Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1114/2024 promossa
DA
, C.F. , con sede in Milano, piazza Parte_1 P.IVA_1
Risorgimento n. 7, in persona del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, piazza Risorgimento n. 7 Parte_2
presso lo studio degli Avv.ti Katia Vetere e Giambattista Lomartire che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , con sede in Peschiera Borromeo (MI), via Lombardia n. Controparte_1 P.IVA_2
2/A, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico dott. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n. 86 presso lo studio dell'Avv.
Antonio Gravallese che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI:
Come da rispettive note di trattazione scritta depositate in data 21.3.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.2.2024 si era opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
60/2024 emesso da questo Tribunale in data 14.1.2024 per effetto del quale le era stato intimato di corrispondere in favore di la complessiva somma di € 73.050,22 a titolo di canoni di Controparte_1
locazione maturati e non corrispostile nel periodo a seguito del contratto di locazione ad uso transitorio pagina 1 di 4
i) porzione di edificio ubicata al piano terra della palazzina denominata B16, di circa 245 mq, ad uso deposito, indicata con colorazione arancione nella planimetria allegata al contratto sotto la lettera "A";
ii) porzione di edificio ubicata al piano terra della palazzina denominata B16, di circa 1640 mq, ad uso deposito, indicata con colorazione gialla nella planimetria allegata al contratto sotto la lettera "A";
iii) porzione di edificio ubicata al piano terra della palazzina denominata B16, di circa 300 mq, ad uso deposito, indicata con colorazione verde nella planimetria allegata al contratto sotto la lettera "A"; iv) la porzione di edificio ubicata al piano terra della palazzina denominata B16, di circa 265 mq, ad uso deposito, indicata con colorazione blu nella planimetria allegata al contratto sotto la lettera "A";
v) la porzione di edificio ubicata al piano terra della palazzina denominata B16, di circa 3020 mq, ad uso deposito, indicata con colorazione rossa nella planimetria allegata al contratto sotto la lettera "A"; vi) la porzione di edificio ubicata al piano terra della palazzina denominata B16, di circa 285 mq, ad uso deposito, indicata con colorazione grigia nella planimetria allegata al contratto sotto la lettera "A"; vii) la porzione di edificio ubicata al piano terra della palazzina denominata B16, di circa 1810 mq, ad uso deposito, indicata con colorazione viola nella planimetria allegata al contratto sotto la lettera "A".
Si era ivi costituita la società resistente contestando a vario titolo i molteplici motivi di opposizione articolati nel ricorso introduttivo e che non appare necessario riportare in questa sede, per di più opponendosi alla riunione del presente procedimento, preliminarmente sollecitata dall'opponente, a precedenti giudizi instaurati nei propri confronti da altre società conduttrici di immobili situati nel medesimo “Polo”.
Rigettata le richieste preliminari di riunione e sospensione del giudizio, disposta ma non espletata una
CTU volta a verificare quanto disposto con ordinanza emessa in data 2.10.2024, nel corso del giudizio, all'esito di ripetuti solleciti in tal senso, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa effettuata dal
Tribunale all'udienza del 24.2.2025, così come chiaramente evincibile dalle note di trattazione scritta rispettivamente depositate.
In particolare, con la nota depositata in data 21.3.2025 ha dichiarato di aderire “alla Parte_1
proposta del Giudice alle condizioni di seguito indicate:
i. spese di CTU a carico di Controparte_1
ii. ogni ulteriore spesa concernente la procedura monitoria R.G. 9118/2023 e il decreto ingiuntivo n.
60/2024, qui opposto, a carico di Controparte_1
pagina 2 di 4 iii. spese del presente giudizio, ad eccezione di quelle di cui al punto i, compensate tra le Parti;
iv. abbandono del giudizio per cessazione della materia del contendere”.
Allo stesso modo, con quella depositata in data 21.3.2025 nulla opponendo “alla Controparte_1
liquidazione degli onorari del CTU disposta dall'Ill.mo Giudice con il Decreto n. cronol. 1877/2025 del 25.02.2025”, ha dichiarato di “farsi carico in via definitiva del pagamento di tali onorari in favore del CTU” e, per l'effetto, ha chiesto “dichiararsi la cessazione della materia del contendere, a spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
L'unico reale motivo del contendere tra le parti, avendo il Tribunale invitato a farsi Controparte_1
carico delle spese sostenute in sede monitoria, era rappresentato dai compensi liquidabili in favore del
CTU che il Tribunale, stante l'esigua attività concretamente espletata, ha ritenuto opportuno contenere nell'esigua somma di € 292,00, oltre oneri di legge.
Risolta tale questione, avendo la società opposta accettato di farsi carico di tale spesa, non rimane alcuna ulteriore questione aperta, avendo la medesima società dato atto nella nota depositata in data
21.3.2025 che “la conduttrice opponente a dicembre 2024 ha provveduto al saldo dell'importo dei canoni oggetto del suddetto decreto ingiuntivo sulla base dei conteggi operati dal CTU nella relazione depositata in data 15.10.2024 nel parallelo giudizio RG n. 2520/2022 Trib. Monza, in quanto tali conteggi, nel determinare i rapporti di dare/avere tra le parti, hanno altresì incluso l'importo dei canoni insoluti oggetto del citato Decreto Ingiuntivo n. 60/2024”.
Per tali ragioni, in conformità alla richiesta comunemente avanzata e non potendosi che emanare a tal fine una sentenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite dell'opposizione integralmente compensate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 60/2024 avendo la società opposta rappresentato di essere già stata integralmente soddisfatta, per effetto ed in conseguenza del pagamento effettuato dalla controparte in ottemperanza ai calcoli operati nella relazione di CTU depositata in data 15.10.2024 nel parallelo giudizio RG n. 2520/2022, del credito azionato con il ricorso proposto in data 14.12.2023.
Ne consegue, infine, che anche le spese di lite liquidate in sede monitoria non possano che rimanere ad esclusivo carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto ed in conseguenza del pagamento effettuato da in ottemperanza a quanto imputato Parte_1
a proprio carico nella relazione di CTU depositata in data 15.10.2024 nel parallelo giudizio RG
pagina 3 di 4 n. 2520/2022 con riferimento ai canoni oggetto del decreto ingiuntivo n. 60/2020 opposto in questa sede;
2. per effetto dell'intervenuto pagamento, ritenuto integralmente satisfattivo da Controparte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 60/2024 emesso da questo Tribunale in data 14.1.2024, rimanendo definitivamente a carico di le spese di lite sostenute in sede Controparte_1
monitoria;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute nella presente fase di giudizio, ponendosi definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
CTU liquidate in data 25.2.2025.
Così deciso in Monza in data 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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