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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1704 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. REALE RUFFINO GIUSI , giusta procura in C.F._1
atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SOTGIA STEFANIA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento del rapporto lavorativo in agricoltura, indebito su disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/06/2024 , il ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro per ottenere l'annullamento dei provvedimenti di indebito notificati, per la restituzione della DS agricola, indebitamente percepita, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014; nonché l'accertamento del diritto alla reintegrazione negli elenchi agricoli OTD anni dal 2011 al 2015, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, CP_1
e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso Parte_1
gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura negli anni dal 2011 al 2015 alle dipendenze della ditta
CP_2
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell' a ripristinare Controparte_3
l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
L'accertamento giova, anche in via incidentale ove non fosse stato proposto in via di domanda, alla delibazione della domanda di accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' relativa ai CP_1
ratei di indennità di disoccupazione.
Questo Tribunale non ignora i rapporti tra il giudicato penale ed il processo civile, tuttavia appare preliminare alla valutazione di merito riguardante la genuinità o meno del lavoro subordinato prestato in agricoltura dal la delibazione della tempestività del presente ricorso che, se proposto Parte_1
oltre il termine di decadenza, preclude ogni ulteriore accertamento di merito.
Dalla documentazione in atti, risulta che l' ha disconosciuto le giornate lavorative in CP_1
agricoltura di per gli anni dedotti in giudizio, come da elenco Parte_1
pubblicato sul sito INTERNET dell' dal 10/03/2016 al 25/03/2016 (come si evince dalla CP_1
produzione documentale dell' resistente). CP_1
Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata CP_1
di giorni 15.
Tale norma, recentemente sottoposta al vaglio della Consulta, è stata ritenuta costituzionalmente legittima in quanto la modalità di pubblicazione telematica, prevista dal Legislatore, è stata ritenuta non manifestamente irragionevole alla luce delle innegabili peculiarità del contenzioso previdenziale relativo al settore lavorativo agricolo, essendo, eventualmente, compito del Giudice di merito ravvisare eventuali profili di illegittimità o irragionevolezza nelle modalità applicative, concretamente stabilite dall' CP_1
con circolare n. 82 del 2012,con la quale l ha definito, in attuazione della disposizione CP_1 censurata, le “specifiche tecniche” della pubblicazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui “decorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili” (C. Cost. n. 45/2021).
Orbene, ritiene questo Tribunale che la suddetta circolare applicativa non presenti profili di illegittimità, risultando la pubblicazione degli elenchi di variazione sul sito istituzionale protratta CP_1
per un periodo, quello di quindici giorni, sufficientemente ampio da consentire agli utenti la presa visione dei provvedimenti in questione che, come noto, vengono pubblicati con cadenza trimestrale, ed apparendo congruo fare coincidere il dies a quo del termine per proporre il ricorso amministrativo con l'ultimo dei suddetti quindici giorni di pubblicazione telematica.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i
provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei
lavoratori agricoli:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione
è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU (oggi sostituito dall' possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. (…)”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi
amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art.
22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez.
L, n. 20086/2013).
Ora, tenuto conto che avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento/Cancellazione,
non ha proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni, Parte_1
deve ritenersi che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 26.4.2016.
Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza,
avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il Parte_1
provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per il periodo oggetto della domanda.
Tenuto conto che ha depositato il ricorso introduttivo del Parte_1
presente giudizio in data 04/06/2024 , lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso
come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Parte ricorrente è quindi decaduta dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per il periodo oggetto dell'odierna domanda.
Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale “il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6
D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992” (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav.
21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595).
Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza di dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi Parte_1
anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative riferibili al periodo oggetto di causa.
Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa “è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”.
Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ.
Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).
Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
In conseguenza di ciò la domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli va dichiarata inammissibile.
L'inammissibilità della domanda di cui sopra, travolge in termini di infondatezza ogni altra domanda volta a far rilevare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere e non restituire le prestazioni previdenziali riconnesse al requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno dedotto in giudizio.
Neppure l'eccepita prescrizione consente di riservare miglior sorte alla domanda.
È noto infatti che l'eccezione di prescrizione sia una eccezione in senso stretto, come tale affidata alla proposizione completa ed esaustiva della parte che la solleva, la quale deve mettere in condizione il giudice di verificarne la fondatezza con ogni allegazione utile a dimostrarne la sussistenza.
Il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito ha durata decennale (art. 2033
c.c.) e decorre non dalla erogazione della prestazione, ma dall'accertamento della non debenza della prestazione erogata, poiché non si tratta di ripetizione per mancanza originaria della causa solvendi in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, da di sopravvenuto difetto della causa solvendi nel quale il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo (Cass. sez. |, sent. n. 24653 del 2/12/16, e in un caso di erogazione di contributi pubblici, Cass. Sez. VI, sent. n. 23603 del 9/10/17; C. App. Salerno, Sez. L.,
n. 294/2019); l'indebito si è concretizzato nel momento in cui è stata accertata l'illegittimità dell'erogazione, circostanza che, nel caso di specie, si è maturata dopo l'inutile decorso del termine di
30 giorni per impugnare in via amministrativa il disconoscimento del rapporto di lavoro e dell'ulteriore termine di 120 giorni per proporre ricorso giurisdizionale (v. supra).
In definitiva, al giugno 2015 non sussisteva la prescrizione del diritto dell'ente a richiedere in restituzione le somme illegittimamente erogate nel 2001, poiché l'indebito si è concretizzato dal momento in cui il 28 agosto 2016 è stata definitivamente accertata l'infondatezza della causa solvendi per i pagamenti di disoccupazione dedotti in giudizio.
La domanda di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio va, pertanto, rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in considerazione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
04/06/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda volta alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate dedotte in giudizio;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio che liquida in CP_1
euro 1.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 23/01/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena