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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/10/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott. Ennio Ricci Presidente
dott.ssa Floriana Consolante Giudice
dott.ssa Serena Berruti Giudice relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3104 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. SCARAMOZZA FERNANDO COSIMO giusta procura in atti
-ricorrente-
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avvocato TARRICONE PASQUALE giusta procura in atti
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore necessario-
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all' udienza del 29 gennaio 2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
il P.M. ha concluso in data 14 febbraio 2025.
-1 di 14- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2023, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Benevento di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge con addebito allo stesso, Parte_2 assegnazione a lei della casa coniugale, affidamento alla madre in via esclusiva di entrambi i figli minori e previsione del diritto di visita paterno solo in presenza di persone adulte e nell'abitazione materna, nonché condanna di a Parte_2 corrisponderle la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli (200,00 € per ciascun figlio), somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie e la corresponsione dell'assegno unico nella misura del 100%.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande proposte:
-di essersi unita in matrimonio con il resistente in Cautano (Bn) in data 31 maggio 2009 (matrimonio trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune, parte II, n. 1 Serie A dell'anno
2009), e di aver generato con il marito due figli, (nato il Per_1
26 aprile 2010) e (nata il [...]); Per_2
-che dopo i primi anni di matrimonio, il resistente aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche sin dal primo mattino, con conseguente alterazione della personalità e sviluppo di aggressività e ciò aveva avuto gravi ripercussioni sulla vita familiare e, in particolare, sulla serena ed equilibrata crescita dei figli a causa dei continui litigi, rendendo la convivenza intollerabile e minando in modo irreversibile il rapporto coniugale;
-che il resistente, in preda ai fumi dell'alcol, spesso si rendeva protagonista di episodi spiacevoli, nonchè si poneva alla guida in stato di alterazione con conseguente pericolo per sè e per gli altri e si addormentava perfino in auto in pieno giorno;
-2 di 14- -che nel 2022 aveva cercato di aiutare il marito a disintossicarsi con esito negativo in quanto solo dopo pochi mesi il ricorrente aveva interrotto il percorso terapeutico intrapreso;
-che nel febbraio 2023 aveva dovuto lasciare la casa coniugale e rifugiarsi presso l'abitazione dei genitori per essere stata cacciata di casa -in piena notte- dal marito che in stato di alterazione causata dall'alcol aveva chiuso la porta di ingresso dall'interno perché arrabbiato, non avendo ricevuto al cellulare risposta dalla moglie;
-che nell'occasione erano intervenuti sul posto i carabinieri di
Cautano- chiamati dalla ricorrente- che avevano constatato lo stato di ubriachezza del resistente e consigliato alla di Pt_1 trovare riparo presso i propri genitori;
-che il resistente mostrava un totale disinteresse nei confronti della prole sia non provvedendo -se non sporadicamente- al mantenimento dei figli, che vivevano con la ricorrente presso la casa dei nonni materni, sia non presentandosi agli incontri organizzati dalla ricorrente per permettere ai figli di passare un po' di tempo con il padre.
Nel costituirsi in giudizio ha aderito alla Parte_2 domanda di separazione personale contestando la richiesta di addebito e chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con previsione a suo carico dell'obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli di 200,00 € mensili (100,00 € per ciascun figlio), oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto, altresì, l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Ha dedotto a sostegno delle sue difese e domande:
-che il matrimonio era andato in crisi per divergenze caratteriali tra i coniugi, e non per sue condotte contrarie ai doveri del matrimonio;
-che non sussistevano i presupposti per disporre l'affido esclusivo dei figli alla moglie, tenuto conto che la dipendenza da
-3 di 14- alcol, peraltro non provata, non potrebbe comunque determinare, da sola, l'esclusione dell'affido condiviso;
-che la somma richiesta per il mantenimento dei figli era eccessivamente elevata, tenuto conto che anche la ricorrente era economicamente indipendente e che il tenore familiare della famiglia in costanza di matrimonio era ordinario.
I coniugi sono comparsi all'udienza del 28 febbraio 2024 dinanzi al Giudice delegato all'istruttoria il quale ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e, preso atto della pendenza di trattative tra le parti in ordine alle condizioni della separazione, ha rinviato la causa alla successiva udienza del 27 marzo 2024.
Nelle note in sostituzione di udienza del 27 marzo 2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e rassegnato conclusioni congiunte chiedendo disporsi: affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, esercizio del diritto di visita da parte del resistente in modalità libera, incrementato temporalmente dopo i primi mesi;
obbligo dello di versare Pt_2 alla ricorrente la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento dei figli oltre obbligo di contribuzione alle spese straordinarie al 50%; corresponsione dell'assegno Unico per intero alla ricorrente.
Il P.M. in data 28 marzo 2024 ha espresso parere negativo in ordine alle condizioni congiunte così formulate ritenendo opportuno l'intervento dei Servizi Sociali competenti al fine di verificare le effettive capacità genitoriali dei coniugi nonchè
l'adeguatezza delle pattuizioni relative al diritto di visita paterno alla situazione realmente riscontrata.
Il Tribunale con successiva ordinanza del 9 luglio 2024, ritenuta la necessità di acquisire una relazione conoscitiva dai servizi sociali territorialmente competenti sulle condizioni di vita dei minori, contesto abitativo, rapporti con i genitori e tutto quanto
-4 di 14- necessario per le decisioni su affidamento, collocamento e diritto di visita, e ritenuta altresì la necessità di acquisire verbale redatto dai carabinieri di Cautano in occasione di un intervento effettuato dagli stessi in data 26 febbraio 2023 presso l'allora abitazione familiare, ha rimesso parti e causa sul ruolo. E' stato altresì disposto che medio tempore, tenuto conto del fatto che i minori vivevano con la madre, e del fatto che il resistente si era reso disponibile a corrispondere alla ricorrente la somma di €
250,00 mensili, il resistente versasse, per il mantenimento dei figli, la somma indicata, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% e riscossione dell'assegno unico da parte della ricorrente al 100%; infine è stato previsto che il diritto di visita paterno fosse esercitato in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti con almeno 2 incontri settimanali, della durata di almeno 2 ore.
Acquisita la relazione dei servizi sociali in ordine al nucleo familiare ed in ordine alla partecipazione del resistente agli incontri protetti fissati con l'ordinanza collegiale ed acquisito il rapporto/verbale redatto dai carabinieri del Comune di Cautano in occasione dell'intervento effettuato in data 26 febbraio 2023 in Cautano presso la casa coniugale, all'udienza del 29 gennaio
2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 14 febbraio 2025, chiedendo disporsi l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente e disporsi un assegno di mantenimento congruo e proporzionato alle condizioni economiche del coniuge non affidatario.
1. Domanda di pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Le reciproche deduzioni contenute negli atti introduttivi di entrambe le parti, le dichiarazioni dalle stesse rese in sede di
-5 di 14- comparizione e il fallimento del tentativo di riconciliazione dimostrano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La ricorrente nelle memorie di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. non ha più insistito nella originaria domanda di addebito, che pertanto deve ritenersi rinunciata.
Restano allora sub iudice le questioni concernenti: l'affidamento dei due figli minori e , la disciplina del diritto Per_1 Per_2 di visita, la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti, la determinazione dell'assegno per il mantenimento dei figli.
2. Affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori e . Per_1 Per_2
Come già evidenziato, la coppia ha avuto 2 figli, entrambi minorenni: , nato il [...] e nata il 14 Per_1 Per_2 maggio 2016.
La aveva con il ricorso chiesto disporsi l'affido esclusivo Pt_1 degli stessi, domanda nella quale ha insistito, successivamente all'ordinanza del 9 luglio 2024, con le note ex art. 473 bis.28
c.p.c..
In relazione all'affidamento dei figli minori della coppia occorre premettere che il legislatore, dopo aver previsto all'art. 337 ter c.c. il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, e aver stabilito che il giudice valuta prioritariamente la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori, ha precisato, all'art. 337 quater c.c. che l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto dal giudice con provvedimento motivato laddove l'affido all'altro risulti contrario all'interesse del minore.
-6 di 14- La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è costante nel ritenere che, al fine di garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronunzia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. ex multis Cass. 21591/12; Cass. 16593/08).
Nel corso del giudizio, dalla lettura delle relazioni dei servizi sociali, è emerso un disinteresse dello nei confronti dei Pt_2 figli e una incapacità di relazionarsi con loro, sicuri indici della sua inidoneità educativa.
Nella relazione dei Servizi Sociali depositata in data 14 ottobre
2024, si evince che il resistente, si è recato a soli tre incontri tenutisi con i figli ad agosto 2024, il primo svoltosi congiuntamente con entrambi ed il secondo incontrando separatamente ciascun figlio- tenuto conto che esternava la Per_1 sua volontà di non vedere il padre mentre appariva più Per_2 serena e felice nel vederlo-; i Servizi Sociali hanno relazionato che nei primi incontri il resistente appariva tremante e teso, situazione questa percepita anche da e dal resistente Per_2 imputata al suo stato influenzale alla tensione nei rapporti con la ricorrente, mentre in occasione dell'incontro del 26 agosto
2024, lo stesso ha invece mostrato un tono aggressivo e prevaricatore nei confronti della figlia, nonostante le richieste degli operatori di soprassedere (in particolare il resistente rimproverava alla bambina di non essere stata assidua, nell'ultimo periodo nei contatti telefonici con lui), tanto da indurre gli assistenti sociali a sospendere l'incontro. Successivamente al detto incontro il resistente non si è più recato agli appuntamenti fissati, senza fornire alcun preavviso e senza dare notizie di sé, nonostante i numerosi tentativi di contatto da parte dei
-7 di 14- servizi sociali, anche attraverso notifica di comunicazione a mezzo messo comunale. Occorre per altro verso rilevare che dall'istruttoria svolta vi sono gravi indizi dell'abuso da parte del resistente di sostanze alcoliche, solo genericamente contestato dallo stesso nella memoria di costituzione. Al riguardo occorre rilevare che dalla relazione dei servizi sociali emerge che in occasione di un incontro protetto tra il resistente ed il figlio quest'ultimo ha comunicato al padre, in presenza Per_1 degli assistenti sociali, di non volerlo vedere per essere deluso dai comportamenti da lui posti in essere quando aveva assunto alcol e che nella detta occasione il resistente si era detto consapevole e dispiaciuto, affermando però di aver risolto il problema. Dalla lettura della informativa dei Carabinieri in occasione dell'accesso in data 26 febbraio 2023 presso l'abitazione coniugale su chiamata del padre della ricorrente, si evince che in quella occasione gli stessi avevano verificato che il resistente si era chiuso all'interno della casa familiare in modo che la relativa porta non potesse essere aperta dall'esterno e che quando lo stesso, dopo diversi minuti di insistenza dei
Carabinieri per fargli aprire la porta, si era presentato loro sull'uscio, era apparso in evidente stato di alterazione da assunzione di alcol, desumibile dall'odore acre di alcol, camminata irregolare ed instabile e pronuncia di frasi sconnesse.
Nessuna prova ha il resistente fornito, nel corso del giudizio, in ordine al superamento da parte sua del problema dell'abuso di sostanze alcoliche.
Occorre per altro verso rilevare che dalla lettura della relazione dei servizi sociali si desume l'inesistenza di criticità nel rapporto tra i figli minori e la madre, che appare sereno;
la ricorrente, che svolge l'attività di colf, è coadiuvata dai suoi genitori nella gestione dei minori, ed anche nei relativi accompagnamenti nelle quotidiane attività scolastiche ed extrascolastiche. Occorre infine sottolineare che, come relazionato dai servizi sociali, la non ha mai assunto Pt_1
-8 di 14- atteggiamenti ostativi nei riguardi dei contatti padre-figli essendo sempre presente agli incontri programmati dai servizi sociali, gli ultimi dei quali non tenutisi per assenza del resistente.
Pertanto, essendo risultata l'idoneità educativa della ricorrente e la inidoneità educativa del resistente, deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente.
Quanto all'esercizio del diritto di visita paterno, occorre rilevare che, tenuto conto del fatto che il resistente ha interrotto gli incontri con i figli ingiustificatamente e si è reso irreperibile nei confronti dei Servizi Sociali -costringendo i ragazzi in più occasioni a recarsi presso la relativa sede e ad attenderlo invano- e del fatto che il figlio ha dichiarato Per_1 agli assistenti sociali di non voler vedere il padre e che la figlia , a seguito dell'ultimo incontro, ha dichiarato di Per_2 voler vedere il padre solo con la presenza del fratello , si Per_1 ritiene di dover disporre che gli stessi possano riprendere in modalità protetta, con gradualità, secondo le modalità che saranno fissate dal Servizi Sociali, solo a seguito dello svolgimento da parte del ricorrente, presso la medesima struttura, di un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità. I Servizi Sociali, in particolare, dovranno aver cura di fissare un incontro a settimana dei minori con il padre della durata di almeno due ore.
Devono pertanto essere trasmessi gli atti al giudice tutelare per l'esercizio del potere di vigilanza.
3. Domanda di assegnazione della casa familiare.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di assegnazione della casa familiare.
La ricorrente ha rappresentato di essersi allontanata dalla casa familiare in data 26 febbraio 2023, perché intimorita della forte conflittualità con il marito e dal fatto che lo stesso più di una volta la aveva chiusa fuori casa, e di essersi trasferita presso la casa dei genitori in compagnia dei figli. Dalla relazione dei
-9 di 14- servizi sociali si evince che la ricorrente, in corso di causa, pur essendosi accordata con il resistente per poter tornare nell'originaria casa familiare, di fatto aveva continuato a vivere presso i genitori, sia perchè in tal modo gli stessi potevano più facilmente aiutarla nella gestione dei figli e sia perché il figlio non aveva piacere a farvi ritorno, tenuto conto dei Per_1 brutti ricordi alla stessa legati.
Il resistente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare a sé tenuto conto che la ricorrente si era dalla stessa allontanata.
Poste tali premesse, occorre rilevare che l'assegnazione della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (sul punto cfr. ex multis Cass.
33610/2021). Nel caso di specie, tenuto conto che la ricorrente si
è allontanata dal detto habitat familiare con i figli dal 2023 e la famiglia ha trovato nella casa dei nonni materni un nuovo equilibrio, non appaiono sussistere i presupposti per disporre l'assegnazione a lei della casa familiare. Del pari va disattesa la domanda di assegnazione formulata dal resistente, tenuto conto che la stessa presuppone la collocazione dei figli presso il coniuge richiedente, nel caso di specie esclusa per le ragioni indicate. Ne deriva pertanto che il godimento della casa che costituiva l'abitazione della famiglia- che da quanto relazionato dai Servizi Sociali era immobile di proprietà di terzi, in locazione- sarà pertanto disciplinata dalle regole di diritto comune.
4. Assegno per il mantenimento dei figli minori.
Quanto al mantenimento dei minori, occorre premettere che in base all'art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
-10 di 14- proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nel caso di specie, considerato che i figli vivono con la madre, cui sono stati affidati in via esclusiva con la presente sentenza, che bada a tutte le sue esigenze.
Entrambe le parti del presente giudizio risultano ammesse al patrocinio a spese delle Stato;
la ricorrente ha depositato una certificazione unica relativa ai redditi 2002 per € 266,00 e il resistente una certificazione unica, per redditi del medesimo anno, per € 5333,23. Trattasi pertanto di famiglia che in costanza di matrimonio ha avuto un tenore di vita modesto.
Occorre peraltro verso considerare che, da quanto dichiarato dalle parti ai Servizi Sociali, la ricorrente svolge l'attività lavorativa di colf ed il resistente è operaio specializzato;
in particolare quest'ultimo ha dichiarato agli assistenti sociali di svolgere attività lavorativa fuori regione e di tornare a Cautano ogni 15 giorni.
Alla luce delle dette circostanze, tenuto conto dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, che bada a tutte le loro esigenze, e del fatto che il resistente ha dichiarato di aver ripreso l'attività lavorativa di operaio specializzato, si ritiene di dover aumentare l'assegno di mantenimento per i figli dovuto dal resistente alla ricorrente -fissato in via provvisoria con l'ordinanza del 9 luglio 2024 in € 250,00 mensili, tenuto conto dell'impegno volontariamente assunto dal resistente in tal senso- stabilendolo nella complessiva somma di € 300,00 (150,00 € per ogni figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il ricorrente è altresì tenuto alla partecipazione alle spese
-11 di 14- straordinarie nella misura del 50%- gravando le stesse, per la residua quota del 50% sull'altro genitore- con applicazione, per la relativa individuazione e disciplina, al Protocollo siglato dal
Presidente del Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Benevento.
La ricorrente, affidataria dei figli in via esclusiva, percepirà inoltre l'assegno unico universale nella misura del 100%, alla luce di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 230/2021.
5. Domanda di rimborso delle spese straordinarie sostenute.
La ricorrente ha altresì avanzato domanda di rimborso di spese straordinarie da lei sostenute per l'acquisto di un Tablet ED
Apple Pencil per uso didattico e per la terapia odontoiatrica del figlio La detta domanda, esulante da quelle Persona_3 oggetto del procedimento di cui agli art. 473 bis e ss. c.p.c. , in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus, non è ammissibile nel corso del presente giudizio ma dovrà essere proposta in un separato giudizio (cfr. tra le altre Cass. n. 18870/2014; Cass. n. 27386/2014; Cass. n.
2155/2010).
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Quanto alle spese di lite la reciproca soccombenza ed il contegno processuale delle parti giustifica la relativa compensazione.
Alla liquidazione del compenso a favore dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà con separato decreto all'esito del deposito di istanza di liquidazione, corredata dalla documentazione relativa ai redditi, previa verifica della sussistenza dei presupposti ex lege previsti per l'ammissione al beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, con l'intervento del
P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-12 di 14- -pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a Parte_2
Benevento il 28 settembre 1981, uniti in matrimonio in Cautano il
31 maggio 2009 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cautano, parte II serie A n. 1, anno
2009);
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza, secondo le norme di legge;
- dispone l'affido esclusivo dei figli minori e Per_1 Per_2 alla madre;
- dispone che il diritto di visita del resistente potrà riprendere, in modalità protetta, gradualmente, all'esito dello svolgimento da parte del resistente di un percorso di sostegno alla genitorialità presso i servizi sociali del luogo di residenza, mediante la fissazione di un incontro a settimana tra padre e figli, di almeno due ore;
- non accoglie la domanda di assegnazione della casa familiare formulata da entrambe le parti;
- aumenta, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, nella somma di euro 300,00, l'assegno mensile che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente per il mantenimento dei figli, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
-conferma l'obbligo del resistente di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% per la cui individuazione e disciplina si rinvia al Protocollo siglato dal Tribunale di
Benevento con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- conferma il diritto dalla ricorrente di percepire l'assegno
Unico nella misura del 100%;
-13 di 14- -dichiara l'inammissibilità della domanda di rimborso delle spese formulata dalla ricorrente;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-dispone che copia della sentenza sia trasmessa al Giudice tutelare per l'esercizio del potere di vigilanza.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre
2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. SSA EN BERRUTI DOTT. NI IC
-14 di 14-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott. Ennio Ricci Presidente
dott.ssa Floriana Consolante Giudice
dott.ssa Serena Berruti Giudice relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3104 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. SCARAMOZZA FERNANDO COSIMO giusta procura in atti
-ricorrente-
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avvocato TARRICONE PASQUALE giusta procura in atti
-resistente-
con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore necessario-
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all' udienza del 29 gennaio 2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
il P.M. ha concluso in data 14 febbraio 2025.
-1 di 14- MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2023, Parte_1 ha chiesto al Tribunale di Benevento di pronunciare la separazione giudiziale dal coniuge con addebito allo stesso, Parte_2 assegnazione a lei della casa coniugale, affidamento alla madre in via esclusiva di entrambi i figli minori e previsione del diritto di visita paterno solo in presenza di persone adulte e nell'abitazione materna, nonché condanna di a Parte_2 corrisponderle la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli (200,00 € per ciascun figlio), somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie e la corresponsione dell'assegno unico nella misura del 100%.
Ha dedotto ed allegato a sostegno delle domande proposte:
-di essersi unita in matrimonio con il resistente in Cautano (Bn) in data 31 maggio 2009 (matrimonio trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune, parte II, n. 1 Serie A dell'anno
2009), e di aver generato con il marito due figli, (nato il Per_1
26 aprile 2010) e (nata il [...]); Per_2
-che dopo i primi anni di matrimonio, il resistente aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche sin dal primo mattino, con conseguente alterazione della personalità e sviluppo di aggressività e ciò aveva avuto gravi ripercussioni sulla vita familiare e, in particolare, sulla serena ed equilibrata crescita dei figli a causa dei continui litigi, rendendo la convivenza intollerabile e minando in modo irreversibile il rapporto coniugale;
-che il resistente, in preda ai fumi dell'alcol, spesso si rendeva protagonista di episodi spiacevoli, nonchè si poneva alla guida in stato di alterazione con conseguente pericolo per sè e per gli altri e si addormentava perfino in auto in pieno giorno;
-2 di 14- -che nel 2022 aveva cercato di aiutare il marito a disintossicarsi con esito negativo in quanto solo dopo pochi mesi il ricorrente aveva interrotto il percorso terapeutico intrapreso;
-che nel febbraio 2023 aveva dovuto lasciare la casa coniugale e rifugiarsi presso l'abitazione dei genitori per essere stata cacciata di casa -in piena notte- dal marito che in stato di alterazione causata dall'alcol aveva chiuso la porta di ingresso dall'interno perché arrabbiato, non avendo ricevuto al cellulare risposta dalla moglie;
-che nell'occasione erano intervenuti sul posto i carabinieri di
Cautano- chiamati dalla ricorrente- che avevano constatato lo stato di ubriachezza del resistente e consigliato alla di Pt_1 trovare riparo presso i propri genitori;
-che il resistente mostrava un totale disinteresse nei confronti della prole sia non provvedendo -se non sporadicamente- al mantenimento dei figli, che vivevano con la ricorrente presso la casa dei nonni materni, sia non presentandosi agli incontri organizzati dalla ricorrente per permettere ai figli di passare un po' di tempo con il padre.
Nel costituirsi in giudizio ha aderito alla Parte_2 domanda di separazione personale contestando la richiesta di addebito e chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con previsione a suo carico dell'obbligo di versare un assegno di mantenimento per i figli di 200,00 € mensili (100,00 € per ciascun figlio), oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto, altresì, l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Ha dedotto a sostegno delle sue difese e domande:
-che il matrimonio era andato in crisi per divergenze caratteriali tra i coniugi, e non per sue condotte contrarie ai doveri del matrimonio;
-che non sussistevano i presupposti per disporre l'affido esclusivo dei figli alla moglie, tenuto conto che la dipendenza da
-3 di 14- alcol, peraltro non provata, non potrebbe comunque determinare, da sola, l'esclusione dell'affido condiviso;
-che la somma richiesta per il mantenimento dei figli era eccessivamente elevata, tenuto conto che anche la ricorrente era economicamente indipendente e che il tenore familiare della famiglia in costanza di matrimonio era ordinario.
I coniugi sono comparsi all'udienza del 28 febbraio 2024 dinanzi al Giudice delegato all'istruttoria il quale ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e, preso atto della pendenza di trattative tra le parti in ordine alle condizioni della separazione, ha rinviato la causa alla successiva udienza del 27 marzo 2024.
Nelle note in sostituzione di udienza del 27 marzo 2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e rassegnato conclusioni congiunte chiedendo disporsi: affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, esercizio del diritto di visita da parte del resistente in modalità libera, incrementato temporalmente dopo i primi mesi;
obbligo dello di versare Pt_2 alla ricorrente la somma mensile di € 250,00 per il mantenimento dei figli oltre obbligo di contribuzione alle spese straordinarie al 50%; corresponsione dell'assegno Unico per intero alla ricorrente.
Il P.M. in data 28 marzo 2024 ha espresso parere negativo in ordine alle condizioni congiunte così formulate ritenendo opportuno l'intervento dei Servizi Sociali competenti al fine di verificare le effettive capacità genitoriali dei coniugi nonchè
l'adeguatezza delle pattuizioni relative al diritto di visita paterno alla situazione realmente riscontrata.
Il Tribunale con successiva ordinanza del 9 luglio 2024, ritenuta la necessità di acquisire una relazione conoscitiva dai servizi sociali territorialmente competenti sulle condizioni di vita dei minori, contesto abitativo, rapporti con i genitori e tutto quanto
-4 di 14- necessario per le decisioni su affidamento, collocamento e diritto di visita, e ritenuta altresì la necessità di acquisire verbale redatto dai carabinieri di Cautano in occasione di un intervento effettuato dagli stessi in data 26 febbraio 2023 presso l'allora abitazione familiare, ha rimesso parti e causa sul ruolo. E' stato altresì disposto che medio tempore, tenuto conto del fatto che i minori vivevano con la madre, e del fatto che il resistente si era reso disponibile a corrispondere alla ricorrente la somma di €
250,00 mensili, il resistente versasse, per il mantenimento dei figli, la somma indicata, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% e riscossione dell'assegno unico da parte della ricorrente al 100%; infine è stato previsto che il diritto di visita paterno fosse esercitato in modalità protetta presso i Servizi Sociali territorialmente competenti con almeno 2 incontri settimanali, della durata di almeno 2 ore.
Acquisita la relazione dei servizi sociali in ordine al nucleo familiare ed in ordine alla partecipazione del resistente agli incontri protetti fissati con l'ordinanza collegiale ed acquisito il rapporto/verbale redatto dai carabinieri del Comune di Cautano in occasione dell'intervento effettuato in data 26 febbraio 2023 in Cautano presso la casa coniugale, all'udienza del 29 gennaio
2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 14 febbraio 2025, chiedendo disporsi l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente e disporsi un assegno di mantenimento congruo e proporzionato alle condizioni economiche del coniuge non affidatario.
1. Domanda di pronuncia della separazione giudiziale tra i coniugi.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Le reciproche deduzioni contenute negli atti introduttivi di entrambe le parti, le dichiarazioni dalle stesse rese in sede di
-5 di 14- comparizione e il fallimento del tentativo di riconciliazione dimostrano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La ricorrente nelle memorie di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. non ha più insistito nella originaria domanda di addebito, che pertanto deve ritenersi rinunciata.
Restano allora sub iudice le questioni concernenti: l'affidamento dei due figli minori e , la disciplina del diritto Per_1 Per_2 di visita, la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da entrambe le parti, la determinazione dell'assegno per il mantenimento dei figli.
2. Affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori e . Per_1 Per_2
Come già evidenziato, la coppia ha avuto 2 figli, entrambi minorenni: , nato il [...] e nata il 14 Per_1 Per_2 maggio 2016.
La aveva con il ricorso chiesto disporsi l'affido esclusivo Pt_1 degli stessi, domanda nella quale ha insistito, successivamente all'ordinanza del 9 luglio 2024, con le note ex art. 473 bis.28
c.p.c..
In relazione all'affidamento dei figli minori della coppia occorre premettere che il legislatore, dopo aver previsto all'art. 337 ter c.c. il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, e aver stabilito che il giudice valuta prioritariamente la possibilità che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori, ha precisato, all'art. 337 quater c.c. che l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto dal giudice con provvedimento motivato laddove l'affido all'altro risulti contrario all'interesse del minore.
-6 di 14- La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è costante nel ritenere che, al fine di garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronunzia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. ex multis Cass. 21591/12; Cass. 16593/08).
Nel corso del giudizio, dalla lettura delle relazioni dei servizi sociali, è emerso un disinteresse dello nei confronti dei Pt_2 figli e una incapacità di relazionarsi con loro, sicuri indici della sua inidoneità educativa.
Nella relazione dei Servizi Sociali depositata in data 14 ottobre
2024, si evince che il resistente, si è recato a soli tre incontri tenutisi con i figli ad agosto 2024, il primo svoltosi congiuntamente con entrambi ed il secondo incontrando separatamente ciascun figlio- tenuto conto che esternava la Per_1 sua volontà di non vedere il padre mentre appariva più Per_2 serena e felice nel vederlo-; i Servizi Sociali hanno relazionato che nei primi incontri il resistente appariva tremante e teso, situazione questa percepita anche da e dal resistente Per_2 imputata al suo stato influenzale alla tensione nei rapporti con la ricorrente, mentre in occasione dell'incontro del 26 agosto
2024, lo stesso ha invece mostrato un tono aggressivo e prevaricatore nei confronti della figlia, nonostante le richieste degli operatori di soprassedere (in particolare il resistente rimproverava alla bambina di non essere stata assidua, nell'ultimo periodo nei contatti telefonici con lui), tanto da indurre gli assistenti sociali a sospendere l'incontro. Successivamente al detto incontro il resistente non si è più recato agli appuntamenti fissati, senza fornire alcun preavviso e senza dare notizie di sé, nonostante i numerosi tentativi di contatto da parte dei
-7 di 14- servizi sociali, anche attraverso notifica di comunicazione a mezzo messo comunale. Occorre per altro verso rilevare che dall'istruttoria svolta vi sono gravi indizi dell'abuso da parte del resistente di sostanze alcoliche, solo genericamente contestato dallo stesso nella memoria di costituzione. Al riguardo occorre rilevare che dalla relazione dei servizi sociali emerge che in occasione di un incontro protetto tra il resistente ed il figlio quest'ultimo ha comunicato al padre, in presenza Per_1 degli assistenti sociali, di non volerlo vedere per essere deluso dai comportamenti da lui posti in essere quando aveva assunto alcol e che nella detta occasione il resistente si era detto consapevole e dispiaciuto, affermando però di aver risolto il problema. Dalla lettura della informativa dei Carabinieri in occasione dell'accesso in data 26 febbraio 2023 presso l'abitazione coniugale su chiamata del padre della ricorrente, si evince che in quella occasione gli stessi avevano verificato che il resistente si era chiuso all'interno della casa familiare in modo che la relativa porta non potesse essere aperta dall'esterno e che quando lo stesso, dopo diversi minuti di insistenza dei
Carabinieri per fargli aprire la porta, si era presentato loro sull'uscio, era apparso in evidente stato di alterazione da assunzione di alcol, desumibile dall'odore acre di alcol, camminata irregolare ed instabile e pronuncia di frasi sconnesse.
Nessuna prova ha il resistente fornito, nel corso del giudizio, in ordine al superamento da parte sua del problema dell'abuso di sostanze alcoliche.
Occorre per altro verso rilevare che dalla lettura della relazione dei servizi sociali si desume l'inesistenza di criticità nel rapporto tra i figli minori e la madre, che appare sereno;
la ricorrente, che svolge l'attività di colf, è coadiuvata dai suoi genitori nella gestione dei minori, ed anche nei relativi accompagnamenti nelle quotidiane attività scolastiche ed extrascolastiche. Occorre infine sottolineare che, come relazionato dai servizi sociali, la non ha mai assunto Pt_1
-8 di 14- atteggiamenti ostativi nei riguardi dei contatti padre-figli essendo sempre presente agli incontri programmati dai servizi sociali, gli ultimi dei quali non tenutisi per assenza del resistente.
Pertanto, essendo risultata l'idoneità educativa della ricorrente e la inidoneità educativa del resistente, deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla ricorrente.
Quanto all'esercizio del diritto di visita paterno, occorre rilevare che, tenuto conto del fatto che il resistente ha interrotto gli incontri con i figli ingiustificatamente e si è reso irreperibile nei confronti dei Servizi Sociali -costringendo i ragazzi in più occasioni a recarsi presso la relativa sede e ad attenderlo invano- e del fatto che il figlio ha dichiarato Per_1 agli assistenti sociali di non voler vedere il padre e che la figlia , a seguito dell'ultimo incontro, ha dichiarato di Per_2 voler vedere il padre solo con la presenza del fratello , si Per_1 ritiene di dover disporre che gli stessi possano riprendere in modalità protetta, con gradualità, secondo le modalità che saranno fissate dal Servizi Sociali, solo a seguito dello svolgimento da parte del ricorrente, presso la medesima struttura, di un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità. I Servizi Sociali, in particolare, dovranno aver cura di fissare un incontro a settimana dei minori con il padre della durata di almeno due ore.
Devono pertanto essere trasmessi gli atti al giudice tutelare per l'esercizio del potere di vigilanza.
3. Domanda di assegnazione della casa familiare.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di assegnazione della casa familiare.
La ricorrente ha rappresentato di essersi allontanata dalla casa familiare in data 26 febbraio 2023, perché intimorita della forte conflittualità con il marito e dal fatto che lo stesso più di una volta la aveva chiusa fuori casa, e di essersi trasferita presso la casa dei genitori in compagnia dei figli. Dalla relazione dei
-9 di 14- servizi sociali si evince che la ricorrente, in corso di causa, pur essendosi accordata con il resistente per poter tornare nell'originaria casa familiare, di fatto aveva continuato a vivere presso i genitori, sia perchè in tal modo gli stessi potevano più facilmente aiutarla nella gestione dei figli e sia perché il figlio non aveva piacere a farvi ritorno, tenuto conto dei Per_1 brutti ricordi alla stessa legati.
Il resistente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare a sé tenuto conto che la ricorrente si era dalla stessa allontanata.
Poste tali premesse, occorre rilevare che l'assegnazione della casa familiare è dettata dall'esclusivo interesse della prole e risponde all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare (sul punto cfr. ex multis Cass.
33610/2021). Nel caso di specie, tenuto conto che la ricorrente si
è allontanata dal detto habitat familiare con i figli dal 2023 e la famiglia ha trovato nella casa dei nonni materni un nuovo equilibrio, non appaiono sussistere i presupposti per disporre l'assegnazione a lei della casa familiare. Del pari va disattesa la domanda di assegnazione formulata dal resistente, tenuto conto che la stessa presuppone la collocazione dei figli presso il coniuge richiedente, nel caso di specie esclusa per le ragioni indicate. Ne deriva pertanto che il godimento della casa che costituiva l'abitazione della famiglia- che da quanto relazionato dai Servizi Sociali era immobile di proprietà di terzi, in locazione- sarà pertanto disciplinata dalle regole di diritto comune.
4. Assegno per il mantenimento dei figli minori.
Quanto al mantenimento dei minori, occorre premettere che in base all'art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
-10 di 14- proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: le attuali esigenze del figlio;
il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
le risorse economiche di entrambi i genitori;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nel caso di specie, considerato che i figli vivono con la madre, cui sono stati affidati in via esclusiva con la presente sentenza, che bada a tutte le sue esigenze.
Entrambe le parti del presente giudizio risultano ammesse al patrocinio a spese delle Stato;
la ricorrente ha depositato una certificazione unica relativa ai redditi 2002 per € 266,00 e il resistente una certificazione unica, per redditi del medesimo anno, per € 5333,23. Trattasi pertanto di famiglia che in costanza di matrimonio ha avuto un tenore di vita modesto.
Occorre peraltro verso considerare che, da quanto dichiarato dalle parti ai Servizi Sociali, la ricorrente svolge l'attività lavorativa di colf ed il resistente è operaio specializzato;
in particolare quest'ultimo ha dichiarato agli assistenti sociali di svolgere attività lavorativa fuori regione e di tornare a Cautano ogni 15 giorni.
Alla luce delle dette circostanze, tenuto conto dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre, che bada a tutte le loro esigenze, e del fatto che il resistente ha dichiarato di aver ripreso l'attività lavorativa di operaio specializzato, si ritiene di dover aumentare l'assegno di mantenimento per i figli dovuto dal resistente alla ricorrente -fissato in via provvisoria con l'ordinanza del 9 luglio 2024 in € 250,00 mensili, tenuto conto dell'impegno volontariamente assunto dal resistente in tal senso- stabilendolo nella complessiva somma di € 300,00 (150,00 € per ogni figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Il ricorrente è altresì tenuto alla partecipazione alle spese
-11 di 14- straordinarie nella misura del 50%- gravando le stesse, per la residua quota del 50% sull'altro genitore- con applicazione, per la relativa individuazione e disciplina, al Protocollo siglato dal
Presidente del Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Benevento.
La ricorrente, affidataria dei figli in via esclusiva, percepirà inoltre l'assegno unico universale nella misura del 100%, alla luce di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 230/2021.
5. Domanda di rimborso delle spese straordinarie sostenute.
La ricorrente ha altresì avanzato domanda di rimborso di spese straordinarie da lei sostenute per l'acquisto di un Tablet ED
Apple Pencil per uso didattico e per la terapia odontoiatrica del figlio La detta domanda, esulante da quelle Persona_3 oggetto del procedimento di cui agli art. 473 bis e ss. c.p.c. , in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus, non è ammissibile nel corso del presente giudizio ma dovrà essere proposta in un separato giudizio (cfr. tra le altre Cass. n. 18870/2014; Cass. n. 27386/2014; Cass. n.
2155/2010).
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Quanto alle spese di lite la reciproca soccombenza ed il contegno processuale delle parti giustifica la relativa compensazione.
Alla liquidazione del compenso a favore dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà con separato decreto all'esito del deposito di istanza di liquidazione, corredata dalla documentazione relativa ai redditi, previa verifica della sussistenza dei presupposti ex lege previsti per l'ammissione al beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, con l'intervento del
P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-12 di 14- -pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a Parte_2
Benevento il 28 settembre 1981, uniti in matrimonio in Cautano il
31 maggio 2009 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cautano, parte II serie A n. 1, anno
2009);
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza, secondo le norme di legge;
- dispone l'affido esclusivo dei figli minori e Per_1 Per_2 alla madre;
- dispone che il diritto di visita del resistente potrà riprendere, in modalità protetta, gradualmente, all'esito dello svolgimento da parte del resistente di un percorso di sostegno alla genitorialità presso i servizi sociali del luogo di residenza, mediante la fissazione di un incontro a settimana tra padre e figli, di almeno due ore;
- non accoglie la domanda di assegnazione della casa familiare formulata da entrambe le parti;
- aumenta, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, nella somma di euro 300,00, l'assegno mensile che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente per il mantenimento dei figli, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
-conferma l'obbligo del resistente di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50% per la cui individuazione e disciplina si rinvia al Protocollo siglato dal Tribunale di
Benevento con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- conferma il diritto dalla ricorrente di percepire l'assegno
Unico nella misura del 100%;
-13 di 14- -dichiara l'inammissibilità della domanda di rimborso delle spese formulata dalla ricorrente;
-compensa tra le parti le spese di lite;
-dispone che copia della sentenza sia trasmessa al Giudice tutelare per l'esercizio del potere di vigilanza.
Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre
2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DOTT. SSA EN BERRUTI DOTT. NI IC
-14 di 14-