Articolo 2 della Legge 4 agosto 1955, n. 724
Articolo 1Articolo 3
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4 settembre 1955
Art. 2.
In aggiunta alla sovvenzione assentita con l'art. 3 dell'atto addizionale 28 aprile 1951 e' accordata alla concessionaria Societa' strade ferrate secondarie meridionali, una sovvenzione straordinaria quarantacinquennale da corrispondersi in annualita' posticipate determinate al tasso del 5,50 per cento e con decorrenza dal 19 febbraio 1953, valevoli ad integrare la maggiore spesa di cui al precedente art. 1.
Dette annualita' potranno essere vincolate per le operazioni di cui agli articoli 36 , 37 e 38 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 .
Con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro verra' determinato l'ammontare della sovvenzione di cui al comma primo del presente articolo entro i limiti di spesa di cui al precedente articolo.
Entrata in vigore il 4 settembre 1955