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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 15/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 217/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione distaccata di Ischia
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'esito della cd. trattazione cartolare dell'udienza la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 217/2023 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIGLIO FILOMENA, come da procura in atti.
ATTRICE
E
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. APERTO VINCENZO, come in atti.
CONVENUTI
OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso
CONCLUSIONI: come in atti e da cd. note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.04.2023 adiva Questo Tribunale al fine di disporre: “ la immediata reintegra della ricorrente nel pacifico possesso del lastrico solare del locale garage in usufrutto alla stessa ricorrente, (garage in catasto al foglio 19 p.lla
319 del Comune di Forio) sito in Forio alla Via Citronia n. 45” attraverso “l'immediata
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 rimozione e/o eliminazione di ogni opera realizzata su tale lastrico, nonché la cuccia del cane e lo stesso animale – ovvero cane rottweiler - ivi alloggiato, nonché di astenersi dal depositare sullo stesso spazzatura e/o qualsivoglia altro ingombro, lasciando il lastrico solare del locale garage (NCEU foglio 19 p.lla 319) sito in Forio alla
Via Citronia n. 45, libero e vuoto da persone e/o cose e/o animali e nella piena disponibilità della usufruttuaria , come sempre avvenuto e come Parte_1 per legge, e di non frapporre ostacoli e/o molestare la ricorrente nel pacifico possesso del lastrico solare del locale garage suddetto, con ogni altro consequenziale provvedimento: il tutto con vittoria di spese e compensi con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, sosteneva la fondatezza della domanda.
Si costituiva in giudizio la parte resistente che, con varie argomentazioni, si opponeva fermamente alla pretesa.
Deciso il ricorso possessorio da Precedente Giudicante e disposta la prosecuzione del giudizio, lo stesso veniva posto al Vaglio per la prima volta di Questo Giudicante all'udienza del 14.03.2025.
Celebrata l'udienza in modalità cd. cartolare ex art 127 ter c.p.c e lette le note di discussione delle parti, il giudizio è deciso con la presente sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Alla luce di tali riflessioni va detto, in proposito, che le parti concordemente hanno chiesto la declaratoria di cessione della materia come da note di trattazione scritta.
Orbene - anche prescindendo dalla richiesta congiunta delle parti che, comunque, giova, ancora una volta, sottolinearsi - va osservato che nell'odierna vicenda si è verificato, senza dubbio, un evento successivo all'instaurazione del giudizio nel senso indicato che ha determinato la cessazione della res controversa.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 Va, infatti, notato che la stessa difesa di parte ricorrente ha espressamente dichiarato che “nelle more del giudizio è stato ripristinato lo stato dei luoghi” e, finanche, che
“nelle more del giudizio le parti hanno ripristinato un buon rapporto personale” .
Si tratta di circostanze non contestate dalla difesa di parte convenuta.
A ciò si aggiunga, ancora, che la stessa difesa di parte ricorrente insisteva per la citata declaratoria di cessazione “non avendo interesse, né intenzione la ricorrente di proseguire il giudizio de quo”, manifestando – anche in relazione a tale aspetto – una volontà cd. abdicativa che integra ed invera una chiara ipotesi di cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite devono essere interamente compensate attesa la richiesta congiunta delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nella persona del Giudice Dott.
Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Napoli - Ischia, 15/03/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione distaccata di Ischia
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'esito della cd. trattazione cartolare dell'udienza la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 217/2023 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIGLIO FILOMENA, come da procura in atti.
ATTRICE
E
e Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. APERTO VINCENZO, come in atti.
CONVENUTI
OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso
CONCLUSIONI: come in atti e da cd. note di trattazione scritta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.04.2023 adiva Questo Tribunale al fine di disporre: “ la immediata reintegra della ricorrente nel pacifico possesso del lastrico solare del locale garage in usufrutto alla stessa ricorrente, (garage in catasto al foglio 19 p.lla
319 del Comune di Forio) sito in Forio alla Via Citronia n. 45” attraverso “l'immediata
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 rimozione e/o eliminazione di ogni opera realizzata su tale lastrico, nonché la cuccia del cane e lo stesso animale – ovvero cane rottweiler - ivi alloggiato, nonché di astenersi dal depositare sullo stesso spazzatura e/o qualsivoglia altro ingombro, lasciando il lastrico solare del locale garage (NCEU foglio 19 p.lla 319) sito in Forio alla
Via Citronia n. 45, libero e vuoto da persone e/o cose e/o animali e nella piena disponibilità della usufruttuaria , come sempre avvenuto e come Parte_1 per legge, e di non frapporre ostacoli e/o molestare la ricorrente nel pacifico possesso del lastrico solare del locale garage suddetto, con ogni altro consequenziale provvedimento: il tutto con vittoria di spese e compensi con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, sosteneva la fondatezza della domanda.
Si costituiva in giudizio la parte resistente che, con varie argomentazioni, si opponeva fermamente alla pretesa.
Deciso il ricorso possessorio da Precedente Giudicante e disposta la prosecuzione del giudizio, lo stesso veniva posto al Vaglio per la prima volta di Questo Giudicante all'udienza del 14.03.2025.
Celebrata l'udienza in modalità cd. cartolare ex art 127 ter c.p.c e lette le note di discussione delle parti, il giudizio è deciso con la presente sentenza.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione.
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000,
n.5390).
Alla luce di tali riflessioni va detto, in proposito, che le parti concordemente hanno chiesto la declaratoria di cessione della materia come da note di trattazione scritta.
Orbene - anche prescindendo dalla richiesta congiunta delle parti che, comunque, giova, ancora una volta, sottolinearsi - va osservato che nell'odierna vicenda si è verificato, senza dubbio, un evento successivo all'instaurazione del giudizio nel senso indicato che ha determinato la cessazione della res controversa.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 Va, infatti, notato che la stessa difesa di parte ricorrente ha espressamente dichiarato che “nelle more del giudizio è stato ripristinato lo stato dei luoghi” e, finanche, che
“nelle more del giudizio le parti hanno ripristinato un buon rapporto personale” .
Si tratta di circostanze non contestate dalla difesa di parte convenuta.
A ciò si aggiunga, ancora, che la stessa difesa di parte ricorrente insisteva per la citata declaratoria di cessazione “non avendo interesse, né intenzione la ricorrente di proseguire il giudizio de quo”, manifestando – anche in relazione a tale aspetto – una volontà cd. abdicativa che integra ed invera una chiara ipotesi di cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite devono essere interamente compensate attesa la richiesta congiunta delle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nella persona del Giudice Dott.
Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Napoli - Ischia, 15/03/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
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