TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3877/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3877 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021,
trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
vertente tra
(P.IVA: ), e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), quest'ultima anche quale erede di (C.F. C.F._1 Parte_1
), deceduto nelle more, rappresentate e difese, giusta procure in atti, dall'avv. C.F._2
Piter Fondelli del Foro di Pisa (C.F. ed elettivamente domiciliate presso lo C.F._3
studio di quest'ultimo sito in Santa Croce sull'Arno (PI) via A. Basili n. 4
OPPONENTI
e
(C.F. e P.IVA e per essa. quale mandataria e procuratrice Controparte_1 P.IVA_2
speciale, (C.F. e P.IVA rea n. SI – 149681), rappresentata e difesa, Parte_3 P.IVA_3 giusta procura in atti, dall'avv. Marco Fornai del Foro di Firenze (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in san Miniato (PI) via L. Da Vinci
n. 43
OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate in data 18.07.04.2024 (per parte opponente) e in data 16.07.2024 (per parte opposta).
*****************************
BREVE EXCURSUS PROCESSUALE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1102/2021 (r.g. n. 2836/2021) in data
22.07.2021 il Tribunale di Pisa ingiungeva a nonché a Parte_1 [...]
e questi ultimi nella loro qualità di fideiussori, il pagamento, in favore della Pt_1 Parte_2
ricorrente (quale mandataria di , della complessiva somma di Parte_3 Controparte_1
euro 936.526,55= oltre interessi moratori contrattuali e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2021, gli ingiunti proponevano opposizione, avverso detto decreto, innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare;
accertare il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex
art. 5 del D. Lgs. 28/2010; nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1102/2021
emesso in data 22 luglio 2021 R.G. n. 2836/2021; accertare e dichiarare la mancanza della titolarità
del diritto di credito e/o il difetto di legittimazione ad agire in capo alla società Controparte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, che la medesima non
ha diritto di procedere giudizialmente nei confronti dei sig.ri e della Parte_1 Parte_2
società in subordine, nel merito, accertare e dichiarare Parte_1
l'insussistenza e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto delle ragioni di credito vantate dalla soc. e per essa dalla mandataria soc. nei confronti della soc. Controparte_1 Parte_3 [...]
(già e dei sig.ri e e per l'effetto Parte_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_2
dichiarare questi ultimi non tenuti a versare alla prima l'importo di euro 936.526,55 oltre interessi
e spese legali;
sempre in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia (anche parziali), per i motivi di cui in narrativa, del contratto di conto corrente e/o
del contratto di apertura di credito che dovessero risultare, in corso di causa, stipulati tra le parti
con tutte le conseguenze di legge ivi compreso il ricalcolo delle somme che dovessero risultare, anche
in via equitativa, ancora dovute dagli opponenti alla dichiarare comunque nulle le CP_1
fideiussioni rilasciate da e in favore della cassa di risparmio di San Parte_2 Parte_1
Miniato Spa per le obbligazioni assunte alla soc. (già Parte_1 [...]
, sempre per quanto sopra esposto e, conseguentemente dichiarare che gli opponenti nulla CP_2
devono alla banca ingiungente in ragione della fideiussione illegittima;
ovvero disporre la
liberazione dei fideiussori per la decadenza ex art. 1957 c.c. non avendo il creditore proposto le
proprie istanze contro il debitore principale nei termini previsti dalla legge. Con vittoria di spese ed
onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la convenuta concludendo come segue: “Voglia il Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, - IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE E/O IN VIA
ISTRUTTORIA: - respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione al decreto
ingiuntivo opposto;
IN TESI: - respingere in ogni caso l'opposizione proposta in quanto nulla,
inammissibile, e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente
il decreto ingiuntivo opposto;
IN IPOTESI: condannare la società Parte_1
on sede Ponsacco (PI), Via G. Da Verrazzano, 16 – Cod. Fisc. e P.Iva
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la Sig.ra nata a [...]_2
il 1/12/1955 e residente in [...] – Cod. Fisc. ed il Sig. C.F._1
nato a [...] il [...] e residente in [...] – Parte_1
Cod. Fisc. , in via solidale tra di loro a pagare a favore di C.F._2 CP_1 , l'importo di €.936.526,55, oltre interessi moratori contrattuali dal 12/12/2014 fino al giorno
[...]
dell'effettivo pagamento o la somma maggiore o minore che risulterà provata. IN OGNI CASO:
respingere le domande e conclusioni tutte formulate dagli attori-opponenti in quanto nulle, tardive,
inammissibili ed integralmente infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari
di causa”.
Con ordinanza del 13.02.2022 il G.I. in allora assegnatario della controversia disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto in quanto: “è stata contestata la
cessione del credito, che allo stato appare sostenuta solamente da una dichiarazione scritta, in
assenza del contratto di cessione”, disponendo nel contempo l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Nelle more del giudizio decedeva e in data 3.9.2022 si costituiva, quale sua unica erede, Parte_1
Parte_2
Con provvedimento del 02.08.2023 il nuovo G.I., “rilevato che l'ordinanza con cui il giudice
sospende la provvisoria esecuzione non è impugnabile né revocabile, rilevato che le prove orali
richieste sono sostanzialmente confermative della documentazione prodotta”, riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, in esito alla quale, con ordinanza del 27.11.2024, questo Giudice, cui medio tempore il presente procedimento era stato assegnato, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Come esposto in premessa, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1102/2021 r.g. n.
2836/2021 in data 22.07.2021 il Tribunale di Pisa ha ingiunto a Parte_1
nonché a e (gli ultimi due nella loro qualità di fideiussori) il
[...] Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore della ricorrente (quale mandataria di , Parte_3 Controparte_1 della complessiva somma di euro 936.526,55= oltre interessi moratori contrattuali e spese del procedimento monitorio.
Gli opponenti hanno proposto opposizione nei confronti del suddetto decreto assumendo l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'ingiungente e la non debenza di alcun importo in favore di quest'ultima in quanto non provata e, comunque, illegittima.
In particolare, essi, a fondamento delle e proprie ragioni, hanno eccepito:
- la carenza di titolarità del credito in capo a e e, pertanto, il CP_1 CP_1
difetto di legittimazione attiva della stessa;
- l'inesistenza e/o la mancata prova del credito ingiunto;
- la nullità, in via subordinata, del contratto di apertura di credito per violazione del limite massimo di finanziabilità dell'80% del valore del bene ex art. 38 TUB;
- l'illegittima applicazione, con riferimento al cc n. 200284, di interessi ultra-legali e l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
- la nullità della fideiussione e, in subordine, l'intervenuta decadenza della parte creditrice ex art. 1957 c.c..
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le eccezioni sollevate da controparte, deducendo che:
- l'origine del credito azionato in sede monitoria doveva essere rinvenuta nel saldo passivo inerente al conto corrente n. 200284, intestato a Break Station s.r.l. e acceso presso la Cassa
di Risparmio di San Miniato - filiale di Ponsacco (PI);
- con atto notarile del 7.02.2005 la BREAK STATION s.r.l., quale debitrice, e Parte_2
, quali fideiussori, e l'IMMOBILIARE MARIO s.a.s. di DD MA & C., Parte_1
quale terza datrice di ipoteca, avevano stipulato, con la Cassa di Risparmio di San Miniato,
un contratto di costituzione di ipoteca volontaria a garanzia delle operazioni effettuate sul predetto c/c n. 200284 (all. 8 e 9 del fascicolo del procedimento monitorio), contratto poi prorogato (all. 10 di detto fascicolo);
- la Banca aveva quindi concesso, a oggi Controparte_3 Parte_1
, l'apertura di credito per l'importo di euro 1.400.000,00, utilizzato dalla società
[...]
far data dal 7.02.2005;
- con racc. a.r del 4.12.2014 la stessa aveva comunicato agli odierni opponenti la revoca CP_4
degli affidamenti nonché la messa in mora (all. 13 del fascicolo del procedimento monitorio);
- con successiva comunicazione del 29.06.2015 sempre la aveva quantificato il proprio CP_4
credito in linea capitale in € 962.526,55 e si era dichiarata disponibile ad accogliere la proposta di pagamento dilazionato formulata dalla debitrice, la quale aveva sottoscritto la lettera per accettazione dichiarando, espressamente, “di aver ben compreso il testo della
presente e di accettarla integralmente in ogni suo contenuto”.
- Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione di crediti, aveva ceduto a con efficacia a far data dal 6.12.2017, il Controparte_1
credito vantato nei confronti della. Break Station s.r.l.;
- il credito azionato era garantito da e in qualità di fideiussori e Parte_1 Parte_2
da Immobiliare Marlo s.r.l. di DD MA & C. in qualità di terza datrice di ipoteca (docc.8-
9 del fascicolo del procedimento monitorio);
- isultava cancellata a seguito della sua fusione per incorporazione Controparte_3
nella avvenuta in data 19 dicembre 2019. Parte_1
Ciò posto, deve essere rilevata, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a sollevata dagli opponenti. Controparte_1
E, invero, va osservato come le produzioni documentali della convenuta opposta risultino idonee a dimostrare la piena legittimazione attiva (legitimatio ad causam) di quale Controparte_1
cessionaria del credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di San Miniato nei confronti degli opponenti medesimi, oltre che la legittimazione processuale della mandataria Parte_3 La società convenuta in particolare, a riprova della sussistenza di detta legitimatio ad causam, ha versato in atti, in primis, l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 148 del 16.12.2017 in cui risulta pubblicato l'avviso della cessione in blocco in suo favore, da parte della Cassa di Risparmio di San
Miniato, in forza di contratto di cessione del 6.12.2017, di un portafoglio di crediti costituito da “tutti
i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali
è richiamato nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in
varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1980 e la data del
31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione”.
Risulta inoltre dirimente, ai fini che ne occupano, la produzione, da parte della difesa della convenuta,
della dichiarazione di Credit Agricole (società che ha incorporato la Cassa di Risparmio di San
Miniato) del 30.11.2021, attestante la cessione del credito a (doc. 3 di parte Controparte_1
opposta), nonché della dichiarazione di Credit Agricole del 1.03.2022 (doc. B allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 19.1.2023), a sua volta attestante che il dott. Parte_4
(firmatario del doc. 3) al momento della firma era munito di pieni poteri, documenti dai quali si evince, in modo inequivoco, la ricomprensione del credito oggetto di causa nel novero di quelli ceduti alla predetta Controparte_1
Giova del resto ricordare, in proposito, che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “La
dichiarazione del cedente (…) al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento
documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al
fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa” (cfr. Cass. Sez. 3 ordinanza 16.04.2021
n. 10200).
Deve quindi ribadita la sussistenza della legittimazione attiva della convenuta opposta
[...]
a far valere il credito oggetto di causa. CP_1
L'avvenuta produzione, da parte dell'ingiungente medesima, della procura rilasciata a Parte_3
e della procura rilasciata dal rappresentante di (docc. 1 e 3 del fascicolo del procedimento Parte_3 monitorio) consente, altresì, di ritenere sussistente anche la legittimazione processuale della stessa quale mandataria di Parte_3 Controparte_1
Venendo, quindi, ad esaminare i profili di merito della lite, compendiate come sopra le opposte deduzioni delle parti, va evidenziato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. “Ne consegue
che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di
cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe
sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi
probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire
la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421)
Deve nel contempo rilevarsi che, conformemente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito
(cfr. Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533). Tale ultimo principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Orbene, rapportando i principi testé enunciati al caso di specie e in considerazione delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che la società opposta, attrice in senso sostanziale, abbia pienamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo adeguato riscontro di tutti gli elementi costituitivi del diritto di credito azionato in via monitoria;
laddove parte opponente, convenuta in senso sostanziale, non ha offerto, di contro, prova sufficiente
-neppure in via presuntiva- dei eventuali fatti modificativi o estintivi del credito azionato ex adverso. Chè, infatti, l'ingiungente ha fornito la prova dell'an del proprio credito (ovvero della fonte negoziale dello stesso) nonché della correttezza del quantum richiesto, e ciò mediante la produzione in giudizio:
- del contratto di apertura del conto corrente (all. 5 del fascicolo del procedimento monitorio); - degli estratti conto a far tempo dal 2005 (all. 6 e 7 di detto fascicolo),- dell'estratto conto certificato al
10.05.2018 (all. 4 dello stesso fascicolo); - dell'atto notarile del 7.02.2005 con cui gli opponenti hanno costituito, con la Banca cedente, ipoteca volontaria a garanzia delle operazioni regolate in conto corrente sul predetto c/c n. 200284 (all. 8, 9 e 10 dello stesso fascicolo).
Risulta provato, nel contempo, che la Banca originaria creditrice ha concesso, alla BREAK
STATION s.r.l. (oggi , apertura di credito di €. 1.400.000,00 Parte_1
e che la società debitrice ha subito usufruito della linea di credito concessa a far data dal 7.02.2005.
Detta circostanza si ricava, oltre che dagli estratti conto prodotti dall'opposta, peraltro mai contestati dall'opponente, anche -e soprattutto- dall'espresso riconoscimento effettuato degli opponenti sia nell'atto di costituzione di ipoteca (doc. 8 del fascicolo del procedimento monitorio), sia nell'atto di proroga del 27.09.2013 (doc. 10 dello stesso fascicolo) sia, da ultimo -ma non per importanza-, nella comunicazione scritta del 29.06.2015 (doc. 6 di parte convenuta), anch'essa mai contestata dagli opponenti e nella quale, in particolare, la ha quantificato il proprio credito in linea capitale in CP_4
€. 962.526,55 e accettato espressamente la proposta di rateizzo formulata dalla debitrice, la quale ha sottoscritto per accettazione tale missiva dichiarando “di aver ben compreso il testo della presente e
di accettarla integralmente in ogni suo contenuto”.
Medio tempore, come risulta dai docc. 11-12 del fascicolo del procedimento monitorio, la debitrice principale BREAK STATION s.r.l. è stata cancellata, dal Registro delle Imprese, in data 19/12/2019
in conseguenza della fusione sua fusione, per incorporazione, nella Parte_1
odierna opponente, la quale è pertanto subentrata alla società incorporata nel rapporto
[...]
obbligatorio con nel frattempo resasi cessionaria del credito in contestazione. Controparte_1
Risulta inoltre che la a fronte dell'inadempimento degli odierni opponenti, con racc. a.r del CP_4
4.12.2014 ha proceduto alla revoca degli affidamenti e alla messa in mora della società debitrice (all. 13 del fascicolo del monitorio), senza che peraltro a tale missiva sia seguito alcun riscontro da parte della debitrice medesima.
Deve, pertanto, ribadirsi che nella specie è stata raggiunta la prova della sussistenza del credito vantato dall'odierna opposta, e ciò alla luce sia delle risultanze della succitata documentazione allegata dall'ingiungente sia dell'essere stato detto credito espressamente riconosciuto, dalla società
debitrice, mediante la richiesta di rateizzo e il pagamento saltuario di alcune delle rate concordate.
E' infatti evidente che tali comportamenti tenuti dalla debitrice medesima integrano, a tutti gli effetti,
un riconoscimento di debito ai sensi dell'art 1988 c.c., tale da dispensare la controparte la dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Occorre, a questo punto, prendere posizione in merito alle ulteriori eccezioni di parte opponente.
Ora, priva di pregio risulta, innanzitutto, l'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito oggetto di vertenza in conseguenza dell'asserita violazione, da parte della Banca concedente, del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
Questo poiché, come condivisibilmente rilevato dalla difesa della convenuta opposta, l'atto notarile del 7.02.2005 non può essere ricondotto alla fattispecie del mutuo fondiario o ipotecario, al quale soltanto è applicabile la disciplina di cui all'art 38 TUB.
Peraltro l'indagine circa la riconducibilità o meno della fattispecie contrattuale oggetto di vertenza al contratto di mutuo risulta del tutto ultronea alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022, che ha escluso che il superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUB posso inficiare la validità del mutuo stesso affermando che “ In tema
di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385
del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma
determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di
un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma
imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di
vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e
del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire
anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare
proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della
banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
L'eccezione deve, di conseguenza, essere disattesa.
Circa, poi, l'asserita l'illegittima applicazione, con riferimento al cc n. 200284, di interessi ultra-legali e alla pretesa illegittima capitalizzazione degli interessi da parte della posto che il debito in CP_4
questione è stato espressamente riconosciuto dalla società opponente, la doglianza risulta infondata alla luce della produzione, da parte della società convenuta, delle condizioni economiche di sintesi
(doc. 5 del fascicolo del procedimento monitorio), condizioni peraltro allegate anche al contratto notarile di proroga del 27.09.2013.
Risulta, pertanto, soddisfatta la condizione di reciprocità, in quanto risulta pattuito un interesse creditore a favore del correntista a fronte di un interesse debitore.
In ogni caso deve evidenziarsi come parte opponente si sia limitata ad affermare, in modo generico,
la presunta illegittimità degli interessi applicati dalla Banca, senza allegare alcun elemento di riscontro, neppure presuntivo, di tale assunto al di là di meri conteggi unilateralmente predisposti.
Prova ne sia che gli opponenti hanno cercato di supplire alle proprie carenze probatorie sul punto chiedendo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, richiesta quest'ultima che non può trovare accoglimento in considerazione dell'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui :“La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le
lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza
consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la
consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte
ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche
conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non a supplire alla
deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa
alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.( Cass. civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n.
26048).
Infondata risulta, inoltre, l'eccezione di nullità della fideiussione, atteso che quest'ultima non risulta rilasciata in modulo predisposto secondo il modulo ABI, essendo contenuta in un atto notarile (doc.
8 del fascicolo del procedimento monitorio) e, pertanto, non predisposta unilateralmente dalla Banca.
Riguardo, infine, all'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., è sufficiente notare come nella specie vi sia stata una deroga espressa all'applicazione di tale norma (cfr. doc. 8 sopra citato) e che la Suprema
Corte ha sancito che “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento
dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva
proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal
fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun
principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio
inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 24.09.2013 n. 21867).
L'opposizione a decreto ingiuntivo di cui trattasi deve, quindi, essere respinta, con conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore del procedimento nonché all'attività in concreto svolta.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa: I) RESPINGE l'opposizione proposta da Parte_1 [...]
e nei confronti del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 1102/2021 (r.g. Pt_1 Parte_2
n. 2836/2021) notificato in data 28.07.2021, confermando per l'effetto il decreto opposto;
II) CONDANNA in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, e quest'ultima anche quale erede di , a rifondere alla Parte_2 Parte_1
controparte le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 14.598,00 per competenze ed € 129,55
per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
VII) DICHIARA, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, il 29.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, nella persona del dott. Giuseppe Laghezza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3877 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021,
trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
vertente tra
(P.IVA: ), e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), quest'ultima anche quale erede di (C.F. C.F._1 Parte_1
), deceduto nelle more, rappresentate e difese, giusta procure in atti, dall'avv. C.F._2
Piter Fondelli del Foro di Pisa (C.F. ed elettivamente domiciliate presso lo C.F._3
studio di quest'ultimo sito in Santa Croce sull'Arno (PI) via A. Basili n. 4
OPPONENTI
e
(C.F. e P.IVA e per essa. quale mandataria e procuratrice Controparte_1 P.IVA_2
speciale, (C.F. e P.IVA rea n. SI – 149681), rappresentata e difesa, Parte_3 P.IVA_3 giusta procura in atti, dall'avv. Marco Fornai del Foro di Firenze (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in san Miniato (PI) via L. Da Vinci
n. 43
OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate in data 18.07.04.2024 (per parte opponente) e in data 16.07.2024 (per parte opposta).
*****************************
BREVE EXCURSUS PROCESSUALE
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1102/2021 (r.g. n. 2836/2021) in data
22.07.2021 il Tribunale di Pisa ingiungeva a nonché a Parte_1 [...]
e questi ultimi nella loro qualità di fideiussori, il pagamento, in favore della Pt_1 Parte_2
ricorrente (quale mandataria di , della complessiva somma di Parte_3 Controparte_1
euro 936.526,55= oltre interessi moratori contrattuali e spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione notificato in data 7.10.2021, gli ingiunti proponevano opposizione, avverso detto decreto, innanzi all'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare;
accertare il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex
art. 5 del D. Lgs. 28/2010; nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1102/2021
emesso in data 22 luglio 2021 R.G. n. 2836/2021; accertare e dichiarare la mancanza della titolarità
del diritto di credito e/o il difetto di legittimazione ad agire in capo alla società Controparte_1
e conseguentemente accertare e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, che la medesima non
ha diritto di procedere giudizialmente nei confronti dei sig.ri e della Parte_1 Parte_2
società in subordine, nel merito, accertare e dichiarare Parte_1
l'insussistenza e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto delle ragioni di credito vantate dalla soc. e per essa dalla mandataria soc. nei confronti della soc. Controparte_1 Parte_3 [...]
(già e dei sig.ri e e per l'effetto Parte_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_2
dichiarare questi ultimi non tenuti a versare alla prima l'importo di euro 936.526,55 oltre interessi
e spese legali;
sempre in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità
e/o l'inefficacia (anche parziali), per i motivi di cui in narrativa, del contratto di conto corrente e/o
del contratto di apertura di credito che dovessero risultare, in corso di causa, stipulati tra le parti
con tutte le conseguenze di legge ivi compreso il ricalcolo delle somme che dovessero risultare, anche
in via equitativa, ancora dovute dagli opponenti alla dichiarare comunque nulle le CP_1
fideiussioni rilasciate da e in favore della cassa di risparmio di San Parte_2 Parte_1
Miniato Spa per le obbligazioni assunte alla soc. (già Parte_1 [...]
, sempre per quanto sopra esposto e, conseguentemente dichiarare che gli opponenti nulla CP_2
devono alla banca ingiungente in ragione della fideiussione illegittima;
ovvero disporre la
liberazione dei fideiussori per la decadenza ex art. 1957 c.c. non avendo il creditore proposto le
proprie istanze contro il debitore principale nei termini previsti dalla legge. Con vittoria di spese ed
onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la convenuta concludendo come segue: “Voglia il Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, - IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE E/O IN VIA
ISTRUTTORIA: - respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione al decreto
ingiuntivo opposto;
IN TESI: - respingere in ogni caso l'opposizione proposta in quanto nulla,
inammissibile, e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente
il decreto ingiuntivo opposto;
IN IPOTESI: condannare la società Parte_1
on sede Ponsacco (PI), Via G. Da Verrazzano, 16 – Cod. Fisc. e P.Iva
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la Sig.ra nata a [...]_2
il 1/12/1955 e residente in [...] – Cod. Fisc. ed il Sig. C.F._1
nato a [...] il [...] e residente in [...] – Parte_1
Cod. Fisc. , in via solidale tra di loro a pagare a favore di C.F._2 CP_1 , l'importo di €.936.526,55, oltre interessi moratori contrattuali dal 12/12/2014 fino al giorno
[...]
dell'effettivo pagamento o la somma maggiore o minore che risulterà provata. IN OGNI CASO:
respingere le domande e conclusioni tutte formulate dagli attori-opponenti in quanto nulle, tardive,
inammissibili ed integralmente infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari
di causa”.
Con ordinanza del 13.02.2022 il G.I. in allora assegnatario della controversia disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto in quanto: “è stata contestata la
cessione del credito, che allo stato appare sostenuta solamente da una dichiarazione scritta, in
assenza del contratto di cessione”, disponendo nel contempo l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Nelle more del giudizio decedeva e in data 3.9.2022 si costituiva, quale sua unica erede, Parte_1
Parte_2
Con provvedimento del 02.08.2023 il nuovo G.I., “rilevato che l'ordinanza con cui il giudice
sospende la provvisoria esecuzione non è impugnabile né revocabile, rilevato che le prove orali
richieste sono sostanzialmente confermative della documentazione prodotta”, riteneva la causa matura per la decisione e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, in esito alla quale, con ordinanza del 27.11.2024, questo Giudice, cui medio tempore il presente procedimento era stato assegnato, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Come esposto in premessa, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1102/2021 r.g. n.
2836/2021 in data 22.07.2021 il Tribunale di Pisa ha ingiunto a Parte_1
nonché a e (gli ultimi due nella loro qualità di fideiussori) il
[...] Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore della ricorrente (quale mandataria di , Parte_3 Controparte_1 della complessiva somma di euro 936.526,55= oltre interessi moratori contrattuali e spese del procedimento monitorio.
Gli opponenti hanno proposto opposizione nei confronti del suddetto decreto assumendo l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'ingiungente e la non debenza di alcun importo in favore di quest'ultima in quanto non provata e, comunque, illegittima.
In particolare, essi, a fondamento delle e proprie ragioni, hanno eccepito:
- la carenza di titolarità del credito in capo a e e, pertanto, il CP_1 CP_1
difetto di legittimazione attiva della stessa;
- l'inesistenza e/o la mancata prova del credito ingiunto;
- la nullità, in via subordinata, del contratto di apertura di credito per violazione del limite massimo di finanziabilità dell'80% del valore del bene ex art. 38 TUB;
- l'illegittima applicazione, con riferimento al cc n. 200284, di interessi ultra-legali e l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
- la nullità della fideiussione e, in subordine, l'intervenuta decadenza della parte creditrice ex art. 1957 c.c..
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato le eccezioni sollevate da controparte, deducendo che:
- l'origine del credito azionato in sede monitoria doveva essere rinvenuta nel saldo passivo inerente al conto corrente n. 200284, intestato a Break Station s.r.l. e acceso presso la Cassa
di Risparmio di San Miniato - filiale di Ponsacco (PI);
- con atto notarile del 7.02.2005 la BREAK STATION s.r.l., quale debitrice, e Parte_2
, quali fideiussori, e l'IMMOBILIARE MARIO s.a.s. di DD MA & C., Parte_1
quale terza datrice di ipoteca, avevano stipulato, con la Cassa di Risparmio di San Miniato,
un contratto di costituzione di ipoteca volontaria a garanzia delle operazioni effettuate sul predetto c/c n. 200284 (all. 8 e 9 del fascicolo del procedimento monitorio), contratto poi prorogato (all. 10 di detto fascicolo);
- la Banca aveva quindi concesso, a oggi Controparte_3 Parte_1
, l'apertura di credito per l'importo di euro 1.400.000,00, utilizzato dalla società
[...]
far data dal 7.02.2005;
- con racc. a.r del 4.12.2014 la stessa aveva comunicato agli odierni opponenti la revoca CP_4
degli affidamenti nonché la messa in mora (all. 13 del fascicolo del procedimento monitorio);
- con successiva comunicazione del 29.06.2015 sempre la aveva quantificato il proprio CP_4
credito in linea capitale in € 962.526,55 e si era dichiarata disponibile ad accogliere la proposta di pagamento dilazionato formulata dalla debitrice, la quale aveva sottoscritto la lettera per accettazione dichiarando, espressamente, “di aver ben compreso il testo della
presente e di accettarla integralmente in ogni suo contenuto”.
- Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione di crediti, aveva ceduto a con efficacia a far data dal 6.12.2017, il Controparte_1
credito vantato nei confronti della. Break Station s.r.l.;
- il credito azionato era garantito da e in qualità di fideiussori e Parte_1 Parte_2
da Immobiliare Marlo s.r.l. di DD MA & C. in qualità di terza datrice di ipoteca (docc.8-
9 del fascicolo del procedimento monitorio);
- isultava cancellata a seguito della sua fusione per incorporazione Controparte_3
nella avvenuta in data 19 dicembre 2019. Parte_1
Ciò posto, deve essere rilevata, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a sollevata dagli opponenti. Controparte_1
E, invero, va osservato come le produzioni documentali della convenuta opposta risultino idonee a dimostrare la piena legittimazione attiva (legitimatio ad causam) di quale Controparte_1
cessionaria del credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di San Miniato nei confronti degli opponenti medesimi, oltre che la legittimazione processuale della mandataria Parte_3 La società convenuta in particolare, a riprova della sussistenza di detta legitimatio ad causam, ha versato in atti, in primis, l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 148 del 16.12.2017 in cui risulta pubblicato l'avviso della cessione in blocco in suo favore, da parte della Cassa di Risparmio di San
Miniato, in forza di contratto di cessione del 6.12.2017, di un portafoglio di crediti costituito da “tutti
i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali
è richiamato nel Contratto di Cessione (i "Crediti"), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in
varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1980 e la data del
31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione”.
Risulta inoltre dirimente, ai fini che ne occupano, la produzione, da parte della difesa della convenuta,
della dichiarazione di Credit Agricole (società che ha incorporato la Cassa di Risparmio di San
Miniato) del 30.11.2021, attestante la cessione del credito a (doc. 3 di parte Controparte_1
opposta), nonché della dichiarazione di Credit Agricole del 1.03.2022 (doc. B allegato alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. depositata il 19.1.2023), a sua volta attestante che il dott. Parte_4
(firmatario del doc. 3) al momento della firma era munito di pieni poteri, documenti dai quali si evince, in modo inequivoco, la ricomprensione del credito oggetto di causa nel novero di quelli ceduti alla predetta Controparte_1
Giova del resto ricordare, in proposito, che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “La
dichiarazione del cedente (…) al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento
documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al
fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa” (cfr. Cass. Sez. 3 ordinanza 16.04.2021
n. 10200).
Deve quindi ribadita la sussistenza della legittimazione attiva della convenuta opposta
[...]
a far valere il credito oggetto di causa. CP_1
L'avvenuta produzione, da parte dell'ingiungente medesima, della procura rilasciata a Parte_3
e della procura rilasciata dal rappresentante di (docc. 1 e 3 del fascicolo del procedimento Parte_3 monitorio) consente, altresì, di ritenere sussistente anche la legittimazione processuale della stessa quale mandataria di Parte_3 Controparte_1
Venendo, quindi, ad esaminare i profili di merito della lite, compendiate come sopra le opposte deduzioni delle parti, va evidenziato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. “Ne consegue
che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di
cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe
sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi
probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire
la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.
24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421)
Deve nel contempo rilevarsi che, conformemente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito
(cfr. Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533). Tale ultimo principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale.
Orbene, rapportando i principi testé enunciati al caso di specie e in considerazione delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che la società opposta, attrice in senso sostanziale, abbia pienamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo adeguato riscontro di tutti gli elementi costituitivi del diritto di credito azionato in via monitoria;
laddove parte opponente, convenuta in senso sostanziale, non ha offerto, di contro, prova sufficiente
-neppure in via presuntiva- dei eventuali fatti modificativi o estintivi del credito azionato ex adverso. Chè, infatti, l'ingiungente ha fornito la prova dell'an del proprio credito (ovvero della fonte negoziale dello stesso) nonché della correttezza del quantum richiesto, e ciò mediante la produzione in giudizio:
- del contratto di apertura del conto corrente (all. 5 del fascicolo del procedimento monitorio); - degli estratti conto a far tempo dal 2005 (all. 6 e 7 di detto fascicolo),- dell'estratto conto certificato al
10.05.2018 (all. 4 dello stesso fascicolo); - dell'atto notarile del 7.02.2005 con cui gli opponenti hanno costituito, con la Banca cedente, ipoteca volontaria a garanzia delle operazioni regolate in conto corrente sul predetto c/c n. 200284 (all. 8, 9 e 10 dello stesso fascicolo).
Risulta provato, nel contempo, che la Banca originaria creditrice ha concesso, alla BREAK
STATION s.r.l. (oggi , apertura di credito di €. 1.400.000,00 Parte_1
e che la società debitrice ha subito usufruito della linea di credito concessa a far data dal 7.02.2005.
Detta circostanza si ricava, oltre che dagli estratti conto prodotti dall'opposta, peraltro mai contestati dall'opponente, anche -e soprattutto- dall'espresso riconoscimento effettuato degli opponenti sia nell'atto di costituzione di ipoteca (doc. 8 del fascicolo del procedimento monitorio), sia nell'atto di proroga del 27.09.2013 (doc. 10 dello stesso fascicolo) sia, da ultimo -ma non per importanza-, nella comunicazione scritta del 29.06.2015 (doc. 6 di parte convenuta), anch'essa mai contestata dagli opponenti e nella quale, in particolare, la ha quantificato il proprio credito in linea capitale in CP_4
€. 962.526,55 e accettato espressamente la proposta di rateizzo formulata dalla debitrice, la quale ha sottoscritto per accettazione tale missiva dichiarando “di aver ben compreso il testo della presente e
di accettarla integralmente in ogni suo contenuto”.
Medio tempore, come risulta dai docc. 11-12 del fascicolo del procedimento monitorio, la debitrice principale BREAK STATION s.r.l. è stata cancellata, dal Registro delle Imprese, in data 19/12/2019
in conseguenza della fusione sua fusione, per incorporazione, nella Parte_1
odierna opponente, la quale è pertanto subentrata alla società incorporata nel rapporto
[...]
obbligatorio con nel frattempo resasi cessionaria del credito in contestazione. Controparte_1
Risulta inoltre che la a fronte dell'inadempimento degli odierni opponenti, con racc. a.r del CP_4
4.12.2014 ha proceduto alla revoca degli affidamenti e alla messa in mora della società debitrice (all. 13 del fascicolo del monitorio), senza che peraltro a tale missiva sia seguito alcun riscontro da parte della debitrice medesima.
Deve, pertanto, ribadirsi che nella specie è stata raggiunta la prova della sussistenza del credito vantato dall'odierna opposta, e ciò alla luce sia delle risultanze della succitata documentazione allegata dall'ingiungente sia dell'essere stato detto credito espressamente riconosciuto, dalla società
debitrice, mediante la richiesta di rateizzo e il pagamento saltuario di alcune delle rate concordate.
E' infatti evidente che tali comportamenti tenuti dalla debitrice medesima integrano, a tutti gli effetti,
un riconoscimento di debito ai sensi dell'art 1988 c.c., tale da dispensare la controparte la dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
Occorre, a questo punto, prendere posizione in merito alle ulteriori eccezioni di parte opponente.
Ora, priva di pregio risulta, innanzitutto, l'eccezione di nullità del contratto di apertura di credito oggetto di vertenza in conseguenza dell'asserita violazione, da parte della Banca concedente, del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB;
Questo poiché, come condivisibilmente rilevato dalla difesa della convenuta opposta, l'atto notarile del 7.02.2005 non può essere ricondotto alla fattispecie del mutuo fondiario o ipotecario, al quale soltanto è applicabile la disciplina di cui all'art 38 TUB.
Peraltro l'indagine circa la riconducibilità o meno della fattispecie contrattuale oggetto di vertenza al contratto di mutuo risulta del tutto ultronea alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Cassazione con sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022, che ha escluso che il superamento del limite di finanziabilità ex art 38 TUB posso inficiare la validità del mutuo stesso affermando che “ In tema
di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385
del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma
determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di
un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma
imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di
vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e
del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire
anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare
proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della
banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
L'eccezione deve, di conseguenza, essere disattesa.
Circa, poi, l'asserita l'illegittima applicazione, con riferimento al cc n. 200284, di interessi ultra-legali e alla pretesa illegittima capitalizzazione degli interessi da parte della posto che il debito in CP_4
questione è stato espressamente riconosciuto dalla società opponente, la doglianza risulta infondata alla luce della produzione, da parte della società convenuta, delle condizioni economiche di sintesi
(doc. 5 del fascicolo del procedimento monitorio), condizioni peraltro allegate anche al contratto notarile di proroga del 27.09.2013.
Risulta, pertanto, soddisfatta la condizione di reciprocità, in quanto risulta pattuito un interesse creditore a favore del correntista a fronte di un interesse debitore.
In ogni caso deve evidenziarsi come parte opponente si sia limitata ad affermare, in modo generico,
la presunta illegittimità degli interessi applicati dalla Banca, senza allegare alcun elemento di riscontro, neppure presuntivo, di tale assunto al di là di meri conteggi unilateralmente predisposti.
Prova ne sia che gli opponenti hanno cercato di supplire alle proprie carenze probatorie sul punto chiedendo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, richiesta quest'ultima che non può trovare accoglimento in considerazione dell'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui :“La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le
lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza
consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la
consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte
ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche
conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non a supplire alla
deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa
alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.( Cass. civ., Sez. III, 7 settembre 2023, n.
26048).
Infondata risulta, inoltre, l'eccezione di nullità della fideiussione, atteso che quest'ultima non risulta rilasciata in modulo predisposto secondo il modulo ABI, essendo contenuta in un atto notarile (doc.
8 del fascicolo del procedimento monitorio) e, pertanto, non predisposta unilateralmente dalla Banca.
Riguardo, infine, all'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., è sufficiente notare come nella specie vi sia stata una deroga espressa all'applicazione di tale norma (cfr. doc. 8 sopra citato) e che la Suprema
Corte ha sancito che “La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento
dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva
proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal
fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun
principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio
inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cass. 24.09.2013 n. 21867).
L'opposizione a decreto ingiuntivo di cui trattasi deve, quindi, essere respinta, con conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore del procedimento nonché all'attività in concreto svolta.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa: I) RESPINGE l'opposizione proposta da Parte_1 [...]
e nei confronti del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 1102/2021 (r.g. Pt_1 Parte_2
n. 2836/2021) notificato in data 28.07.2021, confermando per l'effetto il decreto opposto;
II) CONDANNA in persona del suo legale Parte_1
rappresentante, e quest'ultima anche quale erede di , a rifondere alla Parte_2 Parte_1
controparte le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 14.598,00 per competenze ed € 129,55
per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
VII) DICHIARA, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, il 29.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza
.