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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3293/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPERANZA LILIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13430/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1Napoli Obiettivo Srl - 17142801004
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002011590031522838 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2879/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 20240002011590031522838, notificato in data 18 marzo 2024, con il quale la concessionaria per la riscossione Napoli Obiettivo Valore S.r.l. intimava il pagamento della complessiva somma di euro 3.366,84, a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2015. La società ricorrente articolava plurimi motivi. In via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della concessionaria, deducendo che la Resistente_1 S.r.l. non risulterebbe iscritta negli albi ministeriali dei soggetti abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, previsti dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché dall'art. 1, comma 5, della legge n. 160/2019. Secondo la prospettazione difensiva, tale requisito costituirebbe presupposto indefettibile anche per l'esercizio dell'attività di riscossione coattiva e per l'adozione di misure cautelari ed esecutive, quali il fermo amministrativo, con conseguente nullità dell'atto impugnato per difetto di potere. In secondo luogo, la ricorrente deduceva l'omessa notificazione dell'atto presupposto, individuato nell'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2015, assumendo di non averne mai ricevuto rituale comunicazione. In via subordinata, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario, trattandosi di entrata periodica soggetta al termine di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, in difetto di validi atti interruttivi tempestivamente e regolarmente notificati. Con ulteriore motivo, la società lamentava la violazione dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, deducendo che i veicoli oggetto del preavviso di fermo costituirebbero beni strumentali indispensabili all'esercizio dell'attività imprenditoriale turistico-alberghiera svolta dalla società, in quanto utilizzati per l'approvvigionamento, il trasporto della clientela e l'erogazione di servizi accessori. La misura cautelare sarebbe, pertanto, illegittima per espresso divieto normativo, atteso il carattere essenziale dei beni colpiti rispetto alla continuità aziendale. Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli – Servizio IMU-TARI e Obiettivo Valori, i quale deducevano l'infondatezza del ricorso, rappresentando che il preavviso di fermo traeva origine dall'avviso di accertamento TARI per l'anno 2015, prot. n. 786997/94250 del 26 novembre 2020, regolarmente notificato alla società ricorrente a mezzo PEC in data 3 dicembre 2020 e divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di legge. Sostenevano, pertanto, la legittimità dell'azione di riscossione intrapresa, nonché l'insussistenza della dedotta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La ricorrente deduce l'illegittimità del preavviso di fermo per asserita mancata iscrizione della società concessionaria negli albi ministeriali di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446/1997. La doglianza deve ritenersi ormai superata alla luce del recente intervento legislativo e del conseguente arresto della giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14335 pubblicata il 20 marzo 2025, ha preso atto dell'intervenuta L. 21 febbraio 2025, n. 15 (G.U. 24 febbraio 2025, n. 45), di conversione del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. “milleproroghe 2025”), che ha introdotto una norma di interpretazione autentica in materia di iscrizione all'albo ex art. 53 D.Lgs. n. 446/1997. In particolare, l'art. 3, comma 14-septies, del D.L. n. 202/2024, come convertito, ha stabilito che:“Le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (…) si interpretano nel senso che le società di scopo (…) o di progetto (…) costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, laddove la società aggiudicataria del bando di gara (…) risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo (…) sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”. Trattandosi di disposizione qualificata espressamente come interpretativa, essa ha efficacia retroattiva e chiarisce in via definitiva il quadro normativo applicabile anche ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Ne consegue che l'eventuale mancata iscrizione autonoma della società di scopo nell'albo ministeriale non comporta alcuna invalidità degli atti emessi, laddove – come nel caso di specie – l'attività sia svolta in luogo dell'aggiudicatario regolarmente iscritto. Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce, l' omessa notifica dell'avviso di accertamento e sulla prescrizione, assume di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento TARI 2015 e che il credito sarebbe comunque prescritto. Il Comune di Napoli ha prodotto in atti, l'avviso di accertamento n. 078699794250 del 26 novembre 2020; le ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna attestanti la notificazione alla società in data 3 dicembre 2020. La notificazione risulta dunque perfezionata secondo la disciplina vigente in materia di notificazioni telematiche alle società. Ne deriva che, l'accertamento è stato notificato entro il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, una volta decorso il termine per l'impugnazione senza che la contribuente abbia proposto ricorso, l'atto è divenuto definitivo, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla definitività dell'atto, con conseguente piena tempestività del preavviso di fermo impugnato. Va altresì ribadito che, secondo consolidato orientamento di legittimità, una volta che l'atto presupposto sia divenuto definitivo, il contribuente può impugnare il preavviso di fermo esclusivamente per vizi propri, non potendo rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria ormai cristallizzata. Sulla dedotta strumentalità dei veicoli ex art. 86 D.P.R. 602/1973, la società ricorrente sostiene che i veicoli colpiti dal preavviso sarebbero beni strumentali all'attività alberghiera e pertanto sottratti alla misura cautelare. L'assunto non è supportato da idonea prova. La normativa e la giurisprudenza consolidata pongono a carico del contribuente l'onere di dimostrare la strumentalità essenziale e non meramente occasionale del bene, mediante adeguata documentazione contabile e patrimoniale. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad affermazioni generiche, senza produrre: 1) iscrizione dei veicoli nel registro dei beni ammortizzabili;
2) documentazione fiscale attestante l'acquisto e la destinazione esclusivamente aziendale;
3) elementi oggettivi comprovanti l'indispensabilità dei mezzi per la prosecuzione dell'attività. In difetto di prova rigorosa della strumentalità esclusiva ed essenziale, la censura non può trovare accoglimento. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Quanto alle spese, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La controversia ha infatti riguardato una questione di rilevante complessità giuridica, concernente la legittimazione della società concessionaria all'emissione degli atti in assenza di autonoma iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, oggetto, al momento della proposizione del ricorso, di orientamenti giurisprudenziali non univoci. Il quadro di obiettiva incertezza interpretativa è stato definito solo in corso di giudizio mediante, l'intervento legislativo con norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 3, comma 14-septies, del D.L. n. 202/2024, convertito con L. n. 15/2025 e Corte di Cassazione n. 14335/2025.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO.SPESE COMPENSATE Così deciso Napoli, 28/01/2026 Il giudice monocratico Liliana Speranza
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPERANZA LILIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13430/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1Napoli Obiettivo Srl - 17142801004
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002011590031522838 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2879/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 20240002011590031522838, notificato in data 18 marzo 2024, con il quale la concessionaria per la riscossione Napoli Obiettivo Valore S.r.l. intimava il pagamento della complessiva somma di euro 3.366,84, a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2015. La società ricorrente articolava plurimi motivi. In via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della concessionaria, deducendo che la Resistente_1 S.r.l. non risulterebbe iscritta negli albi ministeriali dei soggetti abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, previsti dagli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché dall'art. 1, comma 5, della legge n. 160/2019. Secondo la prospettazione difensiva, tale requisito costituirebbe presupposto indefettibile anche per l'esercizio dell'attività di riscossione coattiva e per l'adozione di misure cautelari ed esecutive, quali il fermo amministrativo, con conseguente nullità dell'atto impugnato per difetto di potere. In secondo luogo, la ricorrente deduceva l'omessa notificazione dell'atto presupposto, individuato nell'avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2015, assumendo di non averne mai ricevuto rituale comunicazione. In via subordinata, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario, trattandosi di entrata periodica soggetta al termine di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, in difetto di validi atti interruttivi tempestivamente e regolarmente notificati. Con ulteriore motivo, la società lamentava la violazione dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, deducendo che i veicoli oggetto del preavviso di fermo costituirebbero beni strumentali indispensabili all'esercizio dell'attività imprenditoriale turistico-alberghiera svolta dalla società, in quanto utilizzati per l'approvvigionamento, il trasporto della clientela e l'erogazione di servizi accessori. La misura cautelare sarebbe, pertanto, illegittima per espresso divieto normativo, atteso il carattere essenziale dei beni colpiti rispetto alla continuità aziendale. Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli – Servizio IMU-TARI e Obiettivo Valori, i quale deducevano l'infondatezza del ricorso, rappresentando che il preavviso di fermo traeva origine dall'avviso di accertamento TARI per l'anno 2015, prot. n. 786997/94250 del 26 novembre 2020, regolarmente notificato alla società ricorrente a mezzo PEC in data 3 dicembre 2020 e divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di legge. Sostenevano, pertanto, la legittimità dell'azione di riscossione intrapresa, nonché l'insussistenza della dedotta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La ricorrente deduce l'illegittimità del preavviso di fermo per asserita mancata iscrizione della società concessionaria negli albi ministeriali di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 446/1997. La doglianza deve ritenersi ormai superata alla luce del recente intervento legislativo e del conseguente arresto della giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14335 pubblicata il 20 marzo 2025, ha preso atto dell'intervenuta L. 21 febbraio 2025, n. 15 (G.U. 24 febbraio 2025, n. 45), di conversione del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. “milleproroghe 2025”), che ha introdotto una norma di interpretazione autentica in materia di iscrizione all'albo ex art. 53 D.Lgs. n. 446/1997. In particolare, l'art. 3, comma 14-septies, del D.L. n. 202/2024, come convertito, ha stabilito che:“Le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (…) si interpretano nel senso che le società di scopo (…) o di progetto (…) costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, laddove la società aggiudicataria del bando di gara (…) risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo (…) sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”. Trattandosi di disposizione qualificata espressamente come interpretativa, essa ha efficacia retroattiva e chiarisce in via definitiva il quadro normativo applicabile anche ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. Ne consegue che l'eventuale mancata iscrizione autonoma della società di scopo nell'albo ministeriale non comporta alcuna invalidità degli atti emessi, laddove – come nel caso di specie – l'attività sia svolta in luogo dell'aggiudicatario regolarmente iscritto. Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce, l' omessa notifica dell'avviso di accertamento e sulla prescrizione, assume di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento TARI 2015 e che il credito sarebbe comunque prescritto. Il Comune di Napoli ha prodotto in atti, l'avviso di accertamento n. 078699794250 del 26 novembre 2020; le ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna attestanti la notificazione alla società in data 3 dicembre 2020. La notificazione risulta dunque perfezionata secondo la disciplina vigente in materia di notificazioni telematiche alle società. Ne deriva che, l'accertamento è stato notificato entro il termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, una volta decorso il termine per l'impugnazione senza che la contribuente abbia proposto ricorso, l'atto è divenuto definitivo, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla definitività dell'atto, con conseguente piena tempestività del preavviso di fermo impugnato. Va altresì ribadito che, secondo consolidato orientamento di legittimità, una volta che l'atto presupposto sia divenuto definitivo, il contribuente può impugnare il preavviso di fermo esclusivamente per vizi propri, non potendo rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria ormai cristallizzata. Sulla dedotta strumentalità dei veicoli ex art. 86 D.P.R. 602/1973, la società ricorrente sostiene che i veicoli colpiti dal preavviso sarebbero beni strumentali all'attività alberghiera e pertanto sottratti alla misura cautelare. L'assunto non è supportato da idonea prova. La normativa e la giurisprudenza consolidata pongono a carico del contribuente l'onere di dimostrare la strumentalità essenziale e non meramente occasionale del bene, mediante adeguata documentazione contabile e patrimoniale. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad affermazioni generiche, senza produrre: 1) iscrizione dei veicoli nel registro dei beni ammortizzabili;
2) documentazione fiscale attestante l'acquisto e la destinazione esclusivamente aziendale;
3) elementi oggettivi comprovanti l'indispensabilità dei mezzi per la prosecuzione dell'attività. In difetto di prova rigorosa della strumentalità esclusiva ed essenziale, la censura non può trovare accoglimento. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Quanto alle spese, il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti. La controversia ha infatti riguardato una questione di rilevante complessità giuridica, concernente la legittimazione della società concessionaria all'emissione degli atti in assenza di autonoma iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, oggetto, al momento della proposizione del ricorso, di orientamenti giurisprudenziali non univoci. Il quadro di obiettiva incertezza interpretativa è stato definito solo in corso di giudizio mediante, l'intervento legislativo con norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 3, comma 14-septies, del D.L. n. 202/2024, convertito con L. n. 15/2025 e Corte di Cassazione n. 14335/2025.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO.SPESE COMPENSATE Così deciso Napoli, 28/01/2026 Il giudice monocratico Liliana Speranza