Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 4.3.2025 tenutasi con trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 20429/2024
TRA nato il [...] a [...] e ivi res.te in via Miano a Parte_1
Piscinola n. 10, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele C.F._1
Ferrara, C.F.: ed elett.te dom.to presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Aversa (CE), in via S. D'Acquisto N. 200.
RICORRENTE
E
C.F./P.I: ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.9.2024 e ritualmente notificato il ricorrente impugnava il licenziamento disciplinare irrogato dalla resistente in data 25/3/2024 .
Deduceva in fatto:
- che veniva assunto in data 01.08.2019 e che prestava la propria attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Controparte_1 presso l'ASL NA 1, in NA, via Comunale del Principe;
[...]
- che la resistente era risultata aggiudicatrice dell'appalto per la manutenzione e installazione di impianti idraulici ed elettrici;
- che svolgeva la sua attività lavorativa dalle ore 07,30 alle ore 16,00 con mezz'ora di pausa dal lunedì al venerdì e che dal 2022 veniva assegnato anche alla reperibilità, dalle ore 16,30 alle ore 07,30 del giorno successivo e, per tale motivo, gli veniva assegnato – così come agli altri 6 dipendenti - un furgone LI (targato FW402CJ) nonchè una scheda carburante IC (n. 7102200147357000638)
- che il suddetto furgone veniva utilizzato per gli spostamenti inerenti al lavoro e che, quando il ricorrente veniva accorpato ad altre squadre, non utilizzava il furgone, di cui facevano uso, unitamente alla scheda carburante, altri dipendenti;
- che in data 15/2/2024 riceveva contestazione disciplinare riguardante l'anomalo utilizzo della suddetta carta carburante nel mese di gennaio 2024 su cui la resistente fondava sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- Che nei mesi successivi riceveva ulteriori contestazioni disciplinari con le quali la resistente evidenziava l'ulteriore uso anomalo della scheda carburante per i mesi di novembre 2023, febbraio 2024.
- che inviava giustificazioni rispetto a tutte le suddette contestazioni;
- che con lettera del 25.3.2024 la resistente irrogava il licenziamento che il ricorrente impugnava con pec del 10.4.2024. In diritto deduceva la violazione dell'art. 8, sezione quarta, titolo VII, CCNL
Metalmeccanica Industria e, pertanto, riteneva tardivo il licenziamento irrogato dalla resistente in data 25.3.2024, essendo intervenuto oltre termine previsto dalla suddetta norma, la quale nel caso di sanzione tardiva prevede che le giustificazioni rese dal lavoratore devono ritenersi accolte.
In particolare, riteneva che le due contestazioni del 15.02.2024 e del 21.02.2024, ricevute dal lavoratore in data 01.03.2024, non essendo state seguite da alcuna sanzione disciplinare, non avrebbero potuto essere poste a base del licenziamento irrogato in data 25.03.2024, né valere come precedenti ai fini della valutazione del comportamento del lavoratore, risultando accolte le giustificazioni presentate da quest'ultimo, ai sensi del suddetto art. 8.
Riteneva, quindi, di limitare le successive osservazioni in diritto alla sola contestazione del 11.03.2024, ricevuta dal lavoratore in data 20.03.2024. Deduceva, dunque, la violazione del diritto di difesa previsto dall'art. 7 L. 300/1970, stante la genericità della suddetta contestazione, ritenendo inesistente la procedura e illegittimo il licenziamento.
Dalla genericità delle contestazioni disciplinari mosse dalla resistente, parte ricorrente faceva discendere, inoltre, l'insussistenza della giusta causa di licenziamento. Sul punto, richiamava l'art. 5 L. 604/1966 sulla rigorosità della prova circa il motivo di recesso dal rapporto di lavoro a carico del datore di lavoro.
Pertanto, attesa la asserita insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, insisteva sulla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro.
In subordine, evidenziava l'evidente sproporzione della sanzione irrogata rispetto al fatto contestato.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Dichiararsi il licenziamento disciplinare intimato in data 25.03.2024 nullo, invalido, illegittimo ed inefficace per i motivi di cui ai punto B – C – D – E - del presente ricorso;
2) Condannarsi la Controparte_1
(C.F./P.I: ), in persona dell'Amministratore Unico
[...] P.IVA_1 dom.to per la qualità presso la sede legale della stessa in Pescara, Via Albegna n. 13/17, a reintegrare l'istante nel posto di lavoro in precedenza occupato e a risarcirgli il danno nella misura di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di licenziamento e sino all'effettiva reintegra, tenuto conto che la retribuzione mensile percepita dal ricorrente è pari ad € 1.783,90, ed il versamento dei relativi contributi, ovvero, a dichiararsi la continuità giuridica del rapporto di lavoro, con il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento al ripristino;
3) In via gradata, si chiede che, accertate le circostanze di cui al capo D - ovvero l'insussistenza dei motivi dedotti dalla società a sostegno del licenziamento, il giudice voglia condannare la
[...] come sopra rapp.ta e dom.ta, al pagamento della indennità Controparte_1 nella misura da sei a trentasei mensilità, ovvero nella misura prevista dal D. Lgs 23/15, così come enunciato dalla Corte Costituzionale, ovvero, come sostenuto nel capo E - in misura compresa fra un minimo di 6 e un massimo di 36 mensilità, sulla base dei criteri già enunciati dall'art. 18 co. 5 St. lav., a sua volta richiamato dall'art. 18 co. 7, o comunque nella misura che il giudice riterrà equa, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 3 comma 1 d.lgs. 23/15”. Il tutto con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la Controparte_1
[...] CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 4/3/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva con sentenza. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società resistente, attesa la regolarità della notifica del ricorso. In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Passando all' esame del merito, occorre partire dall' esame delle due contestazioni disciplinari, la prima del 15.2.2024, fondata sulla dedotta circostanza dell' uso anomalo, per il mese di gennaio 2024 della carta carburante Enocard n. 710200147357000638, in dotazione del ricorrente, essendogli stato assegnato l' automezzo LItg FW40161 per lo svolgimento dell' attività lavorativa, con conseguente sospensione cautelativa dal lavoro e dalla retribuzione, in attesa delle sue giustificazioni;
e la seconda dell'1.3.2024 per il medesimo motivo, con richiamo anche alla precedente contestazione, ma relativamente al mesi di novembre e dicembre
2023.
- Per entrambe le contestazioni parte ricorrente, tempestivamente , in data 16/2/2024 e 4/3/2024 forniva le proprie giustificazioni, contestando la genericità degli addebiti, in quanto tali lesivi del suo diritto di difesa, non indicandosi peraltro l' entità dei consumi anomali, né la loro riferibilità ad esso ricorrente, avendo il predetto la disponibilità parziale dell' automezzo, per gli spostamenti inerenti al lavoro giacché, talvolta , veniva accorpato ad altre squadre e non utilizzava il furgone, di cui facevano uso, unitamente alla scheda carburante, altri dipendenti, come dedotto in ricorso e non contestato da parte resistente rimasta contumace . Infine in data 20.3.2024 riceveva per i medesimi fatti ulteriore contestazione, relativamente a giornate del mese di febbraio 2024, richiamandosi peraltro alla precedente contestazione in cui gli si contestava l' uso anomalo della carta per il mese di gennaio 2024 ( contestata in data 21/2/2024 ), in relazione alla quale, nella stessa giornata, il ricorrente forniva lettera di giustificazione contestando ancora una volta la genericità degli addebiti ai fini di una adeguata difesa . Infine in data 25/3/2025 la società, richiamandosi alle precedenti contestazioni del 21/2/2024 e 11/3/2024 ed alle giustificazioni, a suo dire fornite solo per la seconda, e non ritenute accoglibili, irrogava il licenziamento senza preavviso ritenendo leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario Il licenziamento veniva tempestivamente impugnato via pec in data 10.4.2024 .
Va premesso che la società richiama impropriamente nella lettera di licenziamento la contestazione del 21.2.2024, atteso che ai sensi dell' art 8, titolo VII, CCNL Metalmeccanica Industria , le sanzioni disciplinari, graduate in detto articolo in relazione alla gravità dei fatti contestati, , possono essere irrogate entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, altrimenti queste ultime devono ritenersi accolte (sezione quarta)
Nel caso in esame infatti entrambe le contestazione ricevute dal lavoratore, rispettivamente in data 15.2.2024 e il 4/3/2024 sono seguite dalle giustificazioni, inviate – nel termine di 5 giorni, ex art. 7 S.L. - e ricevute dalla società in data 21/2/2024 e 07.03.2024. Pertanto nel termine di 6 giorni la società avrebbe dovuto adottare il provvedimento sanzionatorio, circostanza che porta a ritenere, per espressa previsione contrattuale, che il datore di lavoro le abbia accettate .
La norma richiamata ha infatti carattere sostanziale in quanto è finalizzata a regolare la correttezza nell' esercizio del diritto di recesso. Detta interpretazione rispetta anche i canoni di correttezza e buona fede nell' esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.,
Ne consegue che la contestazione del 21/2/2024 ed il suo richiamo in quella del 11/3/2024, e nella lettera di licenziamento, è illegittimo, atteso che il fatto in essa riportato non sussiste , essendo state accolte tacitamente le giustificazione tempestivamente rese, ai sensi dell' art 8, Sezione Terza titolo VII, CCNL Metalmeccanica Industria, richiamato .
Nel medesimo senso la Corte di Cassazione con Ord. N 5485/2024, ha stabilito che:
“… questa Corte ha chiarito (Cass. n. 21569/2018) che, in tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine ……secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei …giorni lavorativi…… le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell'ammissione del datore di lavoro dell'insussistenza della condotta illecita sanzionata;
ne deriva che, in tale ipotesi, la tutela applicabile è quella di cui all'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 (e non quella di cui al comma 6 della predetta norma);…. Quindi, conclude la S.C. di Cassazione che “….l'accertamento giudiziale dell'illegittimità o insussistenza di addebito disciplinare comporta che il datore di lavoro non possa avvalersi della relativa contestazione ad alcun effetto;
in particolare, non potrà avvalersene ……per l'irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione, nell'ambito di procedura disciplinare in precedenza avviata e per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni”
Resta, quindi, soltanto da esaminare la contestazione del 20.3.2024, in relazione alla quale il ricorrente, in pari data, contestava la genericità dei fatti addebitatigli, in quanto non circostanziati né provati, anche in considerazione del fatto che nel mese di febbraio 2024 l' uso dell' automezzo in sua dotazione era stato, a suo dire. promiscuo, essendosi alternati al ricorrente altri dipendenti che avevano in uso la relativa scheda . La mancanza di dati precisi in ordine ai consumi ed ai km di percorrenza dell'automezzo nei giorni in cui il ricorrente era alla sua guida comportava la nullità della contestazione .
In merito con recentissima pronuncia ( ordinanza n. 33531 del 20.12.2024) , la Corte Cassazione afferma che: “ al fine della individuazione della tutela applicabile, risulta dirimente la considerazione che, stante le accertate carenza di deduzione e inidoneità delle circostanze capitolate dalla società, non è stata offerta prova, della quale era onerata la parte datoriale, del fatto oggetto di addebito, di talché, sotto questo profilo, la concreta fattispecie ricade nell'ambito regolato dall'art.3, comma 2 d. lgs n. 23/2015, implicante l'applicazione della tutela reintegratoria;
8.2 in concorrente prospettiva può inoltre soggiungersi che correttamente, sul piano della selezione delle tutele, il radicale difetto di specificità della contestazione è stato considerato equivalente all'ipotesi di <
Va peraltro sottolineato che la genericità della contestazione comporta il mancato assolvimento in capo alla parte datoriale dell' onere della prova della sussistenza del fatto contestato posto a base del licenziamento, su esso gravante . Le incertezze giurisprudenziali, infatti, in ordine alla ripartizione dell' onere della prova in , ordine alla sussistenza del fatto contestato son state superate dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione ( sent. n. 36188 del 12.12-.2022 ) che ha ritenuto che “ se il fatto contestato a un dipendente e posto a fondamento del recesso aziendale non è stato dimostrato in giudizio dalla società datrice di lavoro -su cui grava il relativo onere probatorio – tale fatto deve essere ritenuto insussistente , con rilevanti conseguenze sulla tutela applicabile alla fattispecie “
Nel caso di specie come correttamente eccepito dal ricorrente nelle lettera di giustificazioni, le circostanze contestate sono state genericamente enunciate, non essendo stata indicata la quantità di carburante, l'importo della carta utilizzato per fini estranei a quelli lavorativi e quindi l' entità di un eventuale danno, l'area di servizio utilizzata, gli orari di rifornimento, non confutando quanto esposto in ricorso in ordine all' uso promiscuo della scheda . La società avrebbe dovuto nel contestare i fatti, precisare che vi era la predisposizione di un sistema di controllo che consentisse a fine giornata di registrare l' utilizzo della card e i relativi consumi, eventualmente anche mediante consegna degli scontrini relativi ai prelievi sottoscritti dal suoi utilizzatori, ciò al duplice scipo di consentire la riferibilità dei fatti contestati al lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare e di consentire allo stesso l' esercizio del diritto di difesa, di cui all' art 7 L. 300/1970 che deve necessariamente, essere garantito, anche in base ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex art 1175 c.c. e1325 c.c. .
Pertanto la nullità della procedura posta in essere comporta l' insussistenza della giusta causa del licenziamento. Alla luce delle esposte considerazioni va dichiarata la nullità del licenziamento disciplinare intimato a in data 25.03.2024, con la condanna Parte_1 della (C.F./P.I: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico, alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento di un' indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative e in misura non superiore a 12 mensilità dell' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo ed al versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra, ex art.3, comma 2 d. lgs n. 23/2015 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l' effetto dichiara la nullità del licenziamento disciplinare intimato a in data 25.03.2024 e condanna la Parte_1
(C.F./P.I: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico, ex art.3, comma 2 d. lgs n. 23/2015 a reintegrare nel posto di lavoro in precedenza occupato ed al pagamento Parte_1 di un' indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative e in misura non superiore a 12 mensilità dell' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto , oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo;
2) condanna altresì la (C.F./P.I: Controparte_1
), in persona dell'Amministratore Unico, al versamento dei P.IVA_1 contributi previdenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra;
3) condanna la (C.F./P.I: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3600,00 oltre rimborso forfettario Iva e CPA come per legge con attribuzione
Si comunichi
NA , 4/3/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca