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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4499/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4499/2021 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SGARBI ANNA MARIA
ATTORE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GUARINI MARIA ELENA
CONVENUTA con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni
Attore Parte_1
1) Accertare e dichiarare che la Signora non ha diritto a percepire l'assegno Controparte_1
divorzile.
2) Disporre l'affidamento condiviso della minore stabilendo che il diritto di Persona_1
vista del padre si svolga in base ai preci-si accordi che verranno assunti direttamente tra padre e figlia, in base anche ai desideri della figlia stessa.
pagina 1 di 7 3) Accertare e dichiarare che il mantenimento del figlio , nella misura mensile di Persona_2
euro 500,00 soggetta a rivalutazione monetaria, debba essere corrisposto dal padre direttamente al figlio, secondo le modalità concordate con lo stesso.
Al pari di quanto sopra richiesto, prevedere che anche le spese straordinarie per siano Per_2
corrisposte dal padre al figlio, nella misura del 50%, secondo le modalità concordate padre figlio.
4) Dichiarare tenuto a corrispondere a il contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento per la figlia nella misura mensile di euro 500,00, con rivalutazione Persona_1
monetaria, se-condo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, avendo come riferimento il protocollo del Tribunale di Modena.
5) Rigettare ogni richiesta formulata dalla resistente perché infondata
6) Condannare al pagamento delle spese del presente giudizio. Controparte_1
Convenuta : CP_2
- disporre la conferma delle condizioni di cui alla separazione, quanto all'affidamento condiviso della figlia minorenne, ; Persona_1
- disporre a carico del signor con decorrenza dalla domanda del deposito della memoria Parte_1
difensiva della convenuta depositata fin dalla fase presidenziale:
1. Il versamento di un assegno perequativo di mantenimento per i figli ex art. 337 bis c.c., mediante bonifico in favore della madre convivente, entro il giorno 5 di ogni mese e fino all'autonomia economica di e De per l'importo di €. 1.600,00, annualmente Per_2 Persona_1 Pt_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT (€. 800,00 per ciascun figlio);
2. disporre a carico del Sig. il pagamento del 100% delle spese straordinarie, così come Parte_1
previste dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Modena;
- accertare la sperequazione economico-reddituale sussistente fra gli ex coniugi e confermare il mantenimento alimentare in favore dell'ex-moglie e per l'effetto dichiarare il diritto della signora
[...]
a percepire un assegno divorzile, ex art. 5 legge divorzio 898/1970, per l'importo mensile di €. CP_1
500,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da versarsi mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese.
** ** **
In via subordinata ed istruttoria si chiede che l' Ill.mo Giudice in esecuzione dei poteri ufficiosi disponga ogni ulteriore accertamento sulle capacità economico-patrimoniali del ricorrente al fine della valutazione del suo tenore di vita in applicazione dei parametri di cui dell' art. 337 ter c.c.. Al riguardo si allega visura catastale da cui emerge l'acquisto di un'abitazione (in comproprietà con la attuale pagina 2 di 7 seconda moglie) di circa 180 mq a Castelfranco Emilia (Modena) con annesso giardino privato e terreno in comproprietà.
Si chiede inoltre l'esibizione di ogni documento attestante le capacità finanziarie del ricorrente all'attualità.
Con ogni ulteriore riserva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Il ricorrente (31/10/1968) ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto il 13/3/1999 con (10/8/1970), dalla quale Controparte_1
è legalmente separato (sentenza 27/4/2020).
Dal matrimonio sono nati due figli: (8/6/2000) e (3/7/2007). Per_2 Persona_1
La separazione prevede: l'affido condiviso della figlia minorenne;
un contributo a carico del Pt_1
padre per il mantenimento dei figli di euro 1.000 (500 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie;
un assegno ex art. 156 c.c. in favore della moglie di euro 500,00.
Il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione riguardo ai figli e nessun assegno in favore della moglie.
All'udienza presidenziale la convenuta, regolarmente costituita, ha dichiarato che non intende divorziare in ragione delle sue convinzioni personali e religiose.
Ha chiesto l'aumento del contributo in favore dei figli ad euro 1.400 (700 x 2) ed il riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio di euro 500.
E' stata emessa ordinanza presidenziale con conferma dei vigenti provvedimenti di affidamento dei figli ed economici assunti in sede di separazione e fissata l'udienza di comparizione avanti al giudice istruttore.
E' stata emessa sentenza non definitiva del 3/6/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non è stata svolta attività istruttoria orale.
La causa è stata rimessa in decisione al collegio, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
2. – Affidamento della figlia minore (3/7/2007). Persona_1
Le parti concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre e frequentazioni libere con il padre, stante che compirà 18 anni il prossimo 3/7/2025. Persona_1
3. - Mantenimento dei figli (8/6/2000) e (3/7/2007). Per_2 Persona_1
è minorenne. Persona_1
pagina 3 di 7 , maggiorenne, è pacificamente non economicamente indipendente (frequenta l'università). Per_2
La sentenza di separazione del 27/4/2020 prevedeva un contributo a carico del padre per il mantenimento dei due figli di euro 1.000 (500 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il padre ha chiesto la conferma di tali previsioni, con pagamento diretto del contributo a . Per_2
La madre ha chiesto nelle conclusioni finali l'aumento del contributo ad euro 1.600 (800 x 2) oltre al
100% delle spese straordinarie a carico del padre.
ha dichiarato all'udienza presidenziale: “Sono dipendente di una azienda privata Parte_1
con una retribuzione mensile netta di circa 4.800/4.900.” In realtà dalla documentazione prodotta risulta una maggior retribuzione netta mensile di circa 5.500/6.000 euro, oltre ad importanti premi aziendali, come dipendente dal 3/9/2918 della soc. Rossi spa, con la qualifica di dirigente (v. buste paga 2022 con ad esempio un “premio venditori” di euro 55.000 lordi nella busta paga di marzo 2022
– doc. 5 memoria 9/2/24) Ciò trova conferma nelle dichiarazioni fiscali prodotte: ultima 730/2023 per anno 2022 redditi da lavoro euro 195.527 meno ritenute irpef 76.977 (doc. 1 memoria 9/2/24). E' comproprietario con la moglie della casa familiare, a quest'ultima assegnata;
allega di pagare lui -fatto non contestato- le rate del mutuo ammontanti a circa euro 1.000 mensili. Rispetto ai due immobili acquistati in comunione dei beni durante il matrimonio, a seguito di permuta concordata (doc. 2 convenuta), è divenuto proprietario esclusivo della casa in montagna sita in Comano Terme (TN), che allega, ma non prova, di avere dovuto vendere per acquistare un'abitazione per sé e la nuova moglie. Con ha dichiarato all'udienza presidenziale: “Sono insegnante di scuola primaria, Controparte_1
religione, con stipendio mensile netto circa 1.700 euro.” In realtà dalla documentazione prodotta risulta una maggior retribuzione netta mensile pari a circa 1.800 euro (v. buste paga 2022 – doc. 5 memoria 26/1/24) Ciò trova conferma nelle dichiarazioni fiscali prodotte: ultima 730/2023 per anno
2022 redditi da lavoro euro 28.833 meno ritenute irpef 4.696 (doc. 3 memoria 26/1/24). E' comproprietaria con il marito della casa familiare, che è stata a lei assegnata. Rispetto ai due immobili acquistati in comunione dei beni durante il matrimonio, a seguito di permuta concordata (doc. 2 convenuta), è divenuta proprietaria esclusiva della casa di villeggiatura al mare (A7 abitazione in villini) a Comacchio (doc. 10 attore).
La retribuzione del marito è quindi più del triplo di quella della moglie. Inoltre quella del marito è progressivamente leggermente aumentata negli anni mentre quella della moglie è rimasta sostanzialmente immutata.
Il padre attore allega tardivamente negli atti conclusivi che il figlio si è laureato e non Per_2
avrebbe quindi più diritto al mantenimento.
pagina 4 di 7 Sulla base di tali elementi, e tenuto conto che il contributo con l'adeguamento istat è pari ad aggi a circa 590 euro per figlio, il Collegio ritiene di potere confermare l'entità del contributo ordinario.
L'aumento di reddito del padre unitamente alle maggiori esigenze dei figli consentono di aumentare, a far tempo dalla presente decisione, al 70% la misura delle spese straordinarie a carico di Parte_1
In assenza di richiesta del figlio maggiorenne il contributo economico deve continuare ad essere pagato alla madre, con la quale convive. Per_2
4. – Assegno divorzile.
La sentenza di separazione riconosce in favore della moglie un assegno perequativo ex art. 156 c.c. di euro 500,00 mensili.
Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, alla stregua della giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
pagina 5 di 7 Venendo all'esame del caso di specie, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale, risultando la insegnante di scuola primaria, religione, CP_1
con stipendio mensile netto di circa 1.800 euro, stipendio da ritenersi tale da consentirle di condurre una vita dignitosa, tenuto anche conto della comproprietà della casa familiare (al momento a lei assegnata) e della proprietà esclusiva di un immobile a Comacchio.
La moglie convenuta non ha allegato in modo adeguato, né provato, occasioni di lavoro mancate o sacrifici professionali affrontati nell'interesse della famiglia.
Deve invece ritenersi che quest'ultima sia meritevole dell'assegno a titolo perequativo, avendo la convenuta allegato, e sufficientemente provato mediante la documentazione prodotta (ad es. doc. 10 rappresentato da messaggi tra i coniugi dai quali risultano le numerose assenze da casa del marito per trasferte di lavoro all'estero nonché il rientro tardi la sera per motivi di lavoro) ed in assenza di contestazioni specifiche da parte dell'attore, che, nel corso dei circa 20 anni di matrimonio, ella, oltre a lavorare come insegnante di religione, si è occupata in via pressochè esclusiva della cura dei due figli e della casa famigliare, così
esonerando il marito da tali compiti e consentendogli di dedicarsi a tempo pieno alla propria attività professionale di dirigente d'azienda. Fatto che trova sostegno nell'orario di lavoro della madre insegnante di religione e nella mancanza di orario di lavoro del padre dirigente.
Venendo alla determinazione del quantum, non può omettersi di considerare che l'esigenza di riequilibrio
(delle condizioni degli ex coniugi, cui è funzionale l'istituto dell'assegno divorzile) si è già, almeno in parte, realizzata tramite il regime patrimoniale prescelto, avendo determinato la comunione un incremento del patrimonio della tale da ridurre in parte detta esigenza (sulla necessità di tenere conto del CP_1 regime patrimoniale prescelto dai coniugi in sede di attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, cfr. Cass. n. 21228 del 2019, e Cass. 11787/2021, pagg. 3 e 4). Si deve cioè tenere conto dell'acquisto in comunione dei beni in costanza di matrimonio della casa familiare e delle due case di vacanza (al mare ed in montagna), avvenuto verosimilmente con le maggiori risorse economiche derivanti dalla attività
lavorativa del marito.
Sulla base di tali elementi complessivamente considerati, l'importo dell'assegno può essere determinato nella misura di euro 250,00 mensili, dovuti con decorrenza da luglio 2023: passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio (v. doc. allegati all'istanza 13/7/2023 di parte attrice).
5. – Spese di lite
L'esito complessivo del giudizio ed in particolare la soccombenza reciproca sulle domande economiche giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
pagina 6 di 7 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – Conferma l'affidamento condiviso della figlia minore (3/7/2007), con collocazione Persona_1
presso la madre e previsione di frequentazioni libere con il padre.
II – Conferma che il padre provveda al versamento alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli ( e ) della somma mensile di € 1.000,00 (500 x 2) Pt_1 Per_2 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese;
a far tempo dalla presente decisione dispone che il padre provveda al pagamento del 70% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III – Con decorrenza da luglio 2023, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
favore di a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 250,00 Controparte_1
annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
IV – Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Eleonora Ramacciotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4499/2021 tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SGARBI ANNA MARIA
ATTORE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GUARINI MARIA ELENA
CONVENUTA con la partecipazione del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio giudiziale
Conclusioni
Attore Parte_1
1) Accertare e dichiarare che la Signora non ha diritto a percepire l'assegno Controparte_1
divorzile.
2) Disporre l'affidamento condiviso della minore stabilendo che il diritto di Persona_1
vista del padre si svolga in base ai preci-si accordi che verranno assunti direttamente tra padre e figlia, in base anche ai desideri della figlia stessa.
pagina 1 di 7 3) Accertare e dichiarare che il mantenimento del figlio , nella misura mensile di Persona_2
euro 500,00 soggetta a rivalutazione monetaria, debba essere corrisposto dal padre direttamente al figlio, secondo le modalità concordate con lo stesso.
Al pari di quanto sopra richiesto, prevedere che anche le spese straordinarie per siano Per_2
corrisposte dal padre al figlio, nella misura del 50%, secondo le modalità concordate padre figlio.
4) Dichiarare tenuto a corrispondere a il contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento per la figlia nella misura mensile di euro 500,00, con rivalutazione Persona_1
monetaria, se-condo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, avendo come riferimento il protocollo del Tribunale di Modena.
5) Rigettare ogni richiesta formulata dalla resistente perché infondata
6) Condannare al pagamento delle spese del presente giudizio. Controparte_1
Convenuta : CP_2
- disporre la conferma delle condizioni di cui alla separazione, quanto all'affidamento condiviso della figlia minorenne, ; Persona_1
- disporre a carico del signor con decorrenza dalla domanda del deposito della memoria Parte_1
difensiva della convenuta depositata fin dalla fase presidenziale:
1. Il versamento di un assegno perequativo di mantenimento per i figli ex art. 337 bis c.c., mediante bonifico in favore della madre convivente, entro il giorno 5 di ogni mese e fino all'autonomia economica di e De per l'importo di €. 1.600,00, annualmente Per_2 Persona_1 Pt_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT (€. 800,00 per ciascun figlio);
2. disporre a carico del Sig. il pagamento del 100% delle spese straordinarie, così come Parte_1
previste dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Modena;
- accertare la sperequazione economico-reddituale sussistente fra gli ex coniugi e confermare il mantenimento alimentare in favore dell'ex-moglie e per l'effetto dichiarare il diritto della signora
[...]
a percepire un assegno divorzile, ex art. 5 legge divorzio 898/1970, per l'importo mensile di €. CP_1
500,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT e da versarsi mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese.
** ** **
In via subordinata ed istruttoria si chiede che l' Ill.mo Giudice in esecuzione dei poteri ufficiosi disponga ogni ulteriore accertamento sulle capacità economico-patrimoniali del ricorrente al fine della valutazione del suo tenore di vita in applicazione dei parametri di cui dell' art. 337 ter c.c.. Al riguardo si allega visura catastale da cui emerge l'acquisto di un'abitazione (in comproprietà con la attuale pagina 2 di 7 seconda moglie) di circa 180 mq a Castelfranco Emilia (Modena) con annesso giardino privato e terreno in comproprietà.
Si chiede inoltre l'esibizione di ogni documento attestante le capacità finanziarie del ricorrente all'attualità.
Con ogni ulteriore riserva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Il ricorrente (31/10/1968) ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto il 13/3/1999 con (10/8/1970), dalla quale Controparte_1
è legalmente separato (sentenza 27/4/2020).
Dal matrimonio sono nati due figli: (8/6/2000) e (3/7/2007). Per_2 Persona_1
La separazione prevede: l'affido condiviso della figlia minorenne;
un contributo a carico del Pt_1
padre per il mantenimento dei figli di euro 1.000 (500 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie;
un assegno ex art. 156 c.c. in favore della moglie di euro 500,00.
Il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione riguardo ai figli e nessun assegno in favore della moglie.
All'udienza presidenziale la convenuta, regolarmente costituita, ha dichiarato che non intende divorziare in ragione delle sue convinzioni personali e religiose.
Ha chiesto l'aumento del contributo in favore dei figli ad euro 1.400 (700 x 2) ed il riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio di euro 500.
E' stata emessa ordinanza presidenziale con conferma dei vigenti provvedimenti di affidamento dei figli ed economici assunti in sede di separazione e fissata l'udienza di comparizione avanti al giudice istruttore.
E' stata emessa sentenza non definitiva del 3/6/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non è stata svolta attività istruttoria orale.
La causa è stata rimessa in decisione al collegio, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
2. – Affidamento della figlia minore (3/7/2007). Persona_1
Le parti concordano sull'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre e frequentazioni libere con il padre, stante che compirà 18 anni il prossimo 3/7/2025. Persona_1
3. - Mantenimento dei figli (8/6/2000) e (3/7/2007). Per_2 Persona_1
è minorenne. Persona_1
pagina 3 di 7 , maggiorenne, è pacificamente non economicamente indipendente (frequenta l'università). Per_2
La sentenza di separazione del 27/4/2020 prevedeva un contributo a carico del padre per il mantenimento dei due figli di euro 1.000 (500 x 2) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il padre ha chiesto la conferma di tali previsioni, con pagamento diretto del contributo a . Per_2
La madre ha chiesto nelle conclusioni finali l'aumento del contributo ad euro 1.600 (800 x 2) oltre al
100% delle spese straordinarie a carico del padre.
ha dichiarato all'udienza presidenziale: “Sono dipendente di una azienda privata Parte_1
con una retribuzione mensile netta di circa 4.800/4.900.” In realtà dalla documentazione prodotta risulta una maggior retribuzione netta mensile di circa 5.500/6.000 euro, oltre ad importanti premi aziendali, come dipendente dal 3/9/2918 della soc. Rossi spa, con la qualifica di dirigente (v. buste paga 2022 con ad esempio un “premio venditori” di euro 55.000 lordi nella busta paga di marzo 2022
– doc. 5 memoria 9/2/24) Ciò trova conferma nelle dichiarazioni fiscali prodotte: ultima 730/2023 per anno 2022 redditi da lavoro euro 195.527 meno ritenute irpef 76.977 (doc. 1 memoria 9/2/24). E' comproprietario con la moglie della casa familiare, a quest'ultima assegnata;
allega di pagare lui -fatto non contestato- le rate del mutuo ammontanti a circa euro 1.000 mensili. Rispetto ai due immobili acquistati in comunione dei beni durante il matrimonio, a seguito di permuta concordata (doc. 2 convenuta), è divenuto proprietario esclusivo della casa in montagna sita in Comano Terme (TN), che allega, ma non prova, di avere dovuto vendere per acquistare un'abitazione per sé e la nuova moglie. Con ha dichiarato all'udienza presidenziale: “Sono insegnante di scuola primaria, Controparte_1
religione, con stipendio mensile netto circa 1.700 euro.” In realtà dalla documentazione prodotta risulta una maggior retribuzione netta mensile pari a circa 1.800 euro (v. buste paga 2022 – doc. 5 memoria 26/1/24) Ciò trova conferma nelle dichiarazioni fiscali prodotte: ultima 730/2023 per anno
2022 redditi da lavoro euro 28.833 meno ritenute irpef 4.696 (doc. 3 memoria 26/1/24). E' comproprietaria con il marito della casa familiare, che è stata a lei assegnata. Rispetto ai due immobili acquistati in comunione dei beni durante il matrimonio, a seguito di permuta concordata (doc. 2 convenuta), è divenuta proprietaria esclusiva della casa di villeggiatura al mare (A7 abitazione in villini) a Comacchio (doc. 10 attore).
La retribuzione del marito è quindi più del triplo di quella della moglie. Inoltre quella del marito è progressivamente leggermente aumentata negli anni mentre quella della moglie è rimasta sostanzialmente immutata.
Il padre attore allega tardivamente negli atti conclusivi che il figlio si è laureato e non Per_2
avrebbe quindi più diritto al mantenimento.
pagina 4 di 7 Sulla base di tali elementi, e tenuto conto che il contributo con l'adeguamento istat è pari ad aggi a circa 590 euro per figlio, il Collegio ritiene di potere confermare l'entità del contributo ordinario.
L'aumento di reddito del padre unitamente alle maggiori esigenze dei figli consentono di aumentare, a far tempo dalla presente decisione, al 70% la misura delle spese straordinarie a carico di Parte_1
In assenza di richiesta del figlio maggiorenne il contributo economico deve continuare ad essere pagato alla madre, con la quale convive. Per_2
4. – Assegno divorzile.
La sentenza di separazione riconosce in favore della moglie un assegno perequativo ex art. 156 c.c. di euro 500,00 mensili.
Quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, alla stregua della giurisprudenza formatasi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, deve anzitutto essere valutata la funzione assistenziale dell'assegno, anche in via esclusiva, rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva). Il valore del reddito che consente una vita dignitosa deve tendenzialmente parametrarsi a quello medio delle retribuzioni dei dipendenti, pari cioè a circa €. 1.000/1.200 al mese, sicchè quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di reale reddito minimo e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi, potrà essere preso in considerazione il criterio assistenziale sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale, debbono poi tenersi in considerazione i criteri compensativo- perequativo e quello risarcitorio in via residuale: il criterio compensativo richiede di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia;
quello perequativo richiede di valutare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente;
in ogni caso l'applicazione di tali criteri dovrà evitare la duplicazione dei titoli presi in considerazione e sarà onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso.
In conclusione, alla luce di quanto sopra deve procedersi a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
pagina 5 di 7 Venendo all'esame del caso di specie, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile sotto il profilo assistenziale, risultando la insegnante di scuola primaria, religione, CP_1
con stipendio mensile netto di circa 1.800 euro, stipendio da ritenersi tale da consentirle di condurre una vita dignitosa, tenuto anche conto della comproprietà della casa familiare (al momento a lei assegnata) e della proprietà esclusiva di un immobile a Comacchio.
La moglie convenuta non ha allegato in modo adeguato, né provato, occasioni di lavoro mancate o sacrifici professionali affrontati nell'interesse della famiglia.
Deve invece ritenersi che quest'ultima sia meritevole dell'assegno a titolo perequativo, avendo la convenuta allegato, e sufficientemente provato mediante la documentazione prodotta (ad es. doc. 10 rappresentato da messaggi tra i coniugi dai quali risultano le numerose assenze da casa del marito per trasferte di lavoro all'estero nonché il rientro tardi la sera per motivi di lavoro) ed in assenza di contestazioni specifiche da parte dell'attore, che, nel corso dei circa 20 anni di matrimonio, ella, oltre a lavorare come insegnante di religione, si è occupata in via pressochè esclusiva della cura dei due figli e della casa famigliare, così
esonerando il marito da tali compiti e consentendogli di dedicarsi a tempo pieno alla propria attività professionale di dirigente d'azienda. Fatto che trova sostegno nell'orario di lavoro della madre insegnante di religione e nella mancanza di orario di lavoro del padre dirigente.
Venendo alla determinazione del quantum, non può omettersi di considerare che l'esigenza di riequilibrio
(delle condizioni degli ex coniugi, cui è funzionale l'istituto dell'assegno divorzile) si è già, almeno in parte, realizzata tramite il regime patrimoniale prescelto, avendo determinato la comunione un incremento del patrimonio della tale da ridurre in parte detta esigenza (sulla necessità di tenere conto del CP_1 regime patrimoniale prescelto dai coniugi in sede di attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, cfr. Cass. n. 21228 del 2019, e Cass. 11787/2021, pagg. 3 e 4). Si deve cioè tenere conto dell'acquisto in comunione dei beni in costanza di matrimonio della casa familiare e delle due case di vacanza (al mare ed in montagna), avvenuto verosimilmente con le maggiori risorse economiche derivanti dalla attività
lavorativa del marito.
Sulla base di tali elementi complessivamente considerati, l'importo dell'assegno può essere determinato nella misura di euro 250,00 mensili, dovuti con decorrenza da luglio 2023: passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio (v. doc. allegati all'istanza 13/7/2023 di parte attrice).
5. – Spese di lite
L'esito complessivo del giudizio ed in particolare la soccombenza reciproca sulle domande economiche giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
pagina 6 di 7 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, vista la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – Conferma l'affidamento condiviso della figlia minore (3/7/2007), con collocazione Persona_1
presso la madre e previsione di frequentazioni libere con il padre.
II – Conferma che il padre provveda al versamento alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei due figli ( e ) della somma mensile di € 1.000,00 (500 x 2) Pt_1 Per_2 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese;
a far tempo dalla presente decisione dispone che il padre provveda al pagamento del 70% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III – Con decorrenza da luglio 2023, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
favore di a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 250,00 Controparte_1
annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
IV – Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Eleonora Ramacciotti
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