Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n° 707/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, elettivamente domiciliata in Vasto alla Via G. Cesare n 57, presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Michele Sonnini, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
(P. IVA: ), corrente in Lanciano alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Arco della Posta n 1, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Conclusioni delle parti: come da ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso:
-di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società resistente dal 22 marzo
2006 al 31 gennaio 2023, con qualifica e mansioni di Infermiera (liv. D2 - CCNL COOPERATIVE
SOCIALI - 1) CCNL COOPERATIVE SOCIALI), svolgendo la propria attività presso il D.S.B. di
Atessa;
-che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro le parti hanno concordato la corresponsione del
T.F.R. maturato (ammontante a complessivi €. 28.557,15 lordi) in 4 ratei mensili, di €. 7.139,29 ciascuno, scadenti il 20 di ogni mese, a decorrere dal febbraio 2023 e che a fronte di ciò la società
-che nella busta paga di febbraio 2023 – relativa al pagamento del primo rateo di T.F.R. – la datrice di lavoro ha trattenuto dal dovuto l'importo di €. 2.214,75, a titolo di un non meglio specificato
“addebito danni” solo verbalmente riferiti alla restituzione – nel settembre 2022 – dell'autovettura
Citroen C3 (FJ454TH) alla società di locazione auto di Pescara (D.G. Service s.r.l.), con contestuale consegna di quella nuova utilizzata per l'esecuzione delle prestazioni infermieristiche domiciliari;
-che in tale occasione, però, l'auto è stata visionata da un addetto della società di cui sopra senza alcuna contestazione;
ha chiesto di:
“1) RITENERE e DICHIARARE che la ricorrente è creditrice della società Controparte_1
della complessiva somma di €.2.214,75=, dovuta per i titoli dedotti in ricorso, o
[...]
in quella minore ritenuta di giustizia, in quanto indebitamente trattenuta in busta paga;
2) CONDANNARE, per conseguenza, la società resistente -in persona del legale rappresentante - al pagamento, in favore della IG.ra , della complessiva somma di €.2.214,75=, Parte_1
o in quella minore ritenuta di giustizia (una volta dichiarato non dovuto il 22% per I.V.A. ed il 30% dell'imponibile quale “svalutazione tecnico commerciale” del veicolo asseritamente danneggiato), con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge;
3) CONDANNARE la società convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite, con la maggiorazione del 30% ed D.M. n.37/2018 (ricorso redatto con collegamenti ipertestuali)”.
All'udienza del 26.02.2024, avuto riguardo alla regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia della società resistente e sono state ammesse le richieste istruttorie di parte ricorrente, ossia l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e la prova testimoniale.
Escusso l'unico teste addotto dalla parte ricorrente è stata fissata l'udienza di decisione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali ed è stato disposto che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Com'è noto, è pacifico che in caso di mancata costituzione in giudizio del convenuto non possa ravvisarsi un'ipotesi di non contestazione della domanda, da cui far discendere l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum”, per cui in nessun modo l'onere probatorio gravante sulla ricorrente di dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda risulta escluso o attenuato (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14623 del 23/06/2009 Rv. 608705, Sez. L, Sentenza n. 10182 del
03/05/2007 Rv. 597236).
Agendo in giudizio la ricorrente rivendica la corresponsione della somma complessiva di €.
2.214,75, dovuta a titolo di T.F.R., sostenendo che la stessa è stata indebitamente trattenuta nella busta paga del mese di febbraio 2023 per non meglio specificati danni all'autovettura Citroen C3
(FJ454TH) utilizzata per l'esecuzione delle prestazioni infermieristiche domiciliari.
In punto di fatto trova riscontro nella documentazione in atti la prospettazione di parte ricorrente:
- di aver prestato attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della parte resistente dal 22 marzo 2006 al 31 gennaio 2023, con qualifica e mansioni di Infermiera;
- di aver concluso, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, un accordo di dilazione del
T.F.R. maturato (ammontante a complessivi €.28.557,15 lordi) in 4 ratei mensili, di €. 7.139,29 ciascuno, scadenti il 20 di ogni mese, a decorrere dal febbraio 2023;
-che nella busta paga di febbraio 2023, relativa al pagamento del primo rateo di la datrice di Pt_2 lavoro ha trattenuto dal dovuto l'importo di €. 2.214,75, a titolo “addebito danni” (cfr. allegati 2 e 3 al ricorso).
Peraltro, hanno trovato conferma nella deposizione resa dal teste , Testimone_1
escusso all'udienza del 28.03.2024, le allegazioni della ricorrente di non aver mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare concernente asseriti danni a beni o autovetture aziendali o comunque alla stessa affidati;
che in occasione della restituzione dell'autovettura Citroen C3 targata FJ454TH alla società di locazione auto di – avvenuta nel settembre 2022 con Parte_3 contestuale consegna di quella nuova utilizzata per l'esecuzione delle prestazioni infermieristiche domiciliari aziendali - non è stato rilevato, né contestato alla ricorrente alcun danno e che la società resistente non ha mai consegnato alla ricorrente le fatture di riparazione concernenti presunti danni alla medesima imputabili (cfr. verbale in atti).
A ciò deve aggiungersi che il legale rappresentante della società resistente, pur regolarmente citato a comparire per rendere interrogatorio formale per l'udienza del 28.03.2024 non è comparso e non ha addotto alcuna giustificazione al riguardo, per cui, all'esito della valutazione della prova orale espletata e delle prove documentali in atti, ritiene questo giudicante che ai sensi dell'art. 232 c.p.p. i fatti dedotti nell'atto introduttivo dall'istante debbano essere considerati ammessi.
D'altra parte, non costituendosi in giudizio la società resistente non ha fornito la prova sulla stessa gravante dell'esistenza dei danni all'autovettura e dell'imputabilità degli stessi alla ricorrente. Conclusivamente, la società resistente dev'essere condannata alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di €. 2.214,75, oltre al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri, dei criteri e delle riduzioni di cui al decreto del
Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia, alla natura e alla difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, nonché alla concreta attività processuale svolta nel giudizio.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad €.
2.214,75, oltre al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, per i titoli di cui in motivazione;
b) condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in €. 2.000,00 per compensi, oltre rimborsi forfettari del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 20.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -