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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 19.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Orofino. ricorrente
contro
(CF: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 29.12.2023 il Rag. ha Parte_1 esposto: -di avere effettuato per conto della in qualità di Controparte_1 ragioniere commercialista ed esperto contabile, attività di consulenza, contabilità aziendale, di impianto e tenuta di consulenza del lavoro, meglio specificata nel mandato professionale rilasciatogli in data 27.4.2017 dall'amministratore pro tempore della società resistente;
-che detta attività professionale veniva prestata fino al 31.12.2022, data a seguito della quale il professionista, a causa della protratta morosità della resistente nel pagamento dei compensi maturati, riteneva risolto il proprio mandato professionale, come da comunicazione inviata a mezzo PEC del 21.2.2022; -che le attività svolte venivano specificamente dettagliate nella notula pro forma n. 74/A del 9.3.2022 per il periodo 27.4.2017 – 31.12.2021 e nella notula pro
forma n. 151/A del 9.12.2022 per il periodo 1.1.2022 – 31.12.2022; -che i compensi riportati nelle richiamate notule venivano determinati in base ai parametri minimi consigliati dall' per ogni singola attività e Parte_2 negli anni in considerazione, parametri regolarmente accettati dalla società resistente che espressamente sottoscriveva la clausola n. 3 del mandato professionale;
-che chiedeva il pagamento dei compensi alla controparte, prima verbalmente e in seguito a mezzo comunicazioni inviate con raccomandata A/R e tramite PEC, senza tuttavia ottenere riscontro. Sulla base di tali premesse ha chiesto: “A. Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare la società agricola , in persona del L.R.P.T., Controparte_2
C.F. e P.Iva a versare a favore del Rag. odierno ricorrente, la P.IVA_1 Parte_1 somma di euro 30.163,67 per compensi professionali per l'attività professionale esercitata nel suo interesse dal 27/04/2017 al 31/12/2022, oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, come previsti anche dalla clausola n. 7 del mandato professionale del 27/04/2017, interessi di mora soggetti ad incremento fino all'effettivo soddisfo, o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
B. Accertare e dichiarare, infine, la mancata adesione della società agricola CP_1 CP_2
, in persona del L.R.P.T., C.F. e P.Iva , all'invito a stipulare una
[...] P.IVA_1 negoziazione assistita e, per l'effetto, condannare la medesima ex art. 96 c.p.c. al pagamento, in favore del rag. odierno ricorrente, dell'ulteriore somma di euro 1.000,00, o alla Parte_1 maggiore o minore somma da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa;
” Con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
2. Pur a fronte della regolare notifica eseguita nei suoi confronti la Controparte_1 on si è costituita. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
[...]
*************************************
3. Secondo i ben noti principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tale ripartizione dell'onere della prova vale anche nel caso di contumacia del debitore (cfr. Tribunale Modena, sentenza n. 830 del 15 giugno 2009). Nel caso di specie risulta provata l'esistenza del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla parte ricorrente, avendo quest'ultima prodotto la scrittura privata stipulata in data 27.4.2017 con la quale il sig. nella CP_3 qualità di socio amministratore della conferiva al Rag. Controparte_1 mandato professionale avente ad oggetto “-Impianto e tenuta Parte_1 contabilità semplificata con registrazione di tutti i movimenti IVA e contabili sui relativi registri;
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liquidazioni periodiche IVA e comunicazioni periodiche annuali;
-predisporre dichiarazioni redditi e liquidazione imposte -comunicazioni agli enti previdenziali, cciia;
- consulenza fiscale previdenziale e del lavoro;
- impianto e tenuta della consulenza del lavoro, con comunicazione agli enti previdenziali, assunzioni dipendenti, elaborazione cedolini paga, inquadramento azienda presso INPS, INAIL ecc. -addebiti f24 previa autorizzazione, per l'attività agricola inquadramento della società presso l'INPS con la relativa denuncia aziendale.” (art. 1). La durata dell'incarico veniva pattuita fino al 31.12.2017, con rinnovo tacito annuale (art. 2). Veniva altresì stabilito che i compensi del professionista sarebbero stati determinati sulla base degli onorari consigliati dall per Parte_2
l'anno vigente, mentre per le eventuali prestazioni specifiche, diverse da quelle sopra elencate, i corrispondenti onorari sarebbero stati determinati in base alla tariffa professionale in vigore al momento dello svolgimento dell'incarico (art. 3). L'esistenza del mandato può dunque dirsi dimostrata. Si ritiene altresì dimostrata la sua esecuzione alla luce della copiosa documentazione depositata in atti dall'istante, sufficiente a dimostrare le attività prestate in favore della società resistente. Il ricorrente ha allegato che quest'ultima, ad oggi, non ha corrisposto alcun compenso per il periodo dal 27.4.2017 al 31.12.2022, per un totale di € 30.163,67. Il compenso richiesto, in rapporto all'attività espletata, appare adeguato, oltre che conforme ai parametri convenuti dalle parti nel contratto di mandato. La non costituendosi in giudizio non ha fornito prova di Controparte_1 aver adempiuto integralmente la propria obbligazione derivante dal contratto di mandato e di aver corrisposto al professionista i compensi per le attività espletate nel periodo in esame;
né sono emersi elementi che conducano a ritenere il suo inadempimento giustificato da cause ad essa non imputabili. La domanda di adempimento avanzata dalla parte ricorrente merita dunque di essere accolta in quanto fondata.
La parte resistente, pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 30.163,67 in linea capitale. Su tale importo sono dovuti gli interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 231/2002. Al riguardo, si osserva che la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali trova applicazione in ordine al pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (cfr. art. 1 d.lgs. cit.). Ai sensi dell'art. 2 della menzionata normativo per “transazione commerciali” si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” e per “imprenditore” “ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione”.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, tenuto conto della non elevata complessità della causa e dell'attività concretamente svolta.
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Va ricordato che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, pertanto la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, n.9599; Cassazione civile sez. VI, 29/05/2018, n.13498). Va respinta la richiesta di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dalla parte ricorrente considerato che il rifiuto di controparte di partecipare al procedimento di negoziazione assistita non costituisce una condotta censurabile al punto da giustificare la sanzione prevista dalla norma citata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA la contumacia della;
Controparte_1
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto
CONDANNA la , in persona del l.r.p.t., per le causali di Controparte_1 cui in motivazione, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
30.163,67, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 per come indicato in motivazione;
CONDANNA la in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 3.545,00, di cui € 545,00 per spese, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 19/03/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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