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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3426/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3426/2019 promossa da:
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliato in VIA UNIONE SOVIETICA 4 96100 SIRACUSA;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO GIANLUCA giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
domiciliato in VIA VIRGILIO 11 91100 TRAPANI;
rappresentato e difeso dall'avv. GUARNOTTA
ROBERTO giusta procura in atti.
pagina 1 di 17 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/12/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 813/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 6 maggio
2019, con cui i medesimi sono stati condannati in qualità di fideiussori a corrispondere a CP_3
e per essa la somma di euro 423.513,73, oltre spese ed interessi. Parte_3
La pretesa creditoria azionata deriva dai rapporti che ha intrattenuto con la CP_3 Controparte_4 ed in particolare: 1)il credito di € 247.822,70,quale saldo debitore alla data dell'01.04.2016 del
[...] mutuo chirografario di originari € 300.000,00,concesso con scrittura privata del 21.07.2011; 2)il credito di € 94.567,52,quale saldo debitore alla data dell'01.04.2016 del contratto di conto corrente n.300584818 (in precedenza c/c n.410.5176.21,poi ricodificato con il numero 306851,ed in ultimo ricodificato con l'attuale numero 300584818),già intrattenuto con la a far data dal 07.05.2004; CP_5
3)il credito di € 81.114,51,quale saldo debitore alla data dell'01.04.2016 del contratto di conto corrente n.300093745 (in precedenza c/c n.124.91,e ricodificato l'01.11.2008 con l'attuale numero
300093745),già intrattenuto con la Banca a far data dal 10.01.20016.
I predetti crediti risultano garantiti da fideiussioni solidali e indivisibili prestate dagli odierni opponenti.
2. e hanno proposto opposizione formulando i seguenti Parte_2 Parte_1
motivi: 1) per i contratti di mutuo - illegittimità del sistema di ammortamento alla francese e illegittima capitalizzazione degli interessi;
TAEG effettivo difforme rispetto a quanto indicato in contratto;
- invalidità dei tassi di interesse applicati per usurarietà; - mancata indicazione del Tasso Annuo
Effettivo; 2) per i contratti di conto corrente: - nullità della pattuizione contrattuale concernente la determinazione degli interessi in misura ultralegale, perché superiore al tasso soglia;
- illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- nullità clausola contrattuale concernente commissioni di massimo scoperto, valute e spese;
- carenza di prova del credito, inidoneità dell'estratto conto a dimostrare l'entità del credito.
pagina 2 di 17 3. e per essa quale procuratore speciale Controparte_1 Controparte_2
si è costituita in giudizio contestando l'avversa opposizione eccependo in via preliminare
[...]
l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e nel merito l'infondatezza delle doglianze sollevate.
4. Con ordinanza del 15.1.2020 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis d.lgs. 28/2010, è stato assegnato alle parti termine per instaurare il procedimento di mediazione, poi concluso con esito negativo come da verbale depositato in data
14.1.2021.
5.Concessi i termini ex art. 183 co VI cpc, nessuna delle parti ha depositato note e, con ordinanza del 14.7.2021, è stata disposta la nomina di c.t.u. contabile all'esito della quale le parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6.1 Deve preliminarmente osservarsi che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli 2697 c.c. e 1218 c.c., secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata e allegare l'inadempimento; grava, al contrario, sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, oppure la sussistenza di altra causa impeditiva, modificativa o estintiva del diritto di credito (per tutte,
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Sempre sul piano probatorio, occorre ulteriormente premettere che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova implica che le prove acquisite ritualmente al processo lo siano in via definitiva;
ciò vale anche per i documenti prodotti nella fase monitoria che, se ritualmente acquisiti, sono sottoposti alla cognizione del giudice di opposizione al decreto ingiuntivo (tra tutte, Cass. civ.
Sez. un., n. 14475/2015). Trattandosi di un giudizio sul rapporto svolto a cognizione piena, deve altresì osservarsi sin da ora che le contestazioni formulate da parte opponente relative all'estratto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. non possono essere condivise, trattandosi, in ogni caso, di attestazione necessaria solo ai fini della pronuncia sul ricorso monitorio, mentre nell'odierno giudizio operano le regole generali relative alla ripartizione dell'onere della prova.
pagina 3 di 17 6.2 Ciò posto, all'esame della prova del credito, la società opposta ha prodotto la seguente documentazione: A) Contratto di apertura conto corrente ordinario n° 4105176.21 (successivamente n°
300584818), sottoscritto in data 07.05.2004 con il Banco di Sicilia S.p.A.; B) Contratto di apertura conto corrente di anticipo su fatture n° 12491 (successivamente n° 300093745), sottoscritto in data
10.01.2006 con il Banco di Sicilia S.p.A.; C) Contratto di mutuo chirografario impresa n° 3883854 concluso in data 21.07.2011 con D) Estratti di conto corrente ordinario n° Controparte_3
4105176.21 (successivamente n° 300584818): - estratti conto completi di scalari dal 31.03.2004 (e/c iniziale) al 30.09.2005; - scalari (senza e/c di dettaglio) dal 01.10.2008 al 31.03.2013; - estratto conto certificato ex art. 50 D.lgs. n. 385 del 01.09.1993 dal 22.11.2013 al 01.04.2016; E) Estratti di conto corrente di anticipo su fatture n° 12491 (successivamente n° 300093745): - estratti conto completi di scalari dal 10.01.2006 (e/c iniziale) al 31.05.2013; - estratto conto certificato ex art. 50 D.lgs. n. 385 del 01.09.1993 dal 22.11.2013 al 01.04.2016; F) Estratto conto certificato ex art. 50 D.lgs. n. 385 del
01.09.1993, mutuo chirografario rapporto n° 3883854, scritture contabili dal 05.05.2014 al 01.04.2016;
G) Lettera raccomandata con oggetto “Revoca - recesso da conto corrente risoluzione del contratto di finanziamento” del 16.04.2013.
Alla luce della documentazione prodotta è stata disposta ctu contabile al fine di verificare il corretto rapporto dare avere tra le parti tenuto conto delle eccezioni sollevate da parte opponente.
4. In particolare, con riferimento al mutuo chirografario n. 3883854 parte opponente ha lamentato l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, la violazione dell'art. 1283 c.c. e il superamento del tasso sogli usura nella pattuizione degli interessi.
4.1. Quanto all'applicazione del c.d. sistema di “ammortamento alla francese” l'eccezione sollevata dagli opponenti si palesa generica e indimostrata.
Non risulta, infatti, dall'atto introduttivo del giudizio quali fossero i connotati specifici del piano di ammortamento relativo al finanziamento in discorso e perché esso determinerebbe l'addebito di interessi con anatocismo.
Sul punto, basti osservare che, nell'ammortamento c.d. “alla francese”, ciascuna rata è costante e comprende la quota di interessi maturata nel periodo precedente solo sul capitale ancora da rimborsare dopo il pagamento dell'ultima rata, di talché l'adozione di tale metodo non viola il disposto di cui all'art. 1283 c.c..
pagina 4 di 17 Il computo degli interessi avviene, dunque, mese per mese e sul capitale residuato al mese precedente, sicché essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Secondo la giurisprudenza quasi unanime, seguita anche da questo Tribunale, l'ammortamento alla francese deve considerarsi legittimo, in quanto deve escludersi che con la rata costante ed il rimborso graduale del capitale possa prodursi l'applicazione di interessi anatocistici. Infatti tale fenomeno di produzione di interessi composti, potenzialmente illegittimi, potrebbe sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, mentre, in tale sistema di ammortamento, gli interessi relativi al periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli accessori maturati sono pagati come quota accessori della rata di rimborso e non vengono capitalizzati (ex multis, Corte d'appello Brescia, 06.11.2019, n. 1597). Va altresì precisato che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese, infatti, la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. (si vedano, ex multis, Tribunale Bari 21.04.22, Corte appello Venezia 25.11.2021, Tribunale Lecce 16.9.2014,
Tribunale Siena 11.7.2014, Tribunale Milano 5.5.2014, Tribunale Pescara 10.4.2014, Tribunale
Mantova 11.3.2014, Tribunale Ferrara 5.12.2013).
Più nello specifico, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo con piano di ammortamento alla francese, riferendosi il divieto di cui all'art. 1283 c.c., al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza.
Al riguardo, sono pertinenti le considerazioni della Suprema Corte a cui si ritiene di prestare continuità secondo cui "non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato ” ( vedi sul punto Cass. n. 13144/2023 e per tutti i superiori principi, v. anche Cass. civ., Sez. Unite, 15130/2024).
Quanto al profilo della illegittimità del contratto di mutuo per la paventata indeterminabilità dei tassi di interesse ultralegali applicati, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite è di recente pagina 5 di 17 intervenuta a dirimere ogni conflitto interpretativo, affrontando il tema specifico delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, ed in particolare se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare la indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale del contratto in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché la violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b. che impone, a pena di nullità, che "i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora", con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo
"B.O.T.".
Occorre all'uopo richiamare il condivisibile principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite, secondo il quale: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud.
27/02/2024) 29/05/2024, n. 15130).
Ebbene, in applicazione di tale principio di diritto, devono escludersi le nullità sollevate da parte attrice, né possono essere utilizzate le conclusioni cui è giunto il CTU, in quanto sia il mandato che la redazione dell'elaborato peritale sono anteriori ai principi di diritto sopra espressi e cristallizzati con la pronuncia a Sezioni Unite n. 15130 del 29.5.2024.
4.2. Infondate sono anche le doglianze degli opponenti in merito al superamento del tasso soglia usura.
In particolare, con riferimento al mutuo chirografario del 21.7.2011 si osserva che le condizioni e gli oneri contrattuali inclusi nel calcolo sono: - Tasso di interesse nominale annuo: 4,050% - Spese di istruttoria: 2.625,00 - Garanzia Fideo Confcommercio Siracusa: 12.239,01 - Totale interessi corrispettivi: Euro 32.236,58.
Il Tasso Soglia vigente al momento della conclusione del contratto (21.07.2011), è pari al
7,9875%, ottenuto maggiorando di un quarto il TEGM (3,19%) del terzo trimestre 2011, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, previsto per la categoria di operazioni “Mutui con
pagina 6 di 17 garanzia ipotecaria a tasso variabile”, classe d'importo “intera distribuzione”. L'ausiliario del
Giudice, le cui conclusioni si condividono pienamente, ha accertato che il TEG contrattuale è pari al
6,29% e quindi inferiore alla soglia antiusura, nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge n.108/96.
5. Passando alla domanda concernente i contratti di conto corrente con affidamento gli opponenti hanno lamentato la mancanza di prova del credito, l'applicazione di interessi superiori ai tassi soglia usura;
l'illegittima capitalizzazione di interessi, nonché la nullità delle clausole aventi ad oggetto CMS, valute e spese.
5.1. Ebbene in via preliminare va evidenziato che, con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 300584818, il CTU ha riscontrato la mancanza degli estratti conto dal 1.10.2005 al
21.11.2013.
Sul punto, occorre anzitutto ricordare che, secondo il consolidato orientamento del Supremo
Collegio, nell'ambito del conto corrente la banca è tenuta ad assolvere l'onere probatorio relativo al proprio credito mediante la produzione degli estratti conto dall'apertura del conto stesso, solo in tal modo potendosi determinare l'entità della pretesa creditoria azionata (così Cass. Civ. Sez. I 10.5.2007,
n. 10692; Cass. Civ. sez. I 25.11.2010, n. 23974).
Allorché la produzione degli estratti conto si mostri incompleta, è peraltro possibile a certe condizioni procedere ad una attendibile ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, qualora tuttavia l'incompletezza sia riferibile a limitati e circoscritti periodi di tempo e sia possibile ricostruire aliunde il rapporto dare avere sulla scorta anche di documenti ulteriori quando vi siano elementi per verificare la veridicità e correttezza delle risultanze delle scritture contabili e la loro idoneità a rappresentare i movimenti contabili con la banca non documentati dagli estratti conto “(…) a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n.
9526). Dunque, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n.
29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati)” (così Cass. n. 20621/2021 ed anche, più recentemente, Cass. n. 22290/2023 secondo cui “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non
pagina 7 di 17 integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” ed anche Cass. n. 11543/2019 e n.
29190/2020).
Ciò posto nella fattispecie in esame, parte opposta non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, avendo prodotto solo una limitata parte degli estratti conto risultando mancanti gli estratti conto relativi a ben 8 anni di rapporto (dal 1.10.2005 al 21.11.2013).
Dunque, stante la mancanza significativa degli estratti conto con i movimenti dare e avere e la presenza di estratti conto scalari ampiamente incompleti, non è possibile procedere ad un ricalcolo attendibile del conto corrente per il periodo oggetto di esame
In altri termini, l'omessa produzione della documentazione contabile necessaria, alla luce del principio sul riparto dell'onere della prova sopra esaminato, determina una situazione di incertezza in ordine alle condizioni applicate e alla movimentazione del conto, tale da rendere assolutamente inattendibile il ricalcolo operato dall'opposta in sede di domanda monitoria. Ed infatti, l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U.B. ha efficacia probatoria nell'ambito del procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza esclusivamente, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 , Sez. 1, Sentenza n.
6705 del 19/03/2009), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. Come è noto comunque il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
Le eccezioni di parte opponente con riferimento al rapporto di conto corrente n. 300584818 vanno, quindi, senz'altro accolte.
L'assenza di prova in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria, rende superfluo l'esame delle altre eccezioni sollevate dagli opponenti sul conto corrente sopra indicato, le quali devono ritenersi assorbite.
5.2 In merito alle operazioni di anticipazione, appare opportuno evidenziare che di recente il
Supremo Collegio si è pronunciato sulle modalità di assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'istituto di credito.
pagina 8 di 17 Nel caso portato alla sua attenzione, la Corte di Cassazione ha così ricostruito la decisione del giudice del merito: “come accertato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, la debitrice principale era intestataria di un conto anticipi e di un conto corrente ordinario, sui quali venivano rispettivamente addebitate ed accreditate le somme anticipate, con la girata degl'interessi e delle competenze sul conto ordinario, e precisato che il contratto relativo a quest'ultimo recava la pattuizione scritta del tasso d'interessi e della commissione di massimo scoperto, mentre non era stata prodotta alcuna documentazione relativa al primo, la Corte ha ritenuto che tra i due conti esistesse un collegamento, per effetto del quale il rapporto di dare e avere era rappresentato in ogni momento dal saldo del conto corrente ordinario […] Rilevato inoltre che il c.t.u. aveva riferito di non aver potuto rideterminare il saldo del conto anticipi, a causa della mancata produzione della relativa documentazione, ma di aver accertato la correttezza della somma indicata nel decreto ingiuntivo, sulla base delle anticipazioni effettuate e dei rientri, ha ritenuto che il credito della corrispondesse CP_5 alla somma anticipata e non restituita, detratto il saldo attivo del conto ordinario” (Cass. Civ. Sez. I
24.1.2024, n. 2356).
Tanto chiarito, il Supremo Collegio ha accolto i motivi proposti dai debitori “in quanto aventi ad oggetto la ripartizione dell'onere della prova, in riferimento al saldo del conto anticipi”, così esprimendosi: “com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sullo opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (cfr. Cass., Sez. III, 17/11/2003, n.
17371; Cass., Sez. I, 27/06/2000, n. 8718; Cass., Sez. II, 29/01/1999, n. 807). Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche in tema di rapporti bancari in conto corrente, relativamente ai quali è stato precisato che l'estratto di saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, consistente in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da una attestazione di verità e liquidità del credito, costituisce prova sufficiente soltanto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, ove le contestazioni del debitore non siano fondate su motivi esclusivamente formali,
pagina 9 di 17 incombe sulla banca l'onere di fornire la prova piena del proprio credito, mediante la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto e dei documenti necessari per la ricostruzione dell'andamento del conto (cfr. Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14640; 25/09/2003, n. 14234; Cass., Sez. III, 19/10/2016, n.
21092). I predetti principi sono stati correttamente richiamati dalla sentenza impugnata, la quale tuttavia, nell'applicarli, non ne ha fatto buon governo, giacché, pur avendo accertato che il rapporto intercorso tra la debitrice principale e la era articolato in due diversi conti, uno dei quali CP_5 destinato all'anticipazione dell'importo delle fatture e dei titoli di credito ceduti dalla correntista (c.d. conto anticipi), e l'altro destinato all'annotazione degli addebiti e degli accrediti (c.d. conto ordinario), si è accontentata della produzione (peraltro parziale) dei soli estratti conto relativi al secondo, ritenendo irrilevante la circostanza, segnalata dal c.t.u. incaricato della ricostruzione dell'andamento del rapporto, che in ordine al primo non fosse stata prodotta alcuna documentazione.
In proposito, la Corte si è limitata a riportare l'affermazione del c.t.u., secondo cui la somma riconosciuta con il decreto ingiuntivo corrispondeva a quella risultante dalle anticipazioni e dai rientri, richiamando una tabella allegata alla relazione di consulenza, senza curarsi neppure di verificare la provenienza dei dati nella stessa indicati. Ha inoltre evidenziato il collegamento esistente tra il conto anticipi ed il conto corrente ordinario, per effetto del quale gl'interessi ed il capitale a debito o a credito derivanti dal primo si riversavano nel secondo, concludendo che il rapporto di dare ed avere tra la correntista e la doveva considerarsi rappresentato in ogni momento dal saldo del CP_5
conto ordinario, nel quale affluivano le anticipazioni mediante giroconto, senza che fosse stato effettuato alcun riscontro al riguardo. Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata non tengono conto della circostanza che, in mancanza di qualsiasi documentazione relativa al conto anticipi, non era in alcun modo verificabile la correttezza degl'importi accreditati ed addebitati sul conto corrente ordinario in relazione alle anticipazioni effettuate ed ai corrispondenti rientri. È pur vero che, come ripetutamente affermato da questa Corte, nel caso in cui sussista un collegamento tra un conto corrente ordinario ed un conto anticipi, quest'ultimo ha la sola funzione di dare evidenza contabile ai finanziamenti per anticipazioni concessi dalla al cliente e riversati nel conto CP_5 corrente ordinario mediante operazioni di giroconto, recando l'annotazione in “dare” degl'importi erogati in favore del correntista e quella in “avere” degl'importi derivanti dalla riscossione dei crediti ceduti, con la conseguenza che il rapporto tra banca e cliente è rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario (cfr. Cass., Sez. I, 5/05/2022, n. 14321; 16/03/2018, n. 6575; 20/06/2011,
n. 13449). Ai fini della ricostruzione di tale saldo, non può tuttavia prescindersi dalla verifica della
pagina 10 di 17 corrispondenza degl'importi accreditati ed addebitati nel conto corrente ordinario con quelli annotati nel conto anticipi, la cui diretta correlazione con l'erogazione dei finanziamenti e la riscossione dei crediti ceduti risulta indispensabile per risalire all'effettivo compimento delle sottostanti alle annotazioni riportate nel conto ordinario, soprattutto nel caso in cui, come nella specie, non sia stata prodotta la relativa documentazione. Non merita consenso, al riguardo, l'osservazione della Corte territoriale, secondo cui gli opponenti avevano fatto valere tardivamente la mancata prova delle anticipazioni, essendosi precedentemente limitati ad eccepire la compensazione tra il relativo credito della e quello derivante dal saldo positivo del conto corrente ordinario: l'allegazione CP_5 dell'inadempimento dell'onere probatorio ad opera della controparte non costituisce infatti un'eccezione in senso stretto, sottoposta alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., ma una mera difesa, proponibile anche in appello, risolvendosi in una sollecitazione rivolta al giudice affinché provveda alla verifica della fondatezza della pretesa azionata, che egli è tenuto ad accertare anche d'ufficio. La proposizione dell'eccezione di compensazione non costituiva d'altronde un comportamento processuale idoneo ad evidenziare univocamente la volontà di riconoscere l'avvenuta effettuazione delle anticipazioni, non essendo stata prodotta la relativa documentazione e non essendo stato neppure precisato se gli elementi necessari per l'individuazione di tali operazioni fossero stati specificamente allegati a sostegno della domanda avanzata nel procedimento monitorio: ai fini dell'operatività del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 cod. proc. civ., è infatti necessario che l'attore abbia puntualmente adempiuto l'onere di allegazione gravante a suo carico, non potendosi pretendere dal convenuto una presa di posizione circostanziata, a fronte della mancata o generica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr. Cass., Sez. VI, 23/11/2020, n.
26908; 19/10/2016, n. 21075; Cass., Sez. II, 29/09/2020, n. 20525)” (Cass. Civ. Sez. I 24.1.2024, n.
2356 cit.).
Da quanto sopra esposto emerge dunque che, anche nel caso in cui l'accredito degli anticipi sia effettuato sul conto corrente di corrispondenza ed in quest'ultimo siano girocontate le competenze passive del conto anticipi, è indispensabile che l'istituto di credito produca “documentazione relativa al conto anticipi” che consenta di verificare “la correttezza degl'importi accreditati ed addebitati sul conto corrente ordinario in relazione alle anticipazioni effettuate ed ai corrispondenti rientri”.
Venendo al caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio il contrato di conto anticipo su fattura n. 300093745 del 10.01.2006; estratti conto completi di scalari dal 10.01.2006 (e/c iniziale) al pagina 11 di 17 31.05.2013; estratto conto certificato ex art. 50 D.lgs. n. 385 del 01.09.1993 dal 22.11.2013 al
01.04.2016.
In proposito, il consulente tecnico d'ufficio ha così descritto la relazione tra il conto corrente di corrispondenza ed il conto anticipi n. 300093745: “Al fine di chiarire le modalità seguite dallo scrivente CTU nella ricostruzione del conto de quo, è necessario preliminarmente chiarire la tipologia
e le caratteristiche dello stesso. Il conto di anticipo su fatture analizzato è un conto “tecnico” con ha la funzione operativa di regolare le poste attive e passive che derivano dalle operazioni di anticipo su crediti commerciali di volta in volta effettuate. La funzione tecnica del conto di anticipo su fatture è, infatti, quella di gestire e regolare gli incassi e i pagamenti che derivano dalle operazioni di smobilizzo dei crediti commerciali. Le somme anticipate dalla a fronte delle fatture e carte commerciali, CP_5
rappresentative di crediti ceduti alla pro-solvendo, ovvero, a scelta della stessa, con CP_5 CP_5 conferimento di mandato irrevocabile all'incasso, vengono registrate a debito del conto anticipi e messe a disposizione del Cliente mediante accredito nel c/c ordinario di corrispondenza. La posizione
a debito aperta con l'anticipazione concessa (sino al plafond dell'affidamento tempo per tempo accordato) viene fisiologicamente chiusa al momento dell'incasso della fattura. Nel caso di mancato incasso del credito alla scadenza e di mancato rimborso dell'anticipazione da parte del Cliente, la può addebitare il c/c ordinario oppure scegliere di non addebitarlo e agire autonomamente per CP_5 il recupero dell'anticipazione concessa. Le competenze (interessi, commissioni e spese) periodicamente maturate sul conto anticipi, alla fine di ogni trimestre, vengono addebitate sul c/c di corrispondenza mediante “giroconto” contabile, ciò significa che la medesima posta viene contestualmente annotata in “dare” del c/c ordinario e in “avere” del c/c di anticipo (cfr. TABELLA
N° 1 in allegato), sul quale pertanto le partite risultano “neutre” in termini di saldo” (cfr. pag 8 dell'elaborato peritale in atti).
In relazione a tali operazioni, in considerazione della lacunosa produzione degli estratti conto del conto corrente non possono riconoscersi alla creditrice le competenze girocontate sul conto corrente di corrispondenza n. 300584818, poiché nessuna documentazione è stata depositata in proposito e, in via consequenziale, non risulta in alcun modo possibile verificare quale base di calcolo sia stata impiegata per la quantificazione dell'addebito, quali crediti siano stati anticipati e quale scadenza essi abbiano avuto, quali interessi siano stati in concreto convenuti o anche solo praticati e quali altri oneri – diversi dagli interessi – siano stati applicati (cfr. Cass. Civ. Sez. I 14.2.2024, n. 4067 cit.).
pagina 12 di 17 Corretta pertanto deve ritenersi l'espunzione sul punto operata dal consulente tecnico d'ufficio (v. pag.
21 della consulenza tecnica d'ufficio del 17.5.2022, in cui si legge che “In mancanza degli estratti conto del conto ordinario, non si è potuto procedere a tali rettifiche, limitando i ricalcoli alle sole competenze addebitate sul conto anticipi e non oggetto di giroconto, dal 2° trimestre 2013 all'estinzione (31.12.2015).
Ciò posto, in merito al conto anticipi in esame, vanno esaminate nel dettaglio le eccezioni di nullità sollevate dagli opponenti.
5.1.La domanda di nullità dei contratti per l'applicazione di interessi ultra-legali non determinati non merita accoglimento.
In via preliminare va ribadito che, in linea con quanto previsto dall'art. 2697 c.c., per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533 cit.), grava sugli opponenti – convenuti in senso sostanziale – l'onere di provare siffatta circostanza, dal momento che essa deve ricondursi ai fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa di controparte.
Con specifico riguardo a tale censura, il Supremo Collegio ha chiarito che la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. III 13.5.2020, n. 8883).
Tanto premesso, la usurarietà degli interessi applicati nei rapporti oggetto di causa risulta esclusa anche all'esito delle indagini effettuate al riguardo dal consulente tecnico d'ufficio.
Occorre anzitutto evidenziare, in ossequio all'ormai consolidato arresto delle Sezioni Unite del
Supremo Collegio, che deve ritenersi valida la clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, pur essendo pattuito in modo lecito, superi al momento del pagamento il tasso soglia, dovendosi escludere in tal caso la nullità e l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interesse ma anche la possibilità di ricorrere al canone della buona fede in fase esecutiva per la quale sarebbe scorretta la pretesa di pagamento di tasso di interesse divenuto usurario avendo ecceduto la soglia
(Cass. Sez. Un. Civ. 19.10.2017, n. 245675, per la quale, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale pagina 13 di 17 risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto; v. anche, Trib. Arezzo
16.4.2020, n. 277 e Trib. Siracusa Sez. II 27.2.2020, n. 263, ove si esplicita l'irrilevanza della usura sopravvenuta anche per i rapporti di conto corrente).
Premesso quanto sopra con riferimento al conto anticipi n. 300093745 del 10.1.2006 il c.t.u. ha accertato che il Tasso Soglia vigente al momento della conclusione del contratto (10.01.2006), è pari al
10,05%, ottenuto maggiorando del 50% il TEGM (6,70%) del primo trimestre 2006, previsto per la categoria di operazioni “Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche”, classe d'importo “fino a 5.000 euro”. La CMS soglia, rilevata per il periodo di riferimento, è pari a 1,23% (ottenuta maggiorando del 50% la cms rilevata nella media delle operazioni rilevate di
0,82 punti percentuali). Dai calcoli effettuati risulta un TEG contrattuale pari al 9,00%.
Dal confronto tra i valori sopra riportati, risulta che il TEG riferito alle condizioni corrispettive
è inferiore alla pertinente soglia antiusura, nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge n.108/96.
5.2. Quanto alla capitalizzazione degli interessi debitori va brevemente ricordato l'ormai ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto, altresì, che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3,
d.lgs. n. 342/1999, ha demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Nel caso di specie, nel contratto di conto anticipo fatture n. 300093745 la capitalizzazione non risulta correttamente pattuita. Ed infatti, sebbene all'art. 8 del citato contratto si legge “ i rapporto dare avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con indentica periodicità
pagina 14 di 17 dell'allegato modulo, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”, nel relativo allegato si fa riferimento solo al tasso creditore e non anche al tasso debitore rapportato su base annua.
Sotto questo profilo, quindi, vanno condivise le conclusioni del CTU, il quale ha espunto la capitalizzazione. Peraltro le conclusioni del CTU non sono state oggetto di osservazione alcuna da parte del ctp di parte opposta.
5.3. Quanto alla domanda di accertamento di illegittimità della commissione di massimo scoperto, va osservato che prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata rilevata, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale, consistente nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. Cass., sez. I, 5
19/10/2017 n. 24806); per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Ebbene, nella fattispecie in esame la CMS non risulta correttamente pattuita in quanto generica, non essendo rispettate le condizioni previste dalla giurisprudenza sopra richiamata, come rilevato dal ctu, in mancanza di indicazioni relative al tasso, base di calcolo e criteri di calcolo. Né le conclusioni del ctu sono state oggetto di osservazione da parte opposta.
Infine, il ctu ha correttamente espunto altre commissioni addebitate (commissione per concessione/rinnovo fido, commissione disponibilità immediata fondi (DIF) e commissione utilizzi altre disponibilità fondi) in quanto non espressamente pattuite.
5.4. Tanto premesso, il consulente tecnico d'ufficio ha rielaborato i saldi del conto anticipi n.
30009375 alla data del 1.4.2016, applicando i tassi di interesse pattuiti, espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, escludendo la c.m.s. e altre commissioni.
Poiché, come sopra esposto, le competenze (interessi, commissioni e spese) periodicamente maturate sul conto anticipi, alla fine di ogni trimestre, vengono addebitate sul c/c di corrispondenza mediante “giroconto” contabile, a seguito dei ricalcoli, le modifiche devono essere applicate sul conto ordinario. Il CTU, tuttavia, in mancanza degli estratti conto del conto ordinario, non ha potuto procedere a tali rettifiche, limitando i ricalcoli alle sole competenze addebitate sul conto anticipi e non oggetto di giroconto, dal 2° trimestre 2013 all'estinzione (31.12.2015).
pagina 15 di 17 Orbene, alla luce della rielaborazione operata dal consulente, il saldo finale del conto, ricalcolato alla data del 01.04.2016, è risultato pari ad Euro 79.879,41 a debito per il correntista.
6. Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da e Parte_1
va parzialmente accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
Tenuto conto delle risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio, risulta un debito a carico dei fideiussori opponenti e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e per essa pari ad € 327.702,11 di cui € 247.822,70 quale saldo
[...] Controparte_2
debitore alla data del 1.4.2016 del mutuo chirografario del 21.7.2011; € 79.879,41 quale saldo debitore del conto anticipi n. 300093745.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei limiti di 2/3 e si liquidano in ragione dell'accolto come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 e ss modifiche, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento delle cause di valore da euro 260.001, a euro 520,000.
Quanto alle spese di CTU, tenuto conto dell'esito del ricalcolo, vanno poste definitivamente a carico della opponente, come liquidate in separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 813/2019, emesso dal Tribunale di Parte_2
Siracusa in data 22.5.2019;
b) CONDANNA gli opponenti al pagamento, in favore della della Controparte_1
somma di € 327.702,11, di cui € 247.822,70 quale saldo debitore alla data del 1.4.2016 del mutuo chirografario del 21.7.2011; € 79.879,41 quale saldo debitore del conto anticipi n. 300093745 oltre interessi convenzionali dalla data di chiusura del conto al saldo;
c) CONDANNA gli opponenti alla rifusione, in favore della opposta delle spese di giudizio, che liquida in € 14.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
d) PONE definitivamente a carico degli opponenti le spese di ctu come liquidate in separato provvedimento.
pagina 16 di 17 Così deciso in Siracusa, il 25 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3426/2019 promossa da:
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), domiciliato in VIA UNIONE SOVIETICA 4 96100 SIRACUSA;
C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO GIANLUCA giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
domiciliato in VIA VIRGILIO 11 91100 TRAPANI;
rappresentato e difeso dall'avv. GUARNOTTA
ROBERTO giusta procura in atti.
pagina 1 di 17 OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04/12/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da e Parte_2 Parte_1
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 813/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa in data 6 maggio
2019, con cui i medesimi sono stati condannati in qualità di fideiussori a corrispondere a CP_3
e per essa la somma di euro 423.513,73, oltre spese ed interessi. Parte_3
La pretesa creditoria azionata deriva dai rapporti che ha intrattenuto con la CP_3 Controparte_4 ed in particolare: 1)il credito di € 247.822,70,quale saldo debitore alla data dell'01.04.2016 del
[...] mutuo chirografario di originari € 300.000,00,concesso con scrittura privata del 21.07.2011; 2)il credito di € 94.567,52,quale saldo debitore alla data dell'01.04.2016 del contratto di conto corrente n.300584818 (in precedenza c/c n.410.5176.21,poi ricodificato con il numero 306851,ed in ultimo ricodificato con l'attuale numero 300584818),già intrattenuto con la a far data dal 07.05.2004; CP_5
3)il credito di € 81.114,51,quale saldo debitore alla data dell'01.04.2016 del contratto di conto corrente n.300093745 (in precedenza c/c n.124.91,e ricodificato l'01.11.2008 con l'attuale numero
300093745),già intrattenuto con la Banca a far data dal 10.01.20016.
I predetti crediti risultano garantiti da fideiussioni solidali e indivisibili prestate dagli odierni opponenti.
2. e hanno proposto opposizione formulando i seguenti Parte_2 Parte_1
motivi: 1) per i contratti di mutuo - illegittimità del sistema di ammortamento alla francese e illegittima capitalizzazione degli interessi;
TAEG effettivo difforme rispetto a quanto indicato in contratto;
- invalidità dei tassi di interesse applicati per usurarietà; - mancata indicazione del Tasso Annuo
Effettivo; 2) per i contratti di conto corrente: - nullità della pattuizione contrattuale concernente la determinazione degli interessi in misura ultralegale, perché superiore al tasso soglia;
- illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- nullità clausola contrattuale concernente commissioni di massimo scoperto, valute e spese;
- carenza di prova del credito, inidoneità dell'estratto conto a dimostrare l'entità del credito.
pagina 2 di 17 3. e per essa quale procuratore speciale Controparte_1 Controparte_2
si è costituita in giudizio contestando l'avversa opposizione eccependo in via preliminare
[...]
l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e nel merito l'infondatezza delle doglianze sollevate.
4. Con ordinanza del 15.1.2020 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis d.lgs. 28/2010, è stato assegnato alle parti termine per instaurare il procedimento di mediazione, poi concluso con esito negativo come da verbale depositato in data
14.1.2021.
5.Concessi i termini ex art. 183 co VI cpc, nessuna delle parti ha depositato note e, con ordinanza del 14.7.2021, è stata disposta la nomina di c.t.u. contabile all'esito della quale le parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 4 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
6.1 Deve preliminarmente osservarsi che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario procedimento di cognizione, al quale si applicano le norme generali in tema di riparto dell'onere della prova, ovverosia i principi sanciti dagli articoli 2697 c.c. e 1218 c.c., secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore deve produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata e allegare l'inadempimento; grava, al contrario, sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la non imputabilità dell'inadempimento, oppure la sussistenza di altra causa impeditiva, modificativa o estintiva del diritto di credito (per tutte,
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001).
Sempre sul piano probatorio, occorre ulteriormente premettere che il principio di acquisizione e di non dispersione della prova implica che le prove acquisite ritualmente al processo lo siano in via definitiva;
ciò vale anche per i documenti prodotti nella fase monitoria che, se ritualmente acquisiti, sono sottoposti alla cognizione del giudice di opposizione al decreto ingiuntivo (tra tutte, Cass. civ.
Sez. un., n. 14475/2015). Trattandosi di un giudizio sul rapporto svolto a cognizione piena, deve altresì osservarsi sin da ora che le contestazioni formulate da parte opponente relative all'estratto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. non possono essere condivise, trattandosi, in ogni caso, di attestazione necessaria solo ai fini della pronuncia sul ricorso monitorio, mentre nell'odierno giudizio operano le regole generali relative alla ripartizione dell'onere della prova.
pagina 3 di 17 6.2 Ciò posto, all'esame della prova del credito, la società opposta ha prodotto la seguente documentazione: A) Contratto di apertura conto corrente ordinario n° 4105176.21 (successivamente n°
300584818), sottoscritto in data 07.05.2004 con il Banco di Sicilia S.p.A.; B) Contratto di apertura conto corrente di anticipo su fatture n° 12491 (successivamente n° 300093745), sottoscritto in data
10.01.2006 con il Banco di Sicilia S.p.A.; C) Contratto di mutuo chirografario impresa n° 3883854 concluso in data 21.07.2011 con D) Estratti di conto corrente ordinario n° Controparte_3
4105176.21 (successivamente n° 300584818): - estratti conto completi di scalari dal 31.03.2004 (e/c iniziale) al 30.09.2005; - scalari (senza e/c di dettaglio) dal 01.10.2008 al 31.03.2013; - estratto conto certificato ex art. 50 D.lgs. n. 385 del 01.09.1993 dal 22.11.2013 al 01.04.2016; E) Estratti di conto corrente di anticipo su fatture n° 12491 (successivamente n° 300093745): - estratti conto completi di scalari dal 10.01.2006 (e/c iniziale) al 31.05.2013; - estratto conto certificato ex art. 50 D.lgs. n. 385 del 01.09.1993 dal 22.11.2013 al 01.04.2016; F) Estratto conto certificato ex art. 50 D.lgs. n. 385 del
01.09.1993, mutuo chirografario rapporto n° 3883854, scritture contabili dal 05.05.2014 al 01.04.2016;
G) Lettera raccomandata con oggetto “Revoca - recesso da conto corrente risoluzione del contratto di finanziamento” del 16.04.2013.
Alla luce della documentazione prodotta è stata disposta ctu contabile al fine di verificare il corretto rapporto dare avere tra le parti tenuto conto delle eccezioni sollevate da parte opponente.
4. In particolare, con riferimento al mutuo chirografario n. 3883854 parte opponente ha lamentato l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese, la violazione dell'art. 1283 c.c. e il superamento del tasso sogli usura nella pattuizione degli interessi.
4.1. Quanto all'applicazione del c.d. sistema di “ammortamento alla francese” l'eccezione sollevata dagli opponenti si palesa generica e indimostrata.
Non risulta, infatti, dall'atto introduttivo del giudizio quali fossero i connotati specifici del piano di ammortamento relativo al finanziamento in discorso e perché esso determinerebbe l'addebito di interessi con anatocismo.
Sul punto, basti osservare che, nell'ammortamento c.d. “alla francese”, ciascuna rata è costante e comprende la quota di interessi maturata nel periodo precedente solo sul capitale ancora da rimborsare dopo il pagamento dell'ultima rata, di talché l'adozione di tale metodo non viola il disposto di cui all'art. 1283 c.c..
pagina 4 di 17 Il computo degli interessi avviene, dunque, mese per mese e sul capitale residuato al mese precedente, sicché essi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non “capitalizzando” gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Secondo la giurisprudenza quasi unanime, seguita anche da questo Tribunale, l'ammortamento alla francese deve considerarsi legittimo, in quanto deve escludersi che con la rata costante ed il rimborso graduale del capitale possa prodursi l'applicazione di interessi anatocistici. Infatti tale fenomeno di produzione di interessi composti, potenzialmente illegittimi, potrebbe sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungessero al capitale, mentre, in tale sistema di ammortamento, gli interessi relativi al periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli accessori maturati sono pagati come quota accessori della rata di rimborso e non vengono capitalizzati (ex multis, Corte d'appello Brescia, 06.11.2019, n. 1597). Va altresì precisato che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese, infatti, la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. (si vedano, ex multis, Tribunale Bari 21.04.22, Corte appello Venezia 25.11.2021, Tribunale Lecce 16.9.2014,
Tribunale Siena 11.7.2014, Tribunale Milano 5.5.2014, Tribunale Pescara 10.4.2014, Tribunale
Mantova 11.3.2014, Tribunale Ferrara 5.12.2013).
Più nello specifico, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo con piano di ammortamento alla francese, riferendosi il divieto di cui all'art. 1283 c.c., al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza.
Al riguardo, sono pertinenti le considerazioni della Suprema Corte a cui si ritiene di prestare continuità secondo cui "non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato ” ( vedi sul punto Cass. n. 13144/2023 e per tutti i superiori principi, v. anche Cass. civ., Sez. Unite, 15130/2024).
Quanto al profilo della illegittimità del contratto di mutuo per la paventata indeterminabilità dei tassi di interesse ultralegali applicati, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite è di recente pagina 5 di 17 intervenuta a dirimere ogni conflitto interpretativo, affrontando il tema specifico delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, ed in particolare se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare la indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale del contratto in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché la violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell'art. 117, comma 4, T.u.b. che impone, a pena di nullità, che "i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora", con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo
"B.O.T.".
Occorre all'uopo richiamare il condivisibile principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite, secondo il quale: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud.
27/02/2024) 29/05/2024, n. 15130).
Ebbene, in applicazione di tale principio di diritto, devono escludersi le nullità sollevate da parte attrice, né possono essere utilizzate le conclusioni cui è giunto il CTU, in quanto sia il mandato che la redazione dell'elaborato peritale sono anteriori ai principi di diritto sopra espressi e cristallizzati con la pronuncia a Sezioni Unite n. 15130 del 29.5.2024.
4.2. Infondate sono anche le doglianze degli opponenti in merito al superamento del tasso soglia usura.
In particolare, con riferimento al mutuo chirografario del 21.7.2011 si osserva che le condizioni e gli oneri contrattuali inclusi nel calcolo sono: - Tasso di interesse nominale annuo: 4,050% - Spese di istruttoria: 2.625,00 - Garanzia Fideo Confcommercio Siracusa: 12.239,01 - Totale interessi corrispettivi: Euro 32.236,58.
Il Tasso Soglia vigente al momento della conclusione del contratto (21.07.2011), è pari al
7,9875%, ottenuto maggiorando di un quarto il TEGM (3,19%) del terzo trimestre 2011, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali, previsto per la categoria di operazioni “Mutui con
pagina 6 di 17 garanzia ipotecaria a tasso variabile”, classe d'importo “intera distribuzione”. L'ausiliario del
Giudice, le cui conclusioni si condividono pienamente, ha accertato che il TEG contrattuale è pari al
6,29% e quindi inferiore alla soglia antiusura, nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge n.108/96.
5. Passando alla domanda concernente i contratti di conto corrente con affidamento gli opponenti hanno lamentato la mancanza di prova del credito, l'applicazione di interessi superiori ai tassi soglia usura;
l'illegittima capitalizzazione di interessi, nonché la nullità delle clausole aventi ad oggetto CMS, valute e spese.
5.1. Ebbene in via preliminare va evidenziato che, con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 300584818, il CTU ha riscontrato la mancanza degli estratti conto dal 1.10.2005 al
21.11.2013.
Sul punto, occorre anzitutto ricordare che, secondo il consolidato orientamento del Supremo
Collegio, nell'ambito del conto corrente la banca è tenuta ad assolvere l'onere probatorio relativo al proprio credito mediante la produzione degli estratti conto dall'apertura del conto stesso, solo in tal modo potendosi determinare l'entità della pretesa creditoria azionata (così Cass. Civ. Sez. I 10.5.2007,
n. 10692; Cass. Civ. sez. I 25.11.2010, n. 23974).
Allorché la produzione degli estratti conto si mostri incompleta, è peraltro possibile a certe condizioni procedere ad una attendibile ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, qualora tuttavia l'incompletezza sia riferibile a limitati e circoscritti periodi di tempo e sia possibile ricostruire aliunde il rapporto dare avere sulla scorta anche di documenti ulteriori quando vi siano elementi per verificare la veridicità e correttezza delle risultanze delle scritture contabili e la loro idoneità a rappresentare i movimenti contabili con la banca non documentati dagli estratti conto “(…) a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n.
9526). Dunque, la prova dei movimenti del conto può desumersi anche "aliunde" (Cass. n.
29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati)” (così Cass. n. 20621/2021 ed anche, più recentemente, Cass. n. 22290/2023 secondo cui “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non
pagina 7 di 17 integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” ed anche Cass. n. 11543/2019 e n.
29190/2020).
Ciò posto nella fattispecie in esame, parte opposta non ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente, avendo prodotto solo una limitata parte degli estratti conto risultando mancanti gli estratti conto relativi a ben 8 anni di rapporto (dal 1.10.2005 al 21.11.2013).
Dunque, stante la mancanza significativa degli estratti conto con i movimenti dare e avere e la presenza di estratti conto scalari ampiamente incompleti, non è possibile procedere ad un ricalcolo attendibile del conto corrente per il periodo oggetto di esame
In altri termini, l'omessa produzione della documentazione contabile necessaria, alla luce del principio sul riparto dell'onere della prova sopra esaminato, determina una situazione di incertezza in ordine alle condizioni applicate e alla movimentazione del conto, tale da rendere assolutamente inattendibile il ricalcolo operato dall'opposta in sede di domanda monitoria. Ed infatti, l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U.B. ha efficacia probatoria nell'ambito del procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza esclusivamente, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 , Sez. 1, Sentenza n.
6705 del 19/03/2009), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi. Come è noto comunque il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.
Le eccezioni di parte opponente con riferimento al rapporto di conto corrente n. 300584818 vanno, quindi, senz'altro accolte.
L'assenza di prova in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria, rende superfluo l'esame delle altre eccezioni sollevate dagli opponenti sul conto corrente sopra indicato, le quali devono ritenersi assorbite.
5.2 In merito alle operazioni di anticipazione, appare opportuno evidenziare che di recente il
Supremo Collegio si è pronunciato sulle modalità di assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'istituto di credito.
pagina 8 di 17 Nel caso portato alla sua attenzione, la Corte di Cassazione ha così ricostruito la decisione del giudice del merito: “come accertato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, la debitrice principale era intestataria di un conto anticipi e di un conto corrente ordinario, sui quali venivano rispettivamente addebitate ed accreditate le somme anticipate, con la girata degl'interessi e delle competenze sul conto ordinario, e precisato che il contratto relativo a quest'ultimo recava la pattuizione scritta del tasso d'interessi e della commissione di massimo scoperto, mentre non era stata prodotta alcuna documentazione relativa al primo, la Corte ha ritenuto che tra i due conti esistesse un collegamento, per effetto del quale il rapporto di dare e avere era rappresentato in ogni momento dal saldo del conto corrente ordinario […] Rilevato inoltre che il c.t.u. aveva riferito di non aver potuto rideterminare il saldo del conto anticipi, a causa della mancata produzione della relativa documentazione, ma di aver accertato la correttezza della somma indicata nel decreto ingiuntivo, sulla base delle anticipazioni effettuate e dei rientri, ha ritenuto che il credito della corrispondesse CP_5 alla somma anticipata e non restituita, detratto il saldo attivo del conto ordinario” (Cass. Civ. Sez. I
24.1.2024, n. 2356).
Tanto chiarito, il Supremo Collegio ha accolto i motivi proposti dai debitori “in quanto aventi ad oggetto la ripartizione dell'onere della prova, in riferimento al saldo del conto anticipi”, così esprimendosi: “com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sullo opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (cfr. Cass., Sez. III, 17/11/2003, n.
17371; Cass., Sez. I, 27/06/2000, n. 8718; Cass., Sez. II, 29/01/1999, n. 807). Tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche in tema di rapporti bancari in conto corrente, relativamente ai quali è stato precisato che l'estratto di saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, consistente in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da una attestazione di verità e liquidità del credito, costituisce prova sufficiente soltanto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, ove le contestazioni del debitore non siano fondate su motivi esclusivamente formali,
pagina 9 di 17 incombe sulla banca l'onere di fornire la prova piena del proprio credito, mediante la produzione del contratto su cui si fonda il rapporto e dei documenti necessari per la ricostruzione dell'andamento del conto (cfr. Cass., Sez. I, 6/06/2018, n. 14640; 25/09/2003, n. 14234; Cass., Sez. III, 19/10/2016, n.
21092). I predetti principi sono stati correttamente richiamati dalla sentenza impugnata, la quale tuttavia, nell'applicarli, non ne ha fatto buon governo, giacché, pur avendo accertato che il rapporto intercorso tra la debitrice principale e la era articolato in due diversi conti, uno dei quali CP_5 destinato all'anticipazione dell'importo delle fatture e dei titoli di credito ceduti dalla correntista (c.d. conto anticipi), e l'altro destinato all'annotazione degli addebiti e degli accrediti (c.d. conto ordinario), si è accontentata della produzione (peraltro parziale) dei soli estratti conto relativi al secondo, ritenendo irrilevante la circostanza, segnalata dal c.t.u. incaricato della ricostruzione dell'andamento del rapporto, che in ordine al primo non fosse stata prodotta alcuna documentazione.
In proposito, la Corte si è limitata a riportare l'affermazione del c.t.u., secondo cui la somma riconosciuta con il decreto ingiuntivo corrispondeva a quella risultante dalle anticipazioni e dai rientri, richiamando una tabella allegata alla relazione di consulenza, senza curarsi neppure di verificare la provenienza dei dati nella stessa indicati. Ha inoltre evidenziato il collegamento esistente tra il conto anticipi ed il conto corrente ordinario, per effetto del quale gl'interessi ed il capitale a debito o a credito derivanti dal primo si riversavano nel secondo, concludendo che il rapporto di dare ed avere tra la correntista e la doveva considerarsi rappresentato in ogni momento dal saldo del CP_5
conto ordinario, nel quale affluivano le anticipazioni mediante giroconto, senza che fosse stato effettuato alcun riscontro al riguardo. Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata non tengono conto della circostanza che, in mancanza di qualsiasi documentazione relativa al conto anticipi, non era in alcun modo verificabile la correttezza degl'importi accreditati ed addebitati sul conto corrente ordinario in relazione alle anticipazioni effettuate ed ai corrispondenti rientri. È pur vero che, come ripetutamente affermato da questa Corte, nel caso in cui sussista un collegamento tra un conto corrente ordinario ed un conto anticipi, quest'ultimo ha la sola funzione di dare evidenza contabile ai finanziamenti per anticipazioni concessi dalla al cliente e riversati nel conto CP_5 corrente ordinario mediante operazioni di giroconto, recando l'annotazione in “dare” degl'importi erogati in favore del correntista e quella in “avere” degl'importi derivanti dalla riscossione dei crediti ceduti, con la conseguenza che il rapporto tra banca e cliente è rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario (cfr. Cass., Sez. I, 5/05/2022, n. 14321; 16/03/2018, n. 6575; 20/06/2011,
n. 13449). Ai fini della ricostruzione di tale saldo, non può tuttavia prescindersi dalla verifica della
pagina 10 di 17 corrispondenza degl'importi accreditati ed addebitati nel conto corrente ordinario con quelli annotati nel conto anticipi, la cui diretta correlazione con l'erogazione dei finanziamenti e la riscossione dei crediti ceduti risulta indispensabile per risalire all'effettivo compimento delle sottostanti alle annotazioni riportate nel conto ordinario, soprattutto nel caso in cui, come nella specie, non sia stata prodotta la relativa documentazione. Non merita consenso, al riguardo, l'osservazione della Corte territoriale, secondo cui gli opponenti avevano fatto valere tardivamente la mancata prova delle anticipazioni, essendosi precedentemente limitati ad eccepire la compensazione tra il relativo credito della e quello derivante dal saldo positivo del conto corrente ordinario: l'allegazione CP_5 dell'inadempimento dell'onere probatorio ad opera della controparte non costituisce infatti un'eccezione in senso stretto, sottoposta alle preclusioni di cui agli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., ma una mera difesa, proponibile anche in appello, risolvendosi in una sollecitazione rivolta al giudice affinché provveda alla verifica della fondatezza della pretesa azionata, che egli è tenuto ad accertare anche d'ufficio. La proposizione dell'eccezione di compensazione non costituiva d'altronde un comportamento processuale idoneo ad evidenziare univocamente la volontà di riconoscere l'avvenuta effettuazione delle anticipazioni, non essendo stata prodotta la relativa documentazione e non essendo stato neppure precisato se gli elementi necessari per l'individuazione di tali operazioni fossero stati specificamente allegati a sostegno della domanda avanzata nel procedimento monitorio: ai fini dell'operatività del principio di non contestazione previsto dall'art. 115 cod. proc. civ., è infatti necessario che l'attore abbia puntualmente adempiuto l'onere di allegazione gravante a suo carico, non potendosi pretendere dal convenuto una presa di posizione circostanziata, a fronte della mancata o generica allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr. Cass., Sez. VI, 23/11/2020, n.
26908; 19/10/2016, n. 21075; Cass., Sez. II, 29/09/2020, n. 20525)” (Cass. Civ. Sez. I 24.1.2024, n.
2356 cit.).
Da quanto sopra esposto emerge dunque che, anche nel caso in cui l'accredito degli anticipi sia effettuato sul conto corrente di corrispondenza ed in quest'ultimo siano girocontate le competenze passive del conto anticipi, è indispensabile che l'istituto di credito produca “documentazione relativa al conto anticipi” che consenta di verificare “la correttezza degl'importi accreditati ed addebitati sul conto corrente ordinario in relazione alle anticipazioni effettuate ed ai corrispondenti rientri”.
Venendo al caso di specie, parte opposta ha prodotto in giudizio il contrato di conto anticipo su fattura n. 300093745 del 10.01.2006; estratti conto completi di scalari dal 10.01.2006 (e/c iniziale) al pagina 11 di 17 31.05.2013; estratto conto certificato ex art. 50 D.lgs. n. 385 del 01.09.1993 dal 22.11.2013 al
01.04.2016.
In proposito, il consulente tecnico d'ufficio ha così descritto la relazione tra il conto corrente di corrispondenza ed il conto anticipi n. 300093745: “Al fine di chiarire le modalità seguite dallo scrivente CTU nella ricostruzione del conto de quo, è necessario preliminarmente chiarire la tipologia
e le caratteristiche dello stesso. Il conto di anticipo su fatture analizzato è un conto “tecnico” con ha la funzione operativa di regolare le poste attive e passive che derivano dalle operazioni di anticipo su crediti commerciali di volta in volta effettuate. La funzione tecnica del conto di anticipo su fatture è, infatti, quella di gestire e regolare gli incassi e i pagamenti che derivano dalle operazioni di smobilizzo dei crediti commerciali. Le somme anticipate dalla a fronte delle fatture e carte commerciali, CP_5
rappresentative di crediti ceduti alla pro-solvendo, ovvero, a scelta della stessa, con CP_5 CP_5 conferimento di mandato irrevocabile all'incasso, vengono registrate a debito del conto anticipi e messe a disposizione del Cliente mediante accredito nel c/c ordinario di corrispondenza. La posizione
a debito aperta con l'anticipazione concessa (sino al plafond dell'affidamento tempo per tempo accordato) viene fisiologicamente chiusa al momento dell'incasso della fattura. Nel caso di mancato incasso del credito alla scadenza e di mancato rimborso dell'anticipazione da parte del Cliente, la può addebitare il c/c ordinario oppure scegliere di non addebitarlo e agire autonomamente per CP_5 il recupero dell'anticipazione concessa. Le competenze (interessi, commissioni e spese) periodicamente maturate sul conto anticipi, alla fine di ogni trimestre, vengono addebitate sul c/c di corrispondenza mediante “giroconto” contabile, ciò significa che la medesima posta viene contestualmente annotata in “dare” del c/c ordinario e in “avere” del c/c di anticipo (cfr. TABELLA
N° 1 in allegato), sul quale pertanto le partite risultano “neutre” in termini di saldo” (cfr. pag 8 dell'elaborato peritale in atti).
In relazione a tali operazioni, in considerazione della lacunosa produzione degli estratti conto del conto corrente non possono riconoscersi alla creditrice le competenze girocontate sul conto corrente di corrispondenza n. 300584818, poiché nessuna documentazione è stata depositata in proposito e, in via consequenziale, non risulta in alcun modo possibile verificare quale base di calcolo sia stata impiegata per la quantificazione dell'addebito, quali crediti siano stati anticipati e quale scadenza essi abbiano avuto, quali interessi siano stati in concreto convenuti o anche solo praticati e quali altri oneri – diversi dagli interessi – siano stati applicati (cfr. Cass. Civ. Sez. I 14.2.2024, n. 4067 cit.).
pagina 12 di 17 Corretta pertanto deve ritenersi l'espunzione sul punto operata dal consulente tecnico d'ufficio (v. pag.
21 della consulenza tecnica d'ufficio del 17.5.2022, in cui si legge che “In mancanza degli estratti conto del conto ordinario, non si è potuto procedere a tali rettifiche, limitando i ricalcoli alle sole competenze addebitate sul conto anticipi e non oggetto di giroconto, dal 2° trimestre 2013 all'estinzione (31.12.2015).
Ciò posto, in merito al conto anticipi in esame, vanno esaminate nel dettaglio le eccezioni di nullità sollevate dagli opponenti.
5.1.La domanda di nullità dei contratti per l'applicazione di interessi ultra-legali non determinati non merita accoglimento.
In via preliminare va ribadito che, in linea con quanto previsto dall'art. 2697 c.c., per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533 cit.), grava sugli opponenti – convenuti in senso sostanziale – l'onere di provare siffatta circostanza, dal momento che essa deve ricondursi ai fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa di controparte.
Con specifico riguardo a tale censura, il Supremo Collegio ha chiarito che la prova dell'applicazione di tassi usurari esige un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, sicché “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta” (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. III 13.5.2020, n. 8883).
Tanto premesso, la usurarietà degli interessi applicati nei rapporti oggetto di causa risulta esclusa anche all'esito delle indagini effettuate al riguardo dal consulente tecnico d'ufficio.
Occorre anzitutto evidenziare, in ossequio all'ormai consolidato arresto delle Sezioni Unite del
Supremo Collegio, che deve ritenersi valida la clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, pur essendo pattuito in modo lecito, superi al momento del pagamento il tasso soglia, dovendosi escludere in tal caso la nullità e l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interesse ma anche la possibilità di ricorrere al canone della buona fede in fase esecutiva per la quale sarebbe scorretta la pretesa di pagamento di tasso di interesse divenuto usurario avendo ecceduto la soglia
(Cass. Sez. Un. Civ. 19.10.2017, n. 245675, per la quale, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale pagina 13 di 17 risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto; v. anche, Trib. Arezzo
16.4.2020, n. 277 e Trib. Siracusa Sez. II 27.2.2020, n. 263, ove si esplicita l'irrilevanza della usura sopravvenuta anche per i rapporti di conto corrente).
Premesso quanto sopra con riferimento al conto anticipi n. 300093745 del 10.1.2006 il c.t.u. ha accertato che il Tasso Soglia vigente al momento della conclusione del contratto (10.01.2006), è pari al
10,05%, ottenuto maggiorando del 50% il TEGM (6,70%) del primo trimestre 2006, previsto per la categoria di operazioni “Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche”, classe d'importo “fino a 5.000 euro”. La CMS soglia, rilevata per il periodo di riferimento, è pari a 1,23% (ottenuta maggiorando del 50% la cms rilevata nella media delle operazioni rilevate di
0,82 punti percentuali). Dai calcoli effettuati risulta un TEG contrattuale pari al 9,00%.
Dal confronto tra i valori sopra riportati, risulta che il TEG riferito alle condizioni corrispettive
è inferiore alla pertinente soglia antiusura, nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge n.108/96.
5.2. Quanto alla capitalizzazione degli interessi debitori va brevemente ricordato l'ormai ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto, altresì, che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3,
d.lgs. n. 342/1999, ha demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Nel caso di specie, nel contratto di conto anticipo fatture n. 300093745 la capitalizzazione non risulta correttamente pattuita. Ed infatti, sebbene all'art. 8 del citato contratto si legge “ i rapporto dare avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con indentica periodicità
pagina 14 di 17 dell'allegato modulo, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”, nel relativo allegato si fa riferimento solo al tasso creditore e non anche al tasso debitore rapportato su base annua.
Sotto questo profilo, quindi, vanno condivise le conclusioni del CTU, il quale ha espunto la capitalizzazione. Peraltro le conclusioni del CTU non sono state oggetto di osservazione alcuna da parte del ctp di parte opposta.
5.3. Quanto alla domanda di accertamento di illegittimità della commissione di massimo scoperto, va osservato che prima dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009, è stata rilevata, per un verso, la non illegittimità della CMS, in quanto dotata di un preciso fondamento causale, consistente nella remunerazione dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo tempo e a prescindere dal suo effettivo utilizzo (cfr. Cass., sez. I, 5
19/10/2017 n. 24806); per altro verso, la nullità della CMS per indeterminatezza dell'oggetto, allorquando nel contratto non ne siano indicati il tasso, le modalità di calcolo e la periodicità.
Ebbene, nella fattispecie in esame la CMS non risulta correttamente pattuita in quanto generica, non essendo rispettate le condizioni previste dalla giurisprudenza sopra richiamata, come rilevato dal ctu, in mancanza di indicazioni relative al tasso, base di calcolo e criteri di calcolo. Né le conclusioni del ctu sono state oggetto di osservazione da parte opposta.
Infine, il ctu ha correttamente espunto altre commissioni addebitate (commissione per concessione/rinnovo fido, commissione disponibilità immediata fondi (DIF) e commissione utilizzi altre disponibilità fondi) in quanto non espressamente pattuite.
5.4. Tanto premesso, il consulente tecnico d'ufficio ha rielaborato i saldi del conto anticipi n.
30009375 alla data del 1.4.2016, applicando i tassi di interesse pattuiti, espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, escludendo la c.m.s. e altre commissioni.
Poiché, come sopra esposto, le competenze (interessi, commissioni e spese) periodicamente maturate sul conto anticipi, alla fine di ogni trimestre, vengono addebitate sul c/c di corrispondenza mediante “giroconto” contabile, a seguito dei ricalcoli, le modifiche devono essere applicate sul conto ordinario. Il CTU, tuttavia, in mancanza degli estratti conto del conto ordinario, non ha potuto procedere a tali rettifiche, limitando i ricalcoli alle sole competenze addebitate sul conto anticipi e non oggetto di giroconto, dal 2° trimestre 2013 all'estinzione (31.12.2015).
pagina 15 di 17 Orbene, alla luce della rielaborazione operata dal consulente, il saldo finale del conto, ricalcolato alla data del 01.04.2016, è risultato pari ad Euro 79.879,41 a debito per il correntista.
6. Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione proposta da e Parte_1
va parzialmente accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
Tenuto conto delle risultanze della ctu espletata nel corso del giudizio, risulta un debito a carico dei fideiussori opponenti e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e per essa pari ad € 327.702,11 di cui € 247.822,70 quale saldo
[...] Controparte_2
debitore alla data del 1.4.2016 del mutuo chirografario del 21.7.2011; € 79.879,41 quale saldo debitore del conto anticipi n. 300093745.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei limiti di 2/3 e si liquidano in ragione dell'accolto come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 e ss modifiche, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento delle cause di valore da euro 260.001, a euro 520,000.
Quanto alle spese di CTU, tenuto conto dell'esito del ricalcolo, vanno poste definitivamente a carico della opponente, come liquidate in separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 813/2019, emesso dal Tribunale di Parte_2
Siracusa in data 22.5.2019;
b) CONDANNA gli opponenti al pagamento, in favore della della Controparte_1
somma di € 327.702,11, di cui € 247.822,70 quale saldo debitore alla data del 1.4.2016 del mutuo chirografario del 21.7.2011; € 79.879,41 quale saldo debitore del conto anticipi n. 300093745 oltre interessi convenzionali dalla data di chiusura del conto al saldo;
c) CONDANNA gli opponenti alla rifusione, in favore della opposta delle spese di giudizio, che liquida in € 14.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
d) PONE definitivamente a carico degli opponenti le spese di ctu come liquidate in separato provvedimento.
pagina 16 di 17 Così deciso in Siracusa, il 25 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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