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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/12/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7275/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7275/2021 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – somministrazione
TRA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello Parte_1
depositato telematicamente, dagli Avv.ti Valentina Fortunato e Gaetano D'Ambrosio ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniele Cutolo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1325/2021, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 14.12.2020 e resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 12.04.2021, chiedendo, sulla base delle argomentazioni in atti, la riforma della pronuncia impugnata e, per l'effetto, l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, ossia: “
1. accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla convenuta nella intimazione di pagamento del 21/06/2017 e portate dalle fatture numero: 1) 00002609919576 di € 928,57;
2) 00002811813412 di € 1.195,82; 3) 00002811813418 di € 1.386,32; 4) 00002823346093 di € 127,78 …;
2. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore … per la somma di € 1.300,00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il Giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa …;
3. In via, gradata compensare l'eventuale credito della società ove CP_1
accertato, con il credito vantato dall'attore, a titolo di risarcimento del danno…”; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con distrazione a favore dei procuratori, nonché rimborso delle spese di CTU.
In particolare, l'appellante lamentava un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, tanto con riguardo ai periodi di fatturazione delle suddette fatture tra di loro asseritamente sovrapponibili, sia per quanto concerne la prova dei danni subiti dallo stesso Censurava, poi, l'omessa valutazione, da parte del Giudice Parte_1
di pace, del comportamento tenuto dalla società fornitrice di energia elettrica che non aveva calcolato il conguaglio almeno con cadenza annuale così come previsto dal contratto di fornitura e dai regolamenti di settore. Eccepiva, infine, l'omessa valutazione della sollevata eccezione di prescrizione del credito portato dalle suindicate fatture.
Si costituiva l'appellata che, resistendo sulla base delle argomentazioni Controparte_1
in atti, chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto
2 ex art. 342 c.p.c., nel merito, il rigetto integrale dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza del
18.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 I co. c.p.c. dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del presente giudizio in data 10.02.2025, così come risulta dallo “Storico” del fascicolo telematico.
Tanto premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente evidenziata la tempestività dell'appello proposto nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi perché è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla società appellata.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle
3 doglianze contenute nell'appello è la diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme
Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte.
Infatti, l'appellante ha adeguatamente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea.
Ciò posto, l'appello è fondato in parte e, di conseguenza, deve essere accolto parzialmente..
In primo luogo, non ha pregio la censura sollevata dall'odierno appellante relativamente all'errata interpretazione da parte del Giudice di pace delle risultanze peritali.
Ed invero, il Giudice di pace, revocando il provvedimento di assegnazione della causa a sentenza, rimetteva la causa sul ruolo ed ordinava la comparizione del CTU al fine di rendere chiarimenti in merito alla relazione peritale.
All'udienza del 14.12.2020, il Consulente precisava che: “i consumi finali indicati alla pagina 11 della relazione contraddistinti da F1, F2 e F3 corrispondono a quelli fatturati da
Nei consumi finali di cui sopra sono stati calcolati tenuto conto anche della CP_1
sovrapposizione dei periodi e poi oggetto di più conguagli da parte dell' Nei CP_1
conguagli, il CTU precisa, che l' ha compiuto delle sovrapposizioni e che nel CP_1
conguaglio finale queste sovrapposizioni si annullano, che la somma ne deriva di € 3.800,00 circa è la somma effettivamente dovuta (segue visto del Giudice di pace per aggiunta in alto) dal , in quanto corrisponde ai consumi effettivi”. Pt_1
Ed invero, solo le due fatture nn. 00002609919576 e 00002811813412, sono relative ad un medesimo periodo di fatturazione. Comunque, a ben vedere la prima è stata ricalcolata tenendo conto della sovrapposizione dei periodi ed è stata ridotta ad € 928,57.
Orbene, in considerazione delle suesposte precisazioni, che non lasciano dubbi interpretativi,
4 va rigettato il motivo di appello con cui lamenta l'errata valutazione delle Parte_1
risultanze peritali.
Ebbene, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio senza che ciò comporti la nullità della consulenza espletata o un giudizio negativo sulla stessa.
Inoltre, il CTU già in sede di stesura della relazione definitiva aveva compiutamente risposto alle osservazioni delle parti.
Pertanto, va confermata la circostanza che i consumi contabilizzati da Controparte_1
sono pari ai consumi effettuati nel periodo in esame da Parte_1
La mancata emissione, poi, con cadenza almeno annuale di una fattura che contabilizzi i consumi effettivi, pur traducendosi in un comportamento contrario a quanto previsto dal contratto di fornitura che richiama quanto disciplinato in materia dall'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e Gas, non integra un inadempimento grave. Peraltro, nel caso di specie, non è stata proposta alcuna domanda di risoluzione per inadempimento.
È, invece, fondato il motivo di appello relativo all'omessa valutazione dell'eccezione di prescrizione.
Ed invero, il Giudice di pace, accertato che i consumi effettuati da erano stati Parte_1
contabilizzati nelle fatture de quibus e che non vi erano periodi fatturati due volte, avrebbe dovuto valutare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'originario attore.
In merito alla suindicata eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice occorre osservare che la legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017 ha modificato i termini di prescrizione per i pagamenti relativi alle forniture di energia elettrica, di gas e di acqua.
In particolare, a fronte della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n.
4, c.c., l'art. 1, comma 4, L n. 205/2017 ha previsto che “nei contratti di fornitura di energia
5 elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
La predetta prescrizione breve, quindi, per il servizio elettrico si applica alle fatture la cui scadenza è successiva: al 1° marzo 2018.
Pertanto, nel caso di specie, il termine prescrizionale da considerare è quello quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. poiché le fatture contestate hanno tutte come scadenza una data antecedente al 1° marzo 2018.
Ciò chiarito, siccome la prima intimazione di pagamento è stata notificata allo stesso in data 21.06.2017 (così come dallo stesso dedotto) e che la fattura non integra un Pt_1
atto di interruzione, nella fattispecie in esame, in accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione, vanno dichiarati prescritti i crediti anteriori alla data del 20.06.2012 compreso.
Orbene, relativamente alla fattura n. 00002609919576 non va detratta alcuna ulteriore somma, in quanto l' ha già provveduto a ricalcolarla con detrazione, dei Controparte_1
consumi prescritti e che si sovrapponevano alle contabilizzazioni delle fatture successive.
Invece, dalla fattura n. 00002811813412 del 2017, non oggetto di ricalcolo, vanno scorporate le somme relative ai consumi effettuati in data antecedente al 20.06.2012, in quanto prescritti.
Pertanto, in accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione, relativamente alla fattura in esame va dichiarata prescritta la somma di € 620,77, oltre il 10% di IVA pari ad € 62,08
(importo ottenuto con un arrotondamento per eccesso), per la complessiva somma di €
682,85.
6 In merito alle fatture n. 00002811813418 di € 1.386,32 e n. 00002823346093 di € 127,78 non vi sono crediti prescritti.
Non merita accoglimento, poi, la domanda attorea di risarcimento danni in quanto non provata.
Ed invero, la prova testimoniale sul punto non può fornire nessun elemento utile, poiché i testi sono stati chiamati ad effettuare delle valutazioni loro non demandabili, in quanto relative allo stato emotivo dell'allora attore.
Ne consegue che, se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici per fornire la prova dell'esistenza del danno e della sua entità, è, tuttavia, ineludibile per l'istante l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise, sicché, quando il soggetto onerato di tale allegazione non vi adempie, nemmeno può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno a norma dell'art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito, la cui esistenza sia stata dimostrata e sempre che siano stati offerti elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15.02.2008).
Nel caso di specie parte attrice nulla produce (si pensi, ad esempio, a documentazione medica volta a dimostrare l'esistenza dello stress e del disagio dedotti in giudizio) a sostegno della propria domanda di risarcimento, che va, quindi, rigettata.
Inoltre, è priva di pregio l'eccezione sollevata dall'attrice secondo cui il danno risarcibile sia una diretta conseguenza dell'inadempimento della società di fornitura in quanto la mancata emissione dei conguagli nei termini non integra, in re ipsa, un danno risarcibile, ma laddove contrattualmente previsto, un indennizzo che, comunque, nel caso di specie, parte attrice non ha richiesto.
Pertanto, come sopra anticipato l'appello va accolto in parte, con la conseguente riforma parziale della pronuncia impugnata.
7 Ora, quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla
Suprema Corte, il giudice di appello, quando riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il potere di valutare d'ufficio se provvedere o meno ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado (cfr., ex multis, Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza
n. 15559 del 17.10.2003).
Dunque, nell'esercizio del suindicato potere del giudice di appello, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la soccombenza reciproca insita nell'accoglimento parziale dell'appello e la sussistenza di altre
(rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra le parti le spese relative al primo grado di giudizio. Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità. Per le stesse ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e già liquidate vanno poste a carico di tutte le parti in solido fra loro e, nei rapporti interni, in eguale misura.
Sempre per le medesime ragioni esposte sopra devono compensarsi le spese relative al giudizio di appello.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
8 - in accoglimento parziale dell'appello proposto da in riforma parziale della Parte_1
sentenza impugnata n. 1325/2021 emessa dal Giudice di pace di Nola in data 14.12.2020 e resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 12.04.2021, dichiara parzialmente prescritto il credito di cui alla fattura n 00002811813412 del 2017 emessa dalla società
appellata per la somma di € 620,77, oltre il 10% di IVA pari ad € 62,08, con la conseguente detrazione delle suindicate somme da quella di € 1.195,82.
- rigetta gli altri motivi di appello, confermando la sentenza impugnata nella parte non riformata nei termini di cui al precedente capoverso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado a carico di tutte le parti in solido fra loro e, nei rapporti interni, in eguale misura.
Così deciso in Nola, lì 27.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7275/2021 Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – somministrazione
TRA rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello Parte_1
depositato telematicamente, dagli Avv.ti Valentina Fortunato e Gaetano D'Ambrosio ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniele Cutolo ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1325/2021, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 14.12.2020 e resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 12.04.2021, chiedendo, sulla base delle argomentazioni in atti, la riforma della pronuncia impugnata e, per l'effetto, l'accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, ossia: “
1. accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla convenuta nella intimazione di pagamento del 21/06/2017 e portate dalle fatture numero: 1) 00002609919576 di € 928,57;
2) 00002811813412 di € 1.195,82; 3) 00002811813418 di € 1.386,32; 4) 00002823346093 di € 127,78 …;
2. condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore … per la somma di € 1.300,00, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il Giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa …;
3. In via, gradata compensare l'eventuale credito della società ove CP_1
accertato, con il credito vantato dall'attore, a titolo di risarcimento del danno…”; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con distrazione a favore dei procuratori, nonché rimborso delle spese di CTU.
In particolare, l'appellante lamentava un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure, tanto con riguardo ai periodi di fatturazione delle suddette fatture tra di loro asseritamente sovrapponibili, sia per quanto concerne la prova dei danni subiti dallo stesso Censurava, poi, l'omessa valutazione, da parte del Giudice Parte_1
di pace, del comportamento tenuto dalla società fornitrice di energia elettrica che non aveva calcolato il conguaglio almeno con cadenza annuale così come previsto dal contratto di fornitura e dai regolamenti di settore. Eccepiva, infine, l'omessa valutazione della sollevata eccezione di prescrizione del credito portato dalle suindicate fatture.
Si costituiva l'appellata che, resistendo sulla base delle argomentazioni Controparte_1
in atti, chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto
2 ex art. 342 c.p.c., nel merito, il rigetto integrale dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza del
18.09.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 I co. c.p.c. dallo scrivente magistrato, divenuto titolare del presente giudizio in data 10.02.2025, così come risulta dallo “Storico” del fascicolo telematico.
Tanto premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente evidenziata la tempestività dell'appello proposto nei termini previsti dall'art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi perché è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata dalla società appellata.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle
3 doglianze contenute nell'appello è la diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme
Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte.
Infatti, l'appellante ha adeguatamente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea.
Ciò posto, l'appello è fondato in parte e, di conseguenza, deve essere accolto parzialmente..
In primo luogo, non ha pregio la censura sollevata dall'odierno appellante relativamente all'errata interpretazione da parte del Giudice di pace delle risultanze peritali.
Ed invero, il Giudice di pace, revocando il provvedimento di assegnazione della causa a sentenza, rimetteva la causa sul ruolo ed ordinava la comparizione del CTU al fine di rendere chiarimenti in merito alla relazione peritale.
All'udienza del 14.12.2020, il Consulente precisava che: “i consumi finali indicati alla pagina 11 della relazione contraddistinti da F1, F2 e F3 corrispondono a quelli fatturati da
Nei consumi finali di cui sopra sono stati calcolati tenuto conto anche della CP_1
sovrapposizione dei periodi e poi oggetto di più conguagli da parte dell' Nei CP_1
conguagli, il CTU precisa, che l' ha compiuto delle sovrapposizioni e che nel CP_1
conguaglio finale queste sovrapposizioni si annullano, che la somma ne deriva di € 3.800,00 circa è la somma effettivamente dovuta (segue visto del Giudice di pace per aggiunta in alto) dal , in quanto corrisponde ai consumi effettivi”. Pt_1
Ed invero, solo le due fatture nn. 00002609919576 e 00002811813412, sono relative ad un medesimo periodo di fatturazione. Comunque, a ben vedere la prima è stata ricalcolata tenendo conto della sovrapposizione dei periodi ed è stata ridotta ad € 928,57.
Orbene, in considerazione delle suesposte precisazioni, che non lasciano dubbi interpretativi,
4 va rigettato il motivo di appello con cui lamenta l'errata valutazione delle Parte_1
risultanze peritali.
Ebbene, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio senza che ciò comporti la nullità della consulenza espletata o un giudizio negativo sulla stessa.
Inoltre, il CTU già in sede di stesura della relazione definitiva aveva compiutamente risposto alle osservazioni delle parti.
Pertanto, va confermata la circostanza che i consumi contabilizzati da Controparte_1
sono pari ai consumi effettuati nel periodo in esame da Parte_1
La mancata emissione, poi, con cadenza almeno annuale di una fattura che contabilizzi i consumi effettivi, pur traducendosi in un comportamento contrario a quanto previsto dal contratto di fornitura che richiama quanto disciplinato in materia dall'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e Gas, non integra un inadempimento grave. Peraltro, nel caso di specie, non è stata proposta alcuna domanda di risoluzione per inadempimento.
È, invece, fondato il motivo di appello relativo all'omessa valutazione dell'eccezione di prescrizione.
Ed invero, il Giudice di pace, accertato che i consumi effettuati da erano stati Parte_1
contabilizzati nelle fatture de quibus e che non vi erano periodi fatturati due volte, avrebbe dovuto valutare l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'originario attore.
In merito alla suindicata eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice occorre osservare che la legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017 ha modificato i termini di prescrizione per i pagamenti relativi alle forniture di energia elettrica, di gas e di acqua.
In particolare, a fronte della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n.
4, c.c., l'art. 1, comma 4, L n. 205/2017 ha previsto che “nei contratti di fornitura di energia
5 elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
La predetta prescrizione breve, quindi, per il servizio elettrico si applica alle fatture la cui scadenza è successiva: al 1° marzo 2018.
Pertanto, nel caso di specie, il termine prescrizionale da considerare è quello quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. poiché le fatture contestate hanno tutte come scadenza una data antecedente al 1° marzo 2018.
Ciò chiarito, siccome la prima intimazione di pagamento è stata notificata allo stesso in data 21.06.2017 (così come dallo stesso dedotto) e che la fattura non integra un Pt_1
atto di interruzione, nella fattispecie in esame, in accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione, vanno dichiarati prescritti i crediti anteriori alla data del 20.06.2012 compreso.
Orbene, relativamente alla fattura n. 00002609919576 non va detratta alcuna ulteriore somma, in quanto l' ha già provveduto a ricalcolarla con detrazione, dei Controparte_1
consumi prescritti e che si sovrapponevano alle contabilizzazioni delle fatture successive.
Invece, dalla fattura n. 00002811813412 del 2017, non oggetto di ricalcolo, vanno scorporate le somme relative ai consumi effettuati in data antecedente al 20.06.2012, in quanto prescritti.
Pertanto, in accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione, relativamente alla fattura in esame va dichiarata prescritta la somma di € 620,77, oltre il 10% di IVA pari ad € 62,08
(importo ottenuto con un arrotondamento per eccesso), per la complessiva somma di €
682,85.
6 In merito alle fatture n. 00002811813418 di € 1.386,32 e n. 00002823346093 di € 127,78 non vi sono crediti prescritti.
Non merita accoglimento, poi, la domanda attorea di risarcimento danni in quanto non provata.
Ed invero, la prova testimoniale sul punto non può fornire nessun elemento utile, poiché i testi sono stati chiamati ad effettuare delle valutazioni loro non demandabili, in quanto relative allo stato emotivo dell'allora attore.
Ne consegue che, se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici per fornire la prova dell'esistenza del danno e della sua entità, è, tuttavia, ineludibile per l'istante l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise, sicché, quando il soggetto onerato di tale allegazione non vi adempie, nemmeno può darsi ingresso alla valutazione equitativa del danno a norma dell'art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subito, la cui esistenza sia stata dimostrata e sempre che siano stati offerti elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass.
Civ., Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15.02.2008).
Nel caso di specie parte attrice nulla produce (si pensi, ad esempio, a documentazione medica volta a dimostrare l'esistenza dello stress e del disagio dedotti in giudizio) a sostegno della propria domanda di risarcimento, che va, quindi, rigettata.
Inoltre, è priva di pregio l'eccezione sollevata dall'attrice secondo cui il danno risarcibile sia una diretta conseguenza dell'inadempimento della società di fornitura in quanto la mancata emissione dei conguagli nei termini non integra, in re ipsa, un danno risarcibile, ma laddove contrattualmente previsto, un indennizzo che, comunque, nel caso di specie, parte attrice non ha richiesto.
Pertanto, come sopra anticipato l'appello va accolto in parte, con la conseguente riforma parziale della pronuncia impugnata.
7 Ora, quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, il Tribunale rileva preliminarmente che, secondo quanto costantemente ed opportunamente chiarito dalla
Suprema Corte, il giudice di appello, quando riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il potere di valutare d'ufficio se provvedere o meno ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado (cfr., ex multis, Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza
n. 15559 del 17.10.2003).
Dunque, nell'esercizio del suindicato potere del giudice di appello, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la soccombenza reciproca insita nell'accoglimento parziale dell'appello e la sussistenza di altre
(rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra le parti le spese relative al primo grado di giudizio. Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità. Per le stesse ragioni le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e già liquidate vanno poste a carico di tutte le parti in solido fra loro e, nei rapporti interni, in eguale misura.
Sempre per le medesime ragioni esposte sopra devono compensarsi le spese relative al giudizio di appello.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
8 - in accoglimento parziale dell'appello proposto da in riforma parziale della Parte_1
sentenza impugnata n. 1325/2021 emessa dal Giudice di pace di Nola in data 14.12.2020 e resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 12.04.2021, dichiara parzialmente prescritto il credito di cui alla fattura n 00002811813412 del 2017 emessa dalla società
appellata per la somma di € 620,77, oltre il 10% di IVA pari ad € 62,08, con la conseguente detrazione delle suindicate somme da quella di € 1.195,82.
- rigetta gli altri motivi di appello, confermando la sentenza impugnata nella parte non riformata nei termini di cui al precedente capoverso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado a carico di tutte le parti in solido fra loro e, nei rapporti interni, in eguale misura.
Così deciso in Nola, lì 27.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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