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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7542 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. LE LD presidente dott.ssa IO HI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2484/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Carla Amadei, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di primo grado
APPELLANTE
E
, nella qualità di titolare della Ditta Individuale Artigiano Edile Controparte_1
NO LE, c.f. C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Cecilia Rocca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
pagina 1 di 20 NONCHÉ
, c.f. Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv.to Cristian Baiocchi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
, nella qualità di titolare della Ditta Individuale Artigiano Edile NO Controparte_1
LE (di seguito l'impresa, o ), conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Rieti, esponendo che: Parte_1
- nel mese di novembre 2011 riceveva da l'incarico di svolgere i lavori di Parte_1 ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile di proprietà della stessa, elencate nel preventivo allegato, a fronte del pagamento della somma complessiva di €
9.345,00, come comunicato dalla committente al Comune di Leonessa;
- nel mese di giugno 2012 l'impresa riceveva un acconto di € 2.000,00, al versamento del quale rilasciava la fattura n. 03 del 12.6.2012;
- pertanto, l'importo ancora non corrisposto era pari a € 7.345,00;
- attesi gli infruttuosi solleciti di pagamento, inviava alla debitrice, raccomandata a.r. del
28.1.2014 per invitarla al pagamento della suddetta somma, portata dalla fattura n. 01 del 22.1.2014, oltre spese legali sostenute pari a € 699,24, per un totale di € 8.044,24, rimasta senza riscontro;
- proponeva quindi ricorso per decreto ingiuntivo, che però veniva rigettato per mancanza di idonea prova in merito al prezzo pattuito.
Sulla base di quanto sopra, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire dalla signora la somma di € 7.345,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché le spese Pt_1 legali sostenute, e, per l'effetto, di condannare la debitrice al pagamento dell'importo di €
8.044,24, o in subordine di € 7.345,00, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
***
Si costituiva la quale riconosceva di aver commissionato all'impresa lavori di Parte_1 manutenzione, che venivano solo in parte eseguiti nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2011 e pagina 2 di 20 nell'anno 2012, mentre non era vero che fossero stati preventivati e concordati i costi dell'intervento.
Disconosceva il preventivo sub all. n. 2 alla citazione.
Disconosceva altresì di aver commissionato i lavori di cui al n. 6 del detto preventivo e che fosse stato montato e smontato il ponteggio per il tetto.
Elencava i lavori oggetto dell'incarico, per un prezzo complessivo preventivato di € 5.150,00, deducendo che aveva seguito il cantiere personalmente e aveva sempre interloquito con il signor , padre di LE, il quale si era sempre comportato come Controparte_2 rappresentante del figlio e appariva lavorare per questi;
l'altro figlio, presente saltuariamente in cantiere, riceveva le direttive dal genitore.
Elencava le somme corrisposte, su sua richiesta (per conto del figlio LE), al signor e quelle corrisposte al figlio: versava al padre € 250,00, € 1.000,00 ed € Controparte_2
750,00, per un totale di € 2.000,00, in contanti, come da quietanze sottoscritte dal medesimo,
e al figlio € 2.000,00, nel mese di giugno 2012, a mezzo assegno bancario n. 8490397691-8; con detto complessivo importo veniva pagato, l'intervento sul tetto (€ 400,00), i tramezzi (€
1.900,00), i controtelai (€ 400,00), le soglie (€ 200,00), i tubi vespaio (€ 200,00), i mattoncini e le travi alle finestre (€ 700,00) e un acconto sulle travi per realizzare il soppalco (€ 200,00); il soppalco non veniva integralmente pagato perché non ultimato e aveva dato luogo a discussioni tra la committente e il signor , cui veniva anche contestata Controparte_2
l'errata esecuzione di alcuni lavori.
Deduceva che aveva pure dato incarico a di realizzare l'intonaco interno Controparte_1 dell'immobile, per il quale l'impresa preventivava inizialmente l'importo di € 6.150,00, poi da rivedere in ragione della effettiva metratura dei locali, e, su richiesta di , Controparte_2 per conto di LE, erogava a mani del primo due acconti in denaro contante di €
2.050,00 ciascuno, come da quietanze rilasciate da , per un totale di € Controparte_2
4.100,00.
Deduceva ancora che, a seguito di discussioni insorte per la non corretta esecuzione dei lavori, per la mancata realizzazione del soppalco e per il fatto che l'impresa procedeva a rilento, il cantiere veniva abbandonato dall'impresa nel mese di giugno 2013 a lavori non ancora ultimati;
la signora contattava telefonicamente chiedendo di Pt_1 Controparte_1 ritornare e di far ragionare il padre, senza successo;
incaricava, quindi, l'ing. Persona_1 di procedere al computo dei lavori di ristrutturazione eseguiti sino al momento dell'abbandono del cantiere, quantificati dal tecnico in € 6.152,50. pagina 3 di 20 Chiedeva, dunque, l'autorizzazione a chiamare in causa , e, nel merito, il Controparte_2 rigetto della domanda attorea;
proponeva altresì domanda riconvenzionale, chiedendo che
- accertato e dichiarato che per i lavori eseguiti era dovuto l'importo di € Controparte_1
6.152,50, o il minore o maggiore importo accertato in corso di causa, comunque inferiore a quello di € 8.100,00, già corrispostogli - venisse condannato a restituire alla convenuta la differenza non dovuta;
nella denegata ipotesi in cui non fosse stato Controparte_2 legittimato a ricevere i pagamenti effettuati quale rappresentante del figlio, chiedeva che lo stesso venisse condannato a versare all'attore quanto si sarebbe accertato come dovuto, con restituzione dell'importo in esubero alla convenuta, ovvero a rifondere a quest'ultima la somma eventualmente dovuta all'attore.
***
Si costituiva il terzo chiamato (la comparsa di costituzione in primo grado è allegata, in grado di appello, al file denominato “procura”), chiedendo respingersi tutte le domande avanzate nei propri confronti e deducendo, tra l'altro, che era vero che si trovava nel cantiere, ma non come rappresentante del figlio LE, bensì per eseguire personalmente i lavori che la signora gli aveva commissionato, di cui al preventivo allegato alla comparsa, per un Pt_1 importo complessivo di € 6.110,00.
Elencava i lavori asseritamente commissionatigli.
Affermava quindi di avere ricevuto la suddetta somma dalla signora ma per i lavori a Pt_1 lui commissionati direttamente dalla convenuta, che erano completamente diversi da quelli commissionati ed eseguiti dal figlio LE, ed escludeva di aver agito come rappresentante del figlio.
***
Il Tribunale, con sentenza n. 163/2020, R.G. n. 937/2014, pubblicata il 4.3.2020, espletate le prove per interpello e per testi, nonché la c.t.u., accertava e dichiarava il diritto di CP_1
nella qualità di titolare della impresa, a percepire da quale
[...] Parte_1 corrispettivo residuo dovuto per i lavori eseguiti, la somma di € 3.688,12; per l'effetto, condannava la convenuta a versare all'attore il suddetto importo, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo effettivo;
respingeva tutte le domande proposte dalla signora nei confronti del terzo chiamato in giudizio;
condannava la Pt_1 Controparte_2 convenuta a rifondere all'attore e al terzo le spese di lite, disponendo che quanto dovuto in favore del terzo venisse versato direttamente all'Erario.
Richiamati i principi in tema di onere della prova, il giudice ha, in sintesi, così motivato: pagina 4 di 20 - la domanda svolta da è parzialmente fondata;
Controparte_1
- parte attrice ha chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire dalla convenuta la somma di € 8.044,24, o in subordine di € 7.345,00;
- quanto affermato dalla convenuta implica senz'altro la prova del titolo, costituito dal contratto di appalto tra attore e convenuta per la realizzazione, almeno, delle opere di cui ai punti da 1 a 5 e 7 del “prospetto riepilogativo” in all. 2 al fascicolo di parte attrice e salva la verifica concreta circa l'esecuzione, da parte del anche dei lavori di cui al n. 6; CP_2
- il terzo ha sostenuto che l'importo pacificamente versatogli di € 6.100,00 costituisse il Controparte_2 corrispettivo dell'esecuzione di lavori ulteriori allo stesso commissionati dalla convenuta, analiticamente elencati nel corpo della comparsa di costituzione, come da preventivo in all. 4 al proprio fascicolo;
- al fine di stabilire concreta e attuale spettanza, nonché effettiva entità del credito preteso dal sig.
– il quale ha, per parte sua, ammesso di avere ricevuto la sola somma di € 2.000,00 - Controparte_1 nei confronti della sig.ra occorre, pertanto, stabilire se tra quest'ultima e il sig. Pt_1 CP_2 sia intercorso un ulteriore e autonomo contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori (diversi da
[...] quelli oggetto del contratto in essere con l'attore) indicati nel preventivo sopra citato o se, come sostenuto dalla convenuta, nessun contratto sia intervenuto tra la stessa e il sig. , con Controparte_2 ulteriore necessità – in tale ultima ipotesi – di verificare a che titolo il terzo abbia ricevuto dalla la Pt_1 somma di € 6.100,00;
- ad avviso del Tribunale, all'esito dell'espletata prova orale è stata raggiunta la prova che la sig.ra aveva stipulato due autonomi contratti di appalto, l'uno con il sig. , avente ad Pt_1 Controparte_1 oggetto i lavori elencati nell'atto di citazione e nel “prospetto riepilogativo” in all. 2 al fascicolo di parte attrice (salva, come si accennava, la verifica circa i lavori di cui al n. 6) e l'altro con il sig. CP_2
avente ad oggetto i lavori di cui al “preventivo lavori eseguiti” in all. 4 al fascicolo di parte terza
[...] chiamata in causa;
- al riguardo, il teste – figlio di e fratello di , a Testimone_1 Controparte_2 Controparte_1 conoscenza dei fatti per avere lavorato insieme al padre nel periodo in cui sono stati eseguiti CP_2
i lavori oggetto di causa – ha premesso di essere pienamente in grado di riferire quali lavori all'interno dell'immobile di proprietà della convenuta fossero stati commissionati al fratello LE e quali, viceversa, al padre “perché questi ultimi li ho fatti io con mio padre, mentre mio fratello ha CP_2 fatto gli altri” (v. verbale di udienza del 14.06.2016);
- il teste ha, in proposito, confermato che i lavori indicati ai punti da I a VII del cap. 2 della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice – coincidenti con quelli elencati al punto n. 2 dell'atto di citazione – erano stati commissionati dalla signora al fratello LE e che i differenti lavori indicati ai punti da I Pt_1
a XVI del cap. 9 della stessa memoria – coincidenti con quelli elencati alle pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione del terzo – erano stati, viceversa, eseguiti dal padre , insieme al quale il Controparte_2 teste ha dichiarato di avere lavorato all'interno del cantiere;
circostanza, questa, confermata dalla stessa pagina 5 di 20 attrice, che a pag. 3 della comparsa di risposta riferisce la presenza, tra l'altro, in cantiere dell'”altro figlio del ”; Controparte_2
- il teste ha confermato, altresì, che tra il padre, il fratello e la convenuta erano in essere rapporti separati, che “ognuno si rappresentava da solo” e che il padre si trovava nel cantiere per eseguire i lavori a lui direttamente commissionati;
- il fatto che in base alla predetta deposizione testimoniale abbia trovato conferma la tesi difensiva di
, circa l'avvenuta esecuzione in proprio di lavori su incarico dell'attrice e la Controparte_2 circostanza – pacifica tra le parti - della intervenuta corresponsione in favore di quest'ultimo, da parte della sig.ra della somma di € 6.100,00, significativamente corrispondente all'ammontare del Pt_1 corrispettivo indicato nel preventivo in all. 4 al fascicolo di parte del signor , induce Controparte_2 ragionevolmente a ritenere provato che tra il suddetto terzo e la convenuta sia intercorso un autonomo contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, dietro pagamento del corrispettivo indicato di
€ 6.110,00;
- deve, pertanto, ritenersi che la suddetta somma sia stata corrisposta proprio quale corrispettivo dei lavori eseguiti dal signor , non essendo, del resto, emerso – all'esito dell'istruttoria Controparte_2 orale – alcun elemento di fatto idoneo a fondare il diverso convincimento che il padre avesse richiesto e ottenuto tali somme in veste di rappresentante - reale o apparente – del figlio LE, ciò che vale anche ad escludere l'invocabilità dei presupposti del fatto estintivo dell'obbligazione, di cui all'art. 1189
c.c., al riguardo essendo, viceversa, emerso che il terzo era non apparentemente, ma effettivamente legittimato a ricevere il pagamento;
- ciò posto e al fine di individuare (in presenza di contestazioni sul punto) le opere in concreto eseguite all'interno dell'immobile, nonché di stimarne il valore – tenuto conto del fatto che dalla prova orale non è emersa la prova circa l'esistenza di un effettivo accordo tra le parti in ordine al corrispettivo dei lavori, come indicato nel prospetto in all. 2 al fascicolo di parte attrice – si faceva ricorso a c.t.u., le cui risultanze, siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da profili di censura nei singoli passaggi motivazionali, vengono interamente fatte proprie dal Tribunale.
Detto ciò, ha affrontato il profilo del quantum, nei termini che così si riassumono (rinviando per il resto alla lettura della sentenza):
- il valore complessivo dei lavori svolti all'interno dell'immobile ammonta, in definitiva, a € 9.557,09 (€
7.782,59+€ 1.324,50+€450,00), in tale voce essendo, ovviamente, ricompresi tanto i lavori eseguiti da
, quanto le opere realizzate da : al fine di stabilire il credito Controparte_1 Controparte_2 eventualmente residuato in capo all'attore occorrerà, allora, scindere le une dalle altre;
- ebbene, l'esame combinato delle allegazioni difensive del terzo, della deposizione del teste Tes_1
e delle risultanze peritali consente di affermare con certezza che i lavori di cui al preventivo in
[...] all. 4 al fascicolo del terzo non solo sono stati - sia pure nei termini e nei limiti riscontrati dal CTU - effettivamente eseguiti, ma sono stati eseguiti proprio dal signor;
Controparte_2 pagina 6 di 20 - quanto sopra implica necessariamente che tutti i restanti lavori, dei quali pure è stata riscontrata l'effettiva esecuzione in sede di c.t.u. sono stati realizzati dall'attore , circostanza che Controparte_1 non è stata, del resto, negata dalla convenuta, la quale si è limitata per un verso a contestare la corretta esecuzione di alcuni di essi e la mancata esecuzione di altri (sul punto, si rimanda alle risultanze della
CTU che ha, per l'appunto, accertato quali lavori sono stati concretamente eseguiti) e per l'altro ad affermare di avere corrisposto quanto dovuto;
- trattasi delle “opere stimabili a misura” indicate in all. 6 alla c.t.u., come tali senz'altro riconducibili all'operato dell'attore, per un importo complessivo pari a € 5.688,12 (€ 1.854,64+€ 3.372,82+€ 47,46+€
413,20);
- quanto, viceversa, alle “opere stimabili in termini di manodopera” e al “costo dei materiali non compresi nelle voci precedenti”, dalla lettura delle voci in esse considerate si evince che trattasi di lavori pressoché interamente riconducibili all'operato del terzo (si veda dettaglio dei lavori Controparte_2 allo stesso riferibili), di talché si ritiene che l'attore nulla possa pretendere a tale titolo;
- in definitiva, il corrispettivo dovuto in favore del signor per i lavori eseguiti all'interno Controparte_1 dell'immobile della signora ammonta a complessivi € 5.688,12; Pt_1
- tenuto conto, peraltro, dell'intervenuto versamento, da parte della convenuta, dell'importo di € 2.000,00
(circostanza pacifica tra le parti), residua in capo all'attore un credito pari a € 3.688,12, mentre devono essere rigettate tutte le domande avanzate dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato in giudizio
. Controparte_2
***
Ha proposto appello articolando due motivi e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
«Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1)IN VIA PRELIMINARE, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351 e 283 C.P.C.;
2)IN VIA PRINCIPALE, accogliere il presente appello e., per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda di pagamento del Sig. nei confronti dell'odierna Controparte_1 appellante è infondata e temeraria;
Accogliere la domanda riconvenzionale della appellante con la quale ha richiesto che il Sig. , accertato e dichiarato che per i lavori eseguiti gli era dovuto l'importo di Controparte_1
€ 6.152,50 o il minore o maggiore importo accertato in corso di causa, ma comunque inferiore ad € 8.100,00, già corrispostogli , venga CONDANNATO a restituire alla convenuta la differenza non dovuta, come appunto accertata, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, oltre a risarcirgli il danno per lite temeraria, attraverso il pagamento di importo da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, maggiorati di rimborso forfettario, oneri fiscali e previdenziali di legge. Piaccia alla stessa Corte di Appello nella ipotesi in cui venga ACCERTATO e DICHIARATO che il Sig. CP_2
non era legittimato a ricevere le somme corrispostegli dalla convenuta, odierna appellante, che il
[...] pagina 7 di 20 pagamento eseguito a mani di questi è liberatorio per la medesima ex art. 1189 C.C.; per l'effetto 6)Ritenuto il detto tenuto a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea, venga CONDANNATO a versare all'attore quanto si accerti dovutogli, con restituzione dell'importo in esubero alla medesima convenuta in primo grado;
ovvero con condanna dello stesso Sig. a rifondere alla convenuta in primo grado la somma Controparte_2 che si accerti eventualmente dovuta dalla stessa all'attore.7)Vinte in ogni caso le spese ed i compensi di lite, maggiorati di rimborso forfettario, oneri fiscali e previdenziali di legge del doppio grado di giudizio.
2)In via subordinata, con riserva di gravame, nella denegata ipotesi in cui l'Intestata Corte ritenga di confermare le statuizioni della sentenza impugnata, Voglia in riforma della sentenza stessa, disporre la compensazione integrale o parziale delle spese di lite, comprese quelle della C.T.U., in ragione della reciproca soccombenza riguardo il Sig. e l'odierna appellante, e sussistendo gravi motivi riguardo il Sig. Controparte_1 CP_2
e l'odierna attrice. Con compensazione altresì delle spese del presente grado di giudizio
[...]
In via istruttoria, chiede sin d'ora di essere autorizzata a produrre gli atti relativi al procedimento penale n.
2362/2013 R.G.NR PROC. DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI, che sin d'ora si allegano in copia al fascicolo di parte».
***
Con ordinanza del 13.8.2020, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata ai sensi dell'art. 351 c.p.c.
***
Si è costituito, in data 12.10.2020, chiedendo, in via pregiudiziale, di Controparte_1 dichiarare la nullità della notifica dell'atto di appello e/o dell'atto di appello, per essere stato notificato, per due volte, a mezzo PEC in un formato illeggibile;
nel merito, rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in ogni caso, condannare l'appellante al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
***
Si è costituito altresì, in data 13.10.2020, , chiedendo alla Corte di Controparte_2 dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. e, in subordine, di rigettarlo e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
***
All'udienza del 15.10.2020 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, è stata disposta la sostituzione del consigliere relatore con il consigliere ausiliario avv.to Girolamo Porcelli ed è stata disposta la trattazione scritta pagina 8 di 20 dell'udienza del 6.6.2025, poi tenutasi, a seguito di opposizione di parte appellante, in presenza.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
***
A seguito del decesso, in data 8.10.2025, del giudice onorario cui la causa era stata assegnata, con decreto del 22.10.2025, riassegnata la causa, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
27.11.2025.
***
Con decreto del 17.11.2025, vista l'istanza congiunta delle parti, l'udienza di discussione orale della causa è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da depositarsi entro il 27.11.2025, con riserva di depositare la sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
***
I procuratori delle parti hanno depositato le note scritte e all'esito la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con il primo motivo (rubricato «VIOLAZIONE DELL'ART.2697 C.C. , DEGLI ARTT. 115 E 116 C. P. C.»),
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni rese da un unico testimone, Tes_1
fratello dell'attore e figlio del chiamato in causa, ritenendo perciò provate le
[...] allegazioni del signor . Controparte_2
Ritiene l'appellante che tale testimonianza sia intrinsecamente inattendibile sia per il rapporto di parentela, sia per le contraddizioni e le lacune emerse nel corso dell'audizione. Tes_1
infatti, da un lato, ha affermato che “i lavori letti sono stati eseguiti da mio padre”,
[...] dall'altro non ha saputo distinguere tra quelli effettivamente eseguiti e quelli rimasti incompleti o ineseguiti né collocare temporalmente le opere o indicare con precisione chi le avesse eseguite, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice a dubitare della sua attendibilità.
Deduce, inoltre, che non ha dato adeguata prova di aver stipulato un Controparte_2 autonomo contratto di appalto, avente ad oggetto le lavorazioni elencate nell'allegato 4) del fascicolo di parte e che il Tribunale ha ritenuto rilevante, ai fini di tale prova, che l'importo pagina 9 di 20 versato in contanti dalla convenuta fosse significativamente coincidente con quello indicato nel preventivo di cui al documento n. 4, ignorando elementi decisivi, quali la comunicazione di inizio lavori al Comune di Leonessa, ove figura come impresa esecutrice quella di CP_1
senza alcuna menzione di , e le risultanze della c.t.u., che hanno
[...] CP_2 evidenziato l'incompletezza o la mancata esecuzione di numerose lavorazioni rivendicate da
; fra l'altro, le testimonianze confermerebbero ulteriormente che l'impresa Controparte_2 incaricata era quella di e che i lavori furono eseguiti congiuntamente da lui, Controparte_1 dal padre e da altri familiari, senza distinzione di ruoli (si vedano le dichiarazioni CP_2 rese dal teste dal teste , dal teste dal teste ing. . Tes_2 Tes_3 Tes_4 Per_1
Alla luce di tali risultanze, irragionevole sarebbe la conclusione del Tribunale secondo cui la committente avrebbe stipulato due distinti contratti di appalto con soggetti aventi le medesime competenze tecniche per lavori sullo stesso immobile.
Lamenta, poi, che il Tribunale avrebbe fatto proprie le affermazioni del CTU anche su punti contestati, come l'assistenza idraulica, l'apertura di una porta sul soppalco e il trasporto dei calcinacci, opera quest'ultima che l'appellante ha dimostrato di aver eseguito personalmente con l'aiuto di terzi, includendo nel computo voci di spesa non giustificate, quali l'installazione del ponteggio (€ 296,93), il costo dei materiali (€ 450,00), il rincoccio dei muri (€ 93,00) e il trasporto a spalla dei materiali (€ 43,90), che avrebbero dovuto essere escluse;
analogamente, il compenso per il soppalco (€ 630,70) andava ridotto in considerazione della mancata ultimazione dell'opera.
Conclude che il valore complessivo delle opere effettivamente eseguite e provate ammonterebbe a € 7.768,47, somma già integralmente corrisposta dall'appellante, conseguendone il diritto di quest'ultima alla restituzione della somma versata in eccedenza, pari a € 331,53, rispetto alla somma di € 8.100,00.
***
Con il secondo motivo (rubricato «VIOLAZIONE DELL'ART. 91 E 92 C.P.C.») censura la sentenza impugnata in punto di condanna della convenuta al pagamento integrale delle spese di lite.
Deduce che le pretese avanzate da sono state ridimensionate di oltre il Controparte_1
50% all'esito dell'istruttoria: invero, a fronte di una richiesta complessiva di € 8.044,24, la domanda è stata accolta solo per € 3.688,12.
Ingiustificata sarebbe quindi la statuizione in parola, così come l'integrale addebito delle spese di c.t.u., dal momento che il parziale accoglimento della domanda avrebbe dovuto pagina 10 di 20 comportare la compensazione totale, o almeno parziale, delle spese di lite, nonché un riparto delle spese di c.t.u. tra tutte le parti.
Vi erano inoltre i presupposti per compensare anche le spese legali tra la convenuta e il terzo chiamato, poiché – qualora fosse stato effettivamente stipulato un contratto di appalto autonomo con – dalla c.t.u. risultava che la signora ha versato a Controparte_2 Pt_1 quest'ultimo un importo superiore rispetto ai costi indicati nel computo metrico eseguito dal consulente.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., questa è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
***
pagina 11 di 20 In via ulteriormente preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità sollevata da in ordine alla notificazione dell'atto di appello, per essere stata eseguita a Controparte_1 mezzo PEC in un formato asseritamente illeggibile.
Rileva la Corte che dalla PEC di notifica inviata al difensore di , avv.to Controparte_1
Cecilia Rocca, il 29.5.2020, ore 9.56, non risultano anomalie, posto che sia l'atto di impugnazione che la relata di notifica risultano perfettamente leggibili.
In ogni caso, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico;
inoltre, ove vi fossero anomalie, il destinatario ha l'onere di informare il mittente della difficoltà riscontrata, al fine di consentirgli di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica (Cass. n. 25819/2017; conf. Cass. n.
21560/2019 e n. 4624/2020); comunque, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notificazione, bensì la sua nullità, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 14063/2024; Cass. n. 30082/2023).
Ne consegue che l'eccezione deve essere respinta, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi di inesistenza della notificazione, bensì, al più, una nullità sanata dal raggiungimento dello scopo.
***
Venendo al merito, il primo motivo è fondato nei termini e nei limiti che saranno appresso esposti.
Si premette, in linea generale, che l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere (Cass. n. 33575 del 11/11/2021).
Inoltre, in caso di opera non ultimata, la disciplina applicabile è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c.
Com'è noto, secondo i tradizionali principi in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagina 12 di 20 adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n.
13685/2019).
***
Procedendo all'esame del caso di specie, è pacifica la conclusione di un contratto di appalto tra e avente ad oggetto la realizzazione, all'interno Controparte_1 Parte_1 dell'immobile di proprietà di quest'ultima, di opere di ristrutturazione.
È incontestato che la signora abbia versato a la somma di € Pt_1 Controparte_1
2.000,00 a titolo di acconto mediante assegno, nonché la complessiva somma di € 6.100,00 in contanti a . Controparte_2
A fronte dell'eccezione di pagamento e di mancata o inesatta realizzazione di alcune opere, era onere dell'appaltatore dimostrare che le opere erano state tutte Controparte_1 eseguite, correttamente, e che l'eccezione di pagamento (a mani del padre) era infondata.
Ritiene le Corte che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, tale prova non sia stata fornita.
Sia il preventivo depositato dall'impresa sub doc. 2 sia quello allegato dalla convenuta alla memoria istruttoria sono privi di sottoscrizione, mentre non è stato prodotto in Pt_1 questo grado di giudizio il preventivo allegato da alla comparsa di Controparte_2 costituzione in primo grado, che comunque è stato disconosciuto dalla convenuta in prima udienza e con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In sede di interrogatorio formale, tuttavia, ha riconosciuto il preventivo Controparte_1 prodotto dalla convenuta in primo grado, sia pur precisando che sembrava modificato (cap. 2:
“… la scrittura nella parte superiore a penna non è la mia, né la scritta a penna sotto;
io non ricordo quali delle cancellature fossero state da me operate e quali siano state fatte dopo;
sono passati troppi anni. Mi sembra un po' troppo cancellato però”), affermando di ricordare “l'incarico del tetto” e di aver eseguito alcune opere;
ha precisato di non aver eseguito i controtelai né lo spostamento dei tubi, mentre il soppalco, pur inizialmente inserito nel preventivo, non era stato poi commissionato;
ha pagina 13 di 20 ammesso (cap. 12) di avere realizzato l'intonaco nella sola parte grezza, non completato a causa del mancato pagamento;
ha affermato che non ricordava il preventivo di € 6.150,00 per l'intonaco (cap. 13) e che aveva chiesto il pagamento per il lavoro non finito e non per il lavoro completo.
Quanto al padre , questi ha dichiarato di aver personalmente eseguito le seguenti CP_2 opere: spiombatura di muri, livellamento dei muri antichi per l'intonacatura, sistemazione di un altro tetto di un immobile di proprietà della committente, in forza di un autonomo incarico ricevuto, per € 6.100,00 corrisposti in contanti.
Va detto, a questo punto, che non ha disconosciuto le sottoscrizioni da lui Controparte_2 apposte in corrispondenza delle quietanze degli acconti ricevuti.
Queste sono apposte su un unico foglio e sono così suddivise: 1) quelle nella prima parte sono relative ad acconti per complessivi € 2.000,00, sotto la dicitura “1° lavori x 5250”, accanto all'elenco delle lavorazioni riguardanti tetto, soppalco, tramezzi, controtelai, tubi vespaio, mattoncini e travi finestre;
2) quelle nella seconda parte sono relative ad “acconti intonaco x 6.150 €” per due tranche di € 2.050,00.
Risulta, dunque, documentalmente provato che il padre aveva ricevuto somme per molte delle opere commissionate al figlio e da questi indicate nell'atto di citazione a sostegno della pretesa di pagamento, oltre a quelle riguardanti l'intonaco.
A tanto si aggiunga che il teste di parte attrice e parte intervenuta che Testimone_5 aveva collaborato alla stesura del preventivo su richiesta congiunta di padre e figlio e che aveva dato consigli al padre sul preventivo per la sistemazione del tetto di un immobile posto nelle vicinanze dell'immobile da ristrutturare, ha riferito: “So che la ditta è intestata a LE e che
è collaboratore”. Lo stesso ha anche affermato che quando si era recato in cantiere il CP_2 padre era lì, ma non sapeva per quali lavori, e in cantiere vi era anche il figlio.
Il teste ing. ha dichiarato di aver sempre saputo che incaricata era un'unica Persona_1 impresa.
Il teste ha confermato di aver sempre visto sul cantiere sia LE che Testimone_6
, oltre all'altro figlio di quest'ultimo. CP_2
Il teste ha dichiarato che nel cantiere erano presenti in tre. Testimone_7
Del resto, lo stesso , in sede di interrogatorio formale, ha confermato che il Controparte_1 padre collaborava con lui (cap. 6: “è possibile che qualche volta abbia dato indicazioni a mio padre, non anche a mio fratello, che non collabora con me, mentre mio padre sì”).
pagina 14 di 20 Inoltre, il teste ha riconosciuto il preventivo allegato alla memoria istruttoria della Tes_2 convenuta, anche se non ricordava il contenuto (“… nel senso che ricordo di avere visionato un preventivo che aveva quella veste grafica, non anche che vi fossero scritte quelle cifre né apportate quelle correzioni, per cui non ne posso confermare il contenuto. Non ricordo neppure se vi fosse il timbro dell'impresa che ora vedo in calce”), ma ha confermato che nel preventivo era presente la voce relativa all'intonaco.
Quindi sia l'attore che il teste hanno riconosciuto il preventivo, che riportava le Tes_2 lavorazioni dattiloscritte, pur non ricordando le cifre e le aggiunte a penna.
Alla luce di tali risultanze (prova documentale e prova orale), devono trarsi le seguenti conclusioni: 1) è sicuramente provato che i lavori commissionati a erano Controparte_1 tutti quelli inseriti nel preventivo depositato dalla signora con la seconda memoria ex Pt_1 art. 183 c.p.c., compreso l'intonaco; 2) non è stata dimostrata l'esistenza di un autonomo contratto d'opera stipulato tra la committente e;
3) è emerso che il padre Controparte_2 era un collaboratore del figlio.
Ha quindi errato il primo giudice a non valutare le suddette risultanze e a dare rilievo determinante alla testimonianza di . Testimone_1
Va qui detto che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone legato da vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di cui all'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice possa desumere la perdita di credibilità (Cass. n. 6001/2023). Tuttavia, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli ulteriori elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 15270/2024).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese da si pongono in contrasto con le Testimone_1 ricevute degli acconti e con quanto affermato dagli altri testimoni, i quali hanno concordemente riferito dell'esistenza di un rapporto di collaborazione tra LE e e non già di due distinti rapporti contrattuali, ferma restando la evidente Controparte_2 labilità del ricordo del testimone in ordine alle circostanze sulle quali era chiamato a pagina 15 di 20 rispondere e la estrema genericità di quanto riferito, come si ricava dalla mera lettura del verbale.
Né è condivisibile la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza di un contratto d'opera autonomo con sulla base della Controparte_2 coincidenza tra l'importo complessivo del preventivo da lui prodotto (€ 6.110,00) e la somma versata in contanti dalla signora (€ 6.100,00), ove si consideri che dei € 6.100,00 Pt_1 corrisposti, € 4.100,00 erano destinati al pagamento dell'intonaco, lavorazione che era stata commissionata non a , bensì a LE e da quest'ultimo realizzata Controparte_2
(almeno in parte), come dal medesimo ammesso.
Dunque, se può ritenersi provato che abbia eseguito alcune lavorazioni, Controparte_2 non è stato però provato che le stesse siano state compiute sulla base di un contratto autonomo rispetto a quello concluso con , essendo, di contro, emerso che Controparte_1 egli ha operato quale collaboratore del figlio LE.
Tutte le somme corrisposte dalla committente erano pertanto destinate al pagamento dei lavori eseguiti da . Controparte_1
Ne consegue che il credito di questi è stato erroneamente quantificato nella sentenza impugnata, poiché il primo giudice ha detratto la somma di € 6.100,00, ritenendola spettante a . Controparte_2
***
Ciò posto, deve ritenersi che quest'ultimo appariva legittimato a ricevere i pagamenti per conto del figlio LE.
In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 c.c. riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appaia legittimato a riceverlo, applicandosi tale principio, per identità di ratio, sia al pagamento eseguito al creditore apparente, sia a quello effettuato a persona che sembri autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, qualora quest'ultimo abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, inducendo una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (Cass. n. 1869/2018).
Il principio dell'apparenza del diritto trova applicazione quando sussistano uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto e un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, imponendo al giudice di verificare non solo la buona fede del debitore, ma anche la ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in colpa per negligenza nell'accertamento della realtà (Cass. n. 18345/2024). pagina 16 di 20 Nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti richiesti dall'art. 1189 c.c. per riconoscere efficacia liberatoria al pagamento effettuato nelle mani di persona che sembrava autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo.
In particolare, la costante presenza del padre presso il cantiere, il legame di parentela e il rapporto di collaborazione con il figlio LE hanno ingenerato nella committente un affidamento ragionevole e incolpevole circa la legittimazione del primo a ricevere i pagamenti per conto del secondo.
***
Ricapitolando, la signora ha concluso un unico contratto di appalto per la Pt_1 ristrutturazione del proprio immobile con l'impresa individuale di e, per tali Controparte_1 lavori, ha versato complessivamente la somma di € 8.100,00.
***
Accertato quanto sopra, rileva la Corte che la committente nell'atto di appello riconosceva come effettivamente eseguite, da parte di , opere per complessivi € Controparte_1
7.768,47 e chiedeva pertanto la differenza tra la somma già versata e la suddetta somma, pari a € 331,53, o la diversa somma ritenuta dalla Corte.
Invece, con le note di trattazione scritta, depositate in data 24.11.2025, l'appellante ha rivisto i conteggi e ha concluso che: «Il Totale dell'importo stimato per i lavori eseguiti in esito a dette correzioni è di € 8.107,89, pertanto la parte residua che la convenuta deve all' Parte_1 [...]
, facente capo al primo è di: € 8'107,89 - € 8'100,00 = € 7,89». Controparte_3
Così facendo, ha rinunciato quindi espressamente alla domanda di condanna di CP_1 alla restituzione della differenza e ha affermato, anzi, di essere debitrice nei confronti
[...] del medesimo, sia pure per una somma esigua.
La predetta, con tali note, ha inoltre riconosciuto anche voci di lavorazioni dapprima negate.
In altri termini, l'appellante ammette che l'ammontare dei lavori eseguiti da Controparte_1 era superiore a quello dalla medesima indicato nell'atto di impugnazione.
Ciò detto il nuovo computo metrico, inserito dall'appellante all'interno delle note di precisazione delle conclusioni, indica valori, per la maggior parte, corrispondenti esattamente a quelli indicati dal C.T.U., rilevandosi che risultano ora riconosciute le opere di rincocciatura e di trasporto a spalla d'uomo, i materiali per la messa in opera e (in parte) l'applicazione della rete metallica.
Va anche evidenziato che non può tenersi conto delle contestazioni nuove mosse con le note, non esposte nell'atto di appello.
pagina 17 di 20 Ora, ritiene la Corte che, quanto al ponteggio, non debba tenersi conto del compenso di €
296,93, indicato dal C.T.U. in difetto di prova della realizzazione.
Invece, per la rete metallica la contestazione specifica viene mossa solo con le note, quindi va riconosciuto l'intero importo di € 160,50 quantificato dal C.T.U. e non la minor somma di €
63,96 indicata nelle note.
Non può tenersi conto, perché tardive, delle contestazioni mosse alle modalità di calcolo delle lavorazioni concernenti i controtelai, le travi in legno lamellare per il soppalco e gli architravi
(voci 9, 10 e 11 del computo metrico del CTU) e al criterio di calcolo delle opere stimabili in termini di manodopera, con riferimento alla maggiorazione per utile di impresa.
A questo punto all'importo, riconosciuto e ammesso dall'appellante, per lavori eseguiti, di €
8.107,89 vanno sommati i seguenti importi:
€ 96,54 pari alla differenza tra € 160,50 (riconosciuto dal C.T.U.) ed € 63,96 (riconosciuto dall'appellante);
€ 105,96 pari alla differenza tra € 1.324,50 (riconosciuto dal C.T.U.) ed € 1.218,54
(riconosciuto dall'appellante);
€ 856,77 pari alla somma delle voci 9, 10 e 11 della relazione peritale.
Si ha un totale pari a € 1.059,27, che, sommato a € 8.107,89, ammonta a € 9.167,16 per lavori eseguiti, da cui va detratto l'importo corrisposto pari a € 8.100,00.
Pertanto, in base alla domanda come precisata e ridotta nelle suddette note, va accertato che il credito residuo in capo a è pari a € 1.067,16, di talché la gravata Controparte_1 sentenza (che aveva riconosciuto all'attore la somma di € 3.688,12) va in tal senso riformata.
***
Sulla suddetta somma spettano gli interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo, non essendo stata impugnata la statuizione in punto di interessi e di decorrenza degli stessi.
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Il secondo motivo, sulle spese, è assorbito nella riforma della sentenza, per i motivi di cui appresso.
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Sulle istanze istruttorie, non ricorrono i presupposti per rinnovare la c.t.u., avendo l'ausiliare svolto un'approfondita attività di accertamento con sopralluoghi, rilievi e analisi comparativa dei fascicoli di causa, pervenendo a conclusioni chiare e puntualmente motivate e in gran parte condivise nelle note di trattazione scritta di cui si è detto sopra.
pagina 18 di 20 I documenti nuovi (atti relativi al procedimento penale R.G. N.R. n. 2362/2013 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti) di cui l'appellante ha chiesto di essere autorizzata al deposito, non assumono alcuna rilevanza ai fini del decidere.
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La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
Nel caso di specie, l'esito del giudizio evidenzia una situazione di reciproca soccombenza in presenza di plurime domande ed eccezioni contrapposte.
Da un lato, la signora è risultata vittoriosa sulle questioni riguardanti l'inesistenza di Pt_1 un autonomo contratto di appalto con e l'efficacia liberatoria dei Controparte_2 pagamenti in contanti effettuati nelle mani di quest'ultimo, nonché, in parte, sul quantum nei confronti di . Controparte_1
Tuttavia, anche quest'ultimo è in parte vittorioso, sempre con riguardo al quantum.
Con riferimento a , atteso che la stessa appellante considera padre e figlio Controparte_2 come una sorta di “impresa di fatto” (cfr. penultima pagina delle note di trattazione scritta), come sostanzialmente emerso, ricorrono i presupposti per compensare tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio (comprese quelle del subprocedimento incidentale instaurato in appello per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata).
Per le stesse ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente in egual misura a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Rieti n. 163/2020, R.G. n. 937/2014, pubblicata il 4.3.2020, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in favore di , nella qualità Parte_1 Controparte_1 di titolare della Ditta Individuale Artigiano Edile NO LE della somma di €
1.067,16, oltre interessi come liquidati dalla sentenza di primo grado;
2) compensa per intero, tra tutte le parti, le spese di lite del doppio grado di giudizio;
pagina 19 di 20 3) pone definitivamente le spese di c.t.u. in egual misura a carico di Parte_1
, nella qualità di titolare della Ditta Individuale Artigiano Edile NO Controparte_1
LE, e . Controparte_2
Roma, 28.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO HI LE LD
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. LE LD presidente dott.ssa IO HI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2484/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Carla Amadei, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di primo grado
APPELLANTE
E
, nella qualità di titolare della Ditta Individuale Artigiano Edile Controparte_1
NO LE, c.f. C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Cecilia Rocca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
pagina 1 di 20 NONCHÉ
, c.f. Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv.to Cristian Baiocchi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
, nella qualità di titolare della Ditta Individuale Artigiano Edile NO Controparte_1
LE (di seguito l'impresa, o ), conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Rieti, esponendo che: Parte_1
- nel mese di novembre 2011 riceveva da l'incarico di svolgere i lavori di Parte_1 ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile di proprietà della stessa, elencate nel preventivo allegato, a fronte del pagamento della somma complessiva di €
9.345,00, come comunicato dalla committente al Comune di Leonessa;
- nel mese di giugno 2012 l'impresa riceveva un acconto di € 2.000,00, al versamento del quale rilasciava la fattura n. 03 del 12.6.2012;
- pertanto, l'importo ancora non corrisposto era pari a € 7.345,00;
- attesi gli infruttuosi solleciti di pagamento, inviava alla debitrice, raccomandata a.r. del
28.1.2014 per invitarla al pagamento della suddetta somma, portata dalla fattura n. 01 del 22.1.2014, oltre spese legali sostenute pari a € 699,24, per un totale di € 8.044,24, rimasta senza riscontro;
- proponeva quindi ricorso per decreto ingiuntivo, che però veniva rigettato per mancanza di idonea prova in merito al prezzo pattuito.
Sulla base di quanto sopra, chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire dalla signora la somma di € 7.345,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché le spese Pt_1 legali sostenute, e, per l'effetto, di condannare la debitrice al pagamento dell'importo di €
8.044,24, o in subordine di € 7.345,00, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
***
Si costituiva la quale riconosceva di aver commissionato all'impresa lavori di Parte_1 manutenzione, che venivano solo in parte eseguiti nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2011 e pagina 2 di 20 nell'anno 2012, mentre non era vero che fossero stati preventivati e concordati i costi dell'intervento.
Disconosceva il preventivo sub all. n. 2 alla citazione.
Disconosceva altresì di aver commissionato i lavori di cui al n. 6 del detto preventivo e che fosse stato montato e smontato il ponteggio per il tetto.
Elencava i lavori oggetto dell'incarico, per un prezzo complessivo preventivato di € 5.150,00, deducendo che aveva seguito il cantiere personalmente e aveva sempre interloquito con il signor , padre di LE, il quale si era sempre comportato come Controparte_2 rappresentante del figlio e appariva lavorare per questi;
l'altro figlio, presente saltuariamente in cantiere, riceveva le direttive dal genitore.
Elencava le somme corrisposte, su sua richiesta (per conto del figlio LE), al signor e quelle corrisposte al figlio: versava al padre € 250,00, € 1.000,00 ed € Controparte_2
750,00, per un totale di € 2.000,00, in contanti, come da quietanze sottoscritte dal medesimo,
e al figlio € 2.000,00, nel mese di giugno 2012, a mezzo assegno bancario n. 8490397691-8; con detto complessivo importo veniva pagato, l'intervento sul tetto (€ 400,00), i tramezzi (€
1.900,00), i controtelai (€ 400,00), le soglie (€ 200,00), i tubi vespaio (€ 200,00), i mattoncini e le travi alle finestre (€ 700,00) e un acconto sulle travi per realizzare il soppalco (€ 200,00); il soppalco non veniva integralmente pagato perché non ultimato e aveva dato luogo a discussioni tra la committente e il signor , cui veniva anche contestata Controparte_2
l'errata esecuzione di alcuni lavori.
Deduceva che aveva pure dato incarico a di realizzare l'intonaco interno Controparte_1 dell'immobile, per il quale l'impresa preventivava inizialmente l'importo di € 6.150,00, poi da rivedere in ragione della effettiva metratura dei locali, e, su richiesta di , Controparte_2 per conto di LE, erogava a mani del primo due acconti in denaro contante di €
2.050,00 ciascuno, come da quietanze rilasciate da , per un totale di € Controparte_2
4.100,00.
Deduceva ancora che, a seguito di discussioni insorte per la non corretta esecuzione dei lavori, per la mancata realizzazione del soppalco e per il fatto che l'impresa procedeva a rilento, il cantiere veniva abbandonato dall'impresa nel mese di giugno 2013 a lavori non ancora ultimati;
la signora contattava telefonicamente chiedendo di Pt_1 Controparte_1 ritornare e di far ragionare il padre, senza successo;
incaricava, quindi, l'ing. Persona_1 di procedere al computo dei lavori di ristrutturazione eseguiti sino al momento dell'abbandono del cantiere, quantificati dal tecnico in € 6.152,50. pagina 3 di 20 Chiedeva, dunque, l'autorizzazione a chiamare in causa , e, nel merito, il Controparte_2 rigetto della domanda attorea;
proponeva altresì domanda riconvenzionale, chiedendo che
- accertato e dichiarato che per i lavori eseguiti era dovuto l'importo di € Controparte_1
6.152,50, o il minore o maggiore importo accertato in corso di causa, comunque inferiore a quello di € 8.100,00, già corrispostogli - venisse condannato a restituire alla convenuta la differenza non dovuta;
nella denegata ipotesi in cui non fosse stato Controparte_2 legittimato a ricevere i pagamenti effettuati quale rappresentante del figlio, chiedeva che lo stesso venisse condannato a versare all'attore quanto si sarebbe accertato come dovuto, con restituzione dell'importo in esubero alla convenuta, ovvero a rifondere a quest'ultima la somma eventualmente dovuta all'attore.
***
Si costituiva il terzo chiamato (la comparsa di costituzione in primo grado è allegata, in grado di appello, al file denominato “procura”), chiedendo respingersi tutte le domande avanzate nei propri confronti e deducendo, tra l'altro, che era vero che si trovava nel cantiere, ma non come rappresentante del figlio LE, bensì per eseguire personalmente i lavori che la signora gli aveva commissionato, di cui al preventivo allegato alla comparsa, per un Pt_1 importo complessivo di € 6.110,00.
Elencava i lavori asseritamente commissionatigli.
Affermava quindi di avere ricevuto la suddetta somma dalla signora ma per i lavori a Pt_1 lui commissionati direttamente dalla convenuta, che erano completamente diversi da quelli commissionati ed eseguiti dal figlio LE, ed escludeva di aver agito come rappresentante del figlio.
***
Il Tribunale, con sentenza n. 163/2020, R.G. n. 937/2014, pubblicata il 4.3.2020, espletate le prove per interpello e per testi, nonché la c.t.u., accertava e dichiarava il diritto di CP_1
nella qualità di titolare della impresa, a percepire da quale
[...] Parte_1 corrispettivo residuo dovuto per i lavori eseguiti, la somma di € 3.688,12; per l'effetto, condannava la convenuta a versare all'attore il suddetto importo, oltre agli interessi legali dalla data della decisione al saldo effettivo;
respingeva tutte le domande proposte dalla signora nei confronti del terzo chiamato in giudizio;
condannava la Pt_1 Controparte_2 convenuta a rifondere all'attore e al terzo le spese di lite, disponendo che quanto dovuto in favore del terzo venisse versato direttamente all'Erario.
Richiamati i principi in tema di onere della prova, il giudice ha, in sintesi, così motivato: pagina 4 di 20 - la domanda svolta da è parzialmente fondata;
Controparte_1
- parte attrice ha chiesto accertarsi il proprio diritto a percepire dalla convenuta la somma di € 8.044,24, o in subordine di € 7.345,00;
- quanto affermato dalla convenuta implica senz'altro la prova del titolo, costituito dal contratto di appalto tra attore e convenuta per la realizzazione, almeno, delle opere di cui ai punti da 1 a 5 e 7 del “prospetto riepilogativo” in all. 2 al fascicolo di parte attrice e salva la verifica concreta circa l'esecuzione, da parte del anche dei lavori di cui al n. 6; CP_2
- il terzo ha sostenuto che l'importo pacificamente versatogli di € 6.100,00 costituisse il Controparte_2 corrispettivo dell'esecuzione di lavori ulteriori allo stesso commissionati dalla convenuta, analiticamente elencati nel corpo della comparsa di costituzione, come da preventivo in all. 4 al proprio fascicolo;
- al fine di stabilire concreta e attuale spettanza, nonché effettiva entità del credito preteso dal sig.
– il quale ha, per parte sua, ammesso di avere ricevuto la sola somma di € 2.000,00 - Controparte_1 nei confronti della sig.ra occorre, pertanto, stabilire se tra quest'ultima e il sig. Pt_1 CP_2 sia intercorso un ulteriore e autonomo contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori (diversi da
[...] quelli oggetto del contratto in essere con l'attore) indicati nel preventivo sopra citato o se, come sostenuto dalla convenuta, nessun contratto sia intervenuto tra la stessa e il sig. , con Controparte_2 ulteriore necessità – in tale ultima ipotesi – di verificare a che titolo il terzo abbia ricevuto dalla la Pt_1 somma di € 6.100,00;
- ad avviso del Tribunale, all'esito dell'espletata prova orale è stata raggiunta la prova che la sig.ra aveva stipulato due autonomi contratti di appalto, l'uno con il sig. , avente ad Pt_1 Controparte_1 oggetto i lavori elencati nell'atto di citazione e nel “prospetto riepilogativo” in all. 2 al fascicolo di parte attrice (salva, come si accennava, la verifica circa i lavori di cui al n. 6) e l'altro con il sig. CP_2
avente ad oggetto i lavori di cui al “preventivo lavori eseguiti” in all. 4 al fascicolo di parte terza
[...] chiamata in causa;
- al riguardo, il teste – figlio di e fratello di , a Testimone_1 Controparte_2 Controparte_1 conoscenza dei fatti per avere lavorato insieme al padre nel periodo in cui sono stati eseguiti CP_2
i lavori oggetto di causa – ha premesso di essere pienamente in grado di riferire quali lavori all'interno dell'immobile di proprietà della convenuta fossero stati commissionati al fratello LE e quali, viceversa, al padre “perché questi ultimi li ho fatti io con mio padre, mentre mio fratello ha CP_2 fatto gli altri” (v. verbale di udienza del 14.06.2016);
- il teste ha, in proposito, confermato che i lavori indicati ai punti da I a VII del cap. 2 della memoria istruttoria n. 2 di parte attrice – coincidenti con quelli elencati al punto n. 2 dell'atto di citazione – erano stati commissionati dalla signora al fratello LE e che i differenti lavori indicati ai punti da I Pt_1
a XVI del cap. 9 della stessa memoria – coincidenti con quelli elencati alle pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione del terzo – erano stati, viceversa, eseguiti dal padre , insieme al quale il Controparte_2 teste ha dichiarato di avere lavorato all'interno del cantiere;
circostanza, questa, confermata dalla stessa pagina 5 di 20 attrice, che a pag. 3 della comparsa di risposta riferisce la presenza, tra l'altro, in cantiere dell'”altro figlio del ”; Controparte_2
- il teste ha confermato, altresì, che tra il padre, il fratello e la convenuta erano in essere rapporti separati, che “ognuno si rappresentava da solo” e che il padre si trovava nel cantiere per eseguire i lavori a lui direttamente commissionati;
- il fatto che in base alla predetta deposizione testimoniale abbia trovato conferma la tesi difensiva di
, circa l'avvenuta esecuzione in proprio di lavori su incarico dell'attrice e la Controparte_2 circostanza – pacifica tra le parti - della intervenuta corresponsione in favore di quest'ultimo, da parte della sig.ra della somma di € 6.100,00, significativamente corrispondente all'ammontare del Pt_1 corrispettivo indicato nel preventivo in all. 4 al fascicolo di parte del signor , induce Controparte_2 ragionevolmente a ritenere provato che tra il suddetto terzo e la convenuta sia intercorso un autonomo contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, dietro pagamento del corrispettivo indicato di
€ 6.110,00;
- deve, pertanto, ritenersi che la suddetta somma sia stata corrisposta proprio quale corrispettivo dei lavori eseguiti dal signor , non essendo, del resto, emerso – all'esito dell'istruttoria Controparte_2 orale – alcun elemento di fatto idoneo a fondare il diverso convincimento che il padre avesse richiesto e ottenuto tali somme in veste di rappresentante - reale o apparente – del figlio LE, ciò che vale anche ad escludere l'invocabilità dei presupposti del fatto estintivo dell'obbligazione, di cui all'art. 1189
c.c., al riguardo essendo, viceversa, emerso che il terzo era non apparentemente, ma effettivamente legittimato a ricevere il pagamento;
- ciò posto e al fine di individuare (in presenza di contestazioni sul punto) le opere in concreto eseguite all'interno dell'immobile, nonché di stimarne il valore – tenuto conto del fatto che dalla prova orale non è emersa la prova circa l'esistenza di un effettivo accordo tra le parti in ordine al corrispettivo dei lavori, come indicato nel prospetto in all. 2 al fascicolo di parte attrice – si faceva ricorso a c.t.u., le cui risultanze, siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da profili di censura nei singoli passaggi motivazionali, vengono interamente fatte proprie dal Tribunale.
Detto ciò, ha affrontato il profilo del quantum, nei termini che così si riassumono (rinviando per il resto alla lettura della sentenza):
- il valore complessivo dei lavori svolti all'interno dell'immobile ammonta, in definitiva, a € 9.557,09 (€
7.782,59+€ 1.324,50+€450,00), in tale voce essendo, ovviamente, ricompresi tanto i lavori eseguiti da
, quanto le opere realizzate da : al fine di stabilire il credito Controparte_1 Controparte_2 eventualmente residuato in capo all'attore occorrerà, allora, scindere le une dalle altre;
- ebbene, l'esame combinato delle allegazioni difensive del terzo, della deposizione del teste Tes_1
e delle risultanze peritali consente di affermare con certezza che i lavori di cui al preventivo in
[...] all. 4 al fascicolo del terzo non solo sono stati - sia pure nei termini e nei limiti riscontrati dal CTU - effettivamente eseguiti, ma sono stati eseguiti proprio dal signor;
Controparte_2 pagina 6 di 20 - quanto sopra implica necessariamente che tutti i restanti lavori, dei quali pure è stata riscontrata l'effettiva esecuzione in sede di c.t.u. sono stati realizzati dall'attore , circostanza che Controparte_1 non è stata, del resto, negata dalla convenuta, la quale si è limitata per un verso a contestare la corretta esecuzione di alcuni di essi e la mancata esecuzione di altri (sul punto, si rimanda alle risultanze della
CTU che ha, per l'appunto, accertato quali lavori sono stati concretamente eseguiti) e per l'altro ad affermare di avere corrisposto quanto dovuto;
- trattasi delle “opere stimabili a misura” indicate in all. 6 alla c.t.u., come tali senz'altro riconducibili all'operato dell'attore, per un importo complessivo pari a € 5.688,12 (€ 1.854,64+€ 3.372,82+€ 47,46+€
413,20);
- quanto, viceversa, alle “opere stimabili in termini di manodopera” e al “costo dei materiali non compresi nelle voci precedenti”, dalla lettura delle voci in esse considerate si evince che trattasi di lavori pressoché interamente riconducibili all'operato del terzo (si veda dettaglio dei lavori Controparte_2 allo stesso riferibili), di talché si ritiene che l'attore nulla possa pretendere a tale titolo;
- in definitiva, il corrispettivo dovuto in favore del signor per i lavori eseguiti all'interno Controparte_1 dell'immobile della signora ammonta a complessivi € 5.688,12; Pt_1
- tenuto conto, peraltro, dell'intervenuto versamento, da parte della convenuta, dell'importo di € 2.000,00
(circostanza pacifica tra le parti), residua in capo all'attore un credito pari a € 3.688,12, mentre devono essere rigettate tutte le domande avanzate dalla convenuta nei confronti del terzo chiamato in giudizio
. Controparte_2
***
Ha proposto appello articolando due motivi e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
«Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1)IN VIA PRELIMINARE, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351 e 283 C.P.C.;
2)IN VIA PRINCIPALE, accogliere il presente appello e., per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda di pagamento del Sig. nei confronti dell'odierna Controparte_1 appellante è infondata e temeraria;
Accogliere la domanda riconvenzionale della appellante con la quale ha richiesto che il Sig. , accertato e dichiarato che per i lavori eseguiti gli era dovuto l'importo di Controparte_1
€ 6.152,50 o il minore o maggiore importo accertato in corso di causa, ma comunque inferiore ad € 8.100,00, già corrispostogli , venga CONDANNATO a restituire alla convenuta la differenza non dovuta, come appunto accertata, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, oltre a risarcirgli il danno per lite temeraria, attraverso il pagamento di importo da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, maggiorati di rimborso forfettario, oneri fiscali e previdenziali di legge. Piaccia alla stessa Corte di Appello nella ipotesi in cui venga ACCERTATO e DICHIARATO che il Sig. CP_2
non era legittimato a ricevere le somme corrispostegli dalla convenuta, odierna appellante, che il
[...] pagina 7 di 20 pagamento eseguito a mani di questi è liberatorio per la medesima ex art. 1189 C.C.; per l'effetto 6)Ritenuto il detto tenuto a manlevare la convenuta da ogni pretesa attorea, venga CONDANNATO a versare all'attore quanto si accerti dovutogli, con restituzione dell'importo in esubero alla medesima convenuta in primo grado;
ovvero con condanna dello stesso Sig. a rifondere alla convenuta in primo grado la somma Controparte_2 che si accerti eventualmente dovuta dalla stessa all'attore.7)Vinte in ogni caso le spese ed i compensi di lite, maggiorati di rimborso forfettario, oneri fiscali e previdenziali di legge del doppio grado di giudizio.
2)In via subordinata, con riserva di gravame, nella denegata ipotesi in cui l'Intestata Corte ritenga di confermare le statuizioni della sentenza impugnata, Voglia in riforma della sentenza stessa, disporre la compensazione integrale o parziale delle spese di lite, comprese quelle della C.T.U., in ragione della reciproca soccombenza riguardo il Sig. e l'odierna appellante, e sussistendo gravi motivi riguardo il Sig. Controparte_1 CP_2
e l'odierna attrice. Con compensazione altresì delle spese del presente grado di giudizio
[...]
In via istruttoria, chiede sin d'ora di essere autorizzata a produrre gli atti relativi al procedimento penale n.
2362/2013 R.G.NR PROC. DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIETI, che sin d'ora si allegano in copia al fascicolo di parte».
***
Con ordinanza del 13.8.2020, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata ai sensi dell'art. 351 c.p.c.
***
Si è costituito, in data 12.10.2020, chiedendo, in via pregiudiziale, di Controparte_1 dichiarare la nullità della notifica dell'atto di appello e/o dell'atto di appello, per essere stato notificato, per due volte, a mezzo PEC in un formato illeggibile;
nel merito, rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in ogni caso, condannare l'appellante al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
***
Si è costituito altresì, in data 13.10.2020, , chiedendo alla Corte di Controparte_2 dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. e, in subordine, di rigettarlo e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado.
***
All'udienza del 15.10.2020 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, per la discussione orale e la sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, è stata disposta la sostituzione del consigliere relatore con il consigliere ausiliario avv.to Girolamo Porcelli ed è stata disposta la trattazione scritta pagina 8 di 20 dell'udienza del 6.6.2025, poi tenutasi, a seguito di opposizione di parte appellante, in presenza.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
***
A seguito del decesso, in data 8.10.2025, del giudice onorario cui la causa era stata assegnata, con decreto del 22.10.2025, riassegnata la causa, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del
27.11.2025.
***
Con decreto del 17.11.2025, vista l'istanza congiunta delle parti, l'udienza di discussione orale della causa è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da depositarsi entro il 27.11.2025, con riserva di depositare la sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
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I procuratori delle parti hanno depositato le note scritte e all'esito la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con il primo motivo (rubricato «VIOLAZIONE DELL'ART.2697 C.C. , DEGLI ARTT. 115 E 116 C. P. C.»),
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni rese da un unico testimone, Tes_1
fratello dell'attore e figlio del chiamato in causa, ritenendo perciò provate le
[...] allegazioni del signor . Controparte_2
Ritiene l'appellante che tale testimonianza sia intrinsecamente inattendibile sia per il rapporto di parentela, sia per le contraddizioni e le lacune emerse nel corso dell'audizione. Tes_1
infatti, da un lato, ha affermato che “i lavori letti sono stati eseguiti da mio padre”,
[...] dall'altro non ha saputo distinguere tra quelli effettivamente eseguiti e quelli rimasti incompleti o ineseguiti né collocare temporalmente le opere o indicare con precisione chi le avesse eseguite, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice a dubitare della sua attendibilità.
Deduce, inoltre, che non ha dato adeguata prova di aver stipulato un Controparte_2 autonomo contratto di appalto, avente ad oggetto le lavorazioni elencate nell'allegato 4) del fascicolo di parte e che il Tribunale ha ritenuto rilevante, ai fini di tale prova, che l'importo pagina 9 di 20 versato in contanti dalla convenuta fosse significativamente coincidente con quello indicato nel preventivo di cui al documento n. 4, ignorando elementi decisivi, quali la comunicazione di inizio lavori al Comune di Leonessa, ove figura come impresa esecutrice quella di CP_1
senza alcuna menzione di , e le risultanze della c.t.u., che hanno
[...] CP_2 evidenziato l'incompletezza o la mancata esecuzione di numerose lavorazioni rivendicate da
; fra l'altro, le testimonianze confermerebbero ulteriormente che l'impresa Controparte_2 incaricata era quella di e che i lavori furono eseguiti congiuntamente da lui, Controparte_1 dal padre e da altri familiari, senza distinzione di ruoli (si vedano le dichiarazioni CP_2 rese dal teste dal teste , dal teste dal teste ing. . Tes_2 Tes_3 Tes_4 Per_1
Alla luce di tali risultanze, irragionevole sarebbe la conclusione del Tribunale secondo cui la committente avrebbe stipulato due distinti contratti di appalto con soggetti aventi le medesime competenze tecniche per lavori sullo stesso immobile.
Lamenta, poi, che il Tribunale avrebbe fatto proprie le affermazioni del CTU anche su punti contestati, come l'assistenza idraulica, l'apertura di una porta sul soppalco e il trasporto dei calcinacci, opera quest'ultima che l'appellante ha dimostrato di aver eseguito personalmente con l'aiuto di terzi, includendo nel computo voci di spesa non giustificate, quali l'installazione del ponteggio (€ 296,93), il costo dei materiali (€ 450,00), il rincoccio dei muri (€ 93,00) e il trasporto a spalla dei materiali (€ 43,90), che avrebbero dovuto essere escluse;
analogamente, il compenso per il soppalco (€ 630,70) andava ridotto in considerazione della mancata ultimazione dell'opera.
Conclude che il valore complessivo delle opere effettivamente eseguite e provate ammonterebbe a € 7.768,47, somma già integralmente corrisposta dall'appellante, conseguendone il diritto di quest'ultima alla restituzione della somma versata in eccedenza, pari a € 331,53, rispetto alla somma di € 8.100,00.
***
Con il secondo motivo (rubricato «VIOLAZIONE DELL'ART. 91 E 92 C.P.C.») censura la sentenza impugnata in punto di condanna della convenuta al pagamento integrale delle spese di lite.
Deduce che le pretese avanzate da sono state ridimensionate di oltre il Controparte_1
50% all'esito dell'istruttoria: invero, a fronte di una richiesta complessiva di € 8.044,24, la domanda è stata accolta solo per € 3.688,12.
Ingiustificata sarebbe quindi la statuizione in parola, così come l'integrale addebito delle spese di c.t.u., dal momento che il parziale accoglimento della domanda avrebbe dovuto pagina 10 di 20 comportare la compensazione totale, o almeno parziale, delle spese di lite, nonché un riparto delle spese di c.t.u. tra tutte le parti.
Vi erano inoltre i presupposti per compensare anche le spese legali tra la convenuta e il terzo chiamato, poiché – qualora fosse stato effettivamente stipulato un contratto di appalto autonomo con – dalla c.t.u. risultava che la signora ha versato a Controparte_2 Pt_1 quest'ultimo un importo superiore rispetto ai costi indicati nel computo metrico eseguito dal consulente.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
***
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., questa è assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n. 37272/2021).
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pagina 11 di 20 In via ulteriormente preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità sollevata da in ordine alla notificazione dell'atto di appello, per essere stata eseguita a Controparte_1 mezzo PEC in un formato asseritamente illeggibile.
Rileva la Corte che dalla PEC di notifica inviata al difensore di , avv.to Controparte_1
Cecilia Rocca, il 29.5.2020, ore 9.56, non risultano anomalie, posto che sia l'atto di impugnazione che la relata di notifica risultano perfettamente leggibili.
In ogni caso, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico;
inoltre, ove vi fossero anomalie, il destinatario ha l'onere di informare il mittente della difficoltà riscontrata, al fine di consentirgli di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica (Cass. n. 25819/2017; conf. Cass. n.
21560/2019 e n. 4624/2020); comunque, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notificazione, bensì la sua nullità, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. n. 14063/2024; Cass. n. 30082/2023).
Ne consegue che l'eccezione deve essere respinta, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi di inesistenza della notificazione, bensì, al più, una nullità sanata dal raggiungimento dello scopo.
***
Venendo al merito, il primo motivo è fondato nei termini e nei limiti che saranno appresso esposti.
Si premette, in linea generale, che l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere (Cass. n. 33575 del 11/11/2021).
Inoltre, in caso di opera non ultimata, la disciplina applicabile è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c.
Com'è noto, secondo i tradizionali principi in tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto pagina 12 di 20 adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione); anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 826/2015; Cass. n.
13685/2019).
***
Procedendo all'esame del caso di specie, è pacifica la conclusione di un contratto di appalto tra e avente ad oggetto la realizzazione, all'interno Controparte_1 Parte_1 dell'immobile di proprietà di quest'ultima, di opere di ristrutturazione.
È incontestato che la signora abbia versato a la somma di € Pt_1 Controparte_1
2.000,00 a titolo di acconto mediante assegno, nonché la complessiva somma di € 6.100,00 in contanti a . Controparte_2
A fronte dell'eccezione di pagamento e di mancata o inesatta realizzazione di alcune opere, era onere dell'appaltatore dimostrare che le opere erano state tutte Controparte_1 eseguite, correttamente, e che l'eccezione di pagamento (a mani del padre) era infondata.
Ritiene le Corte che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, tale prova non sia stata fornita.
Sia il preventivo depositato dall'impresa sub doc. 2 sia quello allegato dalla convenuta alla memoria istruttoria sono privi di sottoscrizione, mentre non è stato prodotto in Pt_1 questo grado di giudizio il preventivo allegato da alla comparsa di Controparte_2 costituzione in primo grado, che comunque è stato disconosciuto dalla convenuta in prima udienza e con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In sede di interrogatorio formale, tuttavia, ha riconosciuto il preventivo Controparte_1 prodotto dalla convenuta in primo grado, sia pur precisando che sembrava modificato (cap. 2:
“… la scrittura nella parte superiore a penna non è la mia, né la scritta a penna sotto;
io non ricordo quali delle cancellature fossero state da me operate e quali siano state fatte dopo;
sono passati troppi anni. Mi sembra un po' troppo cancellato però”), affermando di ricordare “l'incarico del tetto” e di aver eseguito alcune opere;
ha precisato di non aver eseguito i controtelai né lo spostamento dei tubi, mentre il soppalco, pur inizialmente inserito nel preventivo, non era stato poi commissionato;
ha pagina 13 di 20 ammesso (cap. 12) di avere realizzato l'intonaco nella sola parte grezza, non completato a causa del mancato pagamento;
ha affermato che non ricordava il preventivo di € 6.150,00 per l'intonaco (cap. 13) e che aveva chiesto il pagamento per il lavoro non finito e non per il lavoro completo.
Quanto al padre , questi ha dichiarato di aver personalmente eseguito le seguenti CP_2 opere: spiombatura di muri, livellamento dei muri antichi per l'intonacatura, sistemazione di un altro tetto di un immobile di proprietà della committente, in forza di un autonomo incarico ricevuto, per € 6.100,00 corrisposti in contanti.
Va detto, a questo punto, che non ha disconosciuto le sottoscrizioni da lui Controparte_2 apposte in corrispondenza delle quietanze degli acconti ricevuti.
Queste sono apposte su un unico foglio e sono così suddivise: 1) quelle nella prima parte sono relative ad acconti per complessivi € 2.000,00, sotto la dicitura “1° lavori x 5250”, accanto all'elenco delle lavorazioni riguardanti tetto, soppalco, tramezzi, controtelai, tubi vespaio, mattoncini e travi finestre;
2) quelle nella seconda parte sono relative ad “acconti intonaco x 6.150 €” per due tranche di € 2.050,00.
Risulta, dunque, documentalmente provato che il padre aveva ricevuto somme per molte delle opere commissionate al figlio e da questi indicate nell'atto di citazione a sostegno della pretesa di pagamento, oltre a quelle riguardanti l'intonaco.
A tanto si aggiunga che il teste di parte attrice e parte intervenuta che Testimone_5 aveva collaborato alla stesura del preventivo su richiesta congiunta di padre e figlio e che aveva dato consigli al padre sul preventivo per la sistemazione del tetto di un immobile posto nelle vicinanze dell'immobile da ristrutturare, ha riferito: “So che la ditta è intestata a LE e che
è collaboratore”. Lo stesso ha anche affermato che quando si era recato in cantiere il CP_2 padre era lì, ma non sapeva per quali lavori, e in cantiere vi era anche il figlio.
Il teste ing. ha dichiarato di aver sempre saputo che incaricata era un'unica Persona_1 impresa.
Il teste ha confermato di aver sempre visto sul cantiere sia LE che Testimone_6
, oltre all'altro figlio di quest'ultimo. CP_2
Il teste ha dichiarato che nel cantiere erano presenti in tre. Testimone_7
Del resto, lo stesso , in sede di interrogatorio formale, ha confermato che il Controparte_1 padre collaborava con lui (cap. 6: “è possibile che qualche volta abbia dato indicazioni a mio padre, non anche a mio fratello, che non collabora con me, mentre mio padre sì”).
pagina 14 di 20 Inoltre, il teste ha riconosciuto il preventivo allegato alla memoria istruttoria della Tes_2 convenuta, anche se non ricordava il contenuto (“… nel senso che ricordo di avere visionato un preventivo che aveva quella veste grafica, non anche che vi fossero scritte quelle cifre né apportate quelle correzioni, per cui non ne posso confermare il contenuto. Non ricordo neppure se vi fosse il timbro dell'impresa che ora vedo in calce”), ma ha confermato che nel preventivo era presente la voce relativa all'intonaco.
Quindi sia l'attore che il teste hanno riconosciuto il preventivo, che riportava le Tes_2 lavorazioni dattiloscritte, pur non ricordando le cifre e le aggiunte a penna.
Alla luce di tali risultanze (prova documentale e prova orale), devono trarsi le seguenti conclusioni: 1) è sicuramente provato che i lavori commissionati a erano Controparte_1 tutti quelli inseriti nel preventivo depositato dalla signora con la seconda memoria ex Pt_1 art. 183 c.p.c., compreso l'intonaco; 2) non è stata dimostrata l'esistenza di un autonomo contratto d'opera stipulato tra la committente e;
3) è emerso che il padre Controparte_2 era un collaboratore del figlio.
Ha quindi errato il primo giudice a non valutare le suddette risultanze e a dare rilievo determinante alla testimonianza di . Testimone_1
Va qui detto che non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone legato da vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di cui all'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice possa desumere la perdita di credibilità (Cass. n. 6001/2023). Tuttavia, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi e oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli ulteriori elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 15270/2024).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese da si pongono in contrasto con le Testimone_1 ricevute degli acconti e con quanto affermato dagli altri testimoni, i quali hanno concordemente riferito dell'esistenza di un rapporto di collaborazione tra LE e e non già di due distinti rapporti contrattuali, ferma restando la evidente Controparte_2 labilità del ricordo del testimone in ordine alle circostanze sulle quali era chiamato a pagina 15 di 20 rispondere e la estrema genericità di quanto riferito, come si ricava dalla mera lettura del verbale.
Né è condivisibile la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza di un contratto d'opera autonomo con sulla base della Controparte_2 coincidenza tra l'importo complessivo del preventivo da lui prodotto (€ 6.110,00) e la somma versata in contanti dalla signora (€ 6.100,00), ove si consideri che dei € 6.100,00 Pt_1 corrisposti, € 4.100,00 erano destinati al pagamento dell'intonaco, lavorazione che era stata commissionata non a , bensì a LE e da quest'ultimo realizzata Controparte_2
(almeno in parte), come dal medesimo ammesso.
Dunque, se può ritenersi provato che abbia eseguito alcune lavorazioni, Controparte_2 non è stato però provato che le stesse siano state compiute sulla base di un contratto autonomo rispetto a quello concluso con , essendo, di contro, emerso che Controparte_1 egli ha operato quale collaboratore del figlio LE.
Tutte le somme corrisposte dalla committente erano pertanto destinate al pagamento dei lavori eseguiti da . Controparte_1
Ne consegue che il credito di questi è stato erroneamente quantificato nella sentenza impugnata, poiché il primo giudice ha detratto la somma di € 6.100,00, ritenendola spettante a . Controparte_2
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Ciò posto, deve ritenersi che quest'ultimo appariva legittimato a ricevere i pagamenti per conto del figlio LE.
In tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 c.c. riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appaia legittimato a riceverlo, applicandosi tale principio, per identità di ratio, sia al pagamento eseguito al creditore apparente, sia a quello effettuato a persona che sembri autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, qualora quest'ultimo abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, inducendo una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (Cass. n. 1869/2018).
Il principio dell'apparenza del diritto trova applicazione quando sussistano uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto e un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, imponendo al giudice di verificare non solo la buona fede del debitore, ma anche la ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in colpa per negligenza nell'accertamento della realtà (Cass. n. 18345/2024). pagina 16 di 20 Nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti richiesti dall'art. 1189 c.c. per riconoscere efficacia liberatoria al pagamento effettuato nelle mani di persona che sembrava autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo.
In particolare, la costante presenza del padre presso il cantiere, il legame di parentela e il rapporto di collaborazione con il figlio LE hanno ingenerato nella committente un affidamento ragionevole e incolpevole circa la legittimazione del primo a ricevere i pagamenti per conto del secondo.
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Ricapitolando, la signora ha concluso un unico contratto di appalto per la Pt_1 ristrutturazione del proprio immobile con l'impresa individuale di e, per tali Controparte_1 lavori, ha versato complessivamente la somma di € 8.100,00.
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Accertato quanto sopra, rileva la Corte che la committente nell'atto di appello riconosceva come effettivamente eseguite, da parte di , opere per complessivi € Controparte_1
7.768,47 e chiedeva pertanto la differenza tra la somma già versata e la suddetta somma, pari a € 331,53, o la diversa somma ritenuta dalla Corte.
Invece, con le note di trattazione scritta, depositate in data 24.11.2025, l'appellante ha rivisto i conteggi e ha concluso che: «Il Totale dell'importo stimato per i lavori eseguiti in esito a dette correzioni è di € 8.107,89, pertanto la parte residua che la convenuta deve all' Parte_1 [...]
, facente capo al primo è di: € 8'107,89 - € 8'100,00 = € 7,89». Controparte_3
Così facendo, ha rinunciato quindi espressamente alla domanda di condanna di CP_1 alla restituzione della differenza e ha affermato, anzi, di essere debitrice nei confronti
[...] del medesimo, sia pure per una somma esigua.
La predetta, con tali note, ha inoltre riconosciuto anche voci di lavorazioni dapprima negate.
In altri termini, l'appellante ammette che l'ammontare dei lavori eseguiti da Controparte_1 era superiore a quello dalla medesima indicato nell'atto di impugnazione.
Ciò detto il nuovo computo metrico, inserito dall'appellante all'interno delle note di precisazione delle conclusioni, indica valori, per la maggior parte, corrispondenti esattamente a quelli indicati dal C.T.U., rilevandosi che risultano ora riconosciute le opere di rincocciatura e di trasporto a spalla d'uomo, i materiali per la messa in opera e (in parte) l'applicazione della rete metallica.
Va anche evidenziato che non può tenersi conto delle contestazioni nuove mosse con le note, non esposte nell'atto di appello.
pagina 17 di 20 Ora, ritiene la Corte che, quanto al ponteggio, non debba tenersi conto del compenso di €
296,93, indicato dal C.T.U. in difetto di prova della realizzazione.
Invece, per la rete metallica la contestazione specifica viene mossa solo con le note, quindi va riconosciuto l'intero importo di € 160,50 quantificato dal C.T.U. e non la minor somma di €
63,96 indicata nelle note.
Non può tenersi conto, perché tardive, delle contestazioni mosse alle modalità di calcolo delle lavorazioni concernenti i controtelai, le travi in legno lamellare per il soppalco e gli architravi
(voci 9, 10 e 11 del computo metrico del CTU) e al criterio di calcolo delle opere stimabili in termini di manodopera, con riferimento alla maggiorazione per utile di impresa.
A questo punto all'importo, riconosciuto e ammesso dall'appellante, per lavori eseguiti, di €
8.107,89 vanno sommati i seguenti importi:
€ 96,54 pari alla differenza tra € 160,50 (riconosciuto dal C.T.U.) ed € 63,96 (riconosciuto dall'appellante);
€ 105,96 pari alla differenza tra € 1.324,50 (riconosciuto dal C.T.U.) ed € 1.218,54
(riconosciuto dall'appellante);
€ 856,77 pari alla somma delle voci 9, 10 e 11 della relazione peritale.
Si ha un totale pari a € 1.059,27, che, sommato a € 8.107,89, ammonta a € 9.167,16 per lavori eseguiti, da cui va detratto l'importo corrisposto pari a € 8.100,00.
Pertanto, in base alla domanda come precisata e ridotta nelle suddette note, va accertato che il credito residuo in capo a è pari a € 1.067,16, di talché la gravata Controparte_1 sentenza (che aveva riconosciuto all'attore la somma di € 3.688,12) va in tal senso riformata.
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Sulla suddetta somma spettano gli interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo, non essendo stata impugnata la statuizione in punto di interessi e di decorrenza degli stessi.
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Il secondo motivo, sulle spese, è assorbito nella riforma della sentenza, per i motivi di cui appresso.
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Sulle istanze istruttorie, non ricorrono i presupposti per rinnovare la c.t.u., avendo l'ausiliare svolto un'approfondita attività di accertamento con sopralluoghi, rilievi e analisi comparativa dei fascicoli di causa, pervenendo a conclusioni chiare e puntualmente motivate e in gran parte condivise nelle note di trattazione scritta di cui si è detto sopra.
pagina 18 di 20 I documenti nuovi (atti relativi al procedimento penale R.G. N.R. n. 2362/2013 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti) di cui l'appellante ha chiesto di essere autorizzata al deposito, non assumono alcuna rilevanza ai fini del decidere.
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La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
Nel caso di specie, l'esito del giudizio evidenzia una situazione di reciproca soccombenza in presenza di plurime domande ed eccezioni contrapposte.
Da un lato, la signora è risultata vittoriosa sulle questioni riguardanti l'inesistenza di Pt_1 un autonomo contratto di appalto con e l'efficacia liberatoria dei Controparte_2 pagamenti in contanti effettuati nelle mani di quest'ultimo, nonché, in parte, sul quantum nei confronti di . Controparte_1
Tuttavia, anche quest'ultimo è in parte vittorioso, sempre con riguardo al quantum.
Con riferimento a , atteso che la stessa appellante considera padre e figlio Controparte_2 come una sorta di “impresa di fatto” (cfr. penultima pagina delle note di trattazione scritta), come sostanzialmente emerso, ricorrono i presupposti per compensare tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio (comprese quelle del subprocedimento incidentale instaurato in appello per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata).
Per le stesse ragioni, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente in egual misura a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Rieti n. 163/2020, R.G. n. 937/2014, pubblicata il 4.3.2020, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in favore di , nella qualità Parte_1 Controparte_1 di titolare della Ditta Individuale Artigiano Edile NO LE della somma di €
1.067,16, oltre interessi come liquidati dalla sentenza di primo grado;
2) compensa per intero, tra tutte le parti, le spese di lite del doppio grado di giudizio;
pagina 19 di 20 3) pone definitivamente le spese di c.t.u. in egual misura a carico di Parte_1
, nella qualità di titolare della Ditta Individuale Artigiano Edile NO Controparte_1
LE, e . Controparte_2
Roma, 28.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO HI LE LD
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