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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/08/2025, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2923/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Guarnera Eleonora Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2923/2019 R.G. (cui è riunita la n. 2939/2019) avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. STRANO SALVATORE C.F._1
ROSARIO, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVERI BARBARA, giusta procura in atti;
Resistente
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza tenuta in modalità cartolare del 18/06/2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 21/02/2019, , Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con in CP_1
Paternò (CT) in data 15/07/1998 dal quale sono nati i figli Persona_1
(12/07/1997) e (17/04/2002), maggiorenni e autonomi Persona_2
economicamente, ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale giudiziale dalla moglie.
Ha dedotto il ricorrente, a fondamento della domanda, che il consortium vitae alla base del vincolo coniugale si era rotto, e che lo stesso si era allontanato, per volere della moglie, dalla casa coniugale. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio CP_1
che aveva introitato analogo ricorso.
[...]
All'udienza presidenziale è stato impossibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del ricorrente ed il Presidente, con separata ordinanza, ha disposto i provvedimenti urgenti dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e dell'onere contributivo del mantenimento del figlio nel frattempo divenuto maggiorenne, Per_2
a carico del padre.
Nel corso del giudizio il G.I. ha revocato l'assegno di mantenimento per Per_2
divenuto economicamente autosufficiente.
2 In seguito, le parti hanno raggiunto un accordo e con note in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025, tenuta in modalità cartolare hanno precisato congiuntamente le conclusioni conformemente al raggiunto accordo le cui condizioni di seguito si riportano:
“- Pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinandone la trascrizione
presso il relativo registro atto di matrimonio contratto in Paternò il 15.7.1998,
trascritto al n. 122 P 2, Serie A,
- Ciascuna delle parti rinuncia al reciproco mantenimento;
- Nulla statuire per i figli essendo ormai entrambi maggiorenni ed autosufficienti dal
punto di vista economico”.
Indi la causa è stata rimessa al Collegio in deliberazione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Peraltro, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2923/2019 RG, così
statuisce:
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui in motivazione;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PATERNO' (CT) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (n. 122, parte 2,
serie A, anno 1998).
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
Tribunale, il 4.07.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Guarnera Eleonora Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2923/2019 R.G. (cui è riunita la n. 2939/2019) avente ad oggetto “separazione personale dei coniugi”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. STRANO SALVATORE C.F._1
ROSARIO, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVERI BARBARA, giusta procura in atti;
Resistente
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza tenuta in modalità cartolare del 18/06/2025 sulle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 21/02/2019, , Parte_1
premettendo di avere contratto matrimonio concordatario con in CP_1
Paternò (CT) in data 15/07/1998 dal quale sono nati i figli Persona_1
(12/07/1997) e (17/04/2002), maggiorenni e autonomi Persona_2
economicamente, ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale giudiziale dalla moglie.
Ha dedotto il ricorrente, a fondamento della domanda, che il consortium vitae alla base del vincolo coniugale si era rotto, e che lo stesso si era allontanato, per volere della moglie, dalla casa coniugale. Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio CP_1
che aveva introitato analogo ricorso.
[...]
All'udienza presidenziale è stato impossibile esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del ricorrente ed il Presidente, con separata ordinanza, ha disposto i provvedimenti urgenti dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e dell'onere contributivo del mantenimento del figlio nel frattempo divenuto maggiorenne, Per_2
a carico del padre.
Nel corso del giudizio il G.I. ha revocato l'assegno di mantenimento per Per_2
divenuto economicamente autosufficiente.
2 In seguito, le parti hanno raggiunto un accordo e con note in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025, tenuta in modalità cartolare hanno precisato congiuntamente le conclusioni conformemente al raggiunto accordo le cui condizioni di seguito si riportano:
“- Pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinandone la trascrizione
presso il relativo registro atto di matrimonio contratto in Paternò il 15.7.1998,
trascritto al n. 122 P 2, Serie A,
- Ciascuna delle parti rinuncia al reciproco mantenimento;
- Nulla statuire per i figli essendo ormai entrambi maggiorenni ed autosufficienti dal
punto di vista economico”.
Indi la causa è stata rimessa al Collegio in deliberazione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Peraltro, le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3 In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2923/2019 RG, così
statuisce:
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui in motivazione;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PATERNO' (CT) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (n. 122, parte 2,
serie A, anno 1998).
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
Tribunale, il 4.07.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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