 2023 le aveva sottratto la carta di credito e del denaro, tanto che pagina 1 di 5 la moglie aveva sporto denuncia, cacciandolo da casa nel marzo del 2023, senza che egli in seguito si interessasse dei figli, se non con visite brevi e sporadiche, senza provvedere in alcun modo ai loro bisogni. Ha quindi chiesto che il Tribunale “Disponga l'affido superesclusivo dei quattro figli alla ricorrente, in considerazione della perdurante assenza
e mancanza di contributi al mantenimento dei minori da parte del padre, con collocazione dei minori presso la casa materna.
4. Disponga che il diritto di visita del padre – solo se dallo stesso espressamente richiesto e solo se il padre sia ritenuto idoneo e non pericoloso per i minori– avvenga comunque in ambiente protetto e in condizioni di totale sicurezza, conferendo ai Servizi Sociali competenti per territorio l'incarico di gestire gli incontri protetti, con relazioni periodiche.
5. disponga che (marito) versi a (moglie), a titolo di CP_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei quattro figli, la somma di € 150,00 per ciascun figlio, pari complessivamente ad € 600,00 al mese entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat:
6. disponga che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli;
7. spese di lite compensate”
Il convenuto è restato contumace a seguito di notifica ex art. 143 c.p.c.
Acquisite relazioni del servizio sociale ed UFSMIA, atti del procedimento pendente davanti al Tribunale per i minorenni, dopo l'ascolto dei figli e la causa è passata in Per_2 Per_3
decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, come dimostrato dal tenore degli atti e il contenuto del contenzioso.
3. Quanto all'affidamento dei figli minori, si osserva che dalla relazione del servizio sociale emerge l'affidabilità della figura materna, venendo riferito che “L'UFSMIA territorialmente competente;
ha incontrato in diverse circostanze la signora e i Pt_1
figli, sia in contesto congiunto genitore–figli, sia separatamente, oltre alle visite domiciliari svolte e al confronto costante con l'educatrice domiciliare che segue i ragazzi per due ore alla settimana. Nei colloqui svolti, come sempre la signora si è Pt_1 pagina 2 di 5 mostrata collaborativa e i bambini effettivamente ottimamente predisposti alla presenza dell'assistente sociale e degli operatori in generale. Quello che si è compreso, è che la signora si occupa da sola dei figli, e con dedizione e responsabilità ai figli non fa Pt_1
mancare alcunché, sul piano materiale e certamente sul piano affettivo, risultando il nucleo molto unito. Tutti e quattro i ragazzi, , , e , Per_4 Per_1 Per_3 Per_2
frequentano positivamente la scuola, con risultati soddisfacenti, sia sul piano del profitto che dei rapporti interpersonali con i pari e con docenti” e che “circa il padre, i minorenni in oggetto riferiscono di essere contenti della quiete familiare, anche se la figura di un padre ricorre nei loro pensieri. Tuttavia, anche dagli atti allegati a questa relazione, il signor risulta da tempo irreperibile, e le notizie ultime ricevute dalla signora Pt_2
lo darebbero ormai stabilmente residente in [...].” Pt_1
I minori e sentiti dalla Presidente, hanno riferito che il padre si occupava Per_2 Per_3
di loro quando ancora vivevano insieme, anche perché la madre lavorava, mentre il padre no, confermando che non lo vedono da novembre 2024, quando è rientrato in Albania, e di sentirlo sporadicamente, e che egli chiama soprattutto la sorella minore (secondo la madre una volta a settimana). ha riferito che aveva un buon rapporto con il padre, e le Per_3
farebbe piacere rivederlo, mentre ha detto che i rapporti non erano particolarmente Per_2
positivi, soprattutto quando il padre beveva (ciò che avveniva “abbastanza”), perché in tali occasioni litigava “anche” con i figli.
I minori sono parsi comunque sereni ed equilibrati, ed hanno riferito positivamente circa l'andamento e la frequentazione scolastica.
Tanto premesso si ravvisano i presupposti per l'affidamento supersclusivo dei figli alla madre, come chiesto dalla ricorrente, considerato che ella è la sola che da tempo se ne occupa, positivamente, senza alcun aiuto né alcuna forma di sostegno da parte del padre, che è tornato in Albania e che contatta solo sporadicamente i figli, limitandosi a chiamare, peraltro, la sola figlia minore.
Quanto alla frequentazione, non si ritiene che vi siano i presupposti per disporre che gli incontri siano disposti in forma protetta o osservata, come chiesto dalla ricorrente, considerato che i minori hanno complessivamente riferito di rapporti sufficientemente buoni con il padre, senza che emergano elementi di pregiudizio che potrebbe derivare da incontri liberi. Va quindi stabilito che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, allorchè si pagina 3 di 5 rechi in Italia (o nell'ipotesi in cui la made si recasse con i figli in Albania) previo accordo con la madre, preferibilmente nel fine settimana, per la consumazione di un pasto, escluso in ogni caso il pernottamento, non essendoci elementi per valutare il contesto logistico paterno e la sua adeguatezza per ospitare i minori.
Va mantenuto l'attuale sostegno da parte del servizio sociale ed UFSMIA.
3.Sotto il profilo economico, deve premettersi che, ai sensi dell'art. 337 ter, co. IV c.c., i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi.
Quanto alla situazione lavorativa e reddituale delle parti, deve osservarsi che la ricorrente ha riferito di essere occupata, con un reddito mensile di circa € 1.400, oltre a percepire l'assegno unico per i figli di € 800, e di sostenere un canone di locazione, per € 455 mensili.
Benchè non siano noti i redditi del convenuto, si rileva che i figli hanno riferito che egli avrebbe detto loro di svolgere attività lavorativa. Peraltro va osservato che si tratta di uomo giovane ed abile al lavoro, di tal chè va riconosciuto il suo obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, in misura che, tenuto conto della sua generica capacità lavorativa, del maggior onere di mantenimento diretto e cura a carico della madre, e le esigenze dei figli rapportate all'età, si ritiene di determinare in € 150 per ciascun figlio, e così nel complessivo importo mensile di € 600, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, disponendo al contempo che l'assegno unico sia interamente percepito dalla signora in ragione del prevalente accudimento;
quanto alle spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per i figli (non constano spese ulteriori) le stesse saranno ripartite in quote uguali nella misura del 50% a carico di ciascun genitore
6. Nulla sulle spese (la ricorrente ne ha peraltro chiesto la compensazione, di cui non sussistono giuridicamente i presupposti nella contumacia del convenuto) non avendo il convenuto, non costituito, ostacolato in alcun modo il pronto accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 1) dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato a Rrethina – Albania – il 12.9.2006;
2) Dispone l'affido superesclusivo dei quattro figli alla ricorrente, con collocazione dei minori presso la casa materna.
3) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli allorchè egli si rechi in Italia, ovvero se la madre si rechi con i figli in Albania, per mezza giornata, preferibilmente nel fine settimana, previo accordo con la madre, con consumazione di un pasto, escluso il pernottamento;
4) dispone che (marito) versi a (moglie), a titolo di CP_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei quattro figli, la somma di € 150,00 per ciascun figlio, pari complessivamente ad € 600,00 al mese entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat:
5) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie dei figli;
6) Incarica servizio sociale ed UFSMIA di continuare a fornire al nucleo il proprio supporto come in atto, con comunicazione a cura della cancelleria al servizio sociale ed UFSMIA competenti ( , ) CP_3 CP_4 CP_5
7) nulla sulle spese.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Governatori Presidente Relatore dott. Daniela Garufi Giudice dott. Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11776/2024 promossa da:
con l'avv. LOPRESTI MIRELLA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
LA ricorrente ha concluso come da ricorso
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
Fatto e diritto
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da allegando che dall'unione erano nati quattro figli – Controparte_1
il 24.10.2007, il 15.2.2009, il 24.4.2012 e il 27.3.2015 e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa delle condotte del marito, che nel marzo del 2023 le aveva sottratto la carta di credito e del denaro, tanto che pagina 1 di 5 la moglie aveva sporto denuncia, cacciandolo da casa nel marzo del 2023, senza che egli in seguito si interessasse dei figli, se non con visite brevi e sporadiche, senza provvedere in alcun modo ai loro bisogni. Ha quindi chiesto che il Tribunale “Disponga l'affido superesclusivo dei quattro figli alla ricorrente, in considerazione della perdurante assenza
e mancanza di contributi al mantenimento dei minori da parte del padre, con collocazione dei minori presso la casa materna.
4. Disponga che il diritto di visita del padre – solo se dallo stesso espressamente richiesto e solo se il padre sia ritenuto idoneo e non pericoloso per i minori– avvenga comunque in ambiente protetto e in condizioni di totale sicurezza, conferendo ai Servizi Sociali competenti per territorio l'incarico di gestire gli incontri protetti, con relazioni periodiche.
5. disponga che (marito) versi a (moglie), a titolo di CP_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei quattro figli, la somma di € 150,00 per ciascun figlio, pari complessivamente ad € 600,00 al mese entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat:
6. disponga che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli;
7. spese di lite compensate”
Il convenuto è restato contumace a seguito di notifica ex art. 143 c.p.c.
Acquisite relazioni del servizio sociale ed UFSMIA, atti del procedimento pendente davanti al Tribunale per i minorenni, dopo l'ascolto dei figli e la causa è passata in Per_2 Per_3
decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi. I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, come dimostrato dal tenore degli atti e il contenuto del contenzioso.
3. Quanto all'affidamento dei figli minori, si osserva che dalla relazione del servizio sociale emerge l'affidabilità della figura materna, venendo riferito che “L'UFSMIA territorialmente competente;
ha incontrato in diverse circostanze la signora e i Pt_1
figli, sia in contesto congiunto genitore–figli, sia separatamente, oltre alle visite domiciliari svolte e al confronto costante con l'educatrice domiciliare che segue i ragazzi per due ore alla settimana. Nei colloqui svolti, come sempre la signora si è Pt_1 pagina 2 di 5 mostrata collaborativa e i bambini effettivamente ottimamente predisposti alla presenza dell'assistente sociale e degli operatori in generale. Quello che si è compreso, è che la signora si occupa da sola dei figli, e con dedizione e responsabilità ai figli non fa Pt_1
mancare alcunché, sul piano materiale e certamente sul piano affettivo, risultando il nucleo molto unito. Tutti e quattro i ragazzi, , , e , Per_4 Per_1 Per_3 Per_2
frequentano positivamente la scuola, con risultati soddisfacenti, sia sul piano del profitto che dei rapporti interpersonali con i pari e con docenti” e che “circa il padre, i minorenni in oggetto riferiscono di essere contenti della quiete familiare, anche se la figura di un padre ricorre nei loro pensieri. Tuttavia, anche dagli atti allegati a questa relazione, il signor risulta da tempo irreperibile, e le notizie ultime ricevute dalla signora Pt_2
lo darebbero ormai stabilmente residente in [...].” Pt_1
I minori e sentiti dalla Presidente, hanno riferito che il padre si occupava Per_2 Per_3
di loro quando ancora vivevano insieme, anche perché la madre lavorava, mentre il padre no, confermando che non lo vedono da novembre 2024, quando è rientrato in Albania, e di sentirlo sporadicamente, e che egli chiama soprattutto la sorella minore (secondo la madre una volta a settimana). ha riferito che aveva un buon rapporto con il padre, e le Per_3
farebbe piacere rivederlo, mentre ha detto che i rapporti non erano particolarmente Per_2
positivi, soprattutto quando il padre beveva (ciò che avveniva “abbastanza”), perché in tali occasioni litigava “anche” con i figli.
I minori sono parsi comunque sereni ed equilibrati, ed hanno riferito positivamente circa l'andamento e la frequentazione scolastica.
Tanto premesso si ravvisano i presupposti per l'affidamento supersclusivo dei figli alla madre, come chiesto dalla ricorrente, considerato che ella è la sola che da tempo se ne occupa, positivamente, senza alcun aiuto né alcuna forma di sostegno da parte del padre, che è tornato in Albania e che contatta solo sporadicamente i figli, limitandosi a chiamare, peraltro, la sola figlia minore.
Quanto alla frequentazione, non si ritiene che vi siano i presupposti per disporre che gli incontri siano disposti in forma protetta o osservata, come chiesto dalla ricorrente, considerato che i minori hanno complessivamente riferito di rapporti sufficientemente buoni con il padre, senza che emergano elementi di pregiudizio che potrebbe derivare da incontri liberi. Va quindi stabilito che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, allorchè si pagina 3 di 5 rechi in Italia (o nell'ipotesi in cui la made si recasse con i figli in Albania) previo accordo con la madre, preferibilmente nel fine settimana, per la consumazione di un pasto, escluso in ogni caso il pernottamento, non essendoci elementi per valutare il contesto logistico paterno e la sua adeguatezza per ospitare i minori.
Va mantenuto l'attuale sostegno da parte del servizio sociale ed UFSMIA.
3.Sotto il profilo economico, deve premettersi che, ai sensi dell'art. 337 ter, co. IV c.c., i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi.
Quanto alla situazione lavorativa e reddituale delle parti, deve osservarsi che la ricorrente ha riferito di essere occupata, con un reddito mensile di circa € 1.400, oltre a percepire l'assegno unico per i figli di € 800, e di sostenere un canone di locazione, per € 455 mensili.
Benchè non siano noti i redditi del convenuto, si rileva che i figli hanno riferito che egli avrebbe detto loro di svolgere attività lavorativa. Peraltro va osservato che si tratta di uomo giovane ed abile al lavoro, di tal chè va riconosciuto il suo obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, in misura che, tenuto conto della sua generica capacità lavorativa, del maggior onere di mantenimento diretto e cura a carico della madre, e le esigenze dei figli rapportate all'età, si ritiene di determinare in € 150 per ciascun figlio, e così nel complessivo importo mensile di € 600, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, disponendo al contempo che l'assegno unico sia interamente percepito dalla signora in ragione del prevalente accudimento;
quanto alle spese straordinarie mediche e scolastiche necessarie per i figli (non constano spese ulteriori) le stesse saranno ripartite in quote uguali nella misura del 50% a carico di ciascun genitore
6. Nulla sulle spese (la ricorrente ne ha peraltro chiesto la compensazione, di cui non sussistono giuridicamente i presupposti nella contumacia del convenuto) non avendo il convenuto, non costituito, ostacolato in alcun modo il pronto accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 1) dichiara la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato a Rrethina – Albania – il 12.9.2006;
2) Dispone l'affido superesclusivo dei quattro figli alla ricorrente, con collocazione dei minori presso la casa materna.
3) Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli allorchè egli si rechi in Italia, ovvero se la madre si rechi con i figli in Albania, per mezza giornata, preferibilmente nel fine settimana, previo accordo con la madre, con consumazione di un pasto, escluso il pernottamento;
4) dispone che (marito) versi a (moglie), a titolo di CP_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei quattro figli, la somma di € 150,00 per ciascun figlio, pari complessivamente ad € 600,00 al mese entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat:
5) dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie dei figli;
6) Incarica servizio sociale ed UFSMIA di continuare a fornire al nucleo il proprio supporto come in atto, con comunicazione a cura della cancelleria al servizio sociale ed UFSMIA competenti ( , ) CP_3 CP_4 CP_5
7) nulla sulle spese.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 6.3.2025
La Presidente est.
Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 5 di 5