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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2249/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin N. 3 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400001875000 IRPEF-ALTRO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400001875000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 01480202400001875000 notificato in data 24/05/2024, dall'Agenzia delle entrate Riscossione l'istante propone ricorso anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate – DP B.A.T., per omessa notifica degli atti prodomici quali le cartelle di pagamento portate dall'atto impugnato e ne chiede l'annullamento con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Riscossione che in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Dichiara che l'atto impugnato è stato preceduto dalla tempestiva e rituale notifica delle cartelle esattoriali di cui allega documentazione.
Acclarata, pertanto, l'esistenza della notifica dell'atto prodromico, insiste per il rigetto di quanto ex adverso proposto da parte ricorrente.
Con memorie difensive il ricorrente evidenzia che le controdeduzioni dell'AdER non hanno sanato la lacuna probatoria sulla notifica della cartella di pagamento, quale atto prodromico, all'impugnata comunicazione di preavviso di fermo amministrativo non avendo parte resistente provato il perfezionamento della notifica, in quanto il ricorrente è soggetto munito di domicilio digitale e, in ogni caso, la relata non rappresenta alcuna prova di perfezionamento della notifica al contribuente, in quanto carente dei requisiti perché possa intendersi come perfezionata.
Ragion per cui il ricorrente insiste nelle precedenti difese e, nello specifico, nel contenuto del ricorso introduttivo.
La Corte in data !7.10,2024 rigettava l'istanza di sospensione.
All'odierna udienza la Corte visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, si deve rilevare l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel proprio ricorso, l'atto impugnato è stato preceduto dalla tempestiva e rituale notifica delle cartelle esattoriali in esso indicate, come si evince dalla documentazione prodotta in allegato alle memorie depositate dalla resistente AdER.
L'avviso oggi impugnato quindi non è il primo atto ricevuto dal contribuente stante la regolare notifica delle cartelle esattoriale prodromiche all'avviso di intimazione oggetto di causa.
Quanto sostenuto, ma non provato, dal ricorrente nelle memorie difensive secondo cui è parte resistente a non aver provato il perfezionamento della notifica, in quanto il ricorrente è soggetto munito di domicilio digitale, non trova pregio alcuno atteso che l'unica prova documentale mostrata nella documentazione del fascicolo processuale è quello depositato dall' AdER.
Accertato questo indefettibile presupposto di fatto, è evidente come il ricorso oggi proposto sia da dichiararsi inammissibile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del citato D.Lgs., proprio per la preventiva sussistenza di un atto impositivo prodromico, l'unico vero atto impugnabile quale è, appunto, la cartella, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale e, pertanto, divenuto, irrimediabilmente definitivo e alla base del successivo atto qui impugnato.
Per tutto quanto innanzi esposto il ricorso è dichiarato inammissibile.
In merito alle spese questa Corte condanna il ricorrente al pagamento di €. 500,00 oltre accessori se dovuti come per legge da liquidarsi a favore dell' AdER.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente a rifondere le spese processuali a favore dell'ADER liquidandole in €. 500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 6, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2249/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin N. 3 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400001875000 IRPEF-ALTRO 2019
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202400001875000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 01480202400001875000 notificato in data 24/05/2024, dall'Agenzia delle entrate Riscossione l'istante propone ricorso anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate – DP B.A.T., per omessa notifica degli atti prodomici quali le cartelle di pagamento portate dall'atto impugnato e ne chiede l'annullamento con vittoria delle spese di giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Riscossione che in via preliminare ed assorbente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo.
Dichiara che l'atto impugnato è stato preceduto dalla tempestiva e rituale notifica delle cartelle esattoriali di cui allega documentazione.
Acclarata, pertanto, l'esistenza della notifica dell'atto prodromico, insiste per il rigetto di quanto ex adverso proposto da parte ricorrente.
Con memorie difensive il ricorrente evidenzia che le controdeduzioni dell'AdER non hanno sanato la lacuna probatoria sulla notifica della cartella di pagamento, quale atto prodromico, all'impugnata comunicazione di preavviso di fermo amministrativo non avendo parte resistente provato il perfezionamento della notifica, in quanto il ricorrente è soggetto munito di domicilio digitale e, in ogni caso, la relata non rappresenta alcuna prova di perfezionamento della notifica al contribuente, in quanto carente dei requisiti perché possa intendersi come perfezionata.
Ragion per cui il ricorrente insiste nelle precedenti difese e, nello specifico, nel contenuto del ricorso introduttivo.
La Corte in data !7.10,2024 rigettava l'istanza di sospensione.
All'odierna udienza la Corte visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, si deve rilevare l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel proprio ricorso, l'atto impugnato è stato preceduto dalla tempestiva e rituale notifica delle cartelle esattoriali in esso indicate, come si evince dalla documentazione prodotta in allegato alle memorie depositate dalla resistente AdER.
L'avviso oggi impugnato quindi non è il primo atto ricevuto dal contribuente stante la regolare notifica delle cartelle esattoriale prodromiche all'avviso di intimazione oggetto di causa.
Quanto sostenuto, ma non provato, dal ricorrente nelle memorie difensive secondo cui è parte resistente a non aver provato il perfezionamento della notifica, in quanto il ricorrente è soggetto munito di domicilio digitale, non trova pregio alcuno atteso che l'unica prova documentale mostrata nella documentazione del fascicolo processuale è quello depositato dall' AdER.
Accertato questo indefettibile presupposto di fatto, è evidente come il ricorso oggi proposto sia da dichiararsi inammissibile, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del citato D.Lgs., proprio per la preventiva sussistenza di un atto impositivo prodromico, l'unico vero atto impugnabile quale è, appunto, la cartella, non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale e, pertanto, divenuto, irrimediabilmente definitivo e alla base del successivo atto qui impugnato.
Per tutto quanto innanzi esposto il ricorso è dichiarato inammissibile.
In merito alle spese questa Corte condanna il ricorrente al pagamento di €. 500,00 oltre accessori se dovuti come per legge da liquidarsi a favore dell' AdER.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente a rifondere le spese processuali a favore dell'ADER liquidandole in €. 500,00 oltre accessori se dovuti.