Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 271
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, in quanto l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali. La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato la tempestiva e rituale notifica delle cartelle esattoriali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 271
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 271
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo