Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/05/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1671/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1671/2024
All'udienza del giorno 22 maggio 2025 innanzi al giudice dott. Andrea
Pappalardo, sono comparsi:
per parte attrice : l'avv. Parte_1
PONTECORVO FERNANDO e la ricorrente di persona;
per la parte convenuta / resistente l'avv. Controparte_1
KRITZINGER ALEXANDER.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti introduttivi.
L'avv. Pontecorvo precisa che c'è disponibilità a concedere un termine per il rilascio, che il Giudice riterrà congruo, per consentire alla convenuta di organizzarsi nella ricerca di nuovo alloggio, ove la domanda venisse accolta.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 1 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1671/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. FERNANDO PONTECORVO, domiciliatario;
- parte ricorrente -
contro rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. ALEXANDER KRITZINGER, domiciliatario;
- parte convenuta -
avente per oggetto: contratto di comodato di immobile – restituzione della cosa
– condanna a rilascio.
CONCLUSIONI
formulate dal procuratore di parte attrice Parte_1
[...]
pagina 2 di 6 all'odierna udienza:
“Previo accertamento del contratto di comodato gratuito intercorso tra le parti a
far data dal mese di ottobre 2018 e senza determinazione di durata ex art. 1810 cc.,
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della sig.ra
all'obbligo di restituzione in favore della sig.ra e per l'effetto CP_1 CP_2
dichiarare la risoluzione del relativo contratto di comodato e conseguentemente
condannare la sig.ra all'immediato rilascio dell'immobile ubicato in Controparte_1
Brunico, via Sole 8.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”;
formulate dal procuratore di parte convenuta Controparte_1
all'odierna udienza:
“Voglia l'adito Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis,
a) nel merito, rigettare tutte le domande avversarie, incluse quelle istruttorie, per i
motivi indicati in narrativa;
b) in ogni caso condannare i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Può darsi per pacifico che tra le parti sia stato stipulato un contratto di comodato avente per oggetto un immobile da adibire ad uso abitativo, in particolare un alloggio di proprietà della ricorrente, che lo cedeva in godimento alla figlia convenuta.
pagina 3 di 6 Si controverte sulla natura del comodato, da qualificarsi ex art. 1810 c.c. – e pertanto senza determinazione di durata – secondo la tesi di parte ricorrente,
soggetto a durata quindicennale per la opposta tesi.
Nel primo caso il comodante ha diritto di ottenere la restituzione del bene a semplice richiesta, costituendo detta richiesta ex se recesso dal contratto e pertanto interruzione del rapporto contrattuale.
Ridondante è pertanto – a sostegno della domanda di restituzione - la richiesta di accertamento dell'inadempimento per mancata restituzione del bene.
II.
Il rapporto dedotto in lite va qualificato quale comodato senza determinazione di durata, disciplinato dall'art. 1810 del codice civile, cd.
“comodato precario”, stante la labilità del rapporto contrattuale e del godimento del bene da parte del comodatario, esposti al mero volere di restituzione del comodante.
Non sorprenda la disciplina, perfettamente in linea con la minor tutela dell'ordinamento derivante dalla gratuità del contratto.
A tale conclusione si perviene in base ai documenti prodotti ed alle dichiarazioni testimoniali.
Circa i documenti prodotti da entrambe le parti, non si rinviene alcun elemento che faccia propendere per una diversa qualificazione.
pagina 4 di 6 In ordine alle dichiarazioni testimoniali, entrambi i testimoni – ovvero i conviventi di entrambe le parti – si ritengono non attendibili circa le dichiarazioni a favore della rispettiva parte convivente.
Si ritiene che il convivente della convenuta mantenga la propria capacità
perché, per quanto interessato al permanere nell'abitazione oggetto di lite, non parte del contratto.
Ove, difettino evidenti elementi che conducano a ritenere il comodato soggetto a termine, quali ad esempio l'uso cui la cosa doveva essere destinata
(art. 1810 c.c.), il rispettivo onere della prova grava sul comodatario, nella fattispecie non assolto.
Trova pertanto applicazione il principio secondo cui (Cass. civ. n.
15986/2010): “… Il comodato precario é caratterizzato dalla circostanza che la
determinazione del termine di efficacia del "vinculum iuris" costituito tra le parti é
rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla
"ad nutum" con la semplice richiesta di restituzione del bene …”, e ciò in applicazione del principio scolpito dal brocardo quod sine die debetur, statim debetur, codificato quale principio generale nell'adempimento delle obbligazioni all'art. 1183 c.c., che trova la sua specificazione nell'art. 1810 c.c.
La convenuta va pertanto condannata al rilascio dell'immobile.
Come da dichiarazione di disponibilità della ricorrente, questo Giudice
ritiene che per organizzare il rilascio dell'appartamento oggetto di lite da parte della convenuta e il reperimento di nuovo alloggio occorra quantomeno un termine di circa 120 giorni, ovvero sino al 30.9.2025.
pagina 5 di 6 Alla soccombenza segue condanna al rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
condanna
al rilascio dell'immobile ubicato in Brunico (BZ), via Sole 8, Controparte_1
tavolarmente identificato quale p.m. 2 della p.ed. 1264 in P.T. 1354/II C.C.
Brunico, entro il 30.9.2025;
condanna
al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese vive e in € 2.550,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 22/05/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
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