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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 778/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di ER in composizione collegiale composto dai ORi magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 778/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi per mandato in atti, dall'Avv. Laura Biolcati del foro di ER ( ) ed entrambi C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Goro (FE), Via A. Brugnoli n. 298 (indirizzo dove ricevere le comunicazioni fax 0533995809; pec: ) Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La moglie continuerà a vivere nella casa famigliare di proprietà di entrambi nella cui abitazione manterrà la propria residenza, unitamente al figlio mentre il marito trasferirà la propria Per_1
residenza altrove. Nello specifico, il sig. si è già spostato in via provvisoria in un Pt_2
appartamento ove vive di lui madre ORa , in via Vallesina 18/A in Gorino (FE), Persona_2
1 abitazione ad oggi intestata per la nuda proprietà al ricorrente per la quota di un 1/3 congiuntamente ad altri due fratelli.
2) Il OR si impegna a corrispondere alla moglie la somma di euro 500,00, rivalutabili Parte_2
secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento entro il 20 di ogni mese sul conto corrente bancario con iban [...] a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
3) Il OR si farà carico altresì delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della Pt_2
abitazione in via Ferdinando Magellano n.21; (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: acquisto legna annuale, spese ricarica bombolone gas, rotture o sostituzione caldaia) di loro proprietà e ove continuerà a risiedere la moglie.
4) Il OR si impegna altresì in via integrale ed esclusiva a pagare le rate mensili del mutuo Pt_2 ipotecario n. 0E53048364842 pari ad euro 617,02 circa dell'importo complessivo di euro 95.885,10 contratto in data 8/08/2018 presso la banca Intesa San Paolo filiale di Porto Tolle (RO), fino a totale estinzione del mutuo fissata per la data del 01/10/2038.
5) Ad eccezione dei precedenti punti le parti dichiarano di null'altro aver a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, poiché ogni altra questione economica è già stata tra loro separatamente definita con reciproca soddisfazione.
Le spese legali per la presente procedura saranno pagate dal OR . Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 28 aprile 2025.
In data 10 aprile 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
2 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
15/07/1973, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Goro Parte_2
il 25 gennaio 1992 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Goro: Atto n. 1 Parte
1 Anno 1992).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Goro, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in ER il giorno 30 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di ER in composizione collegiale composto dai ORi magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 778/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi per mandato in atti, dall'Avv. Laura Biolcati del foro di ER ( ) ed entrambi C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Goro (FE), Via A. Brugnoli n. 298 (indirizzo dove ricevere le comunicazioni fax 0533995809; pec: ) Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi;
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La moglie continuerà a vivere nella casa famigliare di proprietà di entrambi nella cui abitazione manterrà la propria residenza, unitamente al figlio mentre il marito trasferirà la propria Per_1
residenza altrove. Nello specifico, il sig. si è già spostato in via provvisoria in un Pt_2
appartamento ove vive di lui madre ORa , in via Vallesina 18/A in Gorino (FE), Persona_2
1 abitazione ad oggi intestata per la nuda proprietà al ricorrente per la quota di un 1/3 congiuntamente ad altri due fratelli.
2) Il OR si impegna a corrispondere alla moglie la somma di euro 500,00, rivalutabili Parte_2
secondo gli indici Istat, quale contributo al mantenimento entro il 20 di ogni mese sul conto corrente bancario con iban [...] a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
3) Il OR si farà carico altresì delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della Pt_2
abitazione in via Ferdinando Magellano n.21; (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: acquisto legna annuale, spese ricarica bombolone gas, rotture o sostituzione caldaia) di loro proprietà e ove continuerà a risiedere la moglie.
4) Il OR si impegna altresì in via integrale ed esclusiva a pagare le rate mensili del mutuo Pt_2 ipotecario n. 0E53048364842 pari ad euro 617,02 circa dell'importo complessivo di euro 95.885,10 contratto in data 8/08/2018 presso la banca Intesa San Paolo filiale di Porto Tolle (RO), fino a totale estinzione del mutuo fissata per la data del 01/10/2038.
5) Ad eccezione dei precedenti punti le parti dichiarano di null'altro aver a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, poiché ogni altra questione economica è già stata tra loro separatamente definita con reciproca soddisfazione.
Le spese legali per la presente procedura saranno pagate dal OR . Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 28 aprile 2025.
In data 10 aprile 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
2 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
15/07/1973, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Goro Parte_2
il 25 gennaio 1992 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di Goro: Atto n. 1 Parte
1 Anno 1992).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Goro, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in ER il giorno 30 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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