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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 17 giugno 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4778/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Oreste Puglisi che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
resistente contumace
oggetto: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 17 settembre 2024 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1 premesso di essere dipendente dell' , in servizio presso il Controparte_1
poliambulatorio ex INAM di Messina, con turni mattutini, pomeridiani e notturni, lamentava di non aver potuto usufruire del servizio mensa, né delle sue modalità sostitutive - buono pasto, non erogato.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione del buono pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, ex art. 29 c.c.n.l. comparto sanità, nonché la condanna dell' CP_1
al pagamento in proprio favore della somma di 1.916,56 euro, a titolo di risarcimento del danno e/o rimborso per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei turni eccedenti già espletati per il periodo settembre 2019 – dicembre 2023, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Nella contumacia della convenuta, udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.
2.- E' ormai ius receptum che in tema di pubblico impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n. 32113/2022, n.
15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del c.c.n.l. 20 settembre 2001, integrativo del c.c.n.l. Sanità 7 aprile 1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del c.c.n.l. 31 luglio 2009
(biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.”.
La questione controversa consiste dunque nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 29 CCNL integrativo attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio. A tal proposito la Corte ha evidenziato che l'art. 26 del c.c.n.l. sanità 1998/2001 del 7 aprile 1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore e a fissare i criteri generali per la sua distribuzione. Ha ritenuto invece che un chiaro indice interpretativo si possa trarre dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29
c.c.n.l., secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Da questa, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
Pertanto, la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro ed avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Né, tale diritto sembrerebbe essere negato dal nuovo c.c.n.l. 2016-2018, il cui art. 27, comma 4, dispone che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto”, trattandosi piuttosto di una mera precisazione del diritto alla pausa al di fuori dell'orario di lavoro;
lo stesso art. 27 rimanda poi, quanto alle modalità dell'intervallo, alla disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009.
Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 c.c.n.l. 2001 come modificato dall'articolo 4 del CCNL 2009.
Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche alla esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
3.- Ciò posto, dalla documentazione in atti (fogli presenza) e dall'attestazione rilasciata dall'ASP di Messina in data 7 aprile 2025 risulta che ha prestato servizio con qualifica di infermiere Parte_1
dal 1 ottobre 2007 al 15 luglio 2021 in turni di mattina (7:30-13:40) e pomeriggio (13:30-19:40), dal 16 luglio al 31 agosto 2021 su cinque giorni dalle ore 7:20 e dal 1 settembre 2021 al 19 aprile 2024 turni di mattina (7:30-13:40) e pomeriggio (13:30-19:40).
Il diritto alla mensa spetta dunque per tutti i giorni in cui ella ha svolto la propria attività lavorativa con orario superiore alle 6 ore prefissato dall'azienda.
L'istante ha poi prodotto copia della delibera n. 2814/DG del 4 agosto 2021 di “adesione alla convenzione CONSIP Buoni Pasto 9 – Lotto 12 per la Sicilia per la fornitura di buoni pasto in modalità elettronica per una durata contrattuale di 24 mesi (da Aprile 2021 a Marzo 2023)” dalla quale risulta comunque che l' “non dispone di locali e personale idoneo che possano consentire l'attivazione CP_1 del servizio di mensa tramite organizzazione e gestione diretta aziendale”; che essa ha pertanto adottato
“la soluzione normativamente prevista in alternativa all'ipotesi gestionale diretta, ossia la possibilità da parte degli enti interessati di attivare il servizio di mensa con modalità sostitutive”; che il diritto al buono mensa è stato riconosciuto ai soli “dipendenti che effettuano servizio antimeridiano e pomeridiano nella stessa giornata lavorativa” e “… per un valore nominale del buono pasto pari ad € 7,00”.
Successivamente, con deliberazione n. 2528/DS del 21 giugno 2023, tale trattamento è stato prorogato per la durata contrattuale di 12 mesi da giugno 2023 a maggio 2024. In questa ultima deliberazione, infatti, si è preso atto che i conteggi relativa alla precedente deliberazione consentivano di prolungare il trattamento sino a maggio 2023 e non, come originariamente previsto, sino ad aprile 2023.
Da ultimo, con Deliberazione 1410/DG dell'11 aprile 2024 si è ulteriormente prolungato il trattamento per ulteriori 24 mesi sino a maggio 2026. Pertanto, senza soluzione di continuità, l' ha CP_2
riconosciuto il buono nella misura di € 7 da aprile 2021 a maggio 2026.
L'Azienda, poi, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere sulla stessa gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. Cass.
n. 15677/2009).
In ordine al quantum, dalle predette delibere risulta che a decorrere dal secondo trimestre 2021 e per un periodo di 48 mesi (fino al maggio 2026) l' in adesione alla convenzione sopra CP_1
richiamata, si è avvalsa della modalità di distribuzione elettronica dei buoni pasto, per un valore nominale pari a 7 euro, il cui importo, diversamente da quanto previsto per il buono cartaceo, “non concorre a formare reddito di lavoro dipendente”; e ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. c) TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 677, l. n. 160/2019, a norma del quale “non concorrono a formare il reddito (…) le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica”.
Essa va, quindi, condannata a erogarle il buono pasto (quale modalità sostitutiva del servizio mensa) per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, atteso il divieto di monetizzazione di cui al richiamato art. 29, e a corrisponderle a tale titolo la somma di 1.916,53 euro per n. 307 turni (mancano, invero, le timbrature della mensilità di ottobre 2019) di cui 334,53 (81 x 4,13 euro a carico del datore di lavoro) per il periodo settembre 2019 – marzo 2021 e 1.582 (226 x 7 euro) per il periodo aprile 2021 – dicembre 2023, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.362 euro, di cui 49 per esborsi, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
2) dichiara il diritto di all'erogazione del buono pasto per ogni turno lavorativo Parte_1
eccedente le sei ore, quale modalità sostitutiva del servizio mensa;
3) condanna l' al pagamento in suo favore della somma lorda di 1.916,53 euro, CP_2
oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni eccedenti svolti da settembre 2019 a dicembre 2023;
4) condanna, altresì, detta al pagamento delle spese del giudizio, liquidati in 1.362 euro, CP_1
oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 17.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro