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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 11212 R.G.L. dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in calce al Parte_1 ricorso, dagli Avv.ti Fabiana Bacioterracino e Umberto Schioppo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Napoli alla Via Giuseppe Orsi n. 15
- ricorrente
C O N T R O
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere, 76:
in persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore;
- convenuti contumaci
Oggetto: carta docente a precario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024, la ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per il periodo e presso l'Istituti specificamente indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare, il suo diritto, quale docente precaria, di percepire/usufruire della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121 – 124 legge 107/2015, per ciascuna annualità e relativamente all'anno scolastico 2023/2024, l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per il valore nominale di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024 o altro equipollente;
per l'effetto, condannare il ad erogare/ assegnare Controparte_1 alla ricorrente la predetta Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, dall'art. 1, co. 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per il valore nominale di €. 500,00 dovuto per ciascuna annualità effettivamente svolta in cui non è stato riconosciuto il diritto alla ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta del docente” ovvero per l' anno scolastico 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e fatta salva altra diversa somma superiore o inferiore che dovesse emergere in corso di causa o ritenuta più giusta ed equa dall'adito Giudicante;
in ogni caso, dichiarare la nullità o annullabilità e comunque disapplicare l'ex art. 63 del D.LGS. 30 Marzo
1 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: il DPCM 23 SETTEMBRE 2015, la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
la CP_4 nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, il DPCM 29 CP_4 novembre 2016, e qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
spese vinte da distrarsi.
La ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a tempo CP_1 determinato è contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della
P.A.; ha evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70 e al relativo accordo quadro europeo;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea;
ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022.
Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27/10/2023. C Le resistenti sono rimaste contumaci nonostante la regolare notifica del ricorso.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
2 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_6
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del
2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
3 In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione nei termini che segue, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per l'anno scolastico indicato in ricorso (cfr. contratto in atti), precisamente:
- a.s. 2023/24: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 04.12.2023 al 30.6.2024;
Sembra evidente che per i suddetti anni scolastici il servizio prestato in qualità di docente precario, è avvenuto mediante supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario di 18 ore settimanali e quindi pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra. Ne consegue che va condannato il e del merito Controparte_1 all'attribuzione della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
4 Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Da ultimo, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del
27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che i docenti, al momento della pronuncia giudiziale, non sono fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
Ed infatti nel caso in esame, la ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserita nel sistema educativo statale, in quanto ha presentato in data 05.08.2024 per gli anni scolastici 2024/2026, domanda di inserimento nelle graduatorie GPS.
Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento.
Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), con esclusione della fase decisionale che è mancata, con distrazione in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2023/2024;
2) condanna il all'attribuzione della Carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per l'anno scolastico 2023/2024; 3) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che, liquida in
5 complessivi € 231,00, ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Fabiana Bacioterracino e Umberto Schioppo.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 11212 R.G.L. dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in calce al Parte_1 ricorso, dagli Avv.ti Fabiana Bacioterracino e Umberto Schioppo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Napoli alla Via Giuseppe Orsi n. 15
- ricorrente
C O N T R O
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere, 76:
in persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore;
- convenuti contumaci
Oggetto: carta docente a precario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024, la ricorrente, sulla premessa di aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, per il periodo e presso l'Istituti specificamente indicati in ricorso, ha adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per accertare e dichiarare, il suo diritto, quale docente precaria, di percepire/usufruire della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121 – 124 legge 107/2015, per ciascuna annualità e relativamente all'anno scolastico 2023/2024, l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per il valore nominale di euro 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024 o altro equipollente;
per l'effetto, condannare il ad erogare/ assegnare Controparte_1 alla ricorrente la predetta Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, secondo le specifiche modalità previste per i docenti di ruolo, dall'art. 1, co. 121 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, per il valore nominale di €. 500,00 dovuto per ciascuna annualità effettivamente svolta in cui non è stato riconosciuto il diritto alla ricorrente di usufruire del beneficio economico della “Carta del docente” ovvero per l' anno scolastico 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e fatta salva altra diversa somma superiore o inferiore che dovesse emergere in corso di causa o ritenuta più giusta ed equa dall'adito Giudicante;
in ogni caso, dichiarare la nullità o annullabilità e comunque disapplicare l'ex art. 63 del D.LGS. 30 Marzo
1 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: il DPCM 23 SETTEMBRE 2015, la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n.
. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
la CP_4 nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, il DPCM 29 CP_4 novembre 2016, e qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
spese vinte da distrarsi.
La ricorrente ha riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a tempo CP_1 determinato è contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della
P.A.; ha evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70 e al relativo accordo quadro europeo;
ha invocato pronunce giurisprudenziali di legittimità e di merito rese anche in sede europea;
ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022.
Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27/10/2023. C Le resistenti sono rimaste contumaci nonostante la regolare notifica del ricorso.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
Oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del e del merito derivante dallo svolgimento del rapporto di Controparte_1 lavoro.
Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei
Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr.
Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al merito, il giudicante, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
2 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_6
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del
2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
3 In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine.
Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione nei termini che segue, atteso che la parte ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per l'anno scolastico indicato in ricorso (cfr. contratto in atti), precisamente:
- a.s. 2023/24: Incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 04.12.2023 al 30.6.2024;
Sembra evidente che per i suddetti anni scolastici il servizio prestato in qualità di docente precario, è avvenuto mediante supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, con un impegno orario di 18 ore settimanali e quindi pari o superiore al 50% dell'orario di cattedra. Ne consegue che va condannato il e del merito Controparte_1 all'attribuzione della Carta elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va ancora chiarito che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
4 Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Da ultimo, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del
27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che i docenti, al momento della pronuncia giudiziale, non sono fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
Ed infatti nel caso in esame, la ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserita nel sistema educativo statale, in quanto ha presentato in data 05.08.2024 per gli anni scolastici 2024/2026, domanda di inserimento nelle graduatorie GPS.
Sussistono pertanto le condizioni per l'accoglimento.
Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), con esclusione della fase decisionale che è mancata, con distrazione in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di
€ 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2023/2024;
2) condanna il all'attribuzione della Carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per l'anno scolastico 2023/2024; 3) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che, liquida in
5 complessivi € 231,00, ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Fabiana Bacioterracino e Umberto Schioppo.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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