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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5421/20 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 maggio 2024; promossa da
nuova denominazione di (C.F. Parte_1 Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, P.IVA_1
Corso Magenta n. 84, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e
Giuseppe Cardona, giusta procura alle liti versata in atti,
attrice
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nei P.IVA_2
cui uffici siti in Catania, Via Vecchia Ognina, 149 è domiciliata,
convenuta;
e nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., (C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_3
domiciliato in P.zza S. Giovanni, Palazzo INA, presso l'Avvocatura del Comune di CP_2 CP_2
pagina 1 di 10 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Boncoraglio giusta procura versata in atti,
terzo chiamato;
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 CP_4
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nei cui uffici siti in Catania, Via Vecchia
Ognina, 149 è domiciliato, giusta procura versata in atti,
terzo chiamato;
OGGETTO: PAGAMENTO SOMME.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 22/03/2020, la nuova denominazione di Parte_1
Part (per brevità citava in giudizio la Parte_2 Controparte_5
al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di € 11.527,21 per sorte capitale,
[...]
portata dalla fattura emessa da TA Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi
legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02 come modificato dal D. Lgs. 192/12, nonché interessi anatocistici sui predetti interessi moratori maturati e scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nonché la somma di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n°231/02 come novellato dal
D.Lgs. n.192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Part La allegava di essersi resa cessionaria dei crediti vantati dalla TA s.c.p.a. nei confronti dell'Istituto convenuto, sia in relazione alla sorte capitale quanto in relazione ai relativi interessi di mora maturati e maturandi, mediante contratto di cessione dei crediti, redatto per scrittura privata pagina 2 di 10 autenticata da Notaio il 07/05/2015 e notificata all'istituto convenuto in data 25/05/2015. Rilevava che l' non aveva sollevato contestazioni, né in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti, né in CP_6
ordine all'erogazione delle forniture, anche dopo il ricevimento delle fatture, della notifica dell'atto di cessione e della intimazione di pagamento.
In via subordinata chiedeva la condanna dell' convenuto al pagamento di un Pt_1 CP_6
importo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., pari all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 11.527,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
La IR Didattica convenuta si costituiva in giudizio contestando le domande ex adverso
formulate ed eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della stessa, rispetto al e al chiedendone la chiamata in causa, quale Ente Controparte_3 Controparte_2
responsabile dei lavori di manutenzione ordinaria dell'Istituto destinantario del FO IU per il decoro degli edifici scolastici, oggetto della fattura insoluta per cui è causa. Eccepiva inoltre la prescrizione del credito e in caso di soccombenza, avanzata domanda ex art. 2033 cc e art. 1299 c.c.,
nonché la restituzione delle somme oggetto di eventuale condanna a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con vittoria di compensi e spese di giudizio.
All'udienza del 18.11.2020 veniva autorizzata la chiamata dei terzi, e Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Si costituiva il ribadendo la difesa già svolta dalla IR DI Controparte_3
convenuta ed eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto al e la Controparte_2
prescrizione del credito vantato dalla Banca attrice. In subordine, chiedeva la condanna del CP_2
alla ripetizione delle somme eventualmente accertate e/o liquidate, comprensive di
[...]
rivalutazione monetaria e degli interessi maturati e maturandi.
Si costituiva, infine, il contestando integralmente le avverse richieste, eccepiva Controparte_2
il difetto di legittimazione passiva rispetto alla IR DI convenuta, l'estranietà dell'Ente al pagina 3 di 10 credito per cui è causa, la mancata notifica della cessione del credito e la prescrizione dello stesso.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del 29.05.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della IR
DI, sollevata dall'Avvocatura dello Stato nella comparsa di risposta, rispetto al
[...]
, in quanto infondata. Invero l'art. 21 della l. 1997, n. 59 ha introdotto il principio Controparte_3
dell'autonomia organizzativa e DI delle istituzioni scolastiche, attribuendo a queste ultime autonomia funzionale, contabile e personalità giuridica. Il riconoscimento dell'autonomia amministrativo-contabile e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, il trasferimento diretto di funzioni e fondi, comporta che detti enti si pongano quali soggetti giuridici autonomi, e i dirigenti scolastici sono identificati come i legali rappresentanti nei rapporti con i terzi, con i quali stipulano contratti in nome e per conto dell'istituzione scolastica che essi rappresentano (cfr. contratto concluso dalla IR con il Consorzio TA s.c.p.a., in atti). L'autonomia gestionale ed amministrativa di cui dispongono le scuole e l'acquisizione di risorse e mezzi necessari per il funzionamento dell'istituzione scolastica, come nel caso di specie, impedisce di riferire detta attività negoziale ed i suoi effetti al competente . CP_3
Pertanto, dall'insieme delle disposizioni si ricava il pieno riconoscimento della legittimazione processuale in capo ai dirigenti scolastici nelle controversie civili sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio delle funzioni ad essi demandate, come peraltro riconosciuto dal Direttore Generale del
Dipartimento per i servizi nel territorio del con nota del 9 novembre 2001, Controparte_7
prot. n. 7267.
Sempre in via preliminare, viene eccepito dalla IR DI e anche dal costituito, CP_3
il difetto di legittimazione passiva degli odierni convenuti, in relazione all'unico soggetto ritenuto pagina 4 di 10 obbligato al pagamento delle somme oggetto del presente giudizio, ovvero il sul Controparte_2
presupposto che l'Ente doveva farsi carico degli oneri relativi al funzionamento degli Istituti scolastici,
in virtù dell'art. 3 della Legge 23/1996 in combinato disposto con l'art. 14 L. 142/90, “Norme per l'edilizia scolastica” in base al quale spetta allo stesso il pagamento delle spese “per le utenze elettriche
e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”, e, in particolare, per quanto più correttamente attiene al presente giudizio, al comma 4 stabilisce che “Gli
Enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delega”.
Il rapporto di affidamento di fornitura di servizi di pulizia, mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili e di giardinaggio, è derivato dall'assegnazione alla IR , di CP_1
un FO IU (cfr. avviso assegnazione fondi seconda rata e.f. 2015) e dal quale trova origine, il diritto di credito per cui è causa. Il contratto di fornitura è intercorso tra la TA s.c.p.a. e la
IR DI (quale scuola capofila beneficiaria del per lavori da CP_5 CP_8
effettuare nel plesso “G. Pascoli” sito in Piazza G.B. Marini -Ragusa. Per l'esecuzione di tali lavori, la
CP_
AN emetteva in data 14.11.2015 una fattura di € 14.075,41 in atti (corrispondente all'importo assegnato alla IR quale seconda rata del finanziamento predetto, così come precisato nel contratto di fornitura sottoscritto), a favore della IR convenuta.
Ciò comporta che la legittimazione passiva degli odierni convenuti, Controparte_5
e non può escludersi, in via generale, sul presupposto della automatica
[...] Controparte_3
operatività dell'art. 3, primo comma lettera b), e del quarto comma dell'articolo stesso, della L.
23/1996 (automatismo che, implicitamente invocano i convenuti).
Le modalità operative previste per le spese di funzionamento delle scuole primarie e di primo grado,
di competenza dei Comuni (nella specie il chiamato in causa), prevedono che gli Controparte_2
Istituti scolastici debbano predisporre periodicamente dei rendiconti delle spese da essi sostenute, a cui,
pagina 5 di 10 dopo le necessarie verifiche da parte del competente V Settore – Pubblica Istruzione dell'Ente,
consegue la corresponsione del rimborso delle voci ammissibili. Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regolamento per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per il diritto allo studio “ Le spese effettuate utilizzando i fondi di cui all'art. 4 debbono essere rendicontate
semestralmente dagli istituti scolastici entro il 15° giorno dallo scadere del semestre. La mancata
rendicontazione comporta la sospensione dei trasferimenti da erogare successivamente alle predette
date. Il rendiconto deve riportare l'elenco delle spese sostenute e deve essere sottoscritto dal Dirigente
Scolastico e dal Direttore Amministrativo pro tempore. Al rendiconto deve essere allegata in copia,
dichiarata conforme all'originale ai sensi delle leggi 15/68 e 127/97, la documentazione contabile
elencata nello stesso. […] Al termine di ciascun esercizio finanziario l' è tenuto, altresì, a CP_6
trasmettere copia del conto consuntivo approvato dai Revisori dei Conti”.
Dagli atti di causa emerge che la ha stipulato in data successiva alla notifica Controparte_1
Part della cessione dei crediti da parte di il contratto con la TA s.c.p.a per l'affidamento dei servizi di pulizia, e che non ha contestato il contratto, né il servizio effettuato dalla cedente TA s.c.p.a. Ha
dedotto di essere stata destinataria della seconda rata 2015 del finanziamento erogato dal IU, di avere sollecitato in più occasioni l'accreditamento del fondo alla IR Generale delle Risorse
Umane e Finanziarie del IU, (cfr. mail in atti) nonché l'erogazione della somma assegnata, al fine di procedere al pagamento della fattura emessa dalla TA. Non vi è prova, in atti, che la IR
DI abbia richiesto tali somme al secondo il sistema di cui all'art. 6 del Controparte_2
Regolamento sopra citato, ovvero i rendiconti semestrali delle spese di funzionamento, proprio perché
non si tratta di spese rientranti nella manutenzione ordinaria, di cui alla disciplina invocata dal
, ma somme direttamente erogate dal IU, nell'ambito di progetti finanziati diretti a CP_3
mantenere il decoro delle istituzioni scolastiche e, quindi, non anticipate dalla scuola destinataria.
Il cliente finale era la Direzioe DI e per tale ragione la fattura emesse da CP_5
TA s.c.p.a., non poteva che essere intestata alla IR stessa (e a nessun altro soggetto): la pagina 6 di 10 circostanza è inequivocabilmente dimostrata anche dai riferimenti presenti sulla fattura versata in atti,
tutti i documenti indicano quale cliente la IR.
Quindi, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_2
che non può considerarsi soggetto obbligato al pagamento della fattura nei confronti della cessionaria.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Part
La banca nella sua qualità di cessionaria dei crediti azionati nei confronti della IR
DI, odierna convenuta ha documentato e provato il titolo in forza del quale la TA società
consortile aveva assunto l'obbligo di effettuare il servizio di pulizia, (cfr. produzione documentale allegata alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice). L'esecuzione dei lavori effettuati, documentata dal modulo di attestazione di fine lavori (all. doc. 1 comparsa di costituzione
IR Didattica) e dalla fattura emessa e versata in atti, non è stata mai contestata. Il credito nascente dalla prestazione resa, oggetto della fattura per cui è causa, i solleciti di pagamento ritualmente comunicati all'indirizzo di posta elettronica certificata della IR convenuta, la notifica dell'atto di cessione del credito e dell'atto di citazione (cfr. doc. memorie 183 VI comma, n.1
cpc). valgono, inoltre, ad interrompere il termine di prescrizione di guisa che la relativa eccezione sollevata dalle parti convenute, deve rigettarsi.
“L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati
dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il
debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che,
permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art.
2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso,
conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (Cass. civ. n.
16326/2009).
Nella specie, il credito non è stato contestato contestato nemmeno nel suo ammontare e il termine prescrizionale applicabile è quello ordinario decennale, in quanto nascente dalla sottoscrizione di un pagina 7 di 10 contratto, quello di fornitura di servizi sottoscritto tra la e la TA scpa. La Controparte_1
decorrenza del predetto termine, a far data dalla sottoscrizione del contratto avvenuta in data
29.09.2015 è stata interrotta da molteplici atti interruttivi quali le intimazioni di pagamento e l'atto di citazione che ha dato impulso al presente giudizio. Anche gli interessi sono assoggettati al termine di prescrizione decennale. L'obbligazione relativa agli interessi, per poter essere assoggettata alla disposizione di cui all'art. 2948 comma 4^ c.p.c., deve rivestire il connotato della periodicità, con la conseguenza che tale disposizione non è applicabile in difetto di tale requisito agli interessi di mora di fonte legale dovuti a causa del ritardato pagamento ai sensi del D. Lgs. n. 231/02. Il termine di prescrizione della sorte capitale e degli interessi di mora oggetto del giudizio è, dunque, quello decennale.
Concludendo per ciò che concerne il credito per sorte capitale azionato in giudizio, per un importo pari ad € 11.527,21 (somma derivante dalla decurtazione dell'Iva), deve affermarsi che avendo parte attrice assolto all'onere probatorio su di esso gravante di provare la fonte del rapporto negoziale e non essendo contestata l'effettuazione delle prestazioni, comunque documentata, il relativo credito, in difetto di pagamento o di altra causa estintiva di cui non è stata data prova, deve integralmente riconoscersi in favore della cessionaria.
Tale credito deve maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.192/12, da calcolarsi dalla scadenza del termine di pagamento della fattura, al saldo. Sul credito vantato e azionato in via giudiziale, come sopra determinato, competono gli interessi anatocistici in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamato dall'art. 1284 Cod. Civ. a far data dalla notifica dell'atto di citazione (23.03.2020) e sino al saldo.
Infine non è stato contestato l'ulteriore credito di €. 40,00 vantato dalla società istante ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento dell'unica fattura costituente la sorte capitale.
pagina 8 di 10 Le spese del giudizio vanno poste interamente a carico del convenuto e del terzo chiamato CP_3
nei confronti della parte attrice, nuova denominazione di Parte_1 [...]
e liquidate come in dispositivo. Vanno poste a carico della IR Parte_2
Didattica nei rapporti con il CP_5 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da nuova denominazione di Parte_1 [...]
, contro e nei confronti del Parte_2 Controparte_5 CP_2
e del , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...] Controparte_3
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la , in persona del Controparte_5
Dirigente scolastico pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 11.527,21
per sorte capitale;
2. condanna la in persona del Dirigente scolastico pro tempore, Controparte_5
al pagamento in favore di parte attrice, degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale,
determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
3. condanna la , in persona del Dirigente scolastico pro tempore, Controparte_5
al pagamento in favore di parte attrice, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione, risultano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione, nonché al pagamento della somma di €
40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n°231/02 come novellato dal D.Lgs. n.192/12, per il mancato pagamento della fattura costituente la sorte capitale;
4. rigetta la domanda di garanzia e/o manleva proposta nei confronti del Controparte_2
pagina 9 di 10 5. condanna parte convenuta ed il terzo chiamato al pagamento in solido delle spese del CP_3
giudizio, in favore di parte attrice, liquidate in € 2.500,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
6. condanna la al pagamento in solido delle spese del giudizio, in Controparte_5
favore del liquidate in € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa. Controparte_2
Così deciso in Catania addì 18 dicembre 2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 10 di 10
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5421/20 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 maggio 2024; promossa da
nuova denominazione di (C.F. Parte_1 Parte_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, P.IVA_1
Corso Magenta n. 84, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e
Giuseppe Cardona, giusta procura alle liti versata in atti,
attrice
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nei P.IVA_2
cui uffici siti in Catania, Via Vecchia Ognina, 149 è domiciliata,
convenuta;
e nei confronti di
, in persona del Sindaco p.t., (C.F. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_3
domiciliato in P.zza S. Giovanni, Palazzo INA, presso l'Avvocatura del Comune di CP_2 CP_2
pagina 1 di 10 rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Boncoraglio giusta procura versata in atti,
terzo chiamato;
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 CP_4
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nei cui uffici siti in Catania, Via Vecchia
Ognina, 149 è domiciliato, giusta procura versata in atti,
terzo chiamato;
OGGETTO: PAGAMENTO SOMME.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 22/03/2020, la nuova denominazione di Parte_1
Part (per brevità citava in giudizio la Parte_2 Controparte_5
al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di € 11.527,21 per sorte capitale,
[...]
portata dalla fattura emessa da TA Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi
legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/02 come modificato dal D. Lgs. 192/12, nonché interessi anatocistici sui predetti interessi moratori maturati e scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nonché la somma di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n°231/02 come novellato dal
D.Lgs. n.192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Part La allegava di essersi resa cessionaria dei crediti vantati dalla TA s.c.p.a. nei confronti dell'Istituto convenuto, sia in relazione alla sorte capitale quanto in relazione ai relativi interessi di mora maturati e maturandi, mediante contratto di cessione dei crediti, redatto per scrittura privata pagina 2 di 10 autenticata da Notaio il 07/05/2015 e notificata all'istituto convenuto in data 25/05/2015. Rilevava che l' non aveva sollevato contestazioni, né in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti, né in CP_6
ordine all'erogazione delle forniture, anche dopo il ricevimento delle fatture, della notifica dell'atto di cessione e della intimazione di pagamento.
In via subordinata chiedeva la condanna dell' convenuto al pagamento di un Pt_1 CP_6
importo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., pari all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 11.527,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
La IR Didattica convenuta si costituiva in giudizio contestando le domande ex adverso
formulate ed eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della stessa, rispetto al e al chiedendone la chiamata in causa, quale Ente Controparte_3 Controparte_2
responsabile dei lavori di manutenzione ordinaria dell'Istituto destinantario del FO IU per il decoro degli edifici scolastici, oggetto della fattura insoluta per cui è causa. Eccepiva inoltre la prescrizione del credito e in caso di soccombenza, avanzata domanda ex art. 2033 cc e art. 1299 c.c.,
nonché la restituzione delle somme oggetto di eventuale condanna a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con vittoria di compensi e spese di giudizio.
All'udienza del 18.11.2020 veniva autorizzata la chiamata dei terzi, e Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Si costituiva il ribadendo la difesa già svolta dalla IR DI Controparte_3
convenuta ed eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto al e la Controparte_2
prescrizione del credito vantato dalla Banca attrice. In subordine, chiedeva la condanna del CP_2
alla ripetizione delle somme eventualmente accertate e/o liquidate, comprensive di
[...]
rivalutazione monetaria e degli interessi maturati e maturandi.
Si costituiva, infine, il contestando integralmente le avverse richieste, eccepiva Controparte_2
il difetto di legittimazione passiva rispetto alla IR DI convenuta, l'estranietà dell'Ente al pagina 3 di 10 credito per cui è causa, la mancata notifica della cessione del credito e la prescrizione dello stesso.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., all'udienza del 29.05.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della IR
DI, sollevata dall'Avvocatura dello Stato nella comparsa di risposta, rispetto al
[...]
, in quanto infondata. Invero l'art. 21 della l. 1997, n. 59 ha introdotto il principio Controparte_3
dell'autonomia organizzativa e DI delle istituzioni scolastiche, attribuendo a queste ultime autonomia funzionale, contabile e personalità giuridica. Il riconoscimento dell'autonomia amministrativo-contabile e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche, il trasferimento diretto di funzioni e fondi, comporta che detti enti si pongano quali soggetti giuridici autonomi, e i dirigenti scolastici sono identificati come i legali rappresentanti nei rapporti con i terzi, con i quali stipulano contratti in nome e per conto dell'istituzione scolastica che essi rappresentano (cfr. contratto concluso dalla IR con il Consorzio TA s.c.p.a., in atti). L'autonomia gestionale ed amministrativa di cui dispongono le scuole e l'acquisizione di risorse e mezzi necessari per il funzionamento dell'istituzione scolastica, come nel caso di specie, impedisce di riferire detta attività negoziale ed i suoi effetti al competente . CP_3
Pertanto, dall'insieme delle disposizioni si ricava il pieno riconoscimento della legittimazione processuale in capo ai dirigenti scolastici nelle controversie civili sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio delle funzioni ad essi demandate, come peraltro riconosciuto dal Direttore Generale del
Dipartimento per i servizi nel territorio del con nota del 9 novembre 2001, Controparte_7
prot. n. 7267.
Sempre in via preliminare, viene eccepito dalla IR DI e anche dal costituito, CP_3
il difetto di legittimazione passiva degli odierni convenuti, in relazione all'unico soggetto ritenuto pagina 4 di 10 obbligato al pagamento delle somme oggetto del presente giudizio, ovvero il sul Controparte_2
presupposto che l'Ente doveva farsi carico degli oneri relativi al funzionamento degli Istituti scolastici,
in virtù dell'art. 3 della Legge 23/1996 in combinato disposto con l'art. 14 L. 142/90, “Norme per l'edilizia scolastica” in base al quale spetta allo stesso il pagamento delle spese “per le utenze elettriche
e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”, e, in particolare, per quanto più correttamente attiene al presente giudizio, al comma 4 stabilisce che “Gli
Enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delega”.
Il rapporto di affidamento di fornitura di servizi di pulizia, mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili e di giardinaggio, è derivato dall'assegnazione alla IR , di CP_1
un FO IU (cfr. avviso assegnazione fondi seconda rata e.f. 2015) e dal quale trova origine, il diritto di credito per cui è causa. Il contratto di fornitura è intercorso tra la TA s.c.p.a. e la
IR DI (quale scuola capofila beneficiaria del per lavori da CP_5 CP_8
effettuare nel plesso “G. Pascoli” sito in Piazza G.B. Marini -Ragusa. Per l'esecuzione di tali lavori, la
CP_
AN emetteva in data 14.11.2015 una fattura di € 14.075,41 in atti (corrispondente all'importo assegnato alla IR quale seconda rata del finanziamento predetto, così come precisato nel contratto di fornitura sottoscritto), a favore della IR convenuta.
Ciò comporta che la legittimazione passiva degli odierni convenuti, Controparte_5
e non può escludersi, in via generale, sul presupposto della automatica
[...] Controparte_3
operatività dell'art. 3, primo comma lettera b), e del quarto comma dell'articolo stesso, della L.
23/1996 (automatismo che, implicitamente invocano i convenuti).
Le modalità operative previste per le spese di funzionamento delle scuole primarie e di primo grado,
di competenza dei Comuni (nella specie il chiamato in causa), prevedono che gli Controparte_2
Istituti scolastici debbano predisporre periodicamente dei rendiconti delle spese da essi sostenute, a cui,
pagina 5 di 10 dopo le necessarie verifiche da parte del competente V Settore – Pubblica Istruzione dell'Ente,
consegue la corresponsione del rimborso delle voci ammissibili. Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regolamento per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per il diritto allo studio “ Le spese effettuate utilizzando i fondi di cui all'art. 4 debbono essere rendicontate
semestralmente dagli istituti scolastici entro il 15° giorno dallo scadere del semestre. La mancata
rendicontazione comporta la sospensione dei trasferimenti da erogare successivamente alle predette
date. Il rendiconto deve riportare l'elenco delle spese sostenute e deve essere sottoscritto dal Dirigente
Scolastico e dal Direttore Amministrativo pro tempore. Al rendiconto deve essere allegata in copia,
dichiarata conforme all'originale ai sensi delle leggi 15/68 e 127/97, la documentazione contabile
elencata nello stesso. […] Al termine di ciascun esercizio finanziario l' è tenuto, altresì, a CP_6
trasmettere copia del conto consuntivo approvato dai Revisori dei Conti”.
Dagli atti di causa emerge che la ha stipulato in data successiva alla notifica Controparte_1
Part della cessione dei crediti da parte di il contratto con la TA s.c.p.a per l'affidamento dei servizi di pulizia, e che non ha contestato il contratto, né il servizio effettuato dalla cedente TA s.c.p.a. Ha
dedotto di essere stata destinataria della seconda rata 2015 del finanziamento erogato dal IU, di avere sollecitato in più occasioni l'accreditamento del fondo alla IR Generale delle Risorse
Umane e Finanziarie del IU, (cfr. mail in atti) nonché l'erogazione della somma assegnata, al fine di procedere al pagamento della fattura emessa dalla TA. Non vi è prova, in atti, che la IR
DI abbia richiesto tali somme al secondo il sistema di cui all'art. 6 del Controparte_2
Regolamento sopra citato, ovvero i rendiconti semestrali delle spese di funzionamento, proprio perché
non si tratta di spese rientranti nella manutenzione ordinaria, di cui alla disciplina invocata dal
, ma somme direttamente erogate dal IU, nell'ambito di progetti finanziati diretti a CP_3
mantenere il decoro delle istituzioni scolastiche e, quindi, non anticipate dalla scuola destinataria.
Il cliente finale era la Direzioe DI e per tale ragione la fattura emesse da CP_5
TA s.c.p.a., non poteva che essere intestata alla IR stessa (e a nessun altro soggetto): la pagina 6 di 10 circostanza è inequivocabilmente dimostrata anche dai riferimenti presenti sulla fattura versata in atti,
tutti i documenti indicano quale cliente la IR.
Quindi, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_2
che non può considerarsi soggetto obbligato al pagamento della fattura nei confronti della cessionaria.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Part
La banca nella sua qualità di cessionaria dei crediti azionati nei confronti della IR
DI, odierna convenuta ha documentato e provato il titolo in forza del quale la TA società
consortile aveva assunto l'obbligo di effettuare il servizio di pulizia, (cfr. produzione documentale allegata alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. di parte attrice). L'esecuzione dei lavori effettuati, documentata dal modulo di attestazione di fine lavori (all. doc. 1 comparsa di costituzione
IR Didattica) e dalla fattura emessa e versata in atti, non è stata mai contestata. Il credito nascente dalla prestazione resa, oggetto della fattura per cui è causa, i solleciti di pagamento ritualmente comunicati all'indirizzo di posta elettronica certificata della IR convenuta, la notifica dell'atto di cessione del credito e dell'atto di citazione (cfr. doc. memorie 183 VI comma, n.1
cpc). valgono, inoltre, ad interrompere il termine di prescrizione di guisa che la relativa eccezione sollevata dalle parti convenute, deve rigettarsi.
“L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati
dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che il
debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che,
permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art.
2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso,
conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa” (Cass. civ. n.
16326/2009).
Nella specie, il credito non è stato contestato contestato nemmeno nel suo ammontare e il termine prescrizionale applicabile è quello ordinario decennale, in quanto nascente dalla sottoscrizione di un pagina 7 di 10 contratto, quello di fornitura di servizi sottoscritto tra la e la TA scpa. La Controparte_1
decorrenza del predetto termine, a far data dalla sottoscrizione del contratto avvenuta in data
29.09.2015 è stata interrotta da molteplici atti interruttivi quali le intimazioni di pagamento e l'atto di citazione che ha dato impulso al presente giudizio. Anche gli interessi sono assoggettati al termine di prescrizione decennale. L'obbligazione relativa agli interessi, per poter essere assoggettata alla disposizione di cui all'art. 2948 comma 4^ c.p.c., deve rivestire il connotato della periodicità, con la conseguenza che tale disposizione non è applicabile in difetto di tale requisito agli interessi di mora di fonte legale dovuti a causa del ritardato pagamento ai sensi del D. Lgs. n. 231/02. Il termine di prescrizione della sorte capitale e degli interessi di mora oggetto del giudizio è, dunque, quello decennale.
Concludendo per ciò che concerne il credito per sorte capitale azionato in giudizio, per un importo pari ad € 11.527,21 (somma derivante dalla decurtazione dell'Iva), deve affermarsi che avendo parte attrice assolto all'onere probatorio su di esso gravante di provare la fonte del rapporto negoziale e non essendo contestata l'effettuazione delle prestazioni, comunque documentata, il relativo credito, in difetto di pagamento o di altra causa estintiva di cui non è stata data prova, deve integralmente riconoscersi in favore della cessionaria.
Tale credito deve maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.192/12, da calcolarsi dalla scadenza del termine di pagamento della fattura, al saldo. Sul credito vantato e azionato in via giudiziale, come sopra determinato, competono gli interessi anatocistici in misura pari al saggio degli interessi legali di mora previsti sempre dai citati artt. 2 e 4 del D. Lgs. 231/02, come richiamato dall'art. 1284 Cod. Civ. a far data dalla notifica dell'atto di citazione (23.03.2020) e sino al saldo.
Infine non è stato contestato l'ulteriore credito di €. 40,00 vantato dalla società istante ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento dell'unica fattura costituente la sorte capitale.
pagina 8 di 10 Le spese del giudizio vanno poste interamente a carico del convenuto e del terzo chiamato CP_3
nei confronti della parte attrice, nuova denominazione di Parte_1 [...]
e liquidate come in dispositivo. Vanno poste a carico della IR Parte_2
Didattica nei rapporti con il CP_5 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione, da nuova denominazione di Parte_1 [...]
, contro e nei confronti del Parte_2 Controparte_5 CP_2
e del , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
[...] Controparte_3
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la , in persona del Controparte_5
Dirigente scolastico pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 11.527,21
per sorte capitale;
2. condanna la in persona del Dirigente scolastico pro tempore, Controparte_5
al pagamento in favore di parte attrice, degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale,
determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
3. condanna la , in persona del Dirigente scolastico pro tempore, Controparte_5
al pagamento in favore di parte attrice, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione, risultano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati ex art. 2 e 5 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione, nonché al pagamento della somma di €
40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n°231/02 come novellato dal D.Lgs. n.192/12, per il mancato pagamento della fattura costituente la sorte capitale;
4. rigetta la domanda di garanzia e/o manleva proposta nei confronti del Controparte_2
pagina 9 di 10 5. condanna parte convenuta ed il terzo chiamato al pagamento in solido delle spese del CP_3
giudizio, in favore di parte attrice, liquidate in € 2.500,00 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
6. condanna la al pagamento in solido delle spese del giudizio, in Controparte_5
favore del liquidate in € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa. Controparte_2
Così deciso in Catania addì 18 dicembre 2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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