TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1331/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1331/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara, Via dei Marrucini n. 21 presso lo studio dell'Avv. ZANNA MARCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Bari, Via A. Controparte_1 C.F._2
Manzoni n. 15 presso lo studio degli avv.ti GAROFALO ADRIANO e LOCAPUTO MARIAPIA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Dich. Giudiziale di paternità naturale di minorenne - merito (269cpc)
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04.04.2022 nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore conveniva in Persona_1 giudizio , dichiarando di aver intrattenuto con quest'ultimo una relazione stabile e Controparte_1
continuativa dalla quale sarebbe nato il minore, il giorno 11 gennaio 2020. La ricorrente esponeva che, appresa la notizia della gravidanza, il interrompeva ogni rapporto con la medesima CP_1 sollecitandola all'interruzione della gestazione. Chiedeva pertanto l'accertamento giudiziale della paternità, con attribuzione in via esclusiva dell'affidamento del minore, condanna del convenuto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio sin dalla nascita, nonché al versamento di un contributo mensile per il mantenimento del minore stesso. Domandava, inoltre, la condanna del l risarcimento del danno endofamiliare in favore del minore. CP_1
2. Costituitosi in giudizio, il resistente, previo accertamento positivo della paternità, chiedeva riconoscersi ogni obbligo connesso all'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine ad affidamento, diritto di visita e mantenimento del minore nonché la quantificazione della somma dovuta a titolo di mantenimento e delle somme sostenute dalla madre per la crescita del bambino fino alla dichiarazione giudiziale di paternità. Contestava infine la richiesta risarcitoria, chiedendone il rigetto.
3. Con ordinanza del 14 luglio 2022 il GI disponeva CTU emato-genetica al fine di accertare il rapporto di paternità tra il convenuto ed il minore. Nominava altresì, quale curatore speciale del minore, l'Avv.
Federica Di Benedetto.
4. Si costituiva anche il curatore speciale, avv. Federica Di Benedetto, in qualità di difensore del minore.
5. Con relazione depositata in atti in data 15.06.2023 il CTU, incaricato di verificare la compatibilità genetica tra il convenuto ed il minore, ha accertato la presenza di una compatibilità genetica per tutti i loci analizzati. Pertanto, sulla base delle analisi condotte e dei risultati ottenuti è stata accertata la paternità del ul minore. CP_1
6. All'udienza del 23 novembre 2023 emergeva che, per il tramite del curatore del minore e nell'interesse di quest'ultimo, fosse opportuno avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre senza particolari limitazioni, prevedendo incontri che tenessero conto delle necessità del minore e della lontananza del padre. pagina 2 di 7 7. Il GI a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 novembre 2023, con ordinanza del
21.01.2024, preso atto di quanto emerso, nominava quale ausiliario la dott.ssa al fine di Persona_2
valutare le capacità genitoriali delle parti, per meglio determinare le modalità di affidamento ed i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
8. All'udienza del 1° febbraio 2024 la dott.ssa prestava giuramento, assumendo l'incarico e Per_2 contestualmente il GI nominava CT di parte, la dott.ssa , per la ricorrente. Nel corso Persona_3
della stessa udienza, le parti, congiuntamente, chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
9. In data 12 febbraio 2024 questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. 267/2024, dichiarava il adre naturale del minore e disponeva la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande. CP_1
10. Il CTU concludeva il suo incarico depositando relazione conclusiva in data 28.06.2024 dalla quale emergeva come non siano stati rilevati, dalle valutazioni effettuate, elementi psicopatologici che potessero pregiudicare la responsabilità genitoriale ma, al contrario, i genitori hanno dimostrato una buona collaborazione genitoriale e una condivisione di obiettivi nella crescita del minore. Per tali ragioni sosteneva auspicabile la possibilità che il minore potesse essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, confidando in una partecipazione attiva e costante del padre nella vita del figlio e suggerendo le modalità di visita da attuarsi mediante il principio della gradualità.
11. Il CT di parte, dott.ssa , pur condividendo con la dott.ssa la proposta di Per_3 Per_2
ampliamento del diritto di visita al fine di favorire un rafforzamento del rapporto padre-figlio, considerava tuttavia necessario mantenere il regime di affidamento esclusivo poiché riteneva che il on avesse ancora acquisito un ruolo genitoriale definito. CP_1
12. All'udienza del 16 ottobre 2024 le parti, all'esito della CTU e concordemente alla curatrice speciale, si dichiaravano disponibili a definire bonariamente la controversia.
13. All'udienza del 16 aprile 2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo alle condizioni depositate in atti e di seguito riportate:
a) il minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) il minore aggiungerà al proprio cognome, risultante dal certificato di nascita, quello del padre assumendo il nome completo di e le parti sottoscrivendo il Persona_4
presente atto ne fanno istanza congiunta al tribunale;
pagina 3 di 7 c) il sig. , padre del minore potrà e dovrà vedere il figlio, rispettando il criterio Controparte_1
della gradualità e, comunque, secondo il seguente calendario minimo che potrà essere modificato nell'interesse del minore ove le condizioni lavorative e di vita del padre dovessero modificarsi:
- in maniera tendenzialmente libera dalle 10,00 alle 15,00 e gradualmente fino alle 21,00 (nel periodo estivo) tutte le volte che potrà fare rientro a Pescara, comunicandolo preventivamente, ed entro congruo termine, alla madre del minore;
gradualmente, e ove il minore lo dovesse richiedere, saranno consentiti anche pernottamenti presso il padre;
- nel periodo natalizio, a cominciare dall'anno in corso, trascorrerà col figlio le giornate della Vigilia
e di Natale dalle 10,00 alle 22,00 e nell'anno successivo la Vigilia di Capodanno e Capodanno sempre dalle 10,00 alle 22,00 anche con eventuale pernottamento ove il minore ne faccia richiesta, e così di seguito;
- nel periodo pasquale dalle ore 10:00 del giorno di Pasqua alle ore 21.00 e così alternativamente per il lunedì di Pasqua a cominciare da quest'anno;
- nel periodo estivo per 15 giorni, o in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno dalle ore 10.00 alle ore 22.30 senza pernotto;
gradualmente, e ove il minore lo dovesse richiedere, saranno consentiti anche pernottamenti;
- il minore trascorrerà inoltre il compleanno ed onomastico dei genitori e la Festa del Papà e della
Mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi o, in caso di disaccordo, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
d) allorquando il padre ottenga un avvicinamento alla città di Pescara, le parti potranno provvedere a rideterminare le condizioni di visita;
e) il sig. potrà contattare telefonicamente il figlio, anche a mezzo videochiamate, anche tutti i CP_1
giorni in orari previamente concordati con la madre del minore;
f) la sig.ra si impegna sin da ora a tenere regolarmente informato il delle Parte_1 CP_1
condizioni di vita e di salute del minore e il sig. avrà cura di interessarsi costantemente dello CP_1
stato di salute e del percorso scolastico del figlio minore, informandosi presso la madre, il pediatra di base e le insegnanti della scuola anche impegnandosi, ove possibile, ad essere presente in occasione delle recite e degli incontri periodici con le insegnanti;
g) i nonni paterni, ritenuti dalla stessa CTU una risorsa più che positiva per supportare i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, potranno incontrare il minore e instaurare con lo stesso
pagina 4 di 7 una relazione significativa, supportando la mamma del minore e i nonni materni nella gestione delle Per attività quotidiane del piccolo;
h) il sig. verserà a titolo di mantenimento del minore, l'importo di € 250,00 Controparte_1
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie, come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Pescara. Il pagamento di tali somme sarà effettuato in favore della madre, collocataria prevalente, sarà soggetto ad adeguamento ISTAT annuale e dovrà avvenire entro il 10 di ogni mese per le mensilità future;
i) l'eventuale assegno unico universale, ove percepito, spetterà per intero alla madre, Parte_1
, collocataria prevalente;
[...]
j) il sig. versa alla madre, , la somma di € 10.000,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di rimborso delle spese sostenute nel corso dei primi due anni di vita a mezzo assegno circolare
a lei intestato n. 3206844778-07 tratto su Banca INTESA – SAN PAOLO;
k) le parti concordano che il risarcimento dovuto dal sig. , in favore del minore, Controparte_1
per danno endo-familiare, è determinato nella somma omnicomprensiva di € 17.000,00, che viene corrisposta mediante l'emissione di uno o più buoni fruttiferi postali intestati al minore e vincolati nel suo interesse;
l) a tal fine, poiché il cognome del minore, dopo la emananda sentenza, cambierà per effetto dell'aggiunta del cognome del padre, con conseguente modifica anche del codice fiscale, le parti convengono che il sig. versi, in favore del minore, la somma di € 17.000,00 a Controparte_1 mezzo assegno circolare n. 3307131112-12 all'ordine di tratto su Banca Parte_1
INTESA – SAN PAOLO, che viene affidato a garanzia dell'adempimento del presente atto, in consegna fiduciaria, all'avv. Marco Zanna con l'impegno di riconsegnarlo al sig. o ai di lui genitori CP_1 appena sarà completata la procedura per l'aggiornamento dei dati anagrafici e fiscali del minore;
m) all'esito delle modifiche e della restituzione dell'assegno di cui al precedente punto l.), il sig. CP_1
e/o sua madre (nonna paterna), sig.ra si impegnano a investire, senza indugio, detta Parte_2 somma di € 17.000,00 mediante sottoscrizione di uno o più buoni fruttiferi postali intestati al minore e vincolati nel suo interesse fino al compimento della maggiore età;
n) il sig. versa per le spese legali di parte attrice la somma di € 8.000,00 a mezzo Controparte_1
assegno circolare n. 3206844779-08 tratto su Banca INTESA – SAN PAOLO all'ordine di Parte_1
[...]
o) il sig. provvederà a pagare la parcella ai suoi legali di fiducia;
Controparte_1 pagina 5 di 7 p) il presente atto è convenuto e sottoscritto dalle parti a completa definizione transattiva del citato giudizio, donde le stesse parti, pienamente soddisfatte dell'intesa raggiunta, null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione, con espressa e reciproca rinuncia alle rispettive domande ed azioni di cui al giudizio in premessa, fatto salvo quanto pattuito.
14. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e del figlio minore.
15. Atteso l'esito della controversia le spese vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nei confronti di , con l'intervento necessario del Persona_1 Controparte_1
Pubblico Ministero e la chiamata in causa del curatore speciale del minore, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto dell'accordo tra le parti e lo fa proprio;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Pescara di procedere alle annotazioni di competenza;
c) spese di giudizio integralmente compensate;
d) spese del CTU dott.ssa liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle Persona_2
parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Pescara il 29 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 6 di 7 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmine Di Fulvio Presidente
Dott.ssa Patrizia Medica Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1331/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara, Via dei Marrucini n. 21 presso lo studio dell'Avv. ZANNA MARCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Bari, Via A. Controparte_1 C.F._2
Manzoni n. 15 presso lo studio degli avv.ti GAROFALO ADRIANO e LOCAPUTO MARIAPIA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Dich. Giudiziale di paternità naturale di minorenne - merito (269cpc)
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 04.04.2022 nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore conveniva in Persona_1 giudizio , dichiarando di aver intrattenuto con quest'ultimo una relazione stabile e Controparte_1
continuativa dalla quale sarebbe nato il minore, il giorno 11 gennaio 2020. La ricorrente esponeva che, appresa la notizia della gravidanza, il interrompeva ogni rapporto con la medesima CP_1 sollecitandola all'interruzione della gestazione. Chiedeva pertanto l'accertamento giudiziale della paternità, con attribuzione in via esclusiva dell'affidamento del minore, condanna del convenuto al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio sin dalla nascita, nonché al versamento di un contributo mensile per il mantenimento del minore stesso. Domandava, inoltre, la condanna del l risarcimento del danno endofamiliare in favore del minore. CP_1
2. Costituitosi in giudizio, il resistente, previo accertamento positivo della paternità, chiedeva riconoscersi ogni obbligo connesso all'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine ad affidamento, diritto di visita e mantenimento del minore nonché la quantificazione della somma dovuta a titolo di mantenimento e delle somme sostenute dalla madre per la crescita del bambino fino alla dichiarazione giudiziale di paternità. Contestava infine la richiesta risarcitoria, chiedendone il rigetto.
3. Con ordinanza del 14 luglio 2022 il GI disponeva CTU emato-genetica al fine di accertare il rapporto di paternità tra il convenuto ed il minore. Nominava altresì, quale curatore speciale del minore, l'Avv.
Federica Di Benedetto.
4. Si costituiva anche il curatore speciale, avv. Federica Di Benedetto, in qualità di difensore del minore.
5. Con relazione depositata in atti in data 15.06.2023 il CTU, incaricato di verificare la compatibilità genetica tra il convenuto ed il minore, ha accertato la presenza di una compatibilità genetica per tutti i loci analizzati. Pertanto, sulla base delle analisi condotte e dei risultati ottenuti è stata accertata la paternità del ul minore. CP_1
6. All'udienza del 23 novembre 2023 emergeva che, per il tramite del curatore del minore e nell'interesse di quest'ultimo, fosse opportuno avviare un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre senza particolari limitazioni, prevedendo incontri che tenessero conto delle necessità del minore e della lontananza del padre. pagina 2 di 7 7. Il GI a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 novembre 2023, con ordinanza del
21.01.2024, preso atto di quanto emerso, nominava quale ausiliario la dott.ssa al fine di Persona_2
valutare le capacità genitoriali delle parti, per meglio determinare le modalità di affidamento ed i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.
8. All'udienza del 1° febbraio 2024 la dott.ssa prestava giuramento, assumendo l'incarico e Per_2 contestualmente il GI nominava CT di parte, la dott.ssa , per la ricorrente. Nel corso Persona_3
della stessa udienza, le parti, congiuntamente, chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status.
9. In data 12 febbraio 2024 questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. 267/2024, dichiarava il adre naturale del minore e disponeva la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande. CP_1
10. Il CTU concludeva il suo incarico depositando relazione conclusiva in data 28.06.2024 dalla quale emergeva come non siano stati rilevati, dalle valutazioni effettuate, elementi psicopatologici che potessero pregiudicare la responsabilità genitoriale ma, al contrario, i genitori hanno dimostrato una buona collaborazione genitoriale e una condivisione di obiettivi nella crescita del minore. Per tali ragioni sosteneva auspicabile la possibilità che il minore potesse essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, confidando in una partecipazione attiva e costante del padre nella vita del figlio e suggerendo le modalità di visita da attuarsi mediante il principio della gradualità.
11. Il CT di parte, dott.ssa , pur condividendo con la dott.ssa la proposta di Per_3 Per_2
ampliamento del diritto di visita al fine di favorire un rafforzamento del rapporto padre-figlio, considerava tuttavia necessario mantenere il regime di affidamento esclusivo poiché riteneva che il on avesse ancora acquisito un ruolo genitoriale definito. CP_1
12. All'udienza del 16 ottobre 2024 le parti, all'esito della CTU e concordemente alla curatrice speciale, si dichiaravano disponibili a definire bonariamente la controversia.
13. All'udienza del 16 aprile 2025 le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo alle condizioni depositate in atti e di seguito riportate:
a) il minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
b) il minore aggiungerà al proprio cognome, risultante dal certificato di nascita, quello del padre assumendo il nome completo di e le parti sottoscrivendo il Persona_4
presente atto ne fanno istanza congiunta al tribunale;
pagina 3 di 7 c) il sig. , padre del minore potrà e dovrà vedere il figlio, rispettando il criterio Controparte_1
della gradualità e, comunque, secondo il seguente calendario minimo che potrà essere modificato nell'interesse del minore ove le condizioni lavorative e di vita del padre dovessero modificarsi:
- in maniera tendenzialmente libera dalle 10,00 alle 15,00 e gradualmente fino alle 21,00 (nel periodo estivo) tutte le volte che potrà fare rientro a Pescara, comunicandolo preventivamente, ed entro congruo termine, alla madre del minore;
gradualmente, e ove il minore lo dovesse richiedere, saranno consentiti anche pernottamenti presso il padre;
- nel periodo natalizio, a cominciare dall'anno in corso, trascorrerà col figlio le giornate della Vigilia
e di Natale dalle 10,00 alle 22,00 e nell'anno successivo la Vigilia di Capodanno e Capodanno sempre dalle 10,00 alle 22,00 anche con eventuale pernottamento ove il minore ne faccia richiesta, e così di seguito;
- nel periodo pasquale dalle ore 10:00 del giorno di Pasqua alle ore 21.00 e così alternativamente per il lunedì di Pasqua a cominciare da quest'anno;
- nel periodo estivo per 15 giorni, o in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno dalle ore 10.00 alle ore 22.30 senza pernotto;
gradualmente, e ove il minore lo dovesse richiedere, saranno consentiti anche pernottamenti;
- il minore trascorrerà inoltre il compleanno ed onomastico dei genitori e la Festa del Papà e della
Mamma con ciascuno di essi ed il proprio compleanno con entrambi o, in caso di disaccordo, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro;
d) allorquando il padre ottenga un avvicinamento alla città di Pescara, le parti potranno provvedere a rideterminare le condizioni di visita;
e) il sig. potrà contattare telefonicamente il figlio, anche a mezzo videochiamate, anche tutti i CP_1
giorni in orari previamente concordati con la madre del minore;
f) la sig.ra si impegna sin da ora a tenere regolarmente informato il delle Parte_1 CP_1
condizioni di vita e di salute del minore e il sig. avrà cura di interessarsi costantemente dello CP_1
stato di salute e del percorso scolastico del figlio minore, informandosi presso la madre, il pediatra di base e le insegnanti della scuola anche impegnandosi, ove possibile, ad essere presente in occasione delle recite e degli incontri periodici con le insegnanti;
g) i nonni paterni, ritenuti dalla stessa CTU una risorsa più che positiva per supportare i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, potranno incontrare il minore e instaurare con lo stesso
pagina 4 di 7 una relazione significativa, supportando la mamma del minore e i nonni materni nella gestione delle Per attività quotidiane del piccolo;
h) il sig. verserà a titolo di mantenimento del minore, l'importo di € 250,00 Controparte_1
mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e sanitarie, come da protocollo vigente presso il
Tribunale di Pescara. Il pagamento di tali somme sarà effettuato in favore della madre, collocataria prevalente, sarà soggetto ad adeguamento ISTAT annuale e dovrà avvenire entro il 10 di ogni mese per le mensilità future;
i) l'eventuale assegno unico universale, ove percepito, spetterà per intero alla madre, Parte_1
, collocataria prevalente;
[...]
j) il sig. versa alla madre, , la somma di € 10.000,00 a Controparte_1 Parte_1
titolo di rimborso delle spese sostenute nel corso dei primi due anni di vita a mezzo assegno circolare
a lei intestato n. 3206844778-07 tratto su Banca INTESA – SAN PAOLO;
k) le parti concordano che il risarcimento dovuto dal sig. , in favore del minore, Controparte_1
per danno endo-familiare, è determinato nella somma omnicomprensiva di € 17.000,00, che viene corrisposta mediante l'emissione di uno o più buoni fruttiferi postali intestati al minore e vincolati nel suo interesse;
l) a tal fine, poiché il cognome del minore, dopo la emananda sentenza, cambierà per effetto dell'aggiunta del cognome del padre, con conseguente modifica anche del codice fiscale, le parti convengono che il sig. versi, in favore del minore, la somma di € 17.000,00 a Controparte_1 mezzo assegno circolare n. 3307131112-12 all'ordine di tratto su Banca Parte_1
INTESA – SAN PAOLO, che viene affidato a garanzia dell'adempimento del presente atto, in consegna fiduciaria, all'avv. Marco Zanna con l'impegno di riconsegnarlo al sig. o ai di lui genitori CP_1 appena sarà completata la procedura per l'aggiornamento dei dati anagrafici e fiscali del minore;
m) all'esito delle modifiche e della restituzione dell'assegno di cui al precedente punto l.), il sig. CP_1
e/o sua madre (nonna paterna), sig.ra si impegnano a investire, senza indugio, detta Parte_2 somma di € 17.000,00 mediante sottoscrizione di uno o più buoni fruttiferi postali intestati al minore e vincolati nel suo interesse fino al compimento della maggiore età;
n) il sig. versa per le spese legali di parte attrice la somma di € 8.000,00 a mezzo Controparte_1
assegno circolare n. 3206844779-08 tratto su Banca INTESA – SAN PAOLO all'ordine di Parte_1
[...]
o) il sig. provvederà a pagare la parcella ai suoi legali di fiducia;
Controparte_1 pagina 5 di 7 p) il presente atto è convenuto e sottoscritto dalle parti a completa definizione transattiva del citato giudizio, donde le stesse parti, pienamente soddisfatte dell'intesa raggiunta, null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione, con espressa e reciproca rinuncia alle rispettive domande ed azioni di cui al giudizio in premessa, fatto salvo quanto pattuito.
14. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e del figlio minore.
15. Atteso l'esito della controversia le spese vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
nei confronti di , con l'intervento necessario del Persona_1 Controparte_1
Pubblico Ministero e la chiamata in causa del curatore speciale del minore, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) prende atto dell'accordo tra le parti e lo fa proprio;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Pescara di procedere alle annotazioni di competenza;
c) spese di giudizio integralmente compensate;
d) spese del CTU dott.ssa liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle Persona_2
parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Pescara il 29 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 6 di 7 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7