CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/09/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabiola
Leone, Giuseppe Maggio, Marcello Raho;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Marco Paladini;
-APPELLATO-
1 A seguito di trattazione scritta disposta con decreto dell'11.04.2023, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“ Con atto del 23.1.2015 il dott. Comm. esponeva quanto segue: CP_1
- In data 22.3.2005 egli era stato nominato dal Tribunale di Brindisi – Sezione Fallimentare – Curatore del fallimento con sede in Francavilla Fontana alla via Lilla n.14. CP_2
- In data 18.10.2007 l'Inps aveva inviato ad esso deducente una nota con cui lo informava che egli aveva omesso di versare contributi previdenziali ed assistenziali della società CP_2
- Il 29.10.2007 esso deducente aveva riscontrato la suddetta nota, dichiarando che non poteva essere in alcun modo chiamato al versamento dei contributi indicati nella predetta nota Inps, in quanto gli stessi non ricadevano nel periodo di decorrenza del fallimento.
- Ciò nonostante l'Inps aveva sporto denuncia per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative alle retribuzioni dei mesi da gennaio a marzo 2005 per i lavoratori dipendenti della suddetta società.
- A seguito della denuncia del Tribunale di Brindisi – Sezione Penale – aveva emesso in data 6.2.2012 decreto penale di condanna per euro 972,00.
- Esso attore aveva proposto opposizione al decreto penale e tuttavia era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cp e art.2 co.1 e 1 bis L.638/83, per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.
- Infine con sentenza n.623/2014 del 23.03.2014 egli era stato assolto dai reati ascritti con la formula piena (per non aver commesso il fatto), in quanto fino alla data del fallimento non poteva individuarsi nel curatore il responsabile per l'omesso versamento delle ritenute oggetto di contestazione, essendo a ciò tenuto il legale rappresentante della CP_2
Tanto premesso, lamentava di aver subito, in conseguenza dell'ingiusta denuncia dell'Inps, danni patrimoniali (consistiti, quanto al danno emergente, nelle spese sostenute per i proprio legale di fiducia 2 incaricato per l'opposizione al decreto penale e per il successivo giudizio dibattimentale e, quanto al mancato guadagno, nel mancato conferimento di incarichi come CTU da parte della Procura della Repubblica di
Brindisi a far data dall'esercizio dell'azione penale) e danni non patrimoniali (consistiti nel grave pregiudizio all'immagine di stimato professionista iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e nel Registro dei periti penali e dei CTU presso il Tribunale di Brindisi;
oltre al danno non patrimoniale del grave nocumento derivato dall'avere subito un procedimento penale del tutto ingiustificato e conseguenza di un'istruttoria gravemente superficiale del funzionario dell'Inps, del tutto digiuno delle più elementari norme in materia di responsabilità contributiva).
Citava a comparire davanti a questo Tribunale l'Inps – sede di Brindisi – chiedendo accertarsi la responsabilità di detto ente per tutti i danni di cui in narrativa, patrimoniali e non patrimoniali, con conseguente condanna al risarcimento degli stessi nella misura complessiva di euro 51.000,00 – così da liquidarsi anche in via di equità – nonché alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 22.06.2015 si costituiva l'Inps, deducendo il difetto di prova in ordine all'elemento psicologico del dolo o della colpa e sia in ordine al rapporto di causalità; precisava che per il periodo in considerazione, che andava da gennaio 2005 al marzo 2005, il pagamento relativo a detto trimestre veniva a scadere il 16.4.2005 e che la presentazione del DM10 veniva a scadenza il 30.04.2010 scadenze che maturavano entrambe quando il dott. era già in carica come curatore. Sicché l'Inps CP_1
aveva dovuto assolvere all'obbligo di comunicare la notitia criminis all'autorità giudiziaria. Concludeva per il rigetto della domanda risarcitoria.
Prodotta varia documentazione ed esperita CTU contabile, la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e riportate in epigrafe era trattenuta per la decisione definitiva all'udienza del
28.05.2020”.
Con sentenza n. 1374 del 2020, depositata in cancelleria il 16.11.2020, il Tribunale di
Brindisi, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni proposta dal dott.
ha dichiarato l'Inps responsabile per i danni arrecati all'attore in conseguenza di CP_1
denuncia priva di fondamento oggetto di causa;
per l'effetto, ha condannato Inps, in personale del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di , a titolo CP_1
di risarcimento dei danni, della somma di € 51.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
con condanna di Inps alla rifusione delle
3 spese processuali in favore dell'attore nella misura complessiva di € 4.492,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa, nonché al pagamento per intero delle spese di CTU.
Con atto di citazione notificato in data 24.12.2020, l' Parte_1
, ha interposto appello avverso la citata sentenza, notificata il 25.11.2020 –
[...]
affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di rigettare le domande avanzate da nei confronti dell;
con vittoria di CP_1 Pt_1
spese, competenze e onorari del doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 22.06.2021, si è costituito , il quale ha chiesto di rigettare CP_1
l'appello con condanna dell'Inps alla rifusione delle spese processuali del secondo grado.
All'udienza cartolare del 03.05.2023, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Erroneità della valutazione circa la consapevolezza (dolo) del funzionario Inps”, l'appellante si duole della statuizione, a suo dire, erronea, con cui il giudice di primo grado ha “ritenuto sussistenti gli elementi della fattispecie della calunnia per dedurne la consapevolezza, addirittura del dolo del funzionario denunciante”, non emergendo, a suo dire, dagli atti, la consapevolezza, da parte del funzionario denunciante, della certa innocenza dell'incolpato, tenuto conto del fatto che, sulla base di principi elaborati dalla Suprema Corte, il dolo del reato di calunnia deve essere escluso quando l'incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. Il che deve essere escluso - non avendone l'attore dato prova – in considerazione dell'attivazione
“routinaria”, da parte del funzionario INPS denunciante, in relazione “alle centinaia di denunce penali avviate dall'INPS…” e tenuto conto, per altro verso, che il dott. è Per_1
stato, comunque, rinviato a giudizio;
da ciò potendosi
1.1. Il motivo è fondato.
4 1.2. In via preliminare, giova ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la proposizione di una denuncia per un reato perseguibile d'ufficio non integra automaticamente una condotta illecita civilmente rilevante, neppure in caso di successiva assoluzione o proscioglimento dell'imputato, se non quando la denuncia sia qualificabile come calunniosa, ovvero sia animata da dolo e finalizzata alla consapevole attribuzione della commissione di un reato a persona che il denunciante sa essere innocente (cfr. ex multis Cass. Civ. n.12875/2025).
1.2. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha erroneamente fondato il riconoscimento del dolo su un fatto presuntivo, privo di riscontri probatori, affermando che il funzionario dell'Inps “non poteva non rendersi conto che il pagamento delle ritenute previdenziali oggetto di causa avrebbe potuto avvenire solo previa ammissione al passivo fallimentare da parte di Inps e dopo la formazione dello stato passivo e con l'esecutività dello stesso”(cfr. pag.6 sentenza impugnata).
Tale affermazione appare una mera illazione: la conoscenza specifica delle norme sulle responsabilità contributive in ambito fallimentare non può essere automaticamente presunta, né può ritenersi rientrante nel bagaglio tecnico-professionale di un funzionario
Inps medio nell'ordinario esercizio delle proprie funzioni.
1.3. A tal riguardo, la giurisprudenza penale – il cui indirizzo in tema di dolo necessario per la configurazione della calunnia è rilevante ai fini della responsabilità aquiliana - ha precisato che “la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato deve essere esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza” (Cass. pen. n. 17112/2019).
1.4. Nel caso in esame, il funzionario dell'INPS ha agito nell'ambito delle proprie funzioni, in conformità a un protocollo operativo interno (circolare n. 121 del 20.04.1994) che impone un obbligo di denuncia in caso di mancato versamento dei contributi, emergente, nella concreta vicenda dedotta in giudizio, da idonea documentazione attestante la circostanza. La configurabilità del dolo richiede una prova specifica e rigorosa della volontà consapevole del denunciante di accusare ingiustamente l'incolpato innocente, che non emerge né dal procedimento penale né dagli atti prodotti nella controversia in oggetto.
5 1.5. Non può, infatti, ritenersi che l'accertamento della mancanza di responsabilità in capo al curatore equivalga, in sé, alla prova di un dolo di calunnia da parte del funzionario denunciante, considerato che l'accertamento tecnico-contabile svolto nel presente giudizio ha riguardato unicamente l'aspetto oggettivo, ovvero la non imputabilità al curatore dell'omesso versamento dei contributi, senza tuttavia offrire elementi utili a dimostrare la consapevolezza dolosa del funzionario.
1.6. Né può ritenersi sintomatico del dolo il fatto che il funzionario Inps abbia omesso di considerare quanto rappresentato dal curatore nella nota trasmessa prima della denuncia.
Tale condotta, non vale ad integrare di per sé la volontà cosciente di accusare ingiustamente un soggetto che si sa innocente, potendo, semmai, al più ingenerare dei dubbi in ordine alla concreta imputabilità al curatore della omissione contributiva – comunque sussistente in fatto – che il funzionario, vincolato dal protocollo interno di cui si è detto, ha ritenuto dovesse essere più propriamente accertata dalla competente A.G.
2. Né può farsi a meno di sottolineare che lo stesso attore, dott. ha qualificato la CP_1
condotta del funzionario come “colposa” e non dolosa (cfr. pag. 3 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. dell'attore), parlando di “grave e superficiale istruttoria” e “superficialità e incompetenza” (cfr. pag.4 atto di citazione in primo grado). Tali espressioni, che escludono il dolo, si pongono in evidente contrasto con la ricostruzione accolta nella sentenza di primo grado.
3. In definitiva, il primo giudice ha erroneamente ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo da calunnia sulla base di mere illazioni, insuscettibili di integrare un quadro di significativa concludenza probatoria in tal senso.
4. Il secondo motivo, rubricato “Assoluto malgoverno delle norme in tema di onere della prova”, con cui l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto provati i danni allegati dall'appellato - tanto patrimoniali quanto non patrimoniali - senza motivare le ragioni del proprio convincimento, limitandosi a fondare la decisione sulla mancata contestazione dell'Inps, resta assorbito nell'accoglimento del primo motivo con cui è stata esclusa la responsabilità dell'Inps.
5. L'appellato soccombente va, pertanto, condannato alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio nella liquidazione di cui al dispositivo.
6 6. Va disposta la restituzione all'avente diritto delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza qui riformata.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; condanna al pagamento, in favore di I.n.p.s. delle spese processuali del CP_1
doppio grado, che liquida - per il giudizio di primo grado – in complessivi 4000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e – per il giudizio d'appello
- in complessivi € 5.777,00 oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; ponendo definitivamente a carico dell'appellato le spese di C.T.U. nei termini in cui liquidate dal giudice di primo grado;
condanna alla restituzione, in favore di I.n.p.s. delle somme eventualmente CP_1
ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado
Così deciso in Lecce, il 24.09.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
7