Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/05/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2829/2020+3341/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. dott. Roberto Bianco giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2829/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'08 gennaio 2025 con la fissazione dei termini previsti dall'artt. 190 c.p.c.
TRA
(C.F.: ), quale Parte_1 C.F._1
procuratore di se stesso e cf: Controparte_1
elett.te dom.to alla VIA MAZZINI 79, 71010, C.F._2
CARPINO, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso
[...] C.F._1
in virtù di procura in atti
E
cf: elett.te dom.to alla VIA MAZZINI 79, 71010, Controparte_2
CARPINO, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso
[...] C.F._1
in virtù di procura in atti
- ATTORI DEI RISPETTIVI FASCICOLI RIUNITI
E
, c.f.: elett.te Controparte_3 C.F._3
dom.to alla Giuseppe Suppa, 30 null 70122, BARI, presso lo studio dell'Avv.
ROCHIRA ORONZO, c.f.: , dal quale è rappresentata C.F._4
e difesa in virtù di procura in atti
- CONVENUTA IN AMBO I FASCICOLI RIUNITI
E nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_4
) residente a [...]; C.F._5 [...]
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) CP_5 C.F._6
residente a [...]; CP_6
nata ad [...] il [...] (Cod. Fisc. )
[...] C.F._7 residente ad Arona via Monte Ortigara;
Rappresentati e difesi dall'avv.
(Fax 0884/900303, pec. Parte_1
Cod. fisc. Email_1
), presso il cui studio, in Carpino via Mazzini 79 C.F._1
sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
E
1 nato a [...] il [...](Cod. Fisc. Controparte_7
), residente a[...]) C.F._8
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_8
), residente in [...] San CandidoFrazione di C.F._9
Murisengo (Alessandria), nella qualità di germani ed eredi di , PE
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 11/02/2020 (Si allega Stato di famiglia storico al n. 1), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1
(Cod. Fisc. ; Pec. C.F._1
fax 0884/900303), Email_2
- 2 -
presso il cui studio in Carpino via Mazzini 79, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
E
, nato a [...] il [...] (Cod. Controparte_9
Fisc. ), residente a [...], nella C.F._10
qualità di procuratore generale di: 1) nato a [...] il Controparte_10
6/11/1944 (Cod. Fisc.: ), residente in [...]; 2) C.F._11
nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_2
), residente in [...]; 3) C.F._12 Parte_3
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. residente in C.F._13
Australia; 4) nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_11
), residente in [...]; 5) C.F._14 Controparte_12
, nata a [...], il [...] (Cod. Fisc.
[...]
), residente in [...]; giusta procura per atto CodiceFiscale_15
Notar , Notary Public, Melbourne, dello Stato di Persona_2
Victoria, del 5 Novembre 2021 (Si allega al n. 1 “Procura generale rilasciata a
; con “Apostille”); rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CP_9
(Cod. Fisc. ; Pec. Parte_1 C.F._1
Fax 0884/900303), Email_2
giusta procura in atti
E
1) nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_4
, residente in [...]; 2) nata a C.F._16 Parte_5
Carpino il 13/08/1953 (Cod. Fisc. ), residente in C.F._17
Germania; 3) nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_6
) residente in [...]) C.F._18 Parte_7
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.
[...]
), residente in [...], nella C.F._19
qualità di nipoti, ed eredi di , nato a [...] il [...] ed PE
ivi deceduto il 11/02/2020 (Figli della defunta nata a [...] Persona_3
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il 15/06/1923 ed ivi deceduta il 20/10/1982, germana del defunto R_
(Si allega Stato di famiglia storico di al n. 1; Stato di
[...] Persona_3 famiglia storico di al .2), rappresentati e difesi dall'avv. PE
(Cod. Fisc. ; Pec. Parte_1 C.F._1
fax 0884/900303), Email_2
presso il cui studio in Carpino via Mazzini 79, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
INTERVENTORI
Oggetto: impugnazione di testamento pubblico ed altro.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione del 03.06.2020, notificato in data 11.06.2020,
e (C.F.: Controparte_1 Parte_1 Parte_1
), rappresentato in proprio ex art. 86 c.p.c., C.F._1
convenivano in giudizio dinanzi al Giudice monocratico del Tribunale di
Foggia la sig.ra per sentire accoglie le seguenti Controparte_3
conclusioni: “Dichiararsi nullo o, o comunque annullarsi, il testamento pubblico, datato 23 gennaio 2020, redatto dal Notaio Dott. Persona_4
, del sig. , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto
[...] PE
il 11/02/2020; testamento pubblico: repertorio degli atti di ultima volontà n.
1, in favore di , nata a [...] il [...] ( Controparte_3
Cod. Fisc.: ), residente in [...]; C.F._3
Registrazione; Testamento di cui al Repertorio n. 39, dott. Notar
[...]
; raccolta n. 22; registrato a Foggia il 20/02/2020 n. 3238 serie Persona_4
1T; trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Lucera il
21/02/2020; R.G. n. 1508; R.P. n. 1225; … per l'assenza in capo al testatore della capacità di intendere e di volere, e comunque della capacità di rendersi
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conto del significato e valore dei suoi atti, ed anche, per le condizioni fisiche in cui si trovava, (Incapace di opporsi a qualsiasi richiesta di terzi estranei! ) per la costrizione anche morale, cui venne sottoposto;
e dichiararsi che, per la morte di , come sopra indicato, deve farsi luogo alla PE
successione legittima in favore degli eredi dello stesso;
e per l'effetto, condannare della sig.ra a restituite agli eredi Controparte_3
legittimi tutti i beni, mobili ed immobili, conseguiti in morte di R_
, previa resa del conto, con i frutti ed interessi maturati e maturandi, e
[...]
previa rivalutazione dei cespiti in danaro, sempre a favore dei legittimi eredi;
tra i “Beni” da restituire, anche un treruote Ape 50 e, comunque, restituzione di tutto ciò di cui il de cuius, era titolare alla data del suo decesso;
2)
Condanna della sig.ra dei danni morali, in favore Controparte_3
degli attori, eredi legittimi, per aver impedito il ricovero di PE presso la struttura sanitaria “Filippo Turati “ONLUS di Vieste, dove
sarebbe stato accudito da personale specializzato;
con PE
chances ( e non solo !) di sopravvivenza;
danni che qui vengono indicati nella misura di euro 20.000,00 e che, nel prosieguo del giudizio e della espletanda istruttoria, potranno essere comunque congruamente migliorati;
3) Condanna della sig.ra a restituire agli eredi legittimi tutti i Controparte_3
“risparmi” del , depositati presso la BCC di San Giovanni PE
Rotondo agenzia di Carpino prelevati durante l'assistenza “ della sig.ra
, badante rumena, allo stesso;
e comunque durante la Per_5 R_ segregazione del nel “locale” sovrastante il Bar gestito dalla R_
convenuta e del di lei coniuge;
nella misura di Euro Controparte_3
31.078,90, come da estratto conto allegato;
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
o di quella meglio vista, dal giudicante, nel prosieguo del giudizio
e nella espletanda istruttoria”.
Con atto di citazione del 25.06.2020, notificato in data 03.07.2020, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice Controparte_13
monocratico del Tribunale di Foggia la sig.ra per Controparte_3
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sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiararsi nullo, o comunque annullarsi, il testamento pubblico, datato 23 gennaio 2020, redatto dal Notaio
Dott. , del sig. , nato a [...] il Persona_4 PE
14/04/1934 ed ivi deceduto il 11/02/2020; testamento pubblico: repertorio degli atti di ultima volontà n. 1, in favore di , nata a [...]
San Severo il 06/03/1965 ( Cod. Fisc.: ), residente in C.F._3
carpino via San Felice n. 8; Registrazione;
Testamento di cui al Repertorio n.
39, dott. Notar;
raccolta n. 22; registrato a Foggia il Persona_4
20/02/2020 n. 3238 serie 1T; trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Lucera il 21/02/2020; R.G. n. 1508; R.P. n. 1225; … per
l'assenza in capo al testatore della capacità di intendere e di volere, e comunque della capacità di rendersi conto del significato e valore dei suoi atti, ed anche, per le condizioni fisiche in cui si trovava, (Incapace di opporsi
a qualsiasi richiesta di terzi estranei! ) per la costrizione anche morale, cui venne sottoposto;
e dichiararsi che, per la morte di , come PE
sopra indicato, deve farsi luogo alla successione legittima in favore degli eredi dello stesso;
per l'effetto condannare a Controparte_3
restituite ai legittimi eredi tutti i beni, mobili ed immobili, conseguiti in morte di , previa resa del conto, con i frutti ed interessi maturati e PE
maturandi, e previa rivalutazione dei cespiti in danaro, sempre a favore dei legittimi eredi;
tra i “Beni” da restituire, anche un treruote Ape 50 e, comunque, restituzione di tutto ciò di cui il de cuius, era titolare alla data del suo decesso;
2) Condanna della sig.ra dei danni Controparte_3 morali, in favore dell'attore, erede legittimo, per aver Controparte_2 impedito il ricovero di presso la struttura sanitaria “Filippo PE
Turati “ ONLUS di Vieste, dove sarebbe stato accudito da PE
personale specializzato;
con chances ( e non solo !) di sopravvivenza;
danni che, qui vengono indicati nella misura di € 10.000,00 ( Diecimilaeuro ) e che, nel prosieguo del giudizio e nella espletanda istruttoria, potranno comunque congruamente essere migliorati;
3) Condanna della sig.ra CP_3
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a restituire agli eredi legittimi tutti i “risparmi” del CP_3 R_
, depositati presso la BCC di San Giovanni Rotondo agenzia di
[...]
Carpino prelevati durante l'assistenza “ della sig.ra , badante Per_5
rumena, allo stesso;
e comunque durante la segregazione del R_
nel “locale” sovrastante il Bar gestito dalla convenuta R_ [...]
e del di lei coniuge;
nella misura di Euro 31.078,90, come da CP_3
estratto conto allegato;
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
o di quella meglio vista, dal giudicante, nel prosieguo del giudizio e nella espletanda istruttoria;
4) Condanna in ogni caso di al Controparte_3 pagamento delle spese tutte di procedura …”.
In entrambi i giudizi poi riuniti, rubricari sotto i N. 2829/2020 R.G. e N.
3341/2020 R.G., si è tempestivamente costituita sig.ra CP_3
, rispettivamente in data 02/11/2020 e 18/11/2020, contestando in
[...]
ogni punto il contenuto degli atti introduttivi e chiedendone il rigetto. Il procedimento è stato rinviato per la decisione in quanto ritenuto maturo per la decisione.
Va preliminarmente confermato - alla luce della reiterata richiesta di ammissione - il provvedimento istruttorio di rigetto degli articolati mezzi di prova, stante l'inammissibilità dei capi articolati in quanto inidonei ed inconferenti sia rispetto all'asserita incapacità del de cuius che rispetto all'asserita coartazione sullo stesso esercitata dalla convenuta;
stante altresì la genericità e la non collocazione spazio-temporale rispetto all'atto mortis causa, nonché il carattere valutativo o superfluo ai fini dell'accertamento richiesto in relazione alla presente decisione, di cui - con maggiore impegno esplicativo - si darà conto nel prosieguo, evidenziando in cosa consista e su chi ricada l'onere della prova in giudizi, come il presente, aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento pubblico.
Ancora va confermata la decisione del Tribunale di non disporre CTU medica ai fini dell'accertamento dello stato di salute mentale del de cuius in considerazione della totale esploratività dell'invocato strumento per assenza
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di valida documentazione medica in atti. Si vedrà, infatti, nel prosieguo come il generico certificato del medico di base, quale unica attestazione sanitaria versata in atti, non possa essere proficuamente sottoposta all'esame di un ausiliario ai fini di un accertamento medico legale. Diversamente, opinando non solo si renderebbe esplorativo lo strumento tecnico-istruttorio nella disponibilità del giudice, ma si violerebbe il principio dispositivo, ex art 115 cpc, soprattutto ove si ipotizzasse di acquisire eventuale ulteriore documentazione al fine di permettere l'espletamento di tale indagine. Da ultimo va rilevato come la perizia grafologica appaia anch'essa inutile e irrilevante in quanto diretta, di regola, ad accertare l'autenticità della firma
(non specificamente contestata) e non l'eventuale incapacità di chi ha apposto la stessa, nel caso di specie, tra l'altro, innanzi al Notaio rogante.
Tanto premesso, va rilevato come l'art. 591 c.c. stabilisca che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoriamente, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento (art. 428 c.c.).
Orbene, gli attori agiscono appunto invocando la nullità e/o annullabilità del testamento per incapacità naturale del testatore, , nato a PE
Carpino il 14/04/1934 ed ivi deceduto il 11/02/2020, ex art. 591 cc. Inoltre, paventano la nullità e/o annullabilità del testamento ex art 624 c.c. perché effetto di errore, violenza o dolo. Difatti, parte attrice ritiene altresì che il testamento sia verosimilmente il risultato della condotta della convenuta, la quale avrebbe coartato la volontà del de cuius, inducendolo a firmare l'atto di ultima volontà.
Scendendo, quindi, nel merito della domanda di invalidità del testamento per incapacità del de cuius va richiamata la Cass. 2013 n. 24881, con la quale la Corte ha ribadito quanto segue (trattando specificamente di un testamento
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olografo): “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 9081 del 2010 e Cass. n. 230 del 2011) - l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (come previsto testualmente dall'art. 591
c.c., comma 2, n. 3)), onere che - nella fattispecie - la Corte di appello veneta ha ritenuto, con motivazione logica ed adeguata, che gli attuali ricorrenti non avevano assolto;
rilevato, altresì, che deve essere in ogni caso riconfermato, in questa sede, il principio generale, in virtù del quale l'incapacità naturale del disponente che - ai sensi dell'art. 591 c.c. - determina l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione, sottolineandosi che, ai fini del relativo giudizio il giudice di merito non può (come ulteriormente rilevato esattamente dalla Corte territoriale), in particolare, ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate”.
Inoltre, va sottolineato come nel nostro caso si stia disquisendo della capacità di intendere e di volere di un soggetto che ha disposto mortis causa a
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mezzo di un testamento pubblico e non olografo. All'uopo va precisato che
“In tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni” (Cass. sent. 2702/2019).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la genericità delle allegazioni in ordine alla dedotta incapacità del de cuius all'atto della redazione del testamento nonché l'assenza di indici o indizi riscontrabili del predetto stato non permetta di ritenere integrata una concreta contestazione rispetto a quanto avvenuto innanzi al Notaio né in ordine alla capacità di intendere e di volere da presumersi fino a prova contraria. Sul punto si rileva come poi neppure un principio di prova sia stato fornito in relazione alla, solo genericamente paventata, assoluta incapacità del testatore al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, che non può sic et simpliciter discendere dal tipo di malattia della quale il de cuius era, solo asseritamente, affetto.
In conclusione, va richiamata la più recente giurisprudenza, la quale ribadisce che “In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e
l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento” (Cass.
25053/2018). Ancora altra sentenza specifica: “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già
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di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cass.n. 3934/2018). Ergo, e per ribadire ancora una volta il ragionamento giuridico seguito nel caso di specie: rileva il Collegio come all'epoca dell'atto mortis causa il testatore non risultasse affetto da incapacità totale e permanente e neppure intermittente o ricorrente (manca sul punto qualsivoglia specifica certificazione medica) ed, allo stesso tempo, come manchi la prova che lo stesso testatore sia stato privo in modo assoluto della capacità di autodeterminarsi in occasione della redazione del testamento pubblico o comunque nel periodo subito precedente e subito successivo.
Difatti, l'attore fonda la propria ricostruzione su di un unico riscontro documentale totalmente generico nel suo contenuto, ovvero, il certificato del medico di famiglia del , dottor , che nel certificato R_ Persona_6
medico del 29 ottobre 2019 dichiara: “certifico che il signor calvano EO nato l'undici aprile 1934 affetto da patologie invalidanti psicofisiche…”.
Parte attrice aggiunge poi il dato dell'asserita prodigalità, che nulla prova in ordine alla capacità del testatore all'atto della manifestazione di ultima volontà. Di contro si rileva come, tra l'altro, in ambito penalistico il de cuius fosse attinto da procedure e misure cautelari per le quali non è stato dedotto l'eventuale accertamento dello stato di incapacità rispetto ai fatti commessi.
Infatti, laddove parte attrice ha evidenziato l'esistenza di procedimenti penali asseritamente giustificati dalla stessa condizione psichica del de cuius, non ha
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tuttavia esibito provvedimenti che lo abbiano dichiarato non imputabile per vizio totale o parziale di mente al momento del fatto ovvero quanto meno grandemente scemata la sua capacità; circostanza questa particolarmente rilevante rispetto alla non sussistenza di un effettivo quadro morboso utile ai fini della fondatezza dell'azione di annullamento, considerato come nella prospettazione attorea anche quelle condotte e la violazione delle relative prescrizioni penali ricadessero, invece, nel quadro di complessiva incapacità del de cuius.
In sostanza, non solo non emerge l'esistenza di una grave malattia in corso e comunque non riscontrata documentalmente attraverso la produzione di certificati medici specialistici anche di natura psichiatrica idonea ad annullare le facoltà intellettive ovvero quantomeno ad alterare gravemente tali facoltà, ma manca altresì la prova del nesso di causalità tra l'asserita inconsistente causa di incapacità naturale ed il compimento dell'atto sia pure non in termini di contemporaneità essendo assente, nel caso di specie, ogni elemento idoneo per ritenere, sia prima che dopo il compimento dell'atto, che un presunto stato morboso lo abbia posto in una condizione di deficienza tale da compromettere le facoltà intellettive e volitive del testatore.
Sul punto nessun rilievo può davvero avere il deposito del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in suo favore considerato come la misura, ancora non disposta e non valutata dal GT, nulla ci dice in ordine alle facoltà mentali effettive del de cuius che, ove fossero state effettivamente quelle indicate dall'attore, avrebbero potuto spingere i familiari ben prima ad attivarsi, valutando altresì una richiesta di interdizione.
Alla luce di quanto descritto – e tenuto conto che quindi il testore non fosse in uno stato di totale e permanente incapacità di intendere e di volere – al fine di poter invalidare il testamento per incapacità naturale, ex art 428 c.c., sarebbe stato necessario raggiungere la specifica prova che nel momento del testamento o comunque nel periodo immediatamente precedente e successivo
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lo stesso fosse stato in un'incapacità assoluta tale da non permettergli di comprendere coscientemente quanto da lui disposto.
La prova in ordine alla predetta circostanza, a parere del Collegio, non risulta raggiunta anche alla luce della tipologia di testamento utilizzata nel caso di specie. Difatti, sebbene il testamento pubblico non faccia fede fino a querela di falso in ordine allo stato del de cuius, essendo stato redatto da un pubblico ufficiale ed alla presenza di due testimoni, pone un ulteriore dato sfavorevole alla possibile assoluta incapacità del de cuius al momento della redazione dello stesso atto motis causa. Difatti, il predetto testamento, risulta presidiato dalle garanzie richiamate in quanto atto pubblico nonché circostanziato e specifico in ordine alla destinazione dei beni in caso di non accettazione da parte del primo chiamato, rendendo inverosimile che possa essere stato reso da una persona totalmente incapace se non redigendo un vero e proprio atto falso (questione della quale non si disquisisce nel presente giudizio). Infatti, il de cuius ha previsto, in ipotesi di non accettazione dell'eredità da parte di la nomina del Canile del Controparte_3
Comune di Carpino e qualora questo non fosse stato esistente il Comune di
Carpino onerandolo di destinare le sostanze ereditarie ai cani e ai gatti. La capacità di intendere e di volere del testatore emerge altresì con ulteriore chiarezza dall'inserimento nel testamento pubblico della disposizione testamentaria con la quale si rafforzava la volontà del testatore di escludere dalla propria successione determinati soggetti individuati nello specifico in tutti i parenti e nel dare disposizione che alla sua morte alcuna funzione religiosa dovesse svolgersi.
Passando poi al secondo motivo di impugnazione del testamento pubblico va rilevato come, dalle argomentazioni sin qui utilizzate unite al dato per cui le contestazioni mosse alla convenuta risultano generiche e non riscontrabili - mentre quest'ultima costituendosi ha fornito un quadro chiaro e circostanziato a difesa rispetto alle accuse che le sono state mosse -, il Collegio ritiene come non sia stata raggiunta alcuna prova neppure in ordine al dolo, alla violenza
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asseritamente subiti dal de cuius e, specificamente, procurati da paventate condotte della convenuta. Difatti, le circostanze di tempo e di modo, relative all'atto mortis causa, sopra richiamate (atto pubblico) portano ad escludere che le disposizioni testamentarie siano state estorte con violenza, con dolo o siano state rese per errore. Specificamente, non risultano essere state dedotte condotte della convenuta concretamente idonee a coartare la volontà del de cuius.
Si deve premettere come il contenuto del testamento desse atto, tra le altre, della volontà di diseredare i propri parenti nonché di istituire un secondo chiamato ove la convenuta non avesse voluto accettare. In sostanza, a prescindere dalla disposizione principale, vi era l'esplicita volontà di escludere dalla successione i suoi familiari.
Sul punto la convenuta deduce, specificamente, lo stato di abbandono del de cuius da parte dei suoi familiari deducendo altresì che: "Invero, dopo le innumerevoli insistenze del ad essere assistito dalla sig.ra PE
, a dimostrazione del disinteresse della stessa Controparte_3
rispetto ad eventuali lasciti promessi dal povero anziano e di cui si disconosceva a quel momento la consistenza, si determinava a chiamare nei giorni successivi i parenti prossimi del e partitamente l'Avv. R_ [...] invitandolo a riprendersi l'anziano il quale riferiva di Parte_1 tutta risposta <<… che suo zio, di lì a pochi giorni, sarebbe stato ricoverato presso la “ Turati “ di Vieste, nel frattempo poteva ritornare presso la sua residenza … >>.; sicchè, a fronte della netta resistenza dell'anziano R_
a farsi ricoverare per l'ennesima volta presso una struttura per
[...]
anziani, convinse l'odierna convenuta a farsi carico della sua assistenza comunicando tale irrevocabile decisione del povero anziano ad altro prossimo parente identificato dall'attore nell'Assessore del Comune di
Carpino, tale ”. Persona_7
Va inoltre aggiunto come ai fini dell'impugnazione per violenza o dolo non rilevi, peraltro, il fatto che sia stata nominata Controparte_3
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erede universale senza alcun onere a suo carico. Specificamente, la volontà del testatore di escludere dalla propria successione determinati soggetti individuati nello specifico in tutti i parenti e nel dare disposizione che alla sua morte non dovesse svolgersi alcuna funzione religiosa rafforza invece il quadro secondo il quale di fatto il de cuius risultasse distante e privo di reali rapporti con i familiari. Tanto sarebbe sufficiente per dimostrare, da un lato il distacco che il de cuius nutriva nei confronti degli eredi legittimi, dall'altro la determinazione del testatore nel manifestare la propria volontà refusa nelle diposizioni testamentarie.
Su punto deve notarsi come anche l'operatore del SS, in una precedente occasione intervenuto e la cui relazione è refluita nel procedimento, dia atto di come il de cuius vivesse da lungo tempo una situazione di grave degrado a casa che proseguiva per l'assenza di riferimenti familiari.
In sostanza, non solo non risultano contestazioni e prove specifiche rispetto alle condotte integranti il dolo o la violenza contestate alla convenuta ai danni del de cuius, il cui onere gravava sull'attore istante, ma altresì le contestazioni e le difese della convenuta impediscono di poter ritenere la domanda fondata sulla base di quanto dedotto e prodotto in giudizio.
Pertanto, la formulata impugnazione di testamento per incapacità nonché per violenza e dolo risultano infondate e vanno rigettate.
Il rigetto della domanda principale determina il rigetto altresì delle ulteriori domande connesse, quali l'apertura della successione legittima, di restituzione dei beni ereditari nonché dei beni asseritamente percepiti prima dell'apertura della successione (che non sarebbero neppure caduti nella massa ereditaria), oltreché i pretesi e asseritamente connessi risarcimenti danni. Tutte domande formulate, tra l'altro, da soggetti quindi non titolari delle qualità di chiamati e quindi di eredi alla luce della vigenza ed operatività del testamento pubblico non caducato.
Per ciò che poi concerne la richiesta di pagamento degli onorari per l'attività professionale svolta dall'Avv. nell'ambito di Parte_1
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due giudizi penali a carico del de cuius, la domanda è inammissibile dovendosi eventualmente proporre secondo le forme del rito speciale ex art 14 dlgs 150/2011; ancora, la domanda subordinata di pagamento dei lavori agricoli non meglio esplicitati eseguiti asseritamente in favore di R_
risulta infondata per genericità della pretesa ed assenza di prova in
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ordine ai fatti posti a fondamento della stessa;
infine, la domanda di restituzione di somme per spese funerarie risulta in contrasto con la voluntas testamentis del de cuius, e non risultano quindi ripetibili nei confronti dell'erede convenuta, essendo stato nel testamento dal de cuius esplicitato come alla sua morte non dovesse essere celebrata alcuna funzione religiosa. A fronte ed in violazione di tanto, l'istante non solo asserisce apertamente di aver disposto che, invece, fossero eseguite le esequie funebri, ma - nonostante ciò fosse in aperta violazione della volontà testamentaria - ne chiede, infondatamente, la ripetizione. L'operata disposizione in contrasto con la voluntas testamentis è risultata quindi illegittima in quanto violativa del contenuto non patrimoniale dell'atto di ultima volontà riferibile al de cuius ed i relativi costi non potranno che rimanere a carico del soggetto che li ha anticipati, non potendosi qualificare quale legittimo debito ereditario.
In ordine alle spese di lite non va dato rilievo alla mancata comparizione personale della parte convenuta alla mediazione in quanto l'art 12 bis dlgs
28/2010 risulta, ratione temporis, applicabile solo ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023; inoltre, il d.lgs. n. 28/2010 nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevede sanzioni di tipo risarcitorio a carico della parte che non vi abbia partecipato, ma sono previsti due tipi di conseguenze, rilevanti sul piano processuale: a) dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all'art. 116, comma 2, c.p.c.; b) il giudice condanna la parte costituita la quale, nei casi di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, in assenza di giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento
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di mediazione a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. Alla luce di tanto, la richiesta della parte attrice di compensare le spese tra le parti a fronte della mancata partecipazione della convenuta al prefissato incontro di mediazione obbligatoria, non ha alcun fondamento giuridico e deve essere di conseguenza respinta.
Va tuttavia disattesa altresì la richiesta articolata dalla convenuta di condanna ex art 96 cpc nei confronti di parte attrice non emergendo né essendo stati specificamente individuati gli elementi costitutivi della pretesa, integrati dal dolo o dalla colpa grave.
Le spese si liquidano in dispositivo, tra parte attrice e convenuta, sulla base della soccombenza, ex art 91 cpc, e dei valori ed i parametri vigenti ex DM
55/2014 e successive modifiche, con distrazione in favore del procuratore della convenuta dichiaratosi antistatario all'atto della costituzione in giudizio.
Nulla in ordine alle spese degli intervenuti che hanno scelto spontaneamente di costituirsi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta le formulate domande di invalidità del testamento pubblico in questa sede impugnato per tutte le ragioni di cui in parte motiva;
rigetta altresì tutte le ulteriori domande formulate dagli attori così come specificato in parte motiva;
2. Dichiara inammissibile la domanda volta al riconoscimento dei compensi di avvocato articolata da Parte_1
3. Rigetta la richiesta ex art 96 cpc avanzata dalla convenuta;
4. Condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
5.077,00 per compensi, oltre 15% spese generali Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi
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antistatario; nulla in ordine alle spese degli intervenuti che hanno scelto spontaneamente di costituirsi in giudizio.
Così deciso in Foggia il primo aprile 2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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