TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/11/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO AO EN, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4775 /2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Controparte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARINUZZI DARIO , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro a fini previdenziali – interposizione illecita di manodopera.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28/12/2021 , conveniva in Controparte_1 giudizio l' premettendo di essere stata impiegata con mansione di addetta alle pulizie, dal CP_2
13/06/2017 al 12/07/2017, alle dipendenze della ditta MB EB s.r.l. .
Riferiva, in particolare, di aver svolto la propria prestazione lavorativa presso il ristorante “La
Vela” ubicato in località in Patti (ME) C/da Marinello - con le seguenti modalità: dal Lunedì alla
Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00; la sua mansione di addetta alle pulizie;
ovvero, si occupava della pulizie della cucina, della sala da pranzo ed ecc;
che era stata regolarmente retribuita da parte della società la quale, attraverso il responsabile, ordinava il lavoro e le sue modalità/indicazioni su come doveva essere svolto durante la giornata. Lamentava che l' , con lettera raccomandata datata 02/07/2021 le aveva comunicato che CP_2 all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 2017025000 del 20/12/2018 veniva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato per il periodo suindicato con l'azienda BIMBO WEB SRL in quanto il rapporto di lavoro risultava insussistente per mancanza dei requisiti essenziali descritti dall'art. 2094 c.c..
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a ripristinare la propria posizione contributiva, previo CP_2 accertamento della genuinità del dedotto rapporto di lavoro, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_2 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e mediante prova orale, veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a veder riconosciuta la Controparte_1 contribuzione per i periodi in premessa indicati, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato – quale addetta alle pulizie - alle dipendenze della ditta MB EB s.r.l. .
L' , dal canto suo, non contesta la veridicità della prestazione lavorativa dedotta da parte CP_2 ricorrente, bensì l'esatta riferibilità alla ditta MB EB s.r.l., la quale apparirebbe solo formalmente intestataria del rapporto lavorativo, che sarebbe intercorso viceversa con altra diversa ditta individuata nella DO.MI RU S.R.L., alle cui dipendenze ha iscritto la ricorrente ai fini previdenziali per i periodi che interessano.
Consegue che l'oggetto della contesta non riguarda l'effettivo svolgimento di attività lavorativa ad opera di parte ricorrente, dal momento che l' non ha inteso disconoscere tale fatto né coi verbali CP_2 ispettivi né nel presente giudizio.
La controversia verte, piuttosto, sulla identità del datore di lavoro che parte ricorrente identifica nella ditta MB EB s.r.l. e l' intende invece disconoscere per costituirli – a fini previdenziali – CP_2 alle dipendenze della DO.MI RU s.r.l. .
L' , dal canto suo, contesta le domande avversarie rappresentando che, da una attività CP_2 ispettiva avviata in data 24.08.2017 (cfr documenti versati in atti, e riguardanti accertamenti sulla concreta esistenza, nonché sulla regolarità fiscale e contributiva delle ditte MB EB s.r.l. e DO.MI
RU s.r.l.) è emerso che era stato stipulato un contratto di appalto di servizi tra le due società, ove la MB EB, nella qualità di appaltatore, si era obbligata a fornire al committente DO.MI RU, che ha in gestione il villaggio turistico , una serie di servizi e segnatamente la pulizia delle Per_1 camere, i servizi di pulizia delle cucine, il cuoco, i camerieri, i bagnini, la manutenzione ordinaria della struttura ed i servizi di guardiania.
Era stato, altresì, pattuito che le parti entro il giorno due di ogni mese avrebbero stabilito l'importo dell'attività prestata e dei servizi resi, all'esito dei quali sarebbe stata resa fattura da pagarsi entro 15 giorni dalla DO.MI RU.
La DO.MI RU si era riservata la facoltà ed il diritto di retribuire direttamente i dipendenti denunciati dalla MB WEB, con degli acconti e/o anticipazioni della retribuzione, ivi pattuendosi altresì l'esonero da ogni e qualunque responsabilità per fatti, errori ed omissioni posti in essere dai soggetti denunciati dalla MB EB nell'attività in cui si sostanziano i servizi oggetto dell'appalto; del pari la DO.MI costruzioni è esentata da qualunque responsabilità nell'ipotesi di mancati pagamenti delle competenze spettanti ai soggetti assunti dalla MB EB.
Le attività in cui consistono i servizi appaltati, comunque, rimangono nella titolarità della
[...]
tant'è che nel contratto viene disciplinato l'orario di lavoro dei dipendenti che Controparte_3 dovranno rendere i servizi pattuiti (pulizia, guardiania, ristorazione ecc).
La MB EB è risultata essere iscritta alla CCIAA di Messina P.IVA numero P.IVA_1
Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. ME - 196917 con iscrizione al Registro Imprese dal
14/02/2006 – Sezione Ordinaria e inizio attività con di-pendenti dal 14/04/2016; l'oggetto sociale è rappresentato dalla attività di ristorazione con somministrazione in località Marinello s.n. 98060 Oliveri, oggetto di precedente verbale;
amministratore e socio unico è, nominato con atto del 03/01/2017,
Persona_2
La sede della società si trova in Patti via XX Settembre n. 63 ove è presente una locale con insegne di una attività commerciale non operante.
La società DO. MI. s.r.l. è risultata essere iscritta alla CCIAA di Messina, P.IVA , P.IVA_2 numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. ME - 206114 con iscrizione al Registro
Imprese dal 29/10/2008– Sezione Ordinaria e inizio attività con dipendenti 19/04/2017; Oggetto sociale dichiarato della società DO. MI. RU s.r.l. è l'attività di villaggi turistici codice: 52.20.10.(società che gestisce il villaggio turistico ); Amministratore Unico, nominato con atto del 12/12/2016, Per_1
è Persona_3
La Sede Legale della società DO. MI. RU s.r.l. è in Capo D'Orlando (ME) – Contrada
Scafa 161.
Tra i lavoratori trovati intenti nelle attività in occasione dell'accesso ispettivo del 24.08.2017 – circa 22 – sentiti unitamente ad altri soggetti del pari denunciati dalla MB EB, il servizio ispettivo ha raccolto la dichiarazione di taluni lavoratori, ed ha proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro della (v. anche verbale ispettivo 11.3.2019, in atti) CP_1
Da questi elementi l' ha dedotto l'esistenza, di fatto, di una somministrazione irregolare di CP_2 manodopera dalla MB EB s.r.l., formale intestataria dei contratti di lavoro con i dipendenti impiegati nell'effettivo presso il villaggio turistico, alla Do.Mi RU s.r.l., effettiva utilizzatrice della manodopera.
Nel merito deve rilevarsi che, quanto al divieto di intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, D.l.vo n. 276/03 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore e all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, che ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposto solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.
Dunque, perché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ex art. 29, comma 1,
D.l.vo n. 276/03 è necessario verificare - soprattutto nei casi di appalti ad alta intensità di manodopera cosiddetti "labour intensive" - che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un'effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, con impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, il cosiddetto intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (da ultimo Cass. civ, sez. lav., n. 12551/2020 e Cass. civ., sez. lav., n. 13182/2022).
Oltretutto, come detto, la ricorrente non è stata neppure ritenuta quale lavoratrice effettivamente utilizzata dall'una o dall'altra società, sicché il suo rapporto lavorativo è stato completamente disconosciuto.
Ciò posto, la ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze dell'azienda asseritamente datrice di lavoro.
La prova offerta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso, rappresentata dal modello
UNILAV e dalla busta paga costituisce documentazione insufficiente ai fini della prova della sussistenza di un effettivo rapporto lavorativo di natura dipendente in agricoltura, in quanto documentazione di formazione unilaterale. Su richiesta istruttoria delle parti, inoltre, sono stati sentiti nel corso di causa testimoni le cui deposizioni meritano di essere attentamente vagliate e messe a confronto con le risultanze del verbale ispettivo.
Da un lato vi sono le dichiarazioni rese dagli ispettori verbalizzanti, e Testimone_1
i quali hanno riferito di aver svolto un accertamento approfondito sulla società Testimone_2
MB EB s.r.l. per il periodo 2017, conclusosi nel dicembre 2018. Tale indagine, condotta con la collaborazione della Guardia di Finanza, aveva ad oggetto la verifica della regolarità contributiva e della genuinità dei rapporti di lavoro denunciati dalla società. Gli ispettori hanno chiarito che, a fronte di 84 lavoratori formalmente indicati, al momento dell'accesso ispettivo ne furono trovati soltanto 22 operanti presso il Villaggio Simenzaru, gestito dalla Le risultanze hanno condotto al Controparte_3 disconoscimento dei rapporti di lavoro formalmente instaurati dalla MB EB, attribuendo l'effettiva utilizzazione delle maestranze alla In tale contesto, la ricorrente è stata esclusa Controparte_3 totalmente come lavoratrice, poiché non è stata rinvenuta alcuna prova della sua presenza sul luogo di lavoro né documentazione idonea a dimostrare la prestazione lavorativa. Gli ispettori hanno confermato integralmente le conclusioni del verbale, ribadendo che, a differenza di altri lavoratori, per la ricorrente non vi è traccia di attività né riscontro documentale (cfr. verbale d'udienza del 10.5.2023).
Sul versante opposto si colloca la testimonianza di un familiare della ricorrente, , il Tes_3 quale ha dichiarato di averla vista lavorare per circa un mese presso il ristorante “La Vela” in Patti, riferendo di visite sul posto due o tre volte a settimana e di conversazioni in ambito familiare sul rapporto di lavoro. Ha descritto i locali e ha affermato di averla vista svolgere attività di pulizia, aggiungendo che la ricorrente lamentava ritardi nei pagamenti. Tuttavia, la deposizione si rivela generica e priva di elementi oggettivi: il teste non ha indicato orari, non ha individuato il datore di lavoro né le mansioni specifiche, e la sua conoscenza deriva da rapporti di parentela e da visite occasionali, senza alcun riscontro documentale (cfr. verbale d'udienza del 6.10.2025).
Nel complesso, il materiale probatorio non consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società indicata. Le dichiarazioni del familiare, per la loro genericità e per la mancanza di elementi oggettivi, non sono idonee a superare le conclusioni dell'accertamento ispettivo, fondato su verifiche ufficiali e sull'assenza di riscontri documentali.
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
28/12/2021 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera dal pagamento delle spese del giudizio. Controparte_1
Così deciso in Patti, 20/11/2025 .
Il Giudice
RO AO EN