Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1355 del registro generale affari civili dell'anno 2023
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Caltanissetta Viale Sicilia n. 87, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Lo Presti, C.F:
, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
C.F._2
- Opponente
E
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Controparte_1
Milano, Monza, Brianza, Lodi : , in persona del legale rappresentate pro tempore, P.IVA_1
quale mandataria di (P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 P.IVA_2
procura in calce al presente atto, dall'Avv. Gianluca de Lima Souza con cui è elettivamente domicilia in Napoli, Via Riviera di Chiaia 267;
- Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 224/2021 R.G. emesso dal Tribunale di
Caltanissetta il 28.06.23, con il quale gli era stato ingiunto, in favore della il Controparte_1
pagamento della somma di 5.031,21, oltre interessi e spese, sulla base del contratto di finanziamento stipulato con la Citicorp Finanziaria S.p.A. – Citifin, prodotto agli atti (All. 1)
Assumeva l'opponente l'infondatezza dell'avversa pretesa, adducendo, in particolare, il difetto di legittimazione attiva e la prescrizione del credito.
Con comparsa depositata il 12.12.2023, si costituiva la per contestare Controparte_1
integralmente il contenuto dell'opposizione ed eccepire, in particolare, l'infondatezza della eccezione preliminare di carenza di legittimazione.
Istruita documentalmente, la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata, non avendo parte opposta dimostrato la propria legittimazione attiva ex
latere creditoris.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, ivi compresa la sua legittimazione creditoria.
Occorre a tal proposito precisare che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva,
vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione,
sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese
incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. SS.UU 2951/2016).
Inoltre, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario,
in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta
operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. 24798/2020), e ciò a prescindere dalla differente questione della comunicazione o notificazione di tale cessione.
In punto di fatto, risulta che il credito preteso dalla è sorto in virtù di un contratto Controparte_1
di finanziamento sottoscritto dall' opponente con la Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin e,
dunque, con un soggetto giuridico diverso e distinto dalla stessa opposta, che assume di essere legittimata al recupero del quantum preteso in forza dei diversi contratti di cessione indicati in seno al ricorso per decreto ingiuntivo.
In tali ipotesi, occorre che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile.
Ne consegue che l'onere della prova non sia assolto quando il contratto di cessione abbia un oggetto del tutto indeterminato e non consenta di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione, in violazione dell'art. 1346 cod. civ. (Cass. n.24798/20; Cass. 10518/2016). Nei casi di contestazione
è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione indicando dettagliatamente i rapporti ceduti e la loro specifica enumerazione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di dimostrare la sua legittimazione, quindi dell'effettività della cessione del credito azionato in via monitoria.
In ipotesi di plurime cessioni del credito, come nel caso che ci occupa, il soggetto che si assume titolare della pretesa creditoria è tenuto a dimostrare la propria legittimazione documentando la serie di cessioni succedutesi nel tempo a partire dalla prima fino a quella in cui si è reso cessionario del credito vantato.
Nel presente giudizio, l'opposto non ha stata fornito la prova dell'inclusione del credito azionato in via monitoria tra quelli oggetto di cessione tra l'originaria mutuataria, e la Parte_2 Parte opposta produce la copia dell'atto della cessione tra la Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin e la
(All. 3). Detto atto, tuttavia, non è idoneo a dimostrare la titolarità del Parte_2
credito de quo in capo alla Parte_2
Infatti, il contratto di cessione non prova in alcun modo quali siano i debiti ceduti, le posizioni oggetto della cessione e gli estremi degli eventuali contratti che possano consentire di individuare i debiti ed i debitori ceduti, restando incerta la loro identificazione concreta.
Analoghe osservazioni valgono per i successivi contratti di cessione.
Per completezza, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte seconda n.117 del 05.10.19 prodotta dalla opposta (All.3) non si riferisce alla prima cessione, quella tra le finanziarie Cificorp e Pt_2
ma a cessione successiva.
In termini generali, si osserva che tale tipo di pubblicazione costituisce adempimento estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto. La
pubblicazione ai sensi dell'art. 58 T.u.b svolge la funzione di notiziare il pubblico della già avvenuta cessione e, al tempo stesso, di agevolarne la comunicazione nei confronti della molteplicità di debitori ceduti ai sensi dell'art. 1264 c.c., in considerazione delle dimensioni della operazione economica (art. 58 comma 4 T.u.b.). Come osservato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità: “la previsione dell'art.
58, comma 4, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste”
(Cass. n. 5617/20). L'adozione di modalità pubblicitarie unitarie e standardizzate, infatti, comporta generalmente una individuazione dei crediti mediante criteri ampi ed elastici, anche per le esigenze di riservatezza connesse a tali forme di pubblicità, che non consentono di accertare l'inclusione del singolo credito tra quelli ceduti.
Appare con ogni evidenza, allora, come l'avviso in Gazzetta Ufficiale non possa fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti.
Stante l' impossibilità di ricondurre la titolarità del credito azionato alla deve Controparte_1
emettersi una declaratoria di carenza di legittimazione attiva della opposta con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo per cui è causa.
Assorbite le ulteriori questioni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. 55/14, per l'attività
effettivamente espletata, in complessivi € 1.626,00, di cui € 76,00 per spese ed € 1.550,00 per onorari,
oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così
provvede:
-revoca il Decreto Ingiuntivo il Decreto Ingiuntivo n. 224/23, emesso dal Tribunale di Caltanissetta
il 28.06.23;
-condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in complessivi €. 1.626,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Vincenzo Lo Presti.
Così deciso in Caltanissetta il 7 Marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì